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Decisione

14.2018.196

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte cantonali. Multa disciplinare e tasse di diffida. Pagamento parziale. Imputazione

30 aprile 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24

ottobre 2018 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa. Invitata a

presentare eventuali osservazioni scritte, la convenuta ha lasciato trascorrere

infruttuoso il termine assegnatole.

C. Statuendo con decisione del 23 novembre 2018, il Giudice di pace ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 40.–.

D. Contro

la sentenza appena citata lo Stato del Canton Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 novembre

2018 per ottenerne l’annullamento. La CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo nel termine assegnatole.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 28 novembre 2018 contro la sentenza notificata al rappresentante

dello Stato del Canton Ticino il 26 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha constatato che il versamento di fr. 250.–

effettuato dalla convenuta a favore del­l’istante si riferisce “con ogni probabilità” alla multa e alla prima tassa di diffida. L’importo residuo da pagare riguarderebbe

pertanto la tassa di diffida del 22 dicembre 2017 per la quale l’istan­­te non

ha prodotto alcun valido titolo di rigetto.

4.

Nel

reclamo lo Stato del Canton Ticino fa valere che i fr. 50.– posti in

esecuzione riguardano l’importo residuo della multa. Citando l’art. 85

CO e sostenendo che la tassa di diffida è un accessorio del credito principale,

il reclamante ritiene – sulla base di due

sentenze di questa Camera (inc. 14.2017.97 e 14.2018.45) – che tale

tassa sia stata estinta prioritariamente con il versamento di fr. 250.–.

5.

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice

esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni

delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto

dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle

sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le

decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le multe disciplinari in

materia d’imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie

esecutive solo le decisioni “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244

cpv. 3 LT per il rinvio rispettivamente degli art. 185 cpv. 1 LIFD e 268 cpv. 1

LT).

5.2

Munita

del timbro di passaggio in giudicato, la decisione di multa disciplinare di fr. 200.–

inflitta alla CO 1 prodotta dall’istante (doc. A) costituisce senz’altro un

titolo di rigetto ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF

per il saldo di fr. 50.– posto in esecuzione, pari alla differenza tra, da

una parte, la somma della multa e delle tasse di diffida (pari a fr. 300.–)

e dall’altra l’acconto versato dal­l’escussa

(fr. 250.–). Il Giudice di pace ha però considerato che tale saldo si

riferisse alla seconda tassa di diffida (del 22 dicembre

2017), per cui l’istante non ha prodotto il relativo titolo di rigetto

(la diffida di pagamento). Dall’istanza risulta invece implicitamente che il

saldo fatto valere dallo Stato del Canton Ticino concerne la multa, dal momento

che il titolo di rigetto che vi è accluso è la decisione di multa. È quindi

controverso quali crediti (o parte di credito) sono stati estinti con il versamento

dei fr. 250.–.

6.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF la prova dell’estinzione del credito posto in esecuzione incombe all’escusso. Nella

fattispecie, la CO 1 non ha presentato osservazioni in prima sede. In mancanza

di un’eccezione di estinzione del saldo di fr. 50.– dedotto in esecuzione,

il Giudice di pace non poteva validamente sostituirsi al­l’escussa ed esaminare

d’ufficio la questione dell’imputazione del pagamento dei fr. 250.– (per l’eccezione

di prescrizione: sentenza del Tribunale federale 5A_216/2013 del 24 luglio 2013

consid. 2.2.2; in materia di rigetto provvisorio dell’opposizione: sentenze del Tribunale federale 5A_77/2011

del 16 febbraio 2012 consid. 2 e della CEF 14.2018.151 del 28 febbraio 2019

consid. 6.1 e 14.2015.119/121 consid. 9.2). Il reclamo va pertanto accolto e la sentenza impugnata riformata nel

senso dell’accoglimento del­l’istanza.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema d’indennità, il reclamante non avendo formulato alcuna domanda

motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Anche in prima

sede non si giustifica di assegnare all’istante un’indennità d’inconvenienza,

siccome esso non ha motivato la sua richiesta. È del resto dubbio che un ente

di diritto pubblico sia legittimato a chiedere una siffatta indennità (sentenza

della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015 consid. 6).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Acquarossa è rigettata in via

definitiva.

2. La

tassa di giustizia, di fr. 40.–, è posta a carico della convenuta.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio sono

poste a carico della CO 1.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Giudicatura di pace

del Circolo di Acquarossa.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).