14.2018.206
Fallimento. Offerta del convenuto, l’ultimo giorno del termine di reclamo, di depositare l’importo del credito dell’istante presso la Camera. Solvibilità
13 febbraio 2019Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.206
Lugano
13 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa SO.2018.1003 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 3 ottobre 2018 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. dott. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 12 dicembre 2018 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 26 novembre 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 3 ottobre 2018 la
CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 880.– più interessi
e spese.
Fatti
B. Entro
il termine impartito dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni
scritte all’istanza e nessuna parte ha chiesto la tenuta di un’udienza.
C. Statuendo
con decisione del 26 novembre 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della
RE 1 dal 27 novembre 2018 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 dicembre
2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento. Il 14 dicembre 2018 il presidente
della Camera ha respinto la domanda volta alla concessione dell’effetto
sospensivo.
Stante
l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte
per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 12 dicembre 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il
3.
dicembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.
A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo
particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente
non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di
liquidità sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare
modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile
sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante chiede di poter versare alla Camera l’importo posto
in esecuzione dall’istante “qualora il suo
diritto venga riconosciuto, ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 cifra 2 LEF”.
Sennonché secondo la norma citata il fallimento può essere annullato solo se il
reclamante prova per mezzo di documenti che dopo la pronuncia del fallimento l’importo
dovuto è stato (effettivamente) depositato presso l’autorità giudiziaria
superiore a disposizione del creditore e rende verosimile la propria
solvibilità. I presupposti in questione devono essere realizzati entro la scadenza
del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2). Appurato nella fattispecie
che tale termine è scaduto il 13 dicembre 2018, già il primo presupposto
(deposito della somma dovuta) risulta inadempiuto, ciò che basta in sé a
respingere il reclamo.
In
effetti, non è di rilievo in questa sede la contestazione della reclamante in
merito alla validità del credito dell’istante, la quale poteva essere rimessa
in discussione solo con gli specifici rimedi giuridici di revisione della decisione amministrativa
con cui l’istante ha ottenuto il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dalla reclamante. In mancanza di una sospensione dell’esecuzione nel
senso dell’art. 173 cpv. 2 LEF, il Pretore non poteva far altro che accogliere
la domanda di fallimento. In particolare egli non poteva né doveva indagare sui
motivi delle difficoltà economiche della reclamante – da essa identificati nel
sequestro penale del proprio inventario.
Risulta infatti dalla legge che, all’infuori dei motivi
(materiali) di reiezione della domanda previsti dagli art. 172 a 173a
LEF e di altri motivi processuali, come l’incompetenza materiale o territoriale
del giudice, la perenzione dell’esecuzione (v. Cometta
in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1
ad art. 172 LEF), oppure vizi di legittimazione o di rappresentanza (Giroud, op. cit., n. 24 ad art. 172), il
mancato pagamento (o deposito nell’ipotesi dell’art. 174 cpv. 2 n. LEF) del
credito dell’istante dedotto in un’esecuzione non sospesa che ha superato lo
stadio della comminatoria di fallimento basta a determinare il fallimento dell’escusso,
a prescindere dalle ragioni per cui egli si è trovato in tale situazione.
2.3
La
reclamante non ha d’altronde reso verosimile la propria solvibilità. Al momento
dell’inoltro del reclamo erano infatti pendenti nei suoi confronti ben 53
esecuzioni per oltre fr. 500'000.– e 5 attestati di carenza di beni per
più di fr. 100'000.–. Sarà forse vero che la vendita di parte dei ponteggi
sequestrati penalmente permetterebbe di estinguere tali debiti, ma la
reclamante non ha reso verosimile che a breve o medio termine essi saranno dissequestrati
e non invece confiscati. Neppure la lista delle fatture da incassare acclusa al
reclamo (doc. N) consente di giungere a un’altra conclusione perché si tratta
di un documento allestito dalla stessa reclamante, senza valenza probatoria
alla stregua di semplici allegazioni di parte, per tacere che la RE 1 non rende
verosimile che il Ministero pubblico abbia bloccato anche l’attività contabile
della società, e segnatamente l’incasso di fatture risalenti al 2016.
2.4
Nessuno
dei due presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF essendo stato reso verosimile, il
reclamo va respinto e il fallimento della RE 1 confermato.
Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento
non dev’essere nuovamente pronunciato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
della RE 1.
3. Notificazione a:
–
;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Bellinzona;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).