14.2018.196
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte cantonali. Multa disciplinare e tasse di diffida. Pagamento parziale. Imputazione
30 aprile 2019Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.196
Lugano
30 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice
unico (art. 48b LOG) nella causa SO 18/18 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di
pace del Circolo di Acquarossa promossa con istanza 24 ottobre 2018 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 28 novembre 2018 presentato dallo Stato del
Canton Ticino contro la decisione emessa il 23 novembre 2018 dal Giudice di
pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 giugno 2018 dall’Ufficio
di esecuzione di Acquarossa, lo Stato del Canton Ticino ha escusso la CO 1 (in
seguito: la CO 1) per l’incasso di fr. 50.–, indicando quale titolo di
credito il “Decreto 03/10/2017
n. __________ dip. delle finanze e dell’economia uff. di tassazione; 1) Multa
(200.00); 2) Tassa di diffida 29-08-17 n. __________ (50.00); 3) Tassa diffida
di pagamento 22-12-17 (50.00) (Acconti dedotti -250.00)”.
Fatti
B. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24
ottobre 2018 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa. Invitata a
presentare eventuali osservazioni scritte, la convenuta ha lasciato trascorrere
infruttuoso il termine assegnatole.
C. Statuendo con decisione del 23 novembre 2018, il Giudice di pace ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 40.–.
D. Contro
la sentenza appena citata lo Stato del Canton Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 novembre
2018 per ottenerne l’annullamento. La CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo nel termine assegnatole.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 28 novembre 2018 contro la sentenza notificata al rappresentante
dello Stato del Canton Ticino il 26 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha constatato che il versamento di fr. 250.–
effettuato dalla convenuta a favore dell’istante si riferisce “con ogni probabilità” alla multa e alla prima tassa di diffida. L’importo residuo da pagare riguarderebbe
pertanto la tassa di diffida del 22 dicembre 2017 per la quale l’istante non
ha prodotto alcun valido titolo di rigetto.
4.
Nel
reclamo lo Stato del Canton Ticino fa valere che i fr. 50.– posti in
esecuzione riguardano l’importo residuo della multa. Citando l’art. 85
CO e sostenendo che la tassa di diffida è un accessorio del credito principale,
il reclamante ritiene – sulla base di due
sentenze di questa Camera (inc. 14.2017.97 e 14.2018.45) – che tale
tassa sia stata estinta prioritariamente con il versamento di fr. 250.–.
5.
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice
esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni
delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto
dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle
sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le
decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le multe disciplinari in
materia d’imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie
esecutive solo le decisioni “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244
cpv. 3 LT per il rinvio rispettivamente degli art. 185 cpv. 1 LIFD e 268 cpv. 1
LT).
5.2
Munita
del timbro di passaggio in giudicato, la decisione di multa disciplinare di fr. 200.–
inflitta alla CO 1 prodotta dall’istante (doc. A) costituisce senz’altro un
titolo di rigetto ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF
per il saldo di fr. 50.– posto in esecuzione, pari alla differenza tra, da
una parte, la somma della multa e delle tasse di diffida (pari a fr. 300.–)
e dall’altra l’acconto versato dall’escussa
(fr. 250.–). Il Giudice di pace ha però considerato che tale saldo si
riferisse alla seconda tassa di diffida (del 22 dicembre
2017), per cui l’istante non ha prodotto il relativo titolo di rigetto
(la diffida di pagamento). Dall’istanza risulta invece implicitamente che il
saldo fatto valere dallo Stato del Canton Ticino concerne la multa, dal momento
che il titolo di rigetto che vi è accluso è la decisione di multa. È quindi
controverso quali crediti (o parte di credito) sono stati estinti con il versamento
dei fr. 250.–.
6.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF la prova dell’estinzione del credito posto in esecuzione incombe all’escusso. Nella
fattispecie, la CO 1 non ha presentato osservazioni in prima sede. In mancanza
di un’eccezione di estinzione del saldo di fr. 50.– dedotto in esecuzione,
il Giudice di pace non poteva validamente sostituirsi all’escussa ed esaminare
d’ufficio la questione dell’imputazione del pagamento dei fr. 250.– (per l’eccezione
di prescrizione: sentenza del Tribunale federale 5A_216/2013 del 24 luglio 2013
consid. 2.2.2; in materia di rigetto provvisorio dell’opposizione: sentenze del Tribunale federale 5A_77/2011
del 16 febbraio 2012 consid. 2 e della CEF 14.2018.151 del 28 febbraio 2019
consid. 6.1 e 14.2015.119/121 consid. 9.2). Il reclamo va pertanto accolto e la sentenza impugnata riformata nel
senso dell’accoglimento dell’istanza.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema d’indennità, il reclamante non avendo formulato alcuna domanda
motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Anche in prima
sede non si giustifica di assegnare all’istante un’indennità d’inconvenienza,
siccome esso non ha motivato la sua richiesta. È del resto dubbio che un ente
di diritto pubblico sia legittimato a chiedere una siffatta indennità (sentenza
della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015 consid. 6).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Acquarossa è rigettata in via
definitiva.
2. La
tassa di giustizia, di fr. 40.–, è posta a carico della convenuta.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio sono
poste a carico della CO 1.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Giudicatura di pace
del Circolo di Acquarossa.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).