14.2018.21
Rigetto definitivo dell’opposizione. Tardività dei reclami
22 giugno 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.21
Lugano
22 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo della Rovana promosse con sette istanze 26
settembre 2017 da
Confederazione Svizzera, Berna
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo unico del 10 febbraio 2018 presentato da RE 1
contro le sette decisioni emesse il 2 febbraio 2018 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che
sulla scorta di sette precetti esecutivi distinti (n. __________, __________, __________,
__________, __________, __________ e __________), tutti emessi il 19 luglio
2017 dall’Ufficio di esecuzione di Cevio, la Confederazione Svizzera e lo Stato
del Canton Ticino hanno escusso RE 1 per l’incasso dell’imposta federale
diretta (IFD) del 1983 e di sei imposte cantonali (per gli anni dal 1983 al
1986, 1989 e 1990);
che
avendo RE 1 interposto opposizione a tutti e sette i precetti esecutivi, con
istanze del 26 settembre 2017 i procedenti ne hanno chiesto il rigetto
definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Rovana;
che
nel termine impartito, il convenuto si è opposto alle istanze con osservazioni scritte del 17 ottobre 2017,
presentate con un unico allegato;
che
su invito del primo giudice, il 17 novembre 2017 le parti istanti hanno prodotto
una replica con la quale hanno confermato le loro
rispettive domande, alle quali l’escusso si è nuovamente opposto con una
duplica del 6 dicembre 2017;
che
statuendo con sette decisioni separate del 2 febbraio 2018 sulle istanze 26 settembre 2017 dei procedenti, il
Giudice di pace le ha tutte accolte (recte: parzialmente accolte) e rigettato in via definitiva le opposizioni
interposte dalla parte convenuta limitatamente a fr. 519.60 (inc. n. __________), fr. 1'514.–
(n. __________), fr. 1'508.–
(n. __________), fr. 145.– (n. __________), fr. 146.40 (n. __________), fr. 179.80 (n. __________) e fr. 180.80 (n. __________);
che
contro tutte e sette le sentenze appena citate RE 1 è
insorto a questa Camera con un unico
reclamo del 10 febbraio 2018 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione delle istanze;
che
le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
stante la loro analogia – e come d’altronde richiesto con una specifica domanda
processuale nel reclamo (pag. 1 ad 3) – le sette cause sono congiunte in questa
sede e per economia di procedura viene emanata una sentenza
unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che
Fatti
i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;
che
pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono
impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
nella fattispecie, come si evince dal tracciamento EasyTrack relativo alla raccomandata
n. __________, le sette sentenze sono state notificate con un unico invio a RE
1 il 2 febbraio 2018, sicché il termine di reclamo, iniziato a decorrere il
giorno successivo, ovvero il 3 febbraio, è venuto a scadere lunedì 12 febbraio
2018 (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);
che,
seppur datato 10 febbraio 2018, il reclamo è stato consegnato alla posta solo
il 13 febbraio (come risulta dall’adesivo postale sulla busta d’invio), sicché
lo stesso è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto
inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);
Considerandi
che
la tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
), seguirebbe la soccombenza del reclamante (art.
106.
cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui
egli versa (come s’intuisce dalla domanda di assistenza giudiziaria formulata
nelle ultime righe del suo reclamo e dagli stessi attestati di carenza di beni
prodotti dagli istanti) inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni
prelievo, il quale rischierebbe di tradursi peraltro in oneri d’incasso
infruttuosi per l’ente pubblico;
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo presentato
osservazioni al reclamo;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di ognuna
delle sette cause in oggetto (di fr. 519.60 in quella promossa dalla
Confederazione Svizzera e fr. 1'514.–, fr. 1'508.–,
fr. 145.–, fr. 146.40, fr. 179.80 e fr. 180.80 in quelle avviate dallo Stato del Canton Ticino) è
inferiore alla soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa n. __________ è
irricevibile.
2. Il
reclamo nella causa n. __________ è irricevibile.
3. Il
reclamo nella causa n. __________ è irricevibile.
4. Il
reclamo nella causa n. __________ è irricevibile.
5. Il
reclamo nella causa n. __________ è irricevibile.
6. Il
reclamo nella causa n. __________ è irricevibile.
7. Il reclamo nella causa n. __________ è
irricevibile.
8. Non
si riscuotono spese processuali.
9. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Giudicatura di pace
del Circolo della Rovana.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).