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Decisione

14.2018.215

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante 16 minuti dopo la pronuncia del fallimento. Solvibilità

12 febbraio 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 21 novembre 2018 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 13 dicembre

2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal

14 dicembre 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la

tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese

esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 dicembre

2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il

credito posto in esecuzione. Il 28 dicembre 2018 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto

sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla

controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa

in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale

d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 20 dicembre 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1

il 14 dicembre 2018, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo. Lo è pure

il complemento del 4 gennaio 2019, ultimo giorno del termine di ricorso,

essendo la notifica avvenuta durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1°

gennaio 2018: art. 56 n. 2 LEF), sicché il termine è stato prorogato per legge

fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio

dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49).

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.

A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo

particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente

non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di

liquidità sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione

di Lugano il 14 dicembre 2018 alle ore 10:16 (doc. C) – ossia 16 minuti dopo la

pronuncia del fallimento – relativa al versamento di fr. 23'743.30 a saldo

dell’ese­­cuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art.

174.

cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 14 dicembre 2018)

prodotto dalla reclamante (doc. I) si evince che nei suoi confronti erano pendenti – tolte le 78 esecuzioni per oltre fr. 1'000'000.–

già estin­te per pagamento – 40 esecuzioni per più

di fr. 680'000.–, di cui 26 sospese da opposizione, 1 da proseguire, 10

allo stadio del pignoramento (di mobili), 1 in fase di realizzazione e 2 giunte

alla comminatoria di fallimento. Nel frattempo la reclamante ha però pagato

queste due ultime, così come l’esecuzione pervenuta allo stadio del

proseguimento. Le esecuzioni in fase di pignoramento e quella in cui è già

stata presentata la domanda di realizzazione appaiono coperte dal valore di

stima dell’impianto pignorato (di fr. 200'000.–). Dall’estratto, d’altronde,

non risultano attestati di carenza di beni a suo carico.

Certo,

il numero e l’entità dei pagamenti eseguiti all’ufficio d’ese­­cuzione,

contrariamente a quanto ritiene la reclamante, indiziano piuttosto seri

problemi di solvibilità

(sentenza del Tribunale federale 5A_93/2018 del 18 aprile 2018,

SJ 2019 I 17, consid. 4.4), come del resto il numero elevato di opposizioni, anche per importi modesti (sopra

consid. 2.1). Tanto più che la Camera ha già annullato un precedente fallimento

della RE 1 con sentenza 14.2017.118 del 26 luglio 2017 e che la situazione

esecutiva della società, malgrado i prestiti dell’azionista unico __________

(v. in particolare doc. U), è peggiorata. Quanto alla

documentazione contabile annessa al reclamo (doc. N-Q e S-T), non risultando

controfirmata da persone esterne

alla società è da considerare alla stregua di semplici

allegazioni di parte sprovviste di valore probante. Ciò nonostante, la consistente cifra d’affari

risultante dalla documentazione bancaria agli atti (doc. R) lascia pensare che

la reclamante dispone verosimilmente d’importanti mezzi per esercitare la sua attività

nel settore della costruzione, tali, come sostenuto nel reclamo, da poter

essere in parte realizzati a copertura dei suoi debiti.

Tutto

sommato, ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia

minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si

possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità,

nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante

appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in

merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua

solvibilità sufficientemente verosimile. Essa dovrà però attuare senza indugio

le misure di risanamento solo abbozzate nel reclamo, posto che, se dovesse

essere adita prossimamente nel contesto di un nuovo (terzo) fallimento, la

Camera non potrà dimostrare la stessa indulgenza che nel caso qui in esame.

Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della

RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 13 dicembre 2018 dalla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

;

;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).