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Decisione

14.2018.194

Fallimento senza preventiva esecuzione. Statuizione prima della (seconda) udienza convocata dopo che la prima citazione non era stata ritirata dalla convenuta. Annullamento e rinvio per nuovo giudizio

13 dicembre 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Mendrisio sono poste a carico dello Stato.

Considerandi

II. Non

si riscuotono spese processuali.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Mendrisio;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,

Mendrisio.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).