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Decisione

14.2018.2

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza civile passata in giudicato. Improponibilità delle censure di merito

6 giugno 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i costi d’intervento del giardiniere e chiedendo che il caso venga

definitivamente chiuso. Stante l’esito del giudizio

odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 30 dicembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 28 dicembre,

in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel

caso in esame ci si potrebbe interrogare se il reclamo sia formalmente ricevibile

giacché il reclamante non si confronta con la motivazione della sentenza

impugnata, ma si limita a contestare nuovamente la decisione invocata quale titolo

di rigetto definitivo, chiedendo che il caso venga definitivamente chiuso. Ora,

nonostante giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo

grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica, si

giustifica di entrare nel merito, dovendo l’impu­­gnativa ad ogni modo venir

respinta per i motivi che seguono.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132.

III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace supplente ha considerato che la sua

precedente decisione del 30 giugno 2017, già passata in giudicato, rappresenta

un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Egli ha inoltre considerato

non pertinenti le osservazioni presentate il 12 dicembre 2017 dall’escus­­so,

il quale contestava la decisione concernente la partecipazione ai costi dell’intervento

del giardiniere __________. Per questo motivo, il primo giudice ha accolto l’istanza.

4.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce quanto già sostenuto in precedenza. Egli, rifacendosi al

preventivo, alla fattura e a una dichiarazione sottoscritta dal giardiniere __________,

sostiene che quest’ultimo non abbia effettuato alcun intervento sulla sua proprietà.

L’escusso conclude chiedendo che il caso venga definitivamente chiuso.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie la decisione EC-04-17;

#093 del 30 giugno 2017 con la quale il Giudice di pace supplente del Circolo

di Malvaglia ha condannato RE 1 a pagare a CO 1 fr. 150.– per l’intervento

del giardiniere, fr. 5.– per costi amministrativi e fr. 25.– per le

spese giudiziarie giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione per la

somma complessiva di fr. 180.– nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF, siccome

il reclamo interposto da RE 1 è stato dichiarato irricevibile dalla Camera

civile dei reclami con sentenza 16.2017.23 del 31 luglio 2017, ormai passata in

giudicato.

6.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

Nel

caso specifico, RE 1 sostiene che tanto dall’offer­­ta quanto dalla fattura del

giardiniere __________ non risulta alcun intervento effettuato sulla sua proprietà,

ciò che sarebbe confermato anche dalla dichiarazione dello stesso __________.

Sennonché questa eccezione non rientra tra quelle enumerate all’art. 81 LEF e

andava semmai sollevata nella procedura che ha portato alla sentenza di

merito del 30 giugno 2017. RE 1 avrebbe dovuto impugnare la prima

decisione del Giudice di pace aggiunto con un reclamo motivato presso la Camera

civile dei reclami. Non avendolo fatto (v. decisione 16.2017.23 del 31 luglio

2017.

della Camera civile dei reclami) e non potendo il reclamante pretendere di

poter ovviare dinnanzi a questa Camera alle sue precedenti lacune, a nulla valgono

le sue lagnanze, le quali attengono al merito della vicenda in cui è venuto a

formarsi il titolo esecutivo. Il reclamo si rivela dunque infondato.

7.

Sulle

spese esecutive decide l’Ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva

(v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27

gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). Nel caso specifico

non è tuttavia necessario correggere il dispositivo della decisione impugnata

solo per tali spese, perché sulla questione essa non ha comunque alcun effetto

vincolante per l’Ufficio.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto

attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, che non ha dovuto

presentare osservazioni in questa sede.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 180.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Malvaglia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).