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Decisione

14.2018.208

Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento prima della sua pronuncia

16 gennaio 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 12 dicembre 2018 nessuno è com­parso.

C. Statuendo

con decisione del 12 dicembre 2018 il Pretore aggiunto ha dichiarato il

fallimento di RA 1 dal medesimo giorno alle ore 10:30, ponendo a carico della

massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto di fr. 700.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RA 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 17 dicembre 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

19 dicembre 2018 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione

effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte

per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito

all’estinzione del suo credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 17 dicembre 2018 contro la sentenza notificata a RA 1 il 13

dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita

all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le

parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati

anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).

Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con

documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione

per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dell’Ufficio d’esecuzione

di Mendrisio il 12 dicembre 2018 (doc. D), da cui si evince che l’esecuzione

avente portato al fallimento è stata pagata quello

stesso giorno alle ore 09:45, ovvero 45 minuti prima della dichiarazione

del fallimento (nel senso del­l’art. 175 LEF: DTF 60 III 4;

sentenza della CEF 14.2011.49 del 5 aprile 2011, consid. 1, con rinvii). Di

conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 cpv. n. 3 risultando adempiuto

già quando il Pretore aggiunto ha statuito, il fallimento va

annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel

senso

del­l’art. 174 cpv. 2 LEF.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le

sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado

sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 12 dicembre 2018 dalla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud nei confronti di RA 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 300.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di

RA 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico di

RA 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RA

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 300.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Mendrisio;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del Registro

fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).