14.2018.201
Fallimento. Ritiro dell’istanza dopo la pronuncia del fallimento. Solvibilità
13 dicembre 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.201
Lugano
13 dicembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza 13 agosto 2018 dalla
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1
(socia e gerente della __________, __________)
giudicando sul reclamo del 3 dicembre 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 27 novembre 2018 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 13 agosto 2018
la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 34'998.29 più interessi
e spese.
Fatti
B. La
convenuta ha contestato l’istanza con scritti 3 ottobre, 5 ottobre, 7 e 12
novembre 2018. All’udienza di discussione del 22 novembre 2018 è comparsa la
sola convenuta, cui sono state intimate le osservazioni scritte (e i relativi
allegati) formulate dall’istante il 20 novembre 2018, con cui aveva
preavvisato la propria assenza il giorno 22 e proposto, in via transattiva, di
ritirare l’istanza ove la controparte avesse pagato fr. 17'673.70 entro il
3 dicembre 2018. In duplica la convenuta si è detta intenzionata a “chiudere la pendenza”, ma di non poterlo fare entro il 3 dicembre 2018, comunicando la
propria disponibilità a concordare un pagamento rateale.
C. Statuendo
con decisione del 27 novembre 2018 il Pretore aggiunto ha dichiarato il
fallimento di RE 1 dal 28 novembre 2018 alle ore 09:00, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 3 dicembre 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato l’importo indicato dall’istante
nella proposta transattiva. Il 5 dicembre 2018 la CO 1 ha confermato il
pagamento in questione e comunicato di ritirare l’istanza, “tutte le tasse e spese di giustizia a carico
della fallita”. Lo stesso giorno il vicepresidente
della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la
stessa perso ogni interesse alla causa.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 3 dicembre 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 28
novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.
A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo
particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente
non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di
liquidità sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la CO 1 ha ritirato l’istanza dopo la pronuncia del fallimento,
per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 3 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il ritiro della domanda è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del
fallimento – la Camera ha accertato d’ufficio che nei confronti della
reclamante, all’infuori dell’esecuzione che ha portato al fallimento, sono
tuttora pendenti solo cinque esecuzioni per complessivi fr. 17'072.15,
tutte sospese da opposizione, sicché non possono ancora dirsi certe. D’altronde,
non risultano essere stati rilasciati attestati di carenza di beni a suo
carico. Ciò porta a ritenere che la sopravvivenza finanziaria della sua ditta
non sia minacciata. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si
possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità,
nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante
appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in
merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua
solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di
cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado
sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 27 novembre 2018 dalla Pretura del Distretto di
Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Bellinzona;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).