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Decisione

14.2018.198

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte cantonali e comunali. Interessi di ritardo. Tasse di diffida. Spese esecutive. Indennità

3 maggio 2019Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi conteggi degli interessi e delle spese, mentre il Comune RI 1 basa

la propria pretesa sul conguaglio 9 giugno 2017 riferito all’imposta comunale

del 2015, sul primo richiamo del 14 settembre 2017 e sulla diffida del 17

gennaio 2018, anch’essi passati in giudicato. Le due decisioni e il conguaglio

sono pacificamente validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per gli

importi in capitale delle imposte cantonali e comunale posti in esecuzione (art.

80 cpv. 2 n. 2 LEF).

a) Le

due diffide (di fr. 50.– ognuna) del 31 agosto 2017 e del 30 settembre

2017 indicate dallo Stato del Canton Ticino nei precetti esecutivi n. __________

e __________ non figurano negli atti, e i conteggi degli interessi e delle

spese, del 6 maggio 2018, non risultano essere intimati all’escussa prima della

notifica dell’istanza.

Tuttavia,

in assenza di un accordo contrario delle parti, che incombeva all’escussa

allegare e dimostrare in virtù dell’art. 81 LEF, l’ente pubblico escutente

poteva validamente imputare gli acconti anzitutto sugli interessi di mora e le

tasse di diffida (art. 85 CO per analogia) e per la rimanenza sulle imposte

(sentenze della CEF 14.2017.166 dell’11 gennaio 2018 consid. 5.2/b, e 14. 2017.96 del 29 settembre 2017 consid. 5.3/b). I

saldi di fr. 88.45 e di fr. 104.50 chiesti con le istanze sono quindi

residui d’imposta, per i quali le due decisioni di tassazione

costituiscono validi titoli di rigetto (sopra consid. 5.2).

b) La

diffida del 17 gennaio 2018 allegata all’istanza del Comune (ultimo foglio) è

una decisione regolarmente passata in giudicato, l’escussa non pretendendo per

avventura di averla impugnata entro il termine di trenta giorni indicato sull’atto.

La diffida rappre­senta quindi un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per la tassa di diffida di fr. 50.–

esplicitamente menzionata in quell’atto.

5.3 Di principio le decisioni esecutive nel

senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli

interessi di mora maturati sul credito accertato sebbene non lo specifichino

esplicitamente (Staehelin, op.

cit., n. 49 e 134 ad art. 80; Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée d’opposition, 2017, n. 43 e

139 ad art. 80 LEF; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag.

129 segg.). Decorrenza e tasso d’interesse sono definiti, laddove esista, dalla

legislazione speciale applicabile alla pretesa posta in esecuzione (sentenze

della CEF 14.2015.248 del 13 aprile 2016, consid. 5.5, e 14.2015.163/164 del 9

dicembre 2015 consid. 5.3/a).

a) Lo

Stato del Canton Ticino ha posto in esecuzione gli interessi aggiornati al 12 febbraio 2018, di fr. 37.55 e di fr. 53.70,

oltre agli interessi correnti del 2.5% dal 13 febbraio 2018 rispettivamente su fr. 609.–

e fr. 605.–. Il tasso d’interesse è quello stabilito dal

Consiglio di Stato (v. tabella riassuntiva nel Decreto esecutivo concernente la

riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2018,

RL. 640.310), mentre il calcolo de­gli interessi di ritardo arretrati, decorsi dal

trentesimo giorno dopo le singole scadenze fissate dal Consiglio di Stato per

il versamento delle rate d’acconto (31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 2014,

rispettivamente 2015: art. 240 cpv. 1, 242 cpv. 1 LT, 1 cpv. 3 e 6 cpv. 1 del Decreto

esecutivo; sentenza della CEF 14.2015. 163/164 del 9 dicembre 2015, consid.

Considerandi

5.

/a), risulta dal conteggio

accluso alle tassazioni. Le decisioni impugnate si confermano pertanto corrette

anche per gli interessi di ritardo arretrati e sono finanche favorevoli alla

reclamante per quelli correnti, dal momento che il Giudice di pace non ha

esteso il rigetto agli stessi.

b) Il Comune di RI 1 ha posto in esecuzione

complessivi fr. 848.35 (imposta di fr. 754.75, interessi sulle

rate d’acconto di fr. 29.30, interessi sul conguaglio sino al 12 aprile

2018.

di fr. 14.30 e tassa di diffida di fr. 50.–), oltre agli

interessi del 2.5% su fr. 754.75 dal 13 aprile 2018, mentre con l’istanza

di rigetto ha indicato come crediti gli stessi importi, meno gli interessi sul

conguaglio e quelli correnti, per complessivi fr. 117.60 (fr. 901.65

[comprese le spese esecutive] ./. acconti di fr. 784.05 pagati dalla

convenuta). Il Giudice di pace ha accordato il rigetto definitivo per fr. 93.60

(computando apparentemente le spese di diffida di fr. 50.– e gli interessi

sulle rate d’acconto e sul conguaglio, di fr. 29.30 + fr. 14.30)

senza interessi. La prima somma d’interessi è menzionata sulle decisioni di

conguaglio e di diffida, rimaste incontestate. La seconda è riferita al periodo

dal 10 luglio 2017 – giorno successivo alla data di computo della prima somma –

al 12 aprile 2018 – data della domanda d’esecuzione (v. estratto conto del 1°

giugno 2018 anch’esso accluso all’istanza) al tasso del 2.5% (v. sopra consid.

5.

/a) su fr. 754.75. Anche sugli interessi di ritardo la terza sentenza

resiste alla critica.

5.4

Tutte le censure

inerenti alle spese esecutive (anche quelle della polizia comunale) sono

irricevibili, ritenuto che sulle stesse decide unicamente l’Ufficio d’esecuzione

con competenza esclusiva e non il giudice del rigetto (v. art. 68

LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid.

3.5

e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). Non è necessario riformare le sentenze impugnate su questo punto, perché non

vincolano l’UE.

5.5

Sulle

indennità di fr. 15.– assegnate allo Stato del Canton Ticino

(nelle due cause n. __________) e di fr. 20.– assegnate al Comune RI 1 (nella

causa __________) la reclamante non si esprime, motivo per cui su questo punto

i reclami si avverano irricevibili (art. 321 CPC e sopra consid. 1.3).

6.

In

prima sede le parti e il Giudice di pace hanno discusso se RE 1 sapesse o meno

delle esecuzioni al momento in cui ha pagato le imposte (limitatamente al

capitale). La questione è in realtà senza rilievo. L’escussa era infatti tenuta

per legge a pagare le note imposte già dalle tre scadenze delle rate d’accon­­to

(sopra consid. 5.3/a), rispettivamente nel 2014 e nel 2015. Al momento dei suoi

pagamenti, il 1° e il 3 marzo 2018 (conteggi cantonali) e il 20 aprile 2018

(estratto conto comunale), RE 1 era pertanto ampiamente

morosa.

Ella,

poi, non spiega perché l’autorità fiscale avrebbe dovuto rinunciare

a prelevare interessi e

spese anche nei casi in esame. Insufficientemente motivata la censura è

inammissibile (art. 321 CPC e sopra consid. 1.3).

7.

In entrambe le sedi le spese processuali, stabilite

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non

si pone invece problema di ripetibili siccome la controparte non ha presentato

osservazioni ai reclami.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi di fr. 143.45

(inc. 14.2018.198), fr. 159.50 (inc. 14.2018.199) e fr. 148.60 (inc.

14.2018

) non raggiungono la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo nella causa__________ (14.2018.198) è respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante sono poste a suo carico. Non si assegnano

indennità.

2. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo nella causa __________ (14.2018.199) è respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante sono poste a suo carico. Non si assegnano

indennità.

3. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo nella causa __________ (14.2018.200) è respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante sono poste a suo carico. Non si assegnano

indennità.

4. Notificazione a:

– ;

– ;

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).