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Decisione

14.2018.21

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tardività dei reclami

22 giugno 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;

che

pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono

impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC);

che

nella fattispecie, come si evince dal tracciamento EasyTrack relativo alla raccomandata

n. __________, le sette sentenze sono state notificate con un unico invio a RE

1 il 2 febbraio 2018, sicché il termine di reclamo, iniziato a decorrere il

giorno successivo, ovvero il 3 febbraio, è venuto a scadere lunedì 12 febbraio

2018 (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

che,

seppur datato 10 febbraio 2018, il reclamo è stato consegnato alla posta solo

il 13 febbraio (come risulta dall’adesivo postale sulla busta d’invio), sicché

lo stesso è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto

inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);

Considerandi

che

la tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), seguirebbe la soccombenza del reclamante (art.

106.

cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui

egli versa (come s’in­­tuisce dalla domanda di assistenza giudiziaria formulata

nelle ultime righe del suo reclamo e dagli stessi attestati di carenza di beni

prodotti dagli istanti) inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni

prelievo, il quale rischierebbe di tradursi peraltro in oneri d’incasso

infruttuosi per l’ente pubblico;

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo presentato

osservazioni al reclamo;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di ognuna

delle sette cause in oggetto (di fr. 519.60 in quella promossa dalla

Confederazione Svizzera e fr. 1'514.–, fr. 1'508.–,

fr. 145.–, fr. 146.40, fr. 179.80 e fr. 180.80 in quelle avviate dallo Stato del Canton Ticino) è

inferiore alla soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo nella causa n. __________ è

irricevibile.

2. Il

reclamo nella causa n. __________ è irricevibile.

3. Il

reclamo nella causa n. __________ è irricevibile.

4. Il

reclamo nella causa n. __________ è irricevibile.

5. Il

reclamo nella causa n. __________ è irricevibile.

6. Il

reclamo nella causa n. __________ è irricevibile.

7. Il reclamo nella causa n. __________ è

irricevibile.

8. Non

si riscuotono spese processuali.

9. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Giudicatura di pace

del Circolo della Rovana.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).