14.2018.213
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Premi di assicurazione malattia complementare (LCA). Interessi di mora, spese di richiamo e di diffida e tassa di giustizia
24 aprile 2019Italiano8 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2018.213
14.2019.16
Lugano
24 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promosse con istanze 3 e 5
novembre 2018 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sui reclami del 20 dicembre 2018 e del 23 gennaio 2019
presentati RE 1 contro le decisioni emesse il 12 dicembre 2018 e il 3 gennaio
2019 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 maggio 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di
Bellinzona, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 135.60
oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2017 per “premi LCA” da gennaio del
2017 a marzo del 2018 e di fr. 120.– per “spese amministrative”;
che con un secondo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 6 agosto 2018 sempre dall’UE di Bellinzona,
l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 135.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio 2018 per “premi LCA” da aprile a giugno
del 2018 e di fr. 130.– per “spese
amministrative”;
che
avendo RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con istanze
del 3 e 5 novembre 2018 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura
di pace del Circolo di Bellinzona, limitando apparentemente la sua richiesta
nella prima esecuzione per quanto attiene alle spese a fr. 40.– (anziché fr. 120.–,
v. le correzioni a mano sull’istanza);
che statuendo con una prima decisione del 12 dicembre 2018, la Giudice
di pace ha “parzialmente” accolto la prima istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 135.60 oltre agli
interessi del 5% dal 1° agosto 2017, alle spese di richiamo di fr. 10.– e
alle spese di diffida di fr. 30.–, ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 100.–;
che
con un’ulteriore decisione del 3 gennaio 2019, la Giudice di pace ha anche
accolto la seconda istanza, integralmente, e rigettato in via provvisoria la
seconda opposizione, ponendo a carico della convenuta le spese processuali pure
di fr. 100.–;
che
contro le sentenze appena citate RE 1 è insorta a questa
Camera con due reclami del 20 dicembre 2018 e del 23
gennaio 2019 per opporsi al pagamento delle spese – sia
quelle indicate nei precetti esecutivi, sia quelle processuali – e agli
interessi di mora;
che
le sentenza impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono
decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono
impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
presentati rispettivamente il 20 dicembre 2018 e il 23 gennaio 2019 contro le
sentenze notificate a RE 1 al più presto, la prima, il 13 dicembre 2018 e la
seconda il 16 gennaio 2019 (doc. 14 accluso al secondo reclamo), in concreto i
reclami sono senz’altro tempestivi;
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
la reclamante si oppone al pagamento delle "spese" (interessi
Fatti
di mora, spese di richiamo e di diffida e tassa di giustizia) facendo valere di
avere fatto di tutto per trovare una soluzione amichevole prima che l’CO 1
facesse capo alla via giudiziaria, ma di aver ottenuto quanto chiedeva dall’inizio
– l’accettazione della sua disdetta delle assicurazioni complementari __________
e __________ – solo il 23 novembre 2018 per il 31 dicembre 2018;
che
la reclamante non contesta però che le assicurazioni complementari sono
terminate il 31 dicembre 2018 e ad ogni buon conto non rende verosimile di
averle disdette validamente prima;
che
per giurisprudenza il rigetto provvisorio dell’opposizione si estende agli
interessi di mora, al tasso legale del 5% giusta l’art. 104 cpv. 1 CO se le
parti non ne hanno convenuto un altro (sentenze della CEF 14.2014.82 del 3
settembre 2014 consid. 5.2 e 14.2003.91 del 15 marzo 2004, RtiD 2004 II 735 n.
82c, consid. 3.3/a);
che nella fattispecie per contratto i
premi annui scadono il 1° gennaio (polizza d’assicurazione
acclusa all’istanza e art. 12.4 delle condizioni generali) sicché le scadenze medie del 1° agosto 2017 e del 1° maggio 2018 indicate nei precetti esecutivi sono finanche
favorevoli alla reclamante;
che
nel sottoscrivere la proposta d’assicurazione la reclamante ha anche riconosciuto, nel senso dell’art.
82 cpv. 1 LEF, la possibilità di addebitarle fr. 30.– per le spese
amministrative occasionate dalla procedura di riscossione dei premi arretrati e
fr. 80.– per le spese occasionate dalla domanda d’esecuzione presso l’ufficio competente (art. 13.3 e 13.4 delle condizioni generali);
Considerandi
che
la prima decisione del primo giudice di rigettare l’opposizione anche per le “spese di richiamo del 13.03.2018” di fr. 10.– e le “spese
di diffida del 27.03.2018” di fr. 30.– nell’esito
non presta quindi fianco alla critica siccome l’istante avrebbe potuto esigere
la corresponsione anche di fr. 110.– in virtù dell’art. 13 delle condizioni
generali;
che
la seconda decisione, nella misura in cui rigetta l’opposizione anche per fr. 130.– per “spese
amministrative”, dev’essere riformata, nella misura in
cui, come detto, l’art. 13 delle condizioni generali costituisce un valido
riconoscimento di debito solo per fr. 110.– (fr. 30.– + fr. 80.–);
che
invece, poiché non le quantifica, l’art. 13.1 delle condizioni generali non
costituisce un valido riconoscimento di debito per le “spese” di diffida cui
allude, anche ammesso, ma non concesso, ch’esse non siano incluse nelle spese amministrative di fr 30.– occasionate dalla procedura di
riscossione dei premi arretrati ai sensi dell’art. 13.3;
che
le spese processuali di prima sede, di fr. 100.– in ambedue le cause,
rimangono nei limiti dell’art. 48 dell’ordinanza sulle tasse riscosse in
applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento (OTLEF, RS 281.35), ossia da fr. 40.– a fr. 150.–
per valori litigiosi fino a fr. 1'000.–, ma nella seconda causa vanno
ripartite tra le parti in funzione della relativa e reciproca soccombenza (art.
106.
cpv. 2 CPC), mentre nella prima la decisione impugnata merita conferma;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, segue la soccombenza pressoché
totale della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 40.–
nella prima causa e di fr. 130.– nella seconda, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa __________ (14.
2018.213) è respinto.
2. Il
reclamo nella causa __________ (14.2019.16) è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona è rigettata in via
provvisoria limitatamente a fr. 135.–, oltre agli interessi del 5%
dal 1° maggio 2018, e a fr. 110.–.
2. La
tassa di giustizia di fr. 100.–, da anticipare dall’istante, è posta a
carico della convenuta per fr. 90.– e dell’istante per la rimanente quota
di fr. 10.–.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
4. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Giudicatura di pace
del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).