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Decisione

14.2018.195

Reclamo contro la reiezione di un’istanza di sequestro. Divieto dei nova. Nozione di verosimiglianza del credito

7 febbraio 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo

con decisione del 22 novembre 2018 il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 80.–.

C. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un

reclamo del 28 novembre 2018 – con il quale erroneamente si rivolge al Pretore

– per ottenerne implicitamente l’annullamento e la riforma nel senso dell’accoglimento

dell’istan­­za. Il reclamo

non è stato notificato alla controparte.

Considerandi

in

diritto: 1. La

sentenza impugnata – di reiezione dell’istanza di sequestro (art. 272 LEF) – è

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6

CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG, sentenza della CEF 14.2011.108 del 30 agosto 2011,

consid. 1). La via dell’opposizione

al sequestro (art. 278 LEF), infatti, non entra in considerazione perché

presuppone che la misura sia stata effettivamente decretata (DTF 126 III 488

consid. 2a/aa).

1.1

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a

CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione

(art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 29 novembre 2018 contro la sentenza

notificata a RE 1 il 26 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro

tempestivo.

1.2

Allo

stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase

ricorsuale dev’essere unilaterale, per preservare l’effetto sorpresa caratteristico

del sequestro (sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e,

riassunto in RtiD I-2005 916 seg.

n. 132c), motivo per cui il reclamo non è

stato notificato al convenuto.

1.3

La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4).

Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accerta­­mento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.4

Nel

caso specifico sono dunque inammissibili tutti i documenti (doc. A-L e doc.

1A-1E) che RE 1 pretende di produrre per la prima volta col reclamo allo scopo

di rendere verosimile il ben fondato delle due fatture (da lui stesso allestite)

presentate davanti al primo giudice e da quest’ultimo ritenute insufficienti

per poter decretare il sequestro dei beni di CO 1. Trattandosi infatti di

documenti nuovi, il principio sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC vieta a questa

Camera di tenerne conto.

2.

In

virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore

renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro

(n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3). I fatti sono resi verosimili

quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti

(art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un’“inizio di prova”, ne

ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover

escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro

modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In

particolare egli deve convincersi, sulla base di elementi concreti e oggettivi,

che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è

esigibile. Di regola una semplice fattura non avallata dal debitore non è

considerata un indizio oggettivo idoneo a rendere verosimili le prestazioni che

elenca (sentenza della CEF 14.2016.172 del 10 gennaio 2017 consid. 5.2, massimata

in RtiD 2017 II 903 n. 67c), trattandosi di un atto allestito unilateralmente

dal sedicente creditore, che non ha una forza probante superiore a semplici

allegazioni.

2.1

Nel

caso in esame, il Pretore ha quindi correttamente considerato che le due

fatture prodotte da RE 1 in sé non bastano a rendere verosimile la pretesa da

lui vantata nei confronti di CO 1. Non si tratta di “complicanze burocratiche”, ma unicamente di applicazione della legge svizzera,

e meglio del­l’art. 272 LEF, il quale non consente di decretare un sequestro

sulla scorta delle sole allegazioni dell’istante.

2.2

Nelle predette circostanze, il reclamo non può

quindi ch’essere respinto e la sentenza impugnata confermata, non senza ricordare

a RE 1 che il pronunciato, ad ogni modo, non lo priva del diritto di

presentare una nuova istanza di sequestro accludendovi tutti i documenti idonei

a rendere verosimile la propria pretesa (e quindi l’esistenza di un credito ai

sensi dell’art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF) nei confronti del debitore, oltre ai due

altri presupposti stabiliti dall’art. 272 LEF (cpv. 1 n. 2 e 3). Per garantire

l’effetto di sorpresa, la decisione odierna non viene notificata a CO 1 (sopra

consid. 1.2).

3.

Le spese processuali

(art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, stante il

carattere unilaterale della procedura.

4.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'000.–

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a RE 1, .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).