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Decisione

14.2018.192

Opposizione al sequestro. Restituzione dell’acconto versato per la costituzione di un diritto di compera. Interpretazione di un documento pubblico esecutivo. Abuso di diritto

8 luglio 2019Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i rogiti in esame, secondo il Pretore, poco chiari, spesso contraddittori e

soggetti a interpretazione, egli ritiene inverosimile che gli stessi possano

assurgere a validi documenti pubblici esecutivi, parificabili a titoli di

rigetto definitivo dell’opposizio­ne, e quindi alla causa di sequestro prevista

dall’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF.

Per il reclamante, invece, il senso del

quarto paragrafo della clau­sola n. IV.1 è chiaro e

corrisponde a quello cui è giunta la Camera fondandosi validamente su altri

paragrafi e clausole dei rogiti, nella stessa misura in cui il giudice può

fondarsi sui motivi della sentenza invocata quale titolo di rigetto definitivo

per interpretarne il dispositivo. Di conseguenza, il reclamante contesta che i

rogiti non siano sufficientemente chiari per essere assimilati a titoli di

rigetto definitivo dell’opposizione. Da parte loro gli opponenti rinviano alle

considerazioni precedenti per contestare anche la causa di sequestro.

6.1 Il

Pretore pare partire dall’idea che il presupposto della causa del sequestro

sarebbe subordinato a esigenze di prove più elevate che gli altri due

presupposti. Ora, per tutti e tre i presupposti è sufficiente la semplice

verosimiglianza (art. 272 cpv. 1 LEF; sentenza della CEF 14.2003.2 del 7 aprile

2003 consid. 1.5/c/bb), anche quindi per la causa del sequestro (DTF 139 III

141 consid. 4.5.2). Di conseguenza, il giudice deve considerare realizzata la

causa di sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF se dai documenti prodotti dal

sequestrante ne ricava l’impressione che la decisione o il

documento pubblico esecutivo da lui fatto valere come causa di sequestro possa

verosimilmente essere considerato co­me un titolo esecutivo nel senso dell’art.

80 LEF, anche se non può escludere la possibilità, altrettanto probabile, che non

lo sia (v. sopra consid. 2.1). In altre parole, non ogni dubbio sulla chiarezza

o sul senso del titolo presentato giustifica la reiezione dell’istanza di

sequestro. Essa va invece accolta se i motivi di dubbio non prevalgono in modo

sensibile sui motivi di considerare il titolo valido. Non occorre infatti

dimenticare che l’istituto del sequestro mira a fornire al presunto creditore

una garanzia durante la procedura esecutiva, nella quale verrà poi, se del caso,

verificata più approfonditamente la validità del titolo esecutivo da lui

invocato (in sede di rigetto definitivo dell’eventuale opposizione o se

necessario in un’azione volta all’interpretazione del rogito). Tale favore

verso il sequestro è controbilanciato dalla facoltà per il debitore di esigere

garanzie per il danno che il sequestro eventualmente gli reca (art. 273 LEF).

Di questo equilibrio va tenuto conto nella decisione di opposizione al

sequestro.

6.2 Nella

fattispecie, risulta dai considerandi che precedono la verosimiglianza

preponderante della tesi sostenuta dal reclamante. Ciò vale anche per la causa

di sequestro. Del resto, è conforme all’istituto del documento pubblico

esecutivo che l’obbligato possa opporsi all’esecuzione solo se solleva

obbiezioni “immediatamente comprovabili” (art. 351 cpv. 1 CPC), fatta salva per

lui, nel caso contrario, la possibilità di un’azione giudiziaria relativa alla

prestazione dovuta (art. 352 CPC). Si giustifica così, in definitiva, di

accogliere i reclami.

Sulla

garanzia giusta l’art. 273 LEF

7. Per l’art. 273 cpv.1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia

del debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il

giudice può obbligarlo a prestare garanzia.

7.1 Il creditore può essere costretto d’ufficio

Considerandi

a prestare garanzia già con lo stesso decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 n.

5.

LEF), ove il credito o la causa di sequestro siano dubbi. Lo può essere anche

a uno stadio ulteriore, a richiesta del debitore o del terzo che si pretende

leso dal provvedimento, in particolare quando la verosimiglianza del credito sia poi scemata (v. DTF 113 III 94 con­sid. 6; DTF 112 III 112 consid. 2; sentenza del Tribunale

federale 5A_757/2010 del 20 aprile 2011 consid. 2.1). Al

giudice del sequestro è lasciato un ampio margine di apprezzamento, onde tenere

conto delle particolarità della fattispecie. Ad ogni modo un elemento

essenziale per stabilire una garanzia nel senso dell’art. 273 LEF è l’esistenza

di un eventuale danno che il sequestro come tale può causare al debitore (DTF 126

III 100 consid. 5/c). Il debitore sequestrato deve rendere verosimile che il

blocco dei beni sequestrati gli abbia in concreto causato un danno effettivo.

7.2

Nel

caso concreto, gli opponenti si limitano a sottolineare la verosimiglianza a

loro dire bassa delle pretese avversarie e l’ignota solvibilità e residenza del

sequestrante, senza nemmeno allegare il danno che causerebbe loro il sequestro

dei fondi. La domanda va pertanto respinta.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), e le ripetibili

segue la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

9.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 500'000.–

in ciascuna delle procedure, raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Le procedure sono congiunte.

2.

Il

reclamo nella causa diretta contro CO 1 (SO.2018. 2958, 14.2018.192) è accolto

e di conseguenza i dispositivi n. 2 e 3 della decisione impugnata sono così

riformati:

2.

L’opposizione al sequestro è respinta.

3.

Le

spese processuali, di fr. 500.– complessivi, già anticipate dal­l’opponente,

sono poste a suo carico. CO 1 è tenuto a rifondere a RE 1 fr. 5'000.– per

ripetibili.

Le

spese processuali di complessivi fr. 750.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, tenuto a rifondere

a RE 1 fr. 6'000.– per ripetibili.

3.

Il

reclamo nella causa diretta contro CO 2 (SO.2018. 2959, 14.2018.193) è accolto

e di conseguenza i dispositivi n. 2 e 3 della decisione impugnata sono così

riformati:

2.

L’opposizione al sequestro è respinta.

3.

Le

spese processuali, di fr. 500.– complessivi, già anticipate dal­l’opponente,

sono poste a suo carico. CO 2 è tenuto a rifondere a RE 1 fr. 5'000.– per

ripetibili.

Le

spese processuali di complessivi fr. 750.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 2, tenuto a rifondere

a RE 1 fr. 6'000.– per ripetibili.

4.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).