14.2018.215
Fallimento. Pagamento del credito dell’istante 16 minuti dopo la pronuncia del fallimento. Solvibilità
12 febbraio 2019Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.215
Lugano
12 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 luglio 2018
dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 20 dicembre 2018 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 13 dicembre 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 20 luglio 2018 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 21'575.– più
interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 21 novembre 2018 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 13 dicembre
2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal
14 dicembre 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la
tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese
esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 dicembre
2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il
credito posto in esecuzione. Il 28 dicembre 2018 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto
sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla
controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa
in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale
d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 20 dicembre 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1
il 14 dicembre 2018, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo. Lo è pure
il complemento del 4 gennaio 2019, ultimo giorno del termine di ricorso,
essendo la notifica avvenuta durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1°
gennaio 2018: art. 56 n. 2 LEF), sicché il termine è stato prorogato per legge
fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio
dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49).
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.
A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo
particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente
non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di
liquidità sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano il 14 dicembre 2018 alle ore 10:16 (doc. C) – ossia 16 minuti dopo la
pronuncia del fallimento – relativa al versamento di fr. 23'743.30 a saldo
dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art.
174.
cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 14 dicembre 2018)
prodotto dalla reclamante (doc. I) si evince che nei suoi confronti erano pendenti – tolte le 78 esecuzioni per oltre fr. 1'000'000.–
già estinte per pagamento – 40 esecuzioni per più
di fr. 680'000.–, di cui 26 sospese da opposizione, 1 da proseguire, 10
allo stadio del pignoramento (di mobili), 1 in fase di realizzazione e 2 giunte
alla comminatoria di fallimento. Nel frattempo la reclamante ha però pagato
queste due ultime, così come l’esecuzione pervenuta allo stadio del
proseguimento. Le esecuzioni in fase di pignoramento e quella in cui è già
stata presentata la domanda di realizzazione appaiono coperte dal valore di
stima dell’impianto pignorato (di fr. 200'000.–). Dall’estratto, d’altronde,
non risultano attestati di carenza di beni a suo carico.
Certo,
il numero e l’entità dei pagamenti eseguiti all’ufficio d’esecuzione,
contrariamente a quanto ritiene la reclamante, indiziano piuttosto seri
problemi di solvibilità
(sentenza del Tribunale federale 5A_93/2018 del 18 aprile 2018,
SJ 2019 I 17, consid. 4.4), come del resto il numero elevato di opposizioni, anche per importi modesti (sopra
consid. 2.1). Tanto più che la Camera ha già annullato un precedente fallimento
della RE 1 con sentenza 14.2017.118 del 26 luglio 2017 e che la situazione
esecutiva della società, malgrado i prestiti dell’azionista unico __________
(v. in particolare doc. U), è peggiorata. Quanto alla
documentazione contabile annessa al reclamo (doc. N-Q e S-T), non risultando
controfirmata da persone esterne
alla società è da considerare alla stregua di semplici
allegazioni di parte sprovviste di valore probante. Ciò nonostante, la consistente cifra d’affari
risultante dalla documentazione bancaria agli atti (doc. R) lascia pensare che
la reclamante dispone verosimilmente d’importanti mezzi per esercitare la sua attività
nel settore della costruzione, tali, come sostenuto nel reclamo, da poter
essere in parte realizzati a copertura dei suoi debiti.
Tutto
sommato, ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia
minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si
possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità,
nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante
appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in
merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua
solvibilità sufficientemente verosimile. Essa dovrà però attuare senza indugio
le misure di risanamento solo abbozzate nel reclamo, posto che, se dovesse
essere adita prossimamente nel contesto di un nuovo (terzo) fallimento, la
Camera non potrà dimostrare la stessa indulgenza che nel caso qui in esame.
Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della
RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 13 dicembre 2018 dalla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
–
;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).