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Decisione

14.2018.209

Fallimento. Procura a favore dei firmatari dell’istanza

15 gennaio 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 3 dicembre 2018 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 6 dicembre 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal 6 dicembre 2018 alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 60.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 17 dicembre 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento e la retrocessione degli atti al Pretore

per nuova decisione, “rispettivamente” la reiezione dell’istanza di fallimento. Il 20

dicembre 2018 il presidente della Camera ha concesso al­l’impugnazione effetto

sospensivo parziale e ha impartito all’CO 1 un termine per produrre la procura

conferita ai firmatari dell’istanza o per ratificare il loro operato. La

società ha dato seguito all’invito il 28 dicembre 2018, trasmettendo la “procura generale”,

mentre il reclamante, con allegato spontaneo dell’11 gennaio 2019 ne ha

contestato la validità e ha chiesto l’accoglimento del reclamo.

E.

Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla

controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento .è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 17 dicembre 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 quello

stesso giorno (per decorrenza del termine di giacenza postale giusta l’art. 138

cpv. 3 lett. a CPC), in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

Ritenendo

che i firmatari dell’istanza, __________ e __________, non siano abilitati a

rappresentare la società istante, perché non sono iscritti nel registro di

commercio come membri del consiglio di amministrazione, direttori, procuratori

o mandatari commerciali, il reclamante reputa l’istanza nulla e lesiva dell’art.

67.

CPC e chiede alla Camera di annullare la decisione impugnata e di ritornare

gli atti al Pretore per nuova decisione, “rispettivamente” di

respingere l’istanza di fallimento. Sennon­ché, come visto (sopra ad D), la

società istante ha prodotto la procura generale (“Generalvollmacht”)

sottoscritta il 20 agosto 2018 da due sue organi con diritto di firma

collettiva a due (PI 1 e PI 2, v. doc. D accluso al reclamo), che abilita i

collaboratori del servizio d’incasso della PI 3 di __________ a inoltrare

presso i tribunali competenti istanze di fallimento contro i propri clienti, firmandole

collettivamente a due, e a esercitare tutti i suoi diritti e doveri nella procedura

di fallimento. Che i firmatari dell’istanza in esame siano

collaboratori del servizio d’incasso della PI 3 di __________ non è revocato in

dubbio neppure dal reclamante. E contrariamente a quanto egli pare credere, non

era necessaria una ratifica del loro operato, siccome quando PI 1 e PI 2 hanno

presentato l’istanza, il 24 ottobre 2018, la procura generale era già stata

conferita loro.

3.

Il reclamante misconosce infine che in virtù dell’art. 27 cpv. 1

LEF, nella sua versione modificata entrata in vigore il 1° gennaio 2018 (legge federale del 25 settembre 2015, RU

2016, 3643), chiunque avente l’esercizio dei diritti

civili, comprese le persone giuridiche, è ormai autorizzato a rappresentare,

anche professionalmente, altre persone nel procedimento esecutivo, e che per il

rinvio dell’art. 68 cpv. 2 lett. c CPC ciò vale anche per la rappresentanza

professionale nelle pratiche trattate in procedura sommaria previste dalla LEF a tenore dell’art.

251.

CPC (FF 2014, 7510 ad 1.2.2;

sentenza della CEF 14.2018.15 del 15 marzo 2018), in

particolare in materia di fallimento (sopra consid. 1). L’istanza non viola

quindi alcun monopolio, sicché il reclamo de­v’essere respinto. Essendo stato

concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento dev’essere nuovamente

pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano

ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è pronunciato il fallimento di

RA 1, titolare della __________, __________, dal

mercoledì

16 gennaio 2019 alle ore 10:00.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico di RE

1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Mendrisio;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).