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Decisione

14.2018.207

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo fondato su un documento prodotto per la prima volta in seconda sede (procura). Identità tra escutente e creditore. Interpello. Richiamo d’incarti

25 aprile 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 ottobre

2018 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5. Il termine impartito alla parte convenuta per presentare

osservazioni all’istanza è trascorso infruttuoso.

C. Statuendo con decisione del 5 dicembre 2018, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 200.– senza

assegnare indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 dicembre 2018 per ottenerne

l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’esi­­to del giudizio

odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 14 dicembre 2018 contro la sentenza notificata al patrocinatore

di RE 1 il 6 dicembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

La procura del 22 luglio 2013 (doc. D) prodotta per la prima volta col reclamo

non può quindi essere presa in considerazione (v. pure sotto consid. 5).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza dopo aver constatato che

la documentazione prodotta da RE 1 non costituisce valido titolo di rigetto

definitivo dell’op­­posizione in difetto d’identità tra quest’ultimo e la

creditrice della somma di fr. 16'000.– (riconosciuti a titolo di

ripetibili) indicata nel dispositivo della decisione del 20 novembre 2017 (la PINT1

2), poiché agli atti non figura né una procura con la quale la società avrebbe

ceduto a RE 1 la sua pretesa per ripetibili né un’altra cessione di credito.

4.

Nel

reclamo RE 1 sostiene di aver rappresentato la società PINT1 1 nella

controversia che la vedeva opposta a CO 1 e che la procura, in cui, a suo

parere, risulta con tutta evidenza la cessione del credito della mandante a

favore del mandatario, era stata depositata già nel 2013 presso il Ministero

pubblico e successivamente presso la Pretura di Lugano, sezione 3, sicché a suo

dire sarebbe bastato un semplice richiamo dell’incarto cui si riferiva la

sentenza da lui prodotta quale titolo per sanare la mancata produzione della

medesima. Ritiene pertanto viziata da eccessivo formalismo la decisione del

primo giudice di respingere l’istanza. Ad ogni modo, per il reclamante la

procura da lui presentata col reclamo va ammessa sulla scorta dell’art. 174

LEF.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Nella

fattispecie, il reclamante fonda la propria pretesa nei confronti dell’escusso

sulla sentenza del 20 novembre 2017 emessa dal Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 3 (inc. __________), nell’ambito di un’azione creditoria promossa in

procedura ordinaria da CO 1 contro la PINT1 1, con cui il magistrato aveva

dichiarato inammissibile la petizione dell’attore, condannandolo a rifondere

alla società convenuta fr. 16'000.– a titolo di ripetibili parziali. Che

tale decisione – nella misura in cui ha natura condannatoria – costituisca un

titolo di rigetto definitivo, è indiscutibile Il problema è che, come

giustamente rilevato dal primo giudice, in mancanza di una cessione della

pretesa della società al suo patrocinatore RE 1, difetta il presupposto dell’identità

tra escutente e creditore.

5.2

Al

proposito, il reclamante rimprovera a torto al Pretore di non avergli offerto l’occasione

di completare la documentazione prodotta, ovvero di non aver fatto uso della

sua facoltà d’interpello (art. 56 CPC). Pare infatti dimenticare

che tale istituto non

deve servire a sanare negligenze processuali delle parti, né

consente al giudice – senza disattendere il proprio dovere d’imparzialità – di

suggerire alla parte gli argomenti da allegare o di sollecitare un complemento

delle prove da essa già addotte

(sentenza del Tribunale federale 4D_57/2013 del 22 agosto 2013, consid. 3.2 con

numerosi rinvii; v. anche, sull’estensione del dovere d’inter­­pello, la sentenza

della CEF 14.2014.67 dell’8 agosto 2014, consid. 5.3/a).

Tanto più che il reclamante, avvocato di professione e patrocinato da un

collega di studio, non poteva ignorare, usando la dovuta diligenza, di dover

dimostrare la cessione a suo favore del credito posto in esecuzione onde

ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione.

Diverso

sarebbe stato il caso se l’escutente avesse indicato la procura nella lista dei

documenti prodotti con l’istanza, omettendo però di allegarla alla medesima (v. Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di

diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 14 ad

art. 56 CPC). Nel caso concreto, però, l’escutente non ha menzionato nell’istanza l’esi­­stenza di una procura con cui la PINT1 1 gli avrebbe ceduto il credito per

ripetibili posto in esecuzione. L’operato del Pretore non presta quindi il

fianco alla critica.

5.3

Contrariamente poi a quanto pretende il reclamante, il giudice del

rigetto non è nemmeno tenuto a richiamare incarti relativi ad altre procedure,

un simile agire cozzando contro l’esigenza di celerità

della procedura di rigetto (sentenza della CEF 14.2017.204 del 21 giugno 2018,

consid. 6.2/a e 14.2014.147 del 13 aprile 2015 consid. 8.2/a), specie ove, come

nella fattispecie, l’istante avrebbe potuto senza difficoltà produrre già in

prima sede tutti i documenti – e quindi la procura di cui ora si avvale – che

riteneva necessari alla tutela dei propri interessi (sentenza della CEF

14.2014.242

dell’8 giugno 2015, RtiD 2016 I 719 n. 43c consid. 7.3). Sia come

sia, egli non ha chiesto in prima sede il richiamo degli incarti del Ministero pubblico e della Pretura di Lugano, sezione 3. È quindi

malvenuto a dolersi ora della loro mancata assunzione.

5.4

Sostenendo infine che la procura del

2013.

da lui prodotta con il reclamo possa essere presa in considerazione ai

sensi dell’art. 174 LEF, il reclamante sembra confondere la procedura di reclamo

contro una decisione di rigetto dell’opposizione – quella che ci occupa nella

fattispecie, in cui vige il principio secondo cui non sono ammesse nuove

conclusioni, né allegazioni di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di

prova (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra, consid. 1.2) – con la procedura di reclamo

contro una decisione del giudice del fallimento, in cui le parti possono avvalersi

di fatti nuovi se questi si sono verificati prima della decisione di prima

istanza (art. 174 cpv. 1 LEF e 326 cpv. 2 CPC).

5.5

La

decisione impugnata potrà anche considerarsi formalista, ma non si tratta certo di un formalismo eccessivo,

perché risulta connaturato al carattere documentale della

procedura di rigetto (v. sopra consid. 2; sentenza della CEF 14.2015. 124 del 4

dicembre 2015, RtiD II-2016 p. 646 n. 34c, consid. 5.3). Il Pretore, pertanto,

non doveva – né poteva – assegnare un termine all’istante per produrre altre

prove o assumere d’ufficio incarti neppure richiamati. La decisione impugnata

merita quindi conferma. Ad ogni buon conto va ricordato che la reiezione di un’istanza di rigetto dell’opposizione

non impedisce al procedente di presentare una nuova istanza, anche nella stessa esecuzione, corredandola dei documenti mancanti

(DTF 140 III 461 consid. 2.5 e sopra consid. 2).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non

pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, cui

il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).