14.2018.194
Fallimento senza preventiva esecuzione. Statuizione prima della (seconda) udienza convocata dopo che la prima citazione non era stata ritirata dalla convenuta. Annullamento e rinvio per nuovo giudizio
13 dicembre 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.194
Lugano
13 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 12 ottobre 2018
dalla
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni
AFC/IVA, Berna)
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 28 novembre 2018 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 27 novembre 2018 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con istanza del 12 ottobre 2018, la Confederazione Svizzera ha
chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il
fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la
convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per
crediti di complessivi fr. 158'491.30;
che
l’udienza è stata indetta per il 26 novembre 2018;
che
non avendo la convenuta ritirato la raccomandata contenente la citazione, il 5
novembre 2018 il Pretore ha annullato l’udienza e, dopo l’anticipazione delle
relative spese, il 16 novembre ha convocato le parti a una nuova udienza,
fissata per l’11 dicembre 2018, mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale
dello stesso 16 novembre per quanto concerne la convenuta;
che
statuendo con decisione del 27 novembre 2018 il Pretore ha dichiarato il
fallimento della RE 1 dallo stesso 27 novembre alle ore 14:00 e posto a carico
della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 250.–;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 novembre
2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, rilevando come la decisione
impugnata è stata emessa prima della tenuta della nuova udienza di discussione
dell’istanza fissata per l’11 dicembre 2018;
che
con scritto del 28 novembre 2018 il Pretore ha riconosciuto di essere incorso
in un evidente errore;
che
nelle sue osservazioni del 7 dicembre 2018 l’istante ha comunicato di ritenere
il reclamo giustificato;
che
nelle predette circostanze il diritto di essere sentita della reclamante
(previsto dall’art. 190 cpv. 2 LEF) deve ritenersi violato, sicché il reclamo
va accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata al Pretore per
nuovo giudizio previa nuova citazione delle parti (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC);
che si rinuncia a prelevare la tassa per
il giudizio odierno, l’annullamento della sentenza impugnata non essendo addebitabile
a colpa delle parti (art. 107 cpv. 2 CPC), mentre non si pone problema di
ripetibili, non avendo le parti formulato domanda motivata al riguardo (cfr. art.
95 cpv. 3 lett. c CPC) e l’art. 107 cpv. 2 CPC essendo comunque applicabile
alle sole spese processuali (DTF 140
III 389 consid. 4.1; sentenza della CEF 14.2016.200 del 5 gennaio 2017,
consid. 5).
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 27 novembre 2018 dalla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La causa è rinviata
alla Pretura per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Fatti
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Mendrisio sono poste a carico dello Stato.
Considerandi
II. Non
si riscuotono spese processuali.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Mendrisio;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,
Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).