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Decisione

14.2018.206

Fallimento. Offerta del convenuto, l’ultimo giorno del termine di reclamo, di depositare l’importo del credito dell’istante presso la Camera. Solvibilità

13 febbraio 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Entro

il termine impartito dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni

scritte all’istanza e nessuna parte ha chiesto la tenuta di un’udienza.

C. Statuendo

con decisione del 26 novembre 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della

RE 1 dal 27 novembre 2018 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 dicembre

2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento del fallimento. Il 14 dicembre 2018 il presidente

della Camera ha respinto la domanda volta alla concessione dell’effetto

sospensivo.

Stante

l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte

per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 12 dicembre 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il

3.

dicembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.

A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo

particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente

non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di

liquidità sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare

modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile

sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante chiede di poter versare alla Camera l’importo posto

in esecuzione dall’istante “qualora il suo

diritto venga riconosciuto, ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 cifra 2 LEF”.

Sennonché secondo la norma citata il fallimento può essere annullato solo se il

reclamante prova per mezzo di documenti che dopo la pronuncia del fallimento l’importo

dovuto è stato (effettivamente) depositato presso l’autorità giudiziaria

superiore a disposizione del creditore e rende verosimile la propria

solvibilità. I presupposti in questione devono essere realizzati entro la scadenza

del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2). Appurato nella fattispecie

che tale termine è scaduto il 13 dicembre 2018, già il primo presupposto

(deposito della somma dovuta) risulta inadempiuto, ciò che basta in sé a

respingere il reclamo.

In

effetti, non è di rilievo in questa sede la contestazione della reclamante in

merito alla validità del credito dell’istante, la quale poteva essere rimessa

in discussione solo con gli specifici rimedi giuridici di revisione della decisione amministrativa

con cui l’istan­­te ha ottenuto il rigetto definitivo dell’opposizione

interposta dalla reclamante. In mancanza di una sospensione dell’esecuzione nel

senso dell’art. 173 cpv. 2 LEF, il Pretore non poteva far altro che accogliere

la domanda di fallimento. In particolare egli non poteva né doveva indagare sui

motivi delle difficoltà economiche della reclamante – da essa identificati nel

sequestro penale del proprio inventario.

Risulta infatti dalla legge che, all’infuori dei motivi

(materiali) di reiezione della domanda previsti dagli art. 172 a 173a

LEF e di altri motivi processuali, come l’incompetenza materiale o territoriale

del giudice, la perenzione dell’esecuzione (v. Cometta

in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1

ad art. 172 LEF), oppure vizi di legittimazione o di rappresentanza (Giroud, op. cit., n. 24 ad art. 172), il

mancato pagamento (o deposito nell’ipotesi dell’art. 174 cpv. 2 n. LEF) del

credito del­l’istante dedotto in un’esecuzione non sospesa che ha superato lo

stadio della comminatoria di fallimento basta a determinare il fallimento dell’escusso,

a prescindere dalle ragioni per cui egli si è trovato in tale situazione.

2.3

La

reclamante non ha d’altronde reso verosimile la propria solvibilità. Al momento

dell’inoltro del reclamo erano infatti pendenti nei suoi confronti ben 53

esecuzioni per oltre fr. 500'000.– e 5 attestati di carenza di beni per

più di fr. 100'000.–. Sarà forse vero che la vendita di parte dei ponteggi

sequestrati penalmente permetterebbe di estinguere tali debiti, ma la

reclamante non ha reso verosimile che a breve o medio termine essi saranno dissequestrati

e non invece confiscati. Neppure la lista delle fatture da incassare acclusa al

reclamo (doc. N) consente di giungere a un’altra conclusione perché si tratta

di un documento allestito dalla stessa reclamante, senza valenza probatoria

alla stregua di semplici allegazioni di parte, per tacere che la RE 1 non rende

verosimile che il Ministero pubblico abbia bloc­cato anche l’attività contabile

della società, e segnatamente l’in­­casso di fatture risalenti al 2016.

2.4

Nessuno

dei due presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF essendo stato reso verosimile, il

reclamo va respinto e il fallimento della RE 1 confermato.

Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento

non dev’essere nuovamente pronunciato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

della RE 1.

3. Notificazione a:

;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Bellinzona;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).