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Decisione

14.2018.212

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Tardività del reclamo

20 dicembre 2019Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di fr. 200.– a favore della convenuta;

che

contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 19 dicembre 2018 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza;

ch’essendo __________ stato dichiarato in fallimento con decreto della

Pretura del Distretto di Lugano del 14 febbraio 2019, la

procedura di reclamo è rimasta sospesa, in virtù dell’art. 207 cpv. 1 LEF dal

15 febbraio al 25 settembre 2019, quando la procedura fallimentare è stata chiusa

per mancanza di attivo;

che

soltanto al termine di tale sospensione il reclamo è passato al vaglio della

Camera;

che

la sentenza impugnata – prolata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

Considerandi

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC);

che

nella fattispecie, secondo quanto comunicato dalla Posta Svizzera RE 1 ha

ritirato la raccomandata contenente la sentenza impugnata (n. __________),

speditagli il 27 novembre 2018, il giorno successivo;

che

il termine di reclamo è così venuto a scadere lunedì 10 dicembre 2018

(art. 142 cpv. 1 e 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

che

consegnato alla posta solo il 19 dicembre 2019 (come risulta dal timbro postale

sulla busta d’invio), il reclamo è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art.

31.

LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);

che

la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61

cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.–, è posta a carico di

RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).