14.2018.207
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo fondato su un documento prodotto per la prima volta in seconda sede (procura). Identità tra escutente e creditore. Interpello. Richiamo d’incarti
25 aprile 2019Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.207
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 ottobre 2018 da
RE 1
(patrocinato dall’avv. dott. PA 1, )
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 14 dicembre 2018 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 5 dicembre 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 28 agosto 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO
1 per l’incasso di fr. 16'000.– oltre agli interessi del 5% dal 30
novembre 2017, indicando quale titolo di credito la “Sentenza pretorile del 20 novembre 2017 emessa dal
Pretore del Distretto di Lugano, avv. F__________ G__________ – inc. __________”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 ottobre
2018 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5. Il termine impartito alla parte convenuta per presentare
osservazioni all’istanza è trascorso infruttuoso.
C. Statuendo con decisione del 5 dicembre 2018, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 200.– senza
assegnare indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 dicembre 2018 per ottenerne
l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’esito del giudizio
odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 14 dicembre 2018 contro la sentenza notificata al patrocinatore
di RE 1 il 6 dicembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
La procura del 22 luglio 2013 (doc. D) prodotta per la prima volta col reclamo
non può quindi essere presa in considerazione (v. pure sotto consid. 5).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza dopo aver constatato che
la documentazione prodotta da RE 1 non costituisce valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione in difetto d’identità tra quest’ultimo e la
creditrice della somma di fr. 16'000.– (riconosciuti a titolo di
ripetibili) indicata nel dispositivo della decisione del 20 novembre 2017 (la PINT1
2), poiché agli atti non figura né una procura con la quale la società avrebbe
ceduto a RE 1 la sua pretesa per ripetibili né un’altra cessione di credito.
4.
Nel
reclamo RE 1 sostiene di aver rappresentato la società PINT1 1 nella
controversia che la vedeva opposta a CO 1 e che la procura, in cui, a suo
parere, risulta con tutta evidenza la cessione del credito della mandante a
favore del mandatario, era stata depositata già nel 2013 presso il Ministero
pubblico e successivamente presso la Pretura di Lugano, sezione 3, sicché a suo
dire sarebbe bastato un semplice richiamo dell’incarto cui si riferiva la
sentenza da lui prodotta quale titolo per sanare la mancata produzione della
medesima. Ritiene pertanto viziata da eccessivo formalismo la decisione del
primo giudice di respingere l’istanza. Ad ogni modo, per il reclamante la
procura da lui presentata col reclamo va ammessa sulla scorta dell’art. 174
LEF.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Nella
fattispecie, il reclamante fonda la propria pretesa nei confronti dell’escusso
sulla sentenza del 20 novembre 2017 emessa dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3 (inc. __________), nell’ambito di un’azione creditoria promossa in
procedura ordinaria da CO 1 contro la PINT1 1, con cui il magistrato aveva
dichiarato inammissibile la petizione dell’attore, condannandolo a rifondere
alla società convenuta fr. 16'000.– a titolo di ripetibili parziali. Che
tale decisione – nella misura in cui ha natura condannatoria – costituisca un
titolo di rigetto definitivo, è indiscutibile Il problema è che, come
giustamente rilevato dal primo giudice, in mancanza di una cessione della
pretesa della società al suo patrocinatore RE 1, difetta il presupposto dell’identità
tra escutente e creditore.
5.2
Al
proposito, il reclamante rimprovera a torto al Pretore di non avergli offerto l’occasione
di completare la documentazione prodotta, ovvero di non aver fatto uso della
sua facoltà d’interpello (art. 56 CPC). Pare infatti dimenticare
che tale istituto non
deve servire a sanare negligenze processuali delle parti, né
consente al giudice – senza disattendere il proprio dovere d’imparzialità – di
suggerire alla parte gli argomenti da allegare o di sollecitare un complemento
delle prove da essa già addotte
(sentenza del Tribunale federale 4D_57/2013 del 22 agosto 2013, consid. 3.2 con
numerosi rinvii; v. anche, sull’estensione del dovere d’interpello, la sentenza
della CEF 14.2014.67 dell’8 agosto 2014, consid. 5.3/a).
Tanto più che il reclamante, avvocato di professione e patrocinato da un
collega di studio, non poteva ignorare, usando la dovuta diligenza, di dover
dimostrare la cessione a suo favore del credito posto in esecuzione onde
ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione.
Diverso
sarebbe stato il caso se l’escutente avesse indicato la procura nella lista dei
documenti prodotti con l’istanza, omettendo però di allegarla alla medesima (v. Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di
diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 14 ad
art. 56 CPC). Nel caso concreto, però, l’escutente non ha menzionato nell’istanza l’esistenza di una procura con cui la PINT1 1 gli avrebbe ceduto il credito per
ripetibili posto in esecuzione. L’operato del Pretore non presta quindi il
fianco alla critica.
5.3
Contrariamente poi a quanto pretende il reclamante, il giudice del
rigetto non è nemmeno tenuto a richiamare incarti relativi ad altre procedure,
un simile agire cozzando contro l’esigenza di celerità
della procedura di rigetto (sentenza della CEF 14.2017.204 del 21 giugno 2018,
consid. 6.2/a e 14.2014.147 del 13 aprile 2015 consid. 8.2/a), specie ove, come
nella fattispecie, l’istante avrebbe potuto senza difficoltà produrre già in
prima sede tutti i documenti – e quindi la procura di cui ora si avvale – che
riteneva necessari alla tutela dei propri interessi (sentenza della CEF
14.2014.242
dell’8 giugno 2015, RtiD 2016 I 719 n. 43c consid. 7.3). Sia come
sia, egli non ha chiesto in prima sede il richiamo degli incarti del Ministero pubblico e della Pretura di Lugano, sezione 3. È quindi
malvenuto a dolersi ora della loro mancata assunzione.
5.4
Sostenendo infine che la procura del
2013.
da lui prodotta con il reclamo possa essere presa in considerazione ai
sensi dell’art. 174 LEF, il reclamante sembra confondere la procedura di reclamo
contro una decisione di rigetto dell’opposizione – quella che ci occupa nella
fattispecie, in cui vige il principio secondo cui non sono ammesse nuove
conclusioni, né allegazioni di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di
prova (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra, consid. 1.2) – con la procedura di reclamo
contro una decisione del giudice del fallimento, in cui le parti possono avvalersi
di fatti nuovi se questi si sono verificati prima della decisione di prima
istanza (art. 174 cpv. 1 LEF e 326 cpv. 2 CPC).
5.5
La
decisione impugnata potrà anche considerarsi formalista, ma non si tratta certo di un formalismo eccessivo,
perché risulta connaturato al carattere documentale della
procedura di rigetto (v. sopra consid. 2; sentenza della CEF 14.2015. 124 del 4
dicembre 2015, RtiD II-2016 p. 646 n. 34c, consid. 5.3). Il Pretore, pertanto,
non doveva – né poteva – assegnare un termine all’istante per produrre altre
prove o assumere d’ufficio incarti neppure richiamati. La decisione impugnata
merita quindi conferma. Ad ogni buon conto va ricordato che la reiezione di un’istanza di rigetto dell’opposizione
non impedisce al procedente di presentare una nuova istanza, anche nella stessa esecuzione, corredandola dei documenti mancanti
(DTF 140 III 461 consid. 2.5 e sopra consid. 2).
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non
pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, cui
il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).