14.2018.2
Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza civile passata in giudicato. Improponibilità delle censure di merito
6 giugno 2018Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.2
Lugano
6 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Pfister
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO-45-17 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Malvaglia promossa con istanza 1° dicembre
2017 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 30 dicembre 2017 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 23 dicembre 2017 dal Giudice di pace supplente;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 30 giugno 2017 (inc. EC-04-17; #093), il Giudice di pace supplente del Circolo di Malvaglia ha parzialmente
accolto un’istanza di CO 1 condannando
CO 1 a pagare fr. 150.– per l’intervento di
estirpazione e smaltimento dei vegetali che dal suo terreno sconfinavano su
quello della controparte, operato dal giardiniere __________, e fr. 5.– quale
contributo per le spese amministrative. Le spese giudiziarie di fr. 50.–,
anticipate da CO 1, venivano divise tra le parti in ragione di fr. 25.–
ciascuno.
B. La
predetta decisione è stata impugnata da RE 1 alla Camera civile dei reclami del
Tribunale d’appello, la quale, con decisione 16.2017.23 del 31 luglio 2017,
ormai passata in giudicato (secondo il timbro del 6 ottobre 2017), ha dichiarato
irricevibile il reclamo.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 novembre 2017 dall’Ufficio di
esecuzione di Acquarossa, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 180.–
oltre agli interessi del 5% dal 7 ottobre 2017, indicando quale titolo di credito:
“Fr. 155.00 Decisione
Giudice di pace Circolo di Malvaglia 30.6.2017 + Fr. 25.00 tassa di
giustizia + spese”.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° dicembre
2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Malvaglia. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 12 dicembre 2017.
E. Statuendo con decisione del 23 dicembre 2017, il Giudice di pace supplente
ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta
dalla parte convenuta per fr. 180.– oltre alle spese esecutive di fr. 33.30,
ponendo a suo carico le spese processuali per fr. 40.– e un’indennità di fr. 15.–
a favore dell’istante.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 dicembre 2017 contestando la decisione concernente
Fatti
i costi d’intervento del giardiniere e chiedendo che il caso venga
definitivamente chiuso. Stante l’esito del giudizio
odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 30 dicembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 28 dicembre,
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel
caso in esame ci si potrebbe interrogare se il reclamo sia formalmente ricevibile
giacché il reclamante non si confronta con la motivazione della sentenza
impugnata, ma si limita a contestare nuovamente la decisione invocata quale titolo
di rigetto definitivo, chiedendo che il caso venga definitivamente chiuso. Ora,
nonostante giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo
grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica, si
giustifica di entrare nel merito, dovendo l’impugnativa ad ogni modo venir
respinta per i motivi che seguono.
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF
132.
III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace supplente ha considerato che la sua
precedente decisione del 30 giugno 2017, già passata in giudicato, rappresenta
un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Egli ha inoltre considerato
non pertinenti le osservazioni presentate il 12 dicembre 2017 dall’escusso,
il quale contestava la decisione concernente la partecipazione ai costi dell’intervento
del giardiniere __________. Per questo motivo, il primo giudice ha accolto l’istanza.
4.
Nel
reclamo RE 1 ribadisce quanto già sostenuto in precedenza. Egli, rifacendosi al
preventivo, alla fattura e a una dichiarazione sottoscritta dal giardiniere __________,
sostiene che quest’ultimo non abbia effettuato alcun intervento sulla sua proprietà.
L’escusso conclude chiedendo che il caso venga definitivamente chiuso.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie la decisione EC-04-17;
#093 del 30 giugno 2017 con la quale il Giudice di pace supplente del Circolo
di Malvaglia ha condannato RE 1 a pagare a CO 1 fr. 150.– per l’intervento
del giardiniere, fr. 5.– per costi amministrativi e fr. 25.– per le
spese giudiziarie giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione per la
somma complessiva di fr. 180.– nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF, siccome
il reclamo interposto da RE 1 è stato dichiarato irricevibile dalla Camera
civile dei reclami con sentenza 16.2017.23 del 31 luglio 2017, ormai passata in
giudicato.
6.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
Nel
caso specifico, RE 1 sostiene che tanto dall’offerta quanto dalla fattura del
giardiniere __________ non risulta alcun intervento effettuato sulla sua proprietà,
ciò che sarebbe confermato anche dalla dichiarazione dello stesso __________.
Sennonché questa eccezione non rientra tra quelle enumerate all’art. 81 LEF e
andava semmai sollevata nella procedura che ha portato alla sentenza di
merito del 30 giugno 2017. RE 1 avrebbe dovuto impugnare la prima
decisione del Giudice di pace aggiunto con un reclamo motivato presso la Camera
civile dei reclami. Non avendolo fatto (v. decisione 16.2017.23 del 31 luglio
2017.
della Camera civile dei reclami) e non potendo il reclamante pretendere di
poter ovviare dinnanzi a questa Camera alle sue precedenti lacune, a nulla valgono
le sue lagnanze, le quali attengono al merito della vicenda in cui è venuto a
formarsi il titolo esecutivo. Il reclamo si rivela dunque infondato.
7.
Sulle
spese esecutive decide l’Ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva
(v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27
gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). Nel caso specifico
non è tuttavia necessario correggere il dispositivo della decisione impugnata
solo per tali spese, perché sulla questione essa non ha comunque alcun effetto
vincolante per l’Ufficio.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto
attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, che non ha dovuto
presentare osservazioni in questa sede.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 180.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Malvaglia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).