14.2018.209
Fallimento. Procura a favore dei firmatari dell’istanza
15 gennaio 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.209
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Bozzini
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (fallimento) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 24 ottobre
2018 dalla
CO 1
contro
RE 1
(titolare della ditta __________, __________)
e patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 17 dicembre 2018 presentato da RA 1 contro
la decisione emessa il 6 dicembre 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 24 ottobre 2018
l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di
decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 347.90 più
interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 3 dicembre 2018 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 6 dicembre 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE
1 dal 6 dicembre 2018 alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 60.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 17 dicembre 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento e la retrocessione degli atti al Pretore
per nuova decisione, “rispettivamente” la reiezione dell’istanza di fallimento. Il 20
dicembre 2018 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto
sospensivo parziale e ha impartito all’CO 1 un termine per produrre la procura
conferita ai firmatari dell’istanza o per ratificare il loro operato. La
società ha dato seguito all’invito il 28 dicembre 2018, trasmettendo la “procura generale”,
mentre il reclamante, con allegato spontaneo dell’11 gennaio 2019 ne ha
contestato la validità e ha chiesto l’accoglimento del reclamo.
E.
Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla
controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento .è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 17 dicembre 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 quello
stesso giorno (per decorrenza del termine di giacenza postale giusta l’art. 138
cpv. 3 lett. a CPC), in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
Ritenendo
che i firmatari dell’istanza, __________ e __________, non siano abilitati a
rappresentare la società istante, perché non sono iscritti nel registro di
commercio come membri del consiglio di amministrazione, direttori, procuratori
o mandatari commerciali, il reclamante reputa l’istanza nulla e lesiva dell’art.
67.
CPC e chiede alla Camera di annullare la decisione impugnata e di ritornare
gli atti al Pretore per nuova decisione, “rispettivamente” di
respingere l’istanza di fallimento. Sennonché, come visto (sopra ad D), la
società istante ha prodotto la procura generale (“Generalvollmacht”)
sottoscritta il 20 agosto 2018 da due sue organi con diritto di firma
collettiva a due (PI 1 e PI 2, v. doc. D accluso al reclamo), che abilita i
collaboratori del servizio d’incasso della PI 3 di __________ a inoltrare
presso i tribunali competenti istanze di fallimento contro i propri clienti, firmandole
collettivamente a due, e a esercitare tutti i suoi diritti e doveri nella procedura
di fallimento. Che i firmatari dell’istanza in esame siano
collaboratori del servizio d’incasso della PI 3 di __________ non è revocato in
dubbio neppure dal reclamante. E contrariamente a quanto egli pare credere, non
era necessaria una ratifica del loro operato, siccome quando PI 1 e PI 2 hanno
presentato l’istanza, il 24 ottobre 2018, la procura generale era già stata
conferita loro.
3.
Il reclamante misconosce infine che in virtù dell’art. 27 cpv. 1
LEF, nella sua versione modificata entrata in vigore il 1° gennaio 2018 (legge federale del 25 settembre 2015, RU
2016, 3643), chiunque avente l’esercizio dei diritti
civili, comprese le persone giuridiche, è ormai autorizzato a rappresentare,
anche professionalmente, altre persone nel procedimento esecutivo, e che per il
rinvio dell’art. 68 cpv. 2 lett. c CPC ciò vale anche per la rappresentanza
professionale nelle pratiche trattate in procedura sommaria previste dalla LEF a tenore dell’art.
251.
CPC (FF 2014, 7510 ad 1.2.2;
sentenza della CEF 14.2018.15 del 15 marzo 2018), in
particolare in materia di fallimento (sopra consid. 1). L’istanza non viola
quindi alcun monopolio, sicché il reclamo dev’essere respinto. Essendo stato
concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento dev’essere nuovamente
pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano
ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è pronunciato il fallimento di
RA 1, titolare della __________, __________, dal
mercoledì
16 gennaio 2019 alle ore 10:00.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico di RE
1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Mendrisio;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).