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Decisione

14.2018.197

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza d’appello quale titolo di rigetto definitivo che annulla la decisione (condannatoria) di primo grado. Pretesa restituzione dell’importo corrisposto a segu

2 maggio 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 novembre 2017 dall’Ufficio di

esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 33'314.85

oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2014, indicando quale titolo di

credito: “ Arrêt de la Cour d’appel

de __________ du 26 février 2016 infirmant le jugement rendu le 10 octobre 2012

par le Tribunal de Grande instance de B__________ et déboutant monsieur CO 1 de

toutes ses demandes. Remboursement du paiement intervenu par Madame RE 1

intervenu suite à l’exécution provisoire ordonnée”.

C. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 settembre

2018 RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, sia il

riconoscimento in Svizzera della sentenza del 26 febbraio 2016 della Corte d’appello

del Tribunale di __________, sia il rigetto definitivo del­l’opposizione. Nel

termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 12 ottobre 2018.

D. Statuendo con decisione del 21 novembre 2018, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità

di fr. 500.– a favore della parte convenuta.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 novembre 2018 per ottenerne

l’annullamento, il riconoscimento in Svizzera della sentenza del 26 febbraio

2016 della Corte d’appello del Tribunale di R__________ e il rigetto definitivo dell’opposizione. Stante l’esito

del giudizio odier­no, il reclamo non è stato notificato

alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 29 novembre 2018 contro la sentenza notificata al patrocinatore

di RE 1 il 22 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

Il

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è

regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera

o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP (cfr. art. 81 cpv. 3

LEF; Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 59 ad art. 80 LEF). Trattandosi

in particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di

denaro o alla fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto

definitivo dell’opposizione presuppone, in via pregiudiziale, un esame dell’esecutività

della decisione in Svizzera (cosiddetto “exequatur”; Staehelin, op. cit., n. 59 e 67 seg. ad

art. 80 con riferimenti).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha lasciato aperta la questione di sapere se la

sentenza della Corte d’appello di __________ possa o meno essere riconosciuta

in Svizzera poiché, non rappresentando una decisione condannatoria, essa non

può costituire un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Egli ha

d’altronde osservato come la decisione in questione si limiti ad annullare

quella precedentemente emessa dal Tribunale di __________ senza però stabilire

alcun obbligo di pagamento a carico di CO 1. Il primo giudice ha quindi

respinto l’istanza, ricordando comunque alla procedente la possibilità di far

valere la propria pretesa – e quindi di chiedere il rimborso di quanto da lei

già versato all’escusso – avviando un’azione creditoria nei confronti di quest’ultimo.

4.

Nel

reclamo RE 1 ritiene invece che la questione di sapere se la decisione in

oggetto possa o meno essere riconosciuta in Svizzera e considerata

condannatoria dev’essere esaminata alla luce della sentenza del Tribunale

federale (5A_162/2012), da lei già indicata con l’istanza, ma sulla quale il

Pretore non si è minimamente determinato. L’Alta Corte, statuendo in un caso a

mente della reclamante analogo a quello in oggetto, ha stabilito che l’obbligo

di restituire una somma ingiustamente versata a seguito di una decisione di

prima istanza discende a pieno titolo dall’annullamento della stessa decisione

in sede di appello. Sulla scorta di tale principio, l’istante chiede che la

decisione d’appello del 26 febbraio 2016 del Tribunale di R__________ sia

riconosciuta in Svizzera e considerata quale valido titolo di rigetto

definitivo del­l’opposizione per l’importo da lei già corrisposto a CO 1 in

ossequio a una sentenza condannatoria – quella di primo grado del Tribunale di

B__________ – in seguito annullata. Rimprovera infine al Pretore di non aver

esaminato in via pregiudiziale la richiesta di exequatur nonostante l’accenno

all’inizio della decisione impugnata.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1). È considerato tale la pronuncia di una

condanna a una prestazione (“Leistungsurteil”)

pecuniaria quantificata, e in linea di massima non può quindi fondarsi né su

una decisione di mero accertamento (“Feststellungsurteil”)

né su una decisione co­stitutiva (“Gestaltungsurteil”):

il giudizio deve infatti contenere una chiara condanna al pagamento di una

somma di denaro o alla prestazione di una garanzia determinate (DTF 134 III 660

consid. 5.4; sentenze della CEF 14.2015.124 del 4 dicembre 2015 consid. 5, non

riprodotto in: RtiD 2016 II 646 n. 34c, 14.2015.37 del 20 aprile 2016 consid.

5.2

con i rinvii e 14.2013.40 del 3 giugno 2013, consid. 3, RtiD 2014 I 819 n.

45c).

5.1

Nel

caso in esame, come correttamente rilevato dal Pretore e sostenuto dall’escusso

con le proprie osservazioni all’istanza (pag. 4), la sentenza della Corte d’appello

di R__________ del 26 febbraio 2016 (doc. C accluso all’istanza) non statuisce

alcun obbligo nei confronti di CO 1: i giudici di seconda istanza si sono

infatti limitati ad annullare la sentenza di primo grado del Tribunale di B__________

(doc. A) e – pronunciandosi nuovamente – a respingere tutte le domande del

medesimo, senza però condannarlo a pagare (o meglio a restituire) alcunché a RE

1.

5.2

D’altronde,

la sentenza della seconda Corte di diritto civile del Tribunale federale menzionata

nel reclamo (5A_162/2012 del 12 luglio 2012) non trova applicazione in

concreto. In quel caso particolare – contrariamente a quanto avvenuto nella

fattispecie – l’appellante aveva chiesto davanti al Tribunale di secondo grado

di Parigi il rimborso della somma già versata alla controparte in adempimento della

decisione di prima istanza. La Corte d’appel­­lo francese, pur dando atto nel

Dispositivo

dispositivo che non avrebbe statuito sulla domanda di rimborso, aveva espressamente

precisato nella sua motivazione che la propria decisione avrebbe costituito

titolo dante diritto a restituzione. Sulla scorta di tale sentenza, l’autorità

cantonale successivamente chiamata a decidere nella procedura di exequatur e di rigetto

definitivo dell’opposizione ha quindi ritenuto che la sentenza parigina andava

qualificata come condannatoria (consid. 6.3).

Il caso in esame è diverso: nella sentenza di appello di R__________

non vi è alcun riferimento alla procedura esecutiva avviata da CO 1 dopo la

sentenza di primo grado né al pagamento di fr. 33'314.85 all’origine dello stralcio della medesima

(doc. B). A parte ciò, nella procedura d’appello RE 1 non ha formulato

conclusioni intese alla restituzione di quanto da lei già

corrisposto e nella motivazione

la Corte d’appello non ha detto che la sua decisione

costituisse titolo per tale restituzione e tale importo. Che il diritto della

reclamante possa anche scaturire direttamente dalla legge francese non

giustifica ancora il rigetto definitivo dell’oppo­­sizione, che per il

diritto svizzero (art. 80 LEF) è subordinato alla presentazione di una

decisione condannatoria esecutiva, non bastando in sé (senza accertamento

giudiziario o amministrativo nel caso concreto) che una norma legale prescriva

l’obbligo posto in esecuzione (Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 80;

sentenza della CEF 14.2015.124 già citata, consid. 5.3). La censura va così respinta. Potrà sembrare un formalismo, ma non è certo

eccessivo, perché risulta connaturato al carattere documentale della procedura

di rigetto (v. sopra consid. 2).

5.3 Pure

a torto la reclamante rimprovera al Pretore di non aver proceduto all’esame

pregiudiziale dell’exequatur della

sentenza della Corte d’appello di R__________. Contrariamente a quanto essa sostiene,

il rigetto definitivo dell’opposizione non è necessariamente la conseguenza

logica del riconoscimento in Svizzera di una decisione estera. Anche se è di

mero accertamento o costitutiva una decisione straniera può sì essere

riconosciuta in Svizzera, ma senza poter essere assimilata a un valido titolo

di rigetto definitivo (sopra consid. 5). E se non è condannatoria, la decisione

estera non può essere dichiarata esecutiva in Svizzera (ma appunto solo esservi

riconosciuta). Nella fattispecie,

anche se la reclamante ha chiesto testualmente il riconoscimento della decisione

francese, in realtà intendeva ottenerne l’exequatur

onde far rigettare l’opposizione dell’escusso. Tale richiesta andava però

respinta in mancanza di una condanna di CO 1 a restituire l’importo posto in

esecuzione. Del resto, la reclamante pare avere in mente un esame solo

pregiudiziale dell’esecutività, che si rivelerebbe comunque inutile, siccome la

decisione non ha carattere condannatorio e non può quindi fungere da titolo di

rigetto definitivo (v. sentenza della CEF 14.2014.100 del 14 settembre 2014,

consid. 5.3 e sopra consid. 2). La sorte del reclamo è così definitivamente

segnata.

6. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato

per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa procedura.

7. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 33'314.85,

supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).