Lexipedia

Decisione

14.2018.202

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza di divorzio. Contributi alimentari per figli maggiorenni. Deduzione degli assegni famigliari

2 maggio 2019Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 luglio

2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Blenio. Nel termine impartito (e successivamente prorogato), la parte convenuta si è opposta all’istanza con

osservazioni scritte del 13 settembre 2018.

C. Statuendo con decisione del 26 novembre 2018, il Pretore supplente ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

parte convenuta limitatamente a fr. 27'200.– (anziché fr. 38'000.–)

oltre agli interessi del 5% dal 26 giugno 2018, ponendo le spese processuali di

complessivi fr. 200.– a carico dell’istante in ragione di fr. 50.– e

la rimanenza a carico del convenuto, senza assegnare indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 dicembre 2018 per ottenerne –

previo conferimento dell’effetto sospensivo “in via supercautelare e cautelare” – l’annullamento e l’accoglimento parziale dell’istanza di CO 1 limitatamente a fr. 19'200.–. Con decreto del 12 dicembre

2018 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo

parziale, nel senso che ha limitato l’esecuzione della sentenza

impugnata alla parte del credito che eccede l’importo di fr. 19'200.–

riconosciuto dall’e­­scusso, ossia fr. 8'000.– oltre agli interessi del 5%

dal 26 giugno 2018. Nelle sue osservazioni del 20 dicembre 2018, CO

1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 6 dicembre 2018 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice

di RE 1 il 27 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

caso specifico, è pertanto irricevibile la copia della decisione del 26

novembre 2018 emessa dal medesimo Pretore supplente nella procedura di rigetto

definitivo dell’opposizione promossa dal fratello dell’istante, J__________ __________,

nei confronti del padre RE 1 (__________, doc. B accluso al reclamo). Pure

irricevibili, poiché presentate da RE 1 per la prima volta col presente gravame

(e dall’istante con le proprie osservazioni al medesimo), sono le pagine della

sentenza del 26 febbraio 2013 del Pretore del Distretto di Blenio (__________,

doc. C) che l’escusso ha tralasciato in prima sede.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore supplente ha esordito considerando che la

sentenza dell’11 marzo 2009 sulla quale l’istan­­te fonda la propria pretesa – benché

sprovvista dell’apposito timbro di passaggio in giudicato – costituisce una

decisione giudiziaria esecutiva ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF. Ritenuto che

l’impegno contributivo di RE 1 nei confronti della figlia CO 1 risulta cifrato

e che da quanto allegato dall’escusso la formazione di quest’ultima è terminata

il 30 giugno 2017, il primo giudice ha riconosciuto e circoscritto il

contributo dovuto a partire dalla maggiore età dell’istante, ossia dal mese di

novembre 2014, a quello di giugno 2017 compresi, per un importo totale di fr. 27'200.–.

Egli ha poi respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto,

ricordando che il credito alimentare si prescrive in cinque anni conformemente

all’art. 128 n. 1 CO, mentre per quanto concerne l’asserito accordo intervenuto

a seguito di un pagamento – nel dicembre 2016 – a titolo di “saldo arretrati alimenti J__________ e CO 1” il Pretore supplente ha ritenuto che RE 1 non avesse fornito la prova piena dell’estinzione di tale credito. In

definitiva, egli ha pertanto accolto parzialmente l’i­­stanza limitatamente a fr. 27'200.–

oltre agli interessi del 5% dal 26 giugno 2018, ossia – trattandosi di un

credito derivante da una rendita – dal giorno della domanda di esecuzione (art.

105.

cpv. 1 CO).

4.

Nel

reclamo RE 1 rimprovera in generale al Pretore supplente di non aver tenuto

conto, nella sua decisione, della detrazione, dal contributo alimentare di fr. 900.–

mensili, degli assegni famigliari di fr. 250.– che dal 2013 vengono a suo

dire percepiti direttamente dalla madre dell’istante a seguito di un accordo

intervenuto tra le parti. Il reclamante richiama in particolare la decisione

del 26 febbraio 2013 emessa nella causa di modifica della sentenza di divorzio

da lui promossa nei confronti dei tre figli – volta ad ottenere una riduzione

del contributo alimentare per ciascuno di essi – con cui il Pretore del

Distretto di Blenio aveva chiarito, con riferimento alla sentenza di divorzio

dell’11 marzo 2009, che gli assegni famigliari andavano considerati inclusi nei

contributi di mantenimento. Essendo tale decisione riferita al contributo

alimentare di tutti e tre i figli, egli ritiene pertanto incomprensibile che il

primo giudice non abbia detratto l’importo degli assegni famigliari dal

contributo di CO 1, ciò che ha invece fatto nella procedura promossa dal figlio

J__________. Per questo motivo, il reclamante chiede che l’opposizione sia rigettata

in via definitiva per fr. 19'200.– (anziché 27'200.–), tenuto conto che il

contributo mensile dovuto è ridotto a fr. 650.– (anziché fr. 900.–).

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Nella

fattispecie, l’istante fonda la propria pretesa nei confronti del padre

convenuto sulla scorta della sentenza parziale dell’11 marzo 2009 (inc. __________)

– della quale è stato prodotto solo un estratto – con cui l’allora Pretore

supplente della Giurisdizione del Distretto di Blenio ha dichiarato sciolto per

divorzio il matrimonio tra __________ e RE 1 omologando – tra le altre cose – gli

accordi sulle relative conseguenze accessorie precedentemente sottoscritti

dalle parti. In particolare, per quanto concerne i contributi alimentari, nella

decisione è stato stabilito che RE 1 avrebbe versato alla ex moglie, anticipatamente

entro il 5 di ogni mese, fr. 900.– mensili a favore della figlia CO 1 fino

alla sua maggiore età, riservato l’impegno di corrispondere tale importo fino

al termine della sua formazione nella misura in cui al compimento dei 18 anni

non ne avesse ancora conclusa una (doc. B, pag. 9 ad 4).

5.2

Orbene,

la suddetta decisione, siccome non ne è contestata né è contestabile l’esecutività,

costituisce in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel

senso dell’art. 80 LEF per i contributi dovuti per il periodo dal novembre del

2014.

fino al giugno del 2017 compresi, ovvero dal mese in cui CO 1 è diventata

maggiorenne a quello in cui essa ha pacificamente terminato il proprio

apprendistato come assistente di studio medico, per un totale di fr. 27'200.–

(pari a fr. 900.– x 32 mesi dedotti fr. 1'600.– già versati). In

questo periodo, infatti, il reclamante risultava ancora vincolato nei confronti

della figlia, la sentenza dell’11 marzo 2009 avendo previsto l’obbligo di

mantenimento sino al termine della formazione di quest’ultima. Come correttamente

rilevato dal Pretore, la decisione parziale di divorzio non costituisce invece

titolo per i mesi successivi al 30 giugno 2017. In mancanza di contestazione dell’istante, il rigetto del­l’opposizione si estende agli interessi di mora del 5% dal 26 giugno 2018 come

statuito dal Pretore supplente e chiesto dal reclamante (v. art. 58 cpv. 1 CPC).

6.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

6.1

Sono

ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della

CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di

quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente

rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto

definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova

rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione in

annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza

del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Non spetta

al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui

soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad esempio se è

invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della buona fede),

la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624

consid. 4.2.3 con rinvio).

6.2

Nel

caso specifico, come già sostenuto nelle osservazioni all’i­­stanza (pag. 8 ad

6) il reclamante ribadisce l’esistenza di un accordo (in prima sede definito “verbale”) concluso

tra le parti, secondo il quale gli assegni famigliari – inizialmente da lui percepiti

– a partire dal 2013 sarebbero stati incassati direttamente dalla madre dell’istante,

motivo per cui il contributo a suo carico andrebbe ridotto a fr. 650.–

mensili anziché fr. 900.–. Per questo motivo, deducendo fr. 250.– da

ognuna delle 32 mensilità riconosciute dal primo giudice (per un totale di fr. 8'000.–),

per il reclamante l’opposizione dev’essere rigettata per fr. 19'200.– anziché

per fr. 27'200.–. A sostegno della sua tesi egli indica nuovamente la

decisione del 26 febbraio 2013 del Pretore del Distretto di Blenio (doc. 3

accluso alle osservazioni all’istanza), col quale quest’ultimo aveva accertato

che gli assegni famigliari erano inclusi nei contributi di mantenimento.

Da

parte sua, la resistente si limita a rilevare, nelle osservazioni al reclamo,

che con la decisione appena citata il Pretore ha respinto la petizione del

padre volta alla riduzione degli alimenti per i figli e che suo fratello J__________

ha rinunciato a ricorrere contro la sentenza di rigetto dell’opposizione del 26

novembre 2018, che ha erroneamente conteggiato gli alimenti per fr. 650.–

mensili anziché fr. 900.– mensili.

6.3

Ora,

il Pretore aggiunto ha omesso di determinarsi su tale cen­sura. E CO 1 non ha

contestato in prima sede che gli assegni famigliari fossero inclusi nei

contributi di mantenimento – ciò che, comunque sia, si evince con ogni evidenza

dalla de­cisione del 26 febbraio 2013 (doc. 3) – né che siffatti assegni, dal

2013.

o perlomeno dalla sua maggior età, non sono più versati al padre. Il primo

giudice avrebbe pertanto dovuto considerare quest’ultima circostanza

incontroversa e quindi dimostra­ta (art. 150 cpv. 1 CPC), tanto più ch’egli è

giunto alla stessa conclusione nella causa parallela promossa dal fratello J__________

(sentenza SO.2018.125 del 26 novembre 2018, la cui produzione è inammissibile in

questa sede [sopra consid. 1.2], ma che per il Pretore aggiunto poteva

considerarsi un fatto notorio). Del resto, nemmeno nelle osservazioni al

reclamo CO 1 pretende, per avventura, che gli assegni familiari sono stati percepiti

dal padre durante il periodo per cui procede. Che poi la petizione del 2012

volta alla riduzione degli alimenti sia stata respinta non è di rilievo per la

questione in esame, perché il Pretore non ha stabilito chi percepiva gli

assegni familiari e comunque non avrebbe potuto, con la sua decisione del 26

febbraio 2013, stabilirlo per il periodo che qui interessa (dal novembre del

2014.

al giugno del 2017).

6.4

Di conseguenza, il reclamo va accolto e la

sentenza impugnata ri­formata

nel senso auspicato dal

reclamante, ovvero nel senso del­l’accoglimento parziale dell’istanza a

concorrenza di fr. 19'200.– (fr. 650.– x 32 mesi dedotti fr. 1'600.–)

oltre agli interessi del 5% dal 26 giugno 2018.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio del­l’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Tenuto conto che l’istante procedeva per l’incasso di fr. 38'000.– e ne

ottiene in fin dei conti fr. 19'200.–, la tassa di giustizia di prima sede

di fr. 200.– va ripartita metà per parte, compensate le ripetibili.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto

e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Acquarossa è

rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 19'200.–, oltre

agli interessi del 5% dal 26 giugno 2018.

2. Le spese

processuali di fr. 200.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a

carico delle parti metà ciascuno, compensate le ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della controparte, tenuta a

rifondergli fr. 300.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).