14.2018.208
Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento prima della sua pronuncia
16 gennaio 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.208
Lugano
16 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud promossa con istanza 14 novembre 2018 dalla
CO 1
contro
RA 1, __________
(titolare della ditta individuale RE 1, __________
patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 17 dicembre 2018 presentato da RA 1 contro
la decisione emessa il 12 dicembre 2018 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 14 novembre 2018
la CO 1 ha chiesto alla
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il
fallimento di RA 1, titolare della ditta RE 1, per il mancato pagamento di fr. 1'300.–
più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 12 dicembre 2018 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 12 dicembre 2018 il Pretore aggiunto ha dichiarato il
fallimento di RA 1 dal medesimo giorno alle ore 10:30, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto di fr. 700.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RA 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 17 dicembre 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
19 dicembre 2018 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione
effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte
per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito
all’estinzione del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 17 dicembre 2018 contro la sentenza notificata a RA 1 il 13
dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).
Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con
documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione
per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dell’Ufficio d’esecuzione
di Mendrisio il 12 dicembre 2018 (doc. D), da cui si evince che l’esecuzione
avente portato al fallimento è stata pagata quello
stesso giorno alle ore 09:45, ovvero 45 minuti prima della dichiarazione
del fallimento (nel senso dell’art. 175 LEF: DTF 60 III 4;
sentenza della CEF 14.2011.49 del 5 aprile 2011, consid. 1, con rinvii). Di
conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 cpv. n. 3 risultando adempiuto
già quando il Pretore aggiunto ha statuito, il fallimento va
annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel
senso
dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado
sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 12 dicembre 2018 dalla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud nei confronti di RA 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 300.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di
RA 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico di
RA 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RA
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 300.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Mendrisio;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro
fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).