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Decisione

14.2018.20

Rigetto provvisorio dell’opposizione. “Presa di posizione” sulla sentenza. Ricevibilità quale reclamo

18 giugno 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

14.2018.20

Lugano

18 giugno 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna promossa con istanza 19

dicembre 2017 da

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sullo scritto del 9 febbraio 2018 presentato da RE 1 in

merito alla decisione emessa il 31 gennaio 2018 dal Pretore aggiunto;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetto

esecutivo n. __________ emesso il 30 agosto 2017 dall’Ufficio di esecuzione di

Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 20'446.05

oltre agli interessi del 4% dal 1° novembre 2010, indicando quale titolo di

credito un prestito (“Darlehen”) del 1° novembre 2010;

che statuendo con decisione del 31 gennaio 2018, il Pretore aggiunto ha

parzialmente accolto l’istanza presentata il 19 dicembre

2017 da CO 1 e rigettato in via provvisoria l’opposi­­zione

Considerandi

interposta da RE 1 limitatamente a fr. 19'496.05 oltre agli interessi del

4% dal 1° settembre 2017 su fr. 13'320.–, ponendo a carico di lei le spese

processuali di fr. 400.– e un’in­­dennità di fr. 700.– a favore dell’istante;

che

con scritto del 9 febbraio 2018 indirizzato al primo giudice, RE 1 ha preso

posizione sulla sentenza appena citata, esponendo di non essere in grado di

pagare fr. 700.– mensili, ma al massimo fr. 100.– mensili, come

risulterebbe dalla sua tas­sazione fiscale del 2015;

che

la Pretura di Locarno-Campagna ha trasmesso quello scritto alla Camera come “appello”;

che

in realtà nella fattispecie entrerebbe in considerazione solo un reclamo, le

sentenze emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione (combinati art. 309

lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione

e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo

al valore litigioso;

che

a ben vedere pare addirittura dubbio che RE 1 intenda davvero impugnare la

sentenza del 31 gennaio 2018, anche

con un reclamo, perché non la contesta in sé, ma “prend[e] posizione”,

limitandosi a esporre i motivi per cui non è in grado di pagare rate di fr. 700.–

mensili;

che

fosse anche trattato come reclamo, il noto scritto andrebbe dichiarato irricevibile,

poiché RE 1 non si confronta con la motivazione della sentenza pretorile e non

presenta conclusioni ammissibili in una procedura di rigetto dell’opposizione;

che

ad ogni modo il fatto ch’essa non sia in grado, a suo dire, di far fronte al pagamento

del debito posto in esecuzione non costituisce un motivo che secondo la legge –

e segnatamente l’art. 82 cpv. 2 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in

considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposi­­zione;

che semmai, RE 1 potrà far valere tale

censura al com­petente Ufficio di esecuzione e fallimenti

in sede di pignoramento (art. 93 LEF) o di realizzazione dei beni pignorati

(art. 123 LEF) (sentenza della CEF 14.2016.35 del 29 febbraio 2016 consid. 6);

che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale

rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, RE 1 risultando sprovvista di

formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 19'496.05,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è da trattare come

reclamo, lo scritto presentato il 9 febbraio 2018 da RE 1 è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).