14.2018.202
Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza di divorzio. Contributi alimentari per figli maggiorenni. Deduzione degli assegni famigliari
2 maggio 2019Italiano14 min
Source ti.ch
PA 1
Incarto n.
14.2018.202
Lugano
2 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza 23
luglio 2018 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, )
giudicando sul reclamo del 6 dicembre 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 26 novembre 2018 dal Pretore supplente;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 26 giugno 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Acquarossa, CO 1 ha
escusso il padre RE 1 per l’incasso di fr. 38'000.– oltre agli interessi
del 5% dal 1° novembre 2014, indicando quale titolo di credito i “contributi di mantenimento a favore dei
figli, come da sentenza di divorzio del
12.03.2009 (da novembre 2014 a giugno 2018 compresi)”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 luglio
2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Blenio. Nel termine impartito (e successivamente prorogato), la parte convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 13 settembre 2018.
C. Statuendo con decisione del 26 novembre 2018, il Pretore supplente ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta limitatamente a fr. 27'200.– (anziché fr. 38'000.–)
oltre agli interessi del 5% dal 26 giugno 2018, ponendo le spese processuali di
complessivi fr. 200.– a carico dell’istante in ragione di fr. 50.– e
la rimanenza a carico del convenuto, senza assegnare indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 dicembre 2018 per ottenerne –
previo conferimento dell’effetto sospensivo “in via supercautelare e cautelare” – l’annullamento e l’accoglimento parziale dell’istanza di CO 1 limitatamente a fr. 19'200.–. Con decreto del 12 dicembre
2018 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo
parziale, nel senso che ha limitato l’esecuzione della sentenza
impugnata alla parte del credito che eccede l’importo di fr. 19'200.–
riconosciuto dall’escusso, ossia fr. 8'000.– oltre agli interessi del 5%
dal 26 giugno 2018. Nelle sue osservazioni del 20 dicembre 2018, CO
1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 6 dicembre 2018 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice
di RE 1 il 27 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel
caso specifico, è pertanto irricevibile la copia della decisione del 26
novembre 2018 emessa dal medesimo Pretore supplente nella procedura di rigetto
definitivo dell’opposizione promossa dal fratello dell’istante, J__________ __________,
nei confronti del padre RE 1 (__________, doc. B accluso al reclamo). Pure
irricevibili, poiché presentate da RE 1 per la prima volta col presente gravame
(e dall’istante con le proprie osservazioni al medesimo), sono le pagine della
sentenza del 26 febbraio 2013 del Pretore del Distretto di Blenio (__________,
doc. C) che l’escusso ha tralasciato in prima sede.
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore supplente ha esordito considerando che la
sentenza dell’11 marzo 2009 sulla quale l’istante fonda la propria pretesa – benché
sprovvista dell’apposito timbro di passaggio in giudicato – costituisce una
decisione giudiziaria esecutiva ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF. Ritenuto che
l’impegno contributivo di RE 1 nei confronti della figlia CO 1 risulta cifrato
e che da quanto allegato dall’escusso la formazione di quest’ultima è terminata
il 30 giugno 2017, il primo giudice ha riconosciuto e circoscritto il
contributo dovuto a partire dalla maggiore età dell’istante, ossia dal mese di
novembre 2014, a quello di giugno 2017 compresi, per un importo totale di fr. 27'200.–.
Egli ha poi respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto,
ricordando che il credito alimentare si prescrive in cinque anni conformemente
all’art. 128 n. 1 CO, mentre per quanto concerne l’asserito accordo intervenuto
a seguito di un pagamento – nel dicembre 2016 – a titolo di “saldo arretrati alimenti J__________ e CO 1” il Pretore supplente ha ritenuto che RE 1 non avesse fornito la prova piena dell’estinzione di tale credito. In
definitiva, egli ha pertanto accolto parzialmente l’istanza limitatamente a fr. 27'200.–
oltre agli interessi del 5% dal 26 giugno 2018, ossia – trattandosi di un
credito derivante da una rendita – dal giorno della domanda di esecuzione (art.
105.
cpv. 1 CO).
4.
Nel
reclamo RE 1 rimprovera in generale al Pretore supplente di non aver tenuto
conto, nella sua decisione, della detrazione, dal contributo alimentare di fr. 900.–
mensili, degli assegni famigliari di fr. 250.– che dal 2013 vengono a suo
dire percepiti direttamente dalla madre dell’istante a seguito di un accordo
intervenuto tra le parti. Il reclamante richiama in particolare la decisione
del 26 febbraio 2013 emessa nella causa di modifica della sentenza di divorzio
da lui promossa nei confronti dei tre figli – volta ad ottenere una riduzione
del contributo alimentare per ciascuno di essi – con cui il Pretore del
Distretto di Blenio aveva chiarito, con riferimento alla sentenza di divorzio
dell’11 marzo 2009, che gli assegni famigliari andavano considerati inclusi nei
contributi di mantenimento. Essendo tale decisione riferita al contributo
alimentare di tutti e tre i figli, egli ritiene pertanto incomprensibile che il
primo giudice non abbia detratto l’importo degli assegni famigliari dal
contributo di CO 1, ciò che ha invece fatto nella procedura promossa dal figlio
J__________. Per questo motivo, il reclamante chiede che l’opposizione sia rigettata
in via definitiva per fr. 19'200.– (anziché 27'200.–), tenuto conto che il
contributo mensile dovuto è ridotto a fr. 650.– (anziché fr. 900.–).
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Nella
fattispecie, l’istante fonda la propria pretesa nei confronti del padre
convenuto sulla scorta della sentenza parziale dell’11 marzo 2009 (inc. __________)
– della quale è stato prodotto solo un estratto – con cui l’allora Pretore
supplente della Giurisdizione del Distretto di Blenio ha dichiarato sciolto per
divorzio il matrimonio tra __________ e RE 1 omologando – tra le altre cose – gli
accordi sulle relative conseguenze accessorie precedentemente sottoscritti
dalle parti. In particolare, per quanto concerne i contributi alimentari, nella
decisione è stato stabilito che RE 1 avrebbe versato alla ex moglie, anticipatamente
entro il 5 di ogni mese, fr. 900.– mensili a favore della figlia CO 1 fino
alla sua maggiore età, riservato l’impegno di corrispondere tale importo fino
al termine della sua formazione nella misura in cui al compimento dei 18 anni
non ne avesse ancora conclusa una (doc. B, pag. 9 ad 4).
5.2
Orbene,
la suddetta decisione, siccome non ne è contestata né è contestabile l’esecutività,
costituisce in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel
senso dell’art. 80 LEF per i contributi dovuti per il periodo dal novembre del
2014.
fino al giugno del 2017 compresi, ovvero dal mese in cui CO 1 è diventata
maggiorenne a quello in cui essa ha pacificamente terminato il proprio
apprendistato come assistente di studio medico, per un totale di fr. 27'200.–
(pari a fr. 900.– x 32 mesi dedotti fr. 1'600.– già versati). In
questo periodo, infatti, il reclamante risultava ancora vincolato nei confronti
della figlia, la sentenza dell’11 marzo 2009 avendo previsto l’obbligo di
mantenimento sino al termine della formazione di quest’ultima. Come correttamente
rilevato dal Pretore, la decisione parziale di divorzio non costituisce invece
titolo per i mesi successivi al 30 giugno 2017. In mancanza di contestazione dell’istante, il rigetto dell’opposizione si estende agli interessi di mora del 5% dal 26 giugno 2018 come
statuito dal Pretore supplente e chiesto dal reclamante (v. art. 58 cpv. 1 CPC).
6.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
6.1
Sono
ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della
CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di
quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente
rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto
definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova
rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione in
annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza
del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Non spetta
al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui
soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad esempio se è
invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della buona fede),
la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624
consid. 4.2.3 con rinvio).
6.2
Nel
caso specifico, come già sostenuto nelle osservazioni all’istanza (pag. 8 ad
6) il reclamante ribadisce l’esistenza di un accordo (in prima sede definito “verbale”) concluso
tra le parti, secondo il quale gli assegni famigliari – inizialmente da lui percepiti
– a partire dal 2013 sarebbero stati incassati direttamente dalla madre dell’istante,
motivo per cui il contributo a suo carico andrebbe ridotto a fr. 650.–
mensili anziché fr. 900.–. Per questo motivo, deducendo fr. 250.– da
ognuna delle 32 mensilità riconosciute dal primo giudice (per un totale di fr. 8'000.–),
per il reclamante l’opposizione dev’essere rigettata per fr. 19'200.– anziché
per fr. 27'200.–. A sostegno della sua tesi egli indica nuovamente la
decisione del 26 febbraio 2013 del Pretore del Distretto di Blenio (doc. 3
accluso alle osservazioni all’istanza), col quale quest’ultimo aveva accertato
che gli assegni famigliari erano inclusi nei contributi di mantenimento.
Da
parte sua, la resistente si limita a rilevare, nelle osservazioni al reclamo,
che con la decisione appena citata il Pretore ha respinto la petizione del
padre volta alla riduzione degli alimenti per i figli e che suo fratello J__________
ha rinunciato a ricorrere contro la sentenza di rigetto dell’opposizione del 26
novembre 2018, che ha erroneamente conteggiato gli alimenti per fr. 650.–
mensili anziché fr. 900.– mensili.
6.3
Ora,
il Pretore aggiunto ha omesso di determinarsi su tale censura. E CO 1 non ha
contestato in prima sede che gli assegni famigliari fossero inclusi nei
contributi di mantenimento – ciò che, comunque sia, si evince con ogni evidenza
dalla decisione del 26 febbraio 2013 (doc. 3) – né che siffatti assegni, dal
2013.
o perlomeno dalla sua maggior età, non sono più versati al padre. Il primo
giudice avrebbe pertanto dovuto considerare quest’ultima circostanza
incontroversa e quindi dimostrata (art. 150 cpv. 1 CPC), tanto più ch’egli è
giunto alla stessa conclusione nella causa parallela promossa dal fratello J__________
(sentenza SO.2018.125 del 26 novembre 2018, la cui produzione è inammissibile in
questa sede [sopra consid. 1.2], ma che per il Pretore aggiunto poteva
considerarsi un fatto notorio). Del resto, nemmeno nelle osservazioni al
reclamo CO 1 pretende, per avventura, che gli assegni familiari sono stati percepiti
dal padre durante il periodo per cui procede. Che poi la petizione del 2012
volta alla riduzione degli alimenti sia stata respinta non è di rilievo per la
questione in esame, perché il Pretore non ha stabilito chi percepiva gli
assegni familiari e comunque non avrebbe potuto, con la sua decisione del 26
febbraio 2013, stabilirlo per il periodo che qui interessa (dal novembre del
2014.
al giugno del 2017).
6.4
Di conseguenza, il reclamo va accolto e la
sentenza impugnata riformata
nel senso auspicato dal
reclamante, ovvero nel senso dell’accoglimento parziale dell’istanza a
concorrenza di fr. 19'200.– (fr. 650.– x 32 mesi dedotti fr. 1'600.–)
oltre agli interessi del 5% dal 26 giugno 2018.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Tenuto conto che l’istante procedeva per l’incasso di fr. 38'000.– e ne
ottiene in fin dei conti fr. 19'200.–, la tassa di giustizia di prima sede
di fr. 200.– va ripartita metà per parte, compensate le ripetibili.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto
e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Acquarossa è
rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 19'200.–, oltre
agli interessi del 5% dal 26 giugno 2018.
2. Le spese
processuali di fr. 200.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a
carico delle parti metà ciascuno, compensate le ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della controparte, tenuta a
rifondergli fr. 300.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).