14.2018.198
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte cantonali e comunali. Interessi di ritardo. Tasse di diffida. Spese esecutive. Indennità
3 maggio 2019Italiano16 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2018.198
14.2018.199
14.2018.200
Lugano
3 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Riviera promosse con istanze 23 maggio 2018
(le due prime) e 1° giugno 2018 da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
Comune RI 1,
(rappresentato dai propri servizi
finanziari, )
contro
RE 1
giudicando sui tre reclami del 29 novembre 2018 presentati da RE 1
contro le decisioni emesse il 18 ottobre 2018 dal Giudice di pace (e motivate
il 16 novembre);
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta dei
precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 21 febbraio 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di __________, lo Stato del Canton
Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 692.55 e di fr. 712.70,
oltre agli interessi del 2.5% rispettivamente su fr. 605.– e su fr. 609.–
dal 1° maggio 2018, indicando quali titoli di credito le imposte cantonali 2015
e 2014, gli interessi arretrati (di fr. 37.55 e fr. 53.70) e la tassa
di diffida (fr. 50.–).
B. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 16 aprile 2018 sempre dall’UE di Biasca, il
Comune RI 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 848.35 oltre agli
interessi del 2.5% su fr. 754.75 dal 13 aprile 2018, indicando quali
titoli di credito l’imposta comunale 2015 (per fr. 754.75), gli
interessi arretrati (di fr. 29.30 e fr. 14.30) e la tassa di diffida
(fr. 50.–).
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione a tutti e tre i precetti esecutivi, con istanze
rispettivamente del 23 maggio e del 1° giugno 2018 lo Stato del Canton Ticino e
il RI 1 ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Riviera limitatamente agli interessi e alla tassa di diffida,
rispettivamente di fr. 88.45, fr. 104.50 e fr. 117.60. Nelle sue
osservazioni del 13 giugno riferite alle prime due istanze come in quelle del
21 giugno 2018 relativa alla terza istanza, RE 1 ha concluso all’annullamento
dei precetti esecutivi e alla messa a carico del Cantone, rispettivamente del
Comune, delle spese da essi create. Nelle repliche del 19 giugno e nelle dupliche
del 18 luglio 2018 le parti sono rimaste sulle rispettive e contrastanti posizioni.
D. Statuendo
con tre sentenze separate del 18 ottobre 2018, il Giudice di pace ha accolto tutte e tre le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalla parte convenuta (a concorrenza
di fr. 88.45, fr. 104.50 e fr. 93.60) oltre
alle spese esecutive, ponendo a suo carico in ogni causa le spese processuali
di fr. 40.– e un’indennità
di fr. 15.– a favore del Cantone e di fr. 20.– a
favore del Comune. Il 16 novembre 2018 il Giudice di pace ha comunicato alle
parti la motivazione scritta delle sentenze.
E. Contro
le sentenze appena citate RE 1 è insorta a questa Camera con tre reclami distinti del 29 novembre 2018 per ottenerne
l’annullamento limitatamente alle indennità riconosciute alle istanti e alle
spese esecutive. Gli istanti hanno lasciato trascorrere infruttuosamente i
termini assegnato loro per presentare eventuali osservazioni al reclamo.
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in
materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali
e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del
reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 I
reclami in esame sono diretti contro sentenze di contenuto analogo, che pongono
le medesime questioni giuridiche. Si giustifica così, per economia processuale,
di congiungere le tre procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett.
c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati
e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2 Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati
il 29 novembre 2018 contro le sentenze notificate a RE 1 il 20 novembre, in
concreto i reclami sono tempestivi.
1.3 La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame,
fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono
inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
326 cpv. 1 CPC).
Nel
caso specifico, i documenti acclusi ai primi due reclami (A – D) sono già stati
prodotti in prima sede, come pure i documenti A e B acclusi al terzo reclamo,
mentre l’autorizzazione per la consegna a mezzo di posta di atti esecutivi
(doc. C), prodotta per la prima volta con il terzo reclamo, è un documento nuovo
che non può essere preso in considerazione in questa sede.
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF
132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nei
casi in esame, il Giudice di pace ha respinto (recte: rigettato) in via
definitiva le opposizioni interposte dalla convenuta “oltre alle spese esecutive” sulla
base sia delle decisioni di tassazione inerenti all’imposta cantonale del 2014
e del 2015 e del conteggio d’interessi e spese, sia del “calcolo contenzioso”
e della diffida inerente all’imposta
comunale del 2015.
Nelle prime
due decisioni (inc. __________), egli ha constatato, sulla scorta dei tracciamenti
delle raccomandate, che i precetti esecutivi sono pervenuti alla convenuta il
22 febbraio 2018, la quale non li ha ritirati, e sono poi ritornati all’Ufficio di esecuzione competente il 2
marzo. Ne ha dedotto che la convenuta era a conoscenza delle
domande d’esecuzione, sicché i pagamenti da lei effettuati il 1° marzo non
costituiscono un valido motivo per non addebitarle le spese. Sempre nelle prime
due decisioni il primo giudice ha stabilito che le procedure e i relativi
annullamenti citati dalla convenuta le erano stati “riservati” dall’Ufficio
esazione e condoni, poiché ritenuti importi di “poco conto”, mentre nei casi
in esame le tasse di diffida di fr. 50.– ciascuna contenute nei precetti
esecutivi non sono di “poco
conto”.
Il
Giudice di pace ha motivato la terza sentenza (inc. __________) considerando
che “forma, tempistica e
sostanza ottemperano nell’agire di parte istante alle vigenti norme di legge” e che la polizia comunale ha notificato il
precetto esecutivo sulla base di un’autorizzazione firmata dalla madre della
convenuta e mai contestata da quest’ultima nelle precedenti procedure,
sottolineando – anche in
questa causa – che al momento del pagamento del debito la convenuta era a
conoscenza delle domande d’esecuzione.
4. In
tutti e tre i reclami RE 1 contesta unicamente le spese esecutive ed “altre”, così come le
indennità dovute alle controparti.
Nei
primi due reclami (inc. 14.2018.198/199) l’escussa ribadisce che i precetti
esecutivi e le spese nelle precedenti procedure relative a imposte federali
pagate prima della notifica non sono stati annullati poiché di “poco conto” ma in
seguito a un suo intervento e sostiene di aver anche pagato le imposte cantonali
qui in discussione prima della notifica dei precetti esecutivi, avvenuta il 15
marzo 2018, senza essere stata, a quel momento, a conoscenza delle procedure
esecutive nei suoi confronti. Contesta poi che i tracciamenti degli invii
raccomandati della posta (track & trace) su cui si è fondato il Giudice di pace
per rigettare l’opposizione dimostrino che lei sapesse delle esecuzioni al momento
del pagamento perché non riportano indicazioni sul creditore e sul credito cui
si riferiscono.
Nel
terzo reclamo (inc. 14.2018.200) l’escussa – oltre a sostenere di aver pagato l’imposta comunale il 19 aprile 2018, ossia
quasi un mese prima della notifica del precetto esecutivo (avvenuta il 15
maggio 2018) e di non essere stata a conoscenza delle procedure esecutive nei
suoi confronti a quel momento – contesta sia le spese fatturate dalla polizia
comunale, sia l’autorizzazione alla consegna dei precetti esecutivi firmati
da sua madre __________, della cui esistenza afferma di nulla sapere.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze
civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge
parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute
in giudicato” (art. 244 cpv. 3 LT, applicabile anche alle imposte comunali per
il rinvio dell’art. 275 LT).
5.2 Nel
caso specifico lo Stato del Canton Ticino fonda le proprie pretese su due
decisioni di tassazione dopo reclamo per il 2014 e il 2015 emesse il 22 marzo e
il 10 maggio 2017 e nel frattempo passate in giudicato, alle quali sono acclusi
Fatti
i relativi conteggi degli interessi e delle spese, mentre il Comune RI 1 basa
la propria pretesa sul conguaglio 9 giugno 2017 riferito all’imposta comunale
del 2015, sul primo richiamo del 14 settembre 2017 e sulla diffida del 17
gennaio 2018, anch’essi passati in giudicato. Le due decisioni e il conguaglio
sono pacificamente validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per gli
importi in capitale delle imposte cantonali e comunale posti in esecuzione (art.
80 cpv. 2 n. 2 LEF).
a) Le
due diffide (di fr. 50.– ognuna) del 31 agosto 2017 e del 30 settembre
2017 indicate dallo Stato del Canton Ticino nei precetti esecutivi n. __________
e __________ non figurano negli atti, e i conteggi degli interessi e delle
spese, del 6 maggio 2018, non risultano essere intimati all’escussa prima della
notifica dell’istanza.
Tuttavia,
in assenza di un accordo contrario delle parti, che incombeva all’escussa
allegare e dimostrare in virtù dell’art. 81 LEF, l’ente pubblico escutente
poteva validamente imputare gli acconti anzitutto sugli interessi di mora e le
tasse di diffida (art. 85 CO per analogia) e per la rimanenza sulle imposte
(sentenze della CEF 14.2017.166 dell’11 gennaio 2018 consid. 5.2/b, e 14. 2017.96 del 29 settembre 2017 consid. 5.3/b). I
saldi di fr. 88.45 e di fr. 104.50 chiesti con le istanze sono quindi
residui d’imposta, per i quali le due decisioni di tassazione
costituiscono validi titoli di rigetto (sopra consid. 5.2).
b) La
diffida del 17 gennaio 2018 allegata all’istanza del Comune (ultimo foglio) è
una decisione regolarmente passata in giudicato, l’escussa non pretendendo per
avventura di averla impugnata entro il termine di trenta giorni indicato sull’atto.
La diffida rappresenta quindi un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per la tassa di diffida di fr. 50.–
esplicitamente menzionata in quell’atto.
5.3 Di principio le decisioni esecutive nel
senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli
interessi di mora maturati sul credito accertato sebbene non lo specifichino
esplicitamente (Staehelin, op.
cit., n. 49 e 134 ad art. 80; Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée d’opposition, 2017, n. 43 e
139 ad art. 80 LEF; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag.
129 segg.). Decorrenza e tasso d’interesse sono definiti, laddove esista, dalla
legislazione speciale applicabile alla pretesa posta in esecuzione (sentenze
della CEF 14.2015.248 del 13 aprile 2016, consid. 5.5, e 14.2015.163/164 del 9
dicembre 2015 consid. 5.3/a).
a) Lo
Stato del Canton Ticino ha posto in esecuzione gli interessi aggiornati al 12 febbraio 2018, di fr. 37.55 e di fr. 53.70,
oltre agli interessi correnti del 2.5% dal 13 febbraio 2018 rispettivamente su fr. 609.–
e fr. 605.–. Il tasso d’interesse è quello stabilito dal
Consiglio di Stato (v. tabella riassuntiva nel Decreto esecutivo concernente la
riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2018,
RL. 640.310), mentre il calcolo degli interessi di ritardo arretrati, decorsi dal
trentesimo giorno dopo le singole scadenze fissate dal Consiglio di Stato per
il versamento delle rate d’acconto (31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 2014,
rispettivamente 2015: art. 240 cpv. 1, 242 cpv. 1 LT, 1 cpv. 3 e 6 cpv. 1 del Decreto
esecutivo; sentenza della CEF 14.2015. 163/164 del 9 dicembre 2015, consid.
Considerandi
5.
/a), risulta dal conteggio
accluso alle tassazioni. Le decisioni impugnate si confermano pertanto corrette
anche per gli interessi di ritardo arretrati e sono finanche favorevoli alla
reclamante per quelli correnti, dal momento che il Giudice di pace non ha
esteso il rigetto agli stessi.
b) Il Comune di RI 1 ha posto in esecuzione
complessivi fr. 848.35 (imposta di fr. 754.75, interessi sulle
rate d’acconto di fr. 29.30, interessi sul conguaglio sino al 12 aprile
2018.
di fr. 14.30 e tassa di diffida di fr. 50.–), oltre agli
interessi del 2.5% su fr. 754.75 dal 13 aprile 2018, mentre con l’istanza
di rigetto ha indicato come crediti gli stessi importi, meno gli interessi sul
conguaglio e quelli correnti, per complessivi fr. 117.60 (fr. 901.65
[comprese le spese esecutive] ./. acconti di fr. 784.05 pagati dalla
convenuta). Il Giudice di pace ha accordato il rigetto definitivo per fr. 93.60
(computando apparentemente le spese di diffida di fr. 50.– e gli interessi
sulle rate d’acconto e sul conguaglio, di fr. 29.30 + fr. 14.30)
senza interessi. La prima somma d’interessi è menzionata sulle decisioni di
conguaglio e di diffida, rimaste incontestate. La seconda è riferita al periodo
dal 10 luglio 2017 – giorno successivo alla data di computo della prima somma –
al 12 aprile 2018 – data della domanda d’esecuzione (v. estratto conto del 1°
giugno 2018 anch’esso accluso all’istanza) al tasso del 2.5% (v. sopra consid.
5.
/a) su fr. 754.75. Anche sugli interessi di ritardo la terza sentenza
resiste alla critica.
5.4
Tutte le censure
inerenti alle spese esecutive (anche quelle della polizia comunale) sono
irricevibili, ritenuto che sulle stesse decide unicamente l’Ufficio d’esecuzione
con competenza esclusiva e non il giudice del rigetto (v. art. 68
LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid.
3.5
e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). Non è necessario riformare le sentenze impugnate su questo punto, perché non
vincolano l’UE.
5.5
Sulle
indennità di fr. 15.– assegnate allo Stato del Canton Ticino
(nelle due cause n. __________) e di fr. 20.– assegnate al Comune RI 1 (nella
causa __________) la reclamante non si esprime, motivo per cui su questo punto
i reclami si avverano irricevibili (art. 321 CPC e sopra consid. 1.3).
6.
In
prima sede le parti e il Giudice di pace hanno discusso se RE 1 sapesse o meno
delle esecuzioni al momento in cui ha pagato le imposte (limitatamente al
capitale). La questione è in realtà senza rilievo. L’escussa era infatti tenuta
per legge a pagare le note imposte già dalle tre scadenze delle rate d’acconto
(sopra consid. 5.3/a), rispettivamente nel 2014 e nel 2015. Al momento dei suoi
pagamenti, il 1° e il 3 marzo 2018 (conteggi cantonali) e il 20 aprile 2018
(estratto conto comunale), RE 1 era pertanto ampiamente
morosa.
Ella,
poi, non spiega perché l’autorità fiscale avrebbe dovuto rinunciare
a prelevare interessi e
spese anche nei casi in esame. Insufficientemente motivata la censura è
inammissibile (art. 321 CPC e sopra consid. 1.3).
7.
In entrambe le sedi le spese processuali, stabilite
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non
si pone invece problema di ripetibili siccome la controparte non ha presentato
osservazioni ai reclami.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi di fr. 143.45
(inc. 14.2018.198), fr. 159.50 (inc. 14.2018.199) e fr. 148.60 (inc.
14.2018
) non raggiungono la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo nella causa__________ (14.2018.198) è respinto.
Le
spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante sono poste a suo carico. Non si assegnano
indennità.
2. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo nella causa __________ (14.2018.199) è respinto.
Le
spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante sono poste a suo carico. Non si assegnano
indennità.
3. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo nella causa __________ (14.2018.200) è respinto.
Le
spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante sono poste a suo carico. Non si assegnano
indennità.
4. Notificazione a:
– ;
– ;
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).