14.2018.212
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Tardività del reclamo
20 dicembre 2019Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.212
Lugano
20 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 112/2018 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 12 luglio 2018 da
RE 1
(titolare della , )
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 19 dicembre 2018 presentato dal RE 1 contro
la decisione emessa il 27 novembre 2018 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 luglio 2018 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 3'661.80
oltre agli interessi del 5% dal 5 febbraio 2018 e di fr. 300.–;
che statuendo con decisione del 27 novembre 2018, il Giudice di pace del Circolo di Agno ha respinto l’istanza
inoltrata il 12 luglio 2018 da RE 1 per far rigettare in
via provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità
Fatti
di fr. 200.– a favore della convenuta;
che
contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 19 dicembre 2018 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza;
ch’essendo __________ stato dichiarato in fallimento con decreto della
Pretura del Distretto di Lugano del 14 febbraio 2019, la
procedura di reclamo è rimasta sospesa, in virtù dell’art. 207 cpv. 1 LEF dal
15 febbraio al 25 settembre 2019, quando la procedura fallimentare è stata chiusa
per mancanza di attivo;
che
soltanto al termine di tale sospensione il reclamo è passato al vaglio della
Camera;
che
la sentenza impugnata – prolata in materia di rigetto dell’opposizione – è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
Considerandi
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
nella fattispecie, secondo quanto comunicato dalla Posta Svizzera RE 1 ha
ritirato la raccomandata contenente la sentenza impugnata (n. __________),
speditagli il 27 novembre 2018, il giorno successivo;
che
il termine di reclamo è così venuto a scadere lunedì 10 dicembre 2018
(art. 142 cpv. 1 e 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);
che
consegnato alla posta solo il 19 dicembre 2019 (come risulta dal timbro postale
sulla busta d’invio), il reclamo è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art.
31.
LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);
che
la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61
cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.–, è posta a carico di
RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).