14.2018.195
Reclamo contro la reiezione di un’istanza di sequestro. Divieto dei nova. Nozione di verosimiglianza del credito
7 febbraio 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.195
Lugano
7 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 21 novembre 2018 da
RE 1
contro
CO 1 ()
giudicando sul reclamo del 28 novembre 2018 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 22 novembre 2018 dal Pretore;
ritenuto
in
fatto: A. Con
istanza del 21 novembre 2018 diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare in virtù dell’art.
271 cpv. 1 n. 4 LEF (debitore domiciliato all’estero) il sequestro del conto
bancario detenuto dal debitore “presso
l’Istituto Bancario __________ di __________, n. IBAN __________” fino a concorrenza di fr. 8'000.–, oltre
agli interessi del 6% dal 1° giugno 2018. Quale titolo del credito l’istante ha
indicato il mancato pagamento di due fatture, l’una del 30 marzo (di fr. 4'500.–)
e l’altra del 3 aprile 2018 (di fr. 3'500.–), per diverse prestazioni da
lui effettuate a favore del debitore nell’ambito di una richiesta di
ottenimento del permesso B.
Fatti
B. Statuendo
con decisione del 22 novembre 2018 il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 80.–.
C. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un
reclamo del 28 novembre 2018 – con il quale erroneamente si rivolge al Pretore
– per ottenerne implicitamente l’annullamento e la riforma nel senso dell’accoglimento
dell’istanza. Il reclamo
non è stato notificato alla controparte.
Considerandi
in
diritto: 1. La
sentenza impugnata – di reiezione dell’istanza di sequestro (art. 272 LEF) – è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6
CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG, sentenza della CEF 14.2011.108 del 30 agosto 2011,
consid. 1). La via dell’opposizione
al sequestro (art. 278 LEF), infatti, non entra in considerazione perché
presuppone che la misura sia stata effettivamente decretata (DTF 126 III 488
consid. 2a/aa).
1.1
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a
CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione
(art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 29 novembre 2018 contro la sentenza
notificata a RE 1 il 26 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro
tempestivo.
1.2
Allo
stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase
ricorsuale dev’essere unilaterale, per preservare l’effetto sorpresa caratteristico
del sequestro (sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e,
riassunto in RtiD I-2005 916 seg.
n. 132c), motivo per cui il reclamo non è
stato notificato al convenuto.
1.3
La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4).
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.4
Nel
caso specifico sono dunque inammissibili tutti i documenti (doc. A-L e doc.
1A-1E) che RE 1 pretende di produrre per la prima volta col reclamo allo scopo
di rendere verosimile il ben fondato delle due fatture (da lui stesso allestite)
presentate davanti al primo giudice e da quest’ultimo ritenute insufficienti
per poter decretare il sequestro dei beni di CO 1. Trattandosi infatti di
documenti nuovi, il principio sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC vieta a questa
Camera di tenerne conto.
2.
In
virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore
renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro
(n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3). I fatti sono resi verosimili
quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti
(art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un’“inizio di prova”, ne
ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover
escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro
modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In
particolare egli deve convincersi, sulla base di elementi concreti e oggettivi,
che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è
esigibile. Di regola una semplice fattura non avallata dal debitore non è
considerata un indizio oggettivo idoneo a rendere verosimili le prestazioni che
elenca (sentenza della CEF 14.2016.172 del 10 gennaio 2017 consid. 5.2, massimata
in RtiD 2017 II 903 n. 67c), trattandosi di un atto allestito unilateralmente
dal sedicente creditore, che non ha una forza probante superiore a semplici
allegazioni.
2.1
Nel
caso in esame, il Pretore ha quindi correttamente considerato che le due
fatture prodotte da RE 1 in sé non bastano a rendere verosimile la pretesa da
lui vantata nei confronti di CO 1. Non si tratta di “complicanze burocratiche”, ma unicamente di applicazione della legge svizzera,
e meglio dell’art. 272 LEF, il quale non consente di decretare un sequestro
sulla scorta delle sole allegazioni dell’istante.
2.2
Nelle predette circostanze, il reclamo non può
quindi ch’essere respinto e la sentenza impugnata confermata, non senza ricordare
a RE 1 che il pronunciato, ad ogni modo, non lo priva del diritto di
presentare una nuova istanza di sequestro accludendovi tutti i documenti idonei
a rendere verosimile la propria pretesa (e quindi l’esistenza di un credito ai
sensi dell’art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF) nei confronti del debitore, oltre ai due
altri presupposti stabiliti dall’art. 272 LEF (cpv. 1 n. 2 e 3). Per garantire
l’effetto di sorpresa, la decisione odierna non viene notificata a CO 1 (sopra
consid. 1.2).
3.
Le spese processuali
(art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, stante il
carattere unilaterale della procedura.
4.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'000.–
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a RE 1, .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).