14.2018.197
Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza d’appello quale titolo di rigetto definitivo che annulla la decisione (condannatoria) di primo grado. Pretesa restituzione dell’importo corrisposto a segu
2 maggio 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.197
Lugano
2 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 21 settembre 2018 da
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, )
contro
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA 2, )
giudicando sul reclamo del 29 novembre 2018 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 21 novembre 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 10 ottobre 2012 il Tribunale
di prima istanza (“Tribunal de
Grande Instance”) di B__________
(Francia) ha, tra le altre cose, riconosciuto un credito vantato da CO 1 nei confronti
di __________ (marito defunto di RE 1) e condannato quest’ultima – nei limiti
dei propri diritti nella successione del coniuge e del patrimonio netto della medesima
– a versare a CO 1 € 312'456.– oltre
agli interessi al tasso legale dal 19 marzo 2008. Contro tale decisione RE 1 è
insorta alla Corte d’appello del Tribunale di R__________ con un appello del 24
aprile 2013 per ottenere, in particolare, la reiezione di tutte le pretese
avanzate in prima sede da CO 1. Nel frattempo, il 27 novembre 2013 quest’ultimo
ha avviato davanti al Tribunale civile della G__________ un’istanza di rigetto
dell’opposizione – con richiesta di exequatur della citata sentenza del Tribunale
di Brest – poi stralciata dai ruoli per acquiescenza con decisione del 10
febbraio 2014 a seguito del pagamento, da parte di RE 1, della pretesa di fr. 33'314.85 vantata da CO
1 in quella procedura. Statuendo il 26 febbraio 2016, la Corte d’appello del Tribunale di R__________ ha annullato la sentenza del
Tribunale di Brest e respinto tutte le pretese di CO 1. Il 2 settembre 2016 la
Corte di cassazione ha rilasciato un certificato con cui veniva confermata l’avvenuta
notifica – il 22 aprile 2016 – della sentenza di appello e l’assenza d’impugnazione
della medesima nei termini stabiliti.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 novembre 2017 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 33'314.85
oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2014, indicando quale titolo di
credito: “ Arrêt de la Cour d’appel
de __________ du 26 février 2016 infirmant le jugement rendu le 10 octobre 2012
par le Tribunal de Grande instance de B__________ et déboutant monsieur CO 1 de
toutes ses demandes. Remboursement du paiement intervenu par Madame RE 1
intervenu suite à l’exécution provisoire ordonnée”.
C. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 settembre
2018 RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, sia il
riconoscimento in Svizzera della sentenza del 26 febbraio 2016 della Corte d’appello
del Tribunale di __________, sia il rigetto definitivo dell’opposizione. Nel
termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 12 ottobre 2018.
D. Statuendo con decisione del 21 novembre 2018, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità
di fr. 500.– a favore della parte convenuta.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 novembre 2018 per ottenerne
l’annullamento, il riconoscimento in Svizzera della sentenza del 26 febbraio
2016 della Corte d’appello del Tribunale di R__________ e il rigetto definitivo dell’opposizione. Stante l’esito
del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 29 novembre 2018 contro la sentenza notificata al patrocinatore
di RE 1 il 22 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è
regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera
o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP (cfr. art. 81 cpv. 3
LEF; Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 59 ad art. 80 LEF). Trattandosi
in particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di
denaro o alla fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto
definitivo dell’opposizione presuppone, in via pregiudiziale, un esame dell’esecutività
della decisione in Svizzera (cosiddetto “exequatur”; Staehelin, op. cit., n. 59 e 67 seg. ad
art. 80 con riferimenti).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha lasciato aperta la questione di sapere se la
sentenza della Corte d’appello di __________ possa o meno essere riconosciuta
in Svizzera poiché, non rappresentando una decisione condannatoria, essa non
può costituire un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Egli ha
d’altronde osservato come la decisione in questione si limiti ad annullare
quella precedentemente emessa dal Tribunale di __________ senza però stabilire
alcun obbligo di pagamento a carico di CO 1. Il primo giudice ha quindi
respinto l’istanza, ricordando comunque alla procedente la possibilità di far
valere la propria pretesa – e quindi di chiedere il rimborso di quanto da lei
già versato all’escusso – avviando un’azione creditoria nei confronti di quest’ultimo.
4.
Nel
reclamo RE 1 ritiene invece che la questione di sapere se la decisione in
oggetto possa o meno essere riconosciuta in Svizzera e considerata
condannatoria dev’essere esaminata alla luce della sentenza del Tribunale
federale (5A_162/2012), da lei già indicata con l’istanza, ma sulla quale il
Pretore non si è minimamente determinato. L’Alta Corte, statuendo in un caso a
mente della reclamante analogo a quello in oggetto, ha stabilito che l’obbligo
di restituire una somma ingiustamente versata a seguito di una decisione di
prima istanza discende a pieno titolo dall’annullamento della stessa decisione
in sede di appello. Sulla scorta di tale principio, l’istante chiede che la
decisione d’appello del 26 febbraio 2016 del Tribunale di R__________ sia
riconosciuta in Svizzera e considerata quale valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione per l’importo da lei già corrisposto a CO 1 in
ossequio a una sentenza condannatoria – quella di primo grado del Tribunale di
B__________ – in seguito annullata. Rimprovera infine al Pretore di non aver
esaminato in via pregiudiziale la richiesta di exequatur nonostante l’accenno
all’inizio della decisione impugnata.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1). È considerato tale la pronuncia di una
condanna a una prestazione (“Leistungsurteil”)
pecuniaria quantificata, e in linea di massima non può quindi fondarsi né su
una decisione di mero accertamento (“Feststellungsurteil”)
né su una decisione costitutiva (“Gestaltungsurteil”):
il giudizio deve infatti contenere una chiara condanna al pagamento di una
somma di denaro o alla prestazione di una garanzia determinate (DTF 134 III 660
consid. 5.4; sentenze della CEF 14.2015.124 del 4 dicembre 2015 consid. 5, non
riprodotto in: RtiD 2016 II 646 n. 34c, 14.2015.37 del 20 aprile 2016 consid.
5.2
con i rinvii e 14.2013.40 del 3 giugno 2013, consid. 3, RtiD 2014 I 819 n.
45c).
5.1
Nel
caso in esame, come correttamente rilevato dal Pretore e sostenuto dall’escusso
con le proprie osservazioni all’istanza (pag. 4), la sentenza della Corte d’appello
di R__________ del 26 febbraio 2016 (doc. C accluso all’istanza) non statuisce
alcun obbligo nei confronti di CO 1: i giudici di seconda istanza si sono
infatti limitati ad annullare la sentenza di primo grado del Tribunale di B__________
(doc. A) e – pronunciandosi nuovamente – a respingere tutte le domande del
medesimo, senza però condannarlo a pagare (o meglio a restituire) alcunché a RE
1.
5.2
D’altronde,
la sentenza della seconda Corte di diritto civile del Tribunale federale menzionata
nel reclamo (5A_162/2012 del 12 luglio 2012) non trova applicazione in
concreto. In quel caso particolare – contrariamente a quanto avvenuto nella
fattispecie – l’appellante aveva chiesto davanti al Tribunale di secondo grado
di Parigi il rimborso della somma già versata alla controparte in adempimento della
decisione di prima istanza. La Corte d’appello francese, pur dando atto nel
Dispositivo
dispositivo che non avrebbe statuito sulla domanda di rimborso, aveva espressamente
precisato nella sua motivazione che la propria decisione avrebbe costituito
titolo dante diritto a restituzione. Sulla scorta di tale sentenza, l’autorità
cantonale successivamente chiamata a decidere nella procedura di exequatur e di rigetto
definitivo dell’opposizione ha quindi ritenuto che la sentenza parigina andava
qualificata come condannatoria (consid. 6.3).
Il caso in esame è diverso: nella sentenza di appello di R__________
non vi è alcun riferimento alla procedura esecutiva avviata da CO 1 dopo la
sentenza di primo grado né al pagamento di fr. 33'314.85 all’origine dello stralcio della medesima
(doc. B). A parte ciò, nella procedura d’appello RE 1 non ha formulato
conclusioni intese alla restituzione di quanto da lei già
corrisposto e nella motivazione
la Corte d’appello non ha detto che la sua decisione
costituisse titolo per tale restituzione e tale importo. Che il diritto della
reclamante possa anche scaturire direttamente dalla legge francese non
giustifica ancora il rigetto definitivo dell’opposizione, che per il
diritto svizzero (art. 80 LEF) è subordinato alla presentazione di una
decisione condannatoria esecutiva, non bastando in sé (senza accertamento
giudiziario o amministrativo nel caso concreto) che una norma legale prescriva
l’obbligo posto in esecuzione (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 80;
sentenza della CEF 14.2015.124 già citata, consid. 5.3). La censura va così respinta. Potrà sembrare un formalismo, ma non è certo
eccessivo, perché risulta connaturato al carattere documentale della procedura
di rigetto (v. sopra consid. 2).
5.3 Pure
a torto la reclamante rimprovera al Pretore di non aver proceduto all’esame
pregiudiziale dell’exequatur della
sentenza della Corte d’appello di R__________. Contrariamente a quanto essa sostiene,
il rigetto definitivo dell’opposizione non è necessariamente la conseguenza
logica del riconoscimento in Svizzera di una decisione estera. Anche se è di
mero accertamento o costitutiva una decisione straniera può sì essere
riconosciuta in Svizzera, ma senza poter essere assimilata a un valido titolo
di rigetto definitivo (sopra consid. 5). E se non è condannatoria, la decisione
estera non può essere dichiarata esecutiva in Svizzera (ma appunto solo esservi
riconosciuta). Nella fattispecie,
anche se la reclamante ha chiesto testualmente il riconoscimento della decisione
francese, in realtà intendeva ottenerne l’exequatur
onde far rigettare l’opposizione dell’escusso. Tale richiesta andava però
respinta in mancanza di una condanna di CO 1 a restituire l’importo posto in
esecuzione. Del resto, la reclamante pare avere in mente un esame solo
pregiudiziale dell’esecutività, che si rivelerebbe comunque inutile, siccome la
decisione non ha carattere condannatorio e non può quindi fungere da titolo di
rigetto definitivo (v. sentenza della CEF 14.2014.100 del 14 settembre 2014,
consid. 5.3 e sopra consid. 2). La sorte del reclamo è così definitivamente
segnata.
6. La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato
per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa procedura.
7. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 33'314.85,
supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74
cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).