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Decisione

14.2018.216

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

2 settembre 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Nel

termine impartito dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni e le

parti non hanno chiesto d’indire un’udienza.

C. Statuendo

con decisione del 10 dicembre 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della

RE 1 dall’11 dicembre 2018 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di notifica tramite la

polizia di fr. 30.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 dicembre

2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annul­­lamento del fallimento, asserendo di avere saldato il

credito posto in esecuzione.

L’indomani il presidente della Camera ha prov­visoriamente

concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Nelle osservazioni 23

gennaio 2019 al reclamo, la controparte ha segnalato che l’Ufficio di

esecuzione e fallimenti di Roveredo aveva confermato di volerle riversare nei

prossimi giorni la somma di fr. 3'719.15 ricevuta a saldo della sua

esecuzione, sicché ha dichiarato di non avere obiezioni contro la revoca del

fallimento.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 27 dicembre 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1

il 17 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, siccome il

termine è scaduto per legge il terzo giorno utile dopo la fine delle ferie

natalizie (dal 18 al 31 dicembre 2018: art. 56 n. 2 LEF), ossia venerdì 4

gennaio 2019 (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III

49).

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.

A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo

particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente

non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di

liquidità sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame si evince dalle osservazioni dell’istante al reclamo che la sua

esecuzione è stata tacitata grazie alla somma di fr. 23'000.– versata dal

socio e gerente della reclamante il 24 dicembre 2018 sul conto dell’Ufficio d’esecuzione

di Bellinzona (doc. C e I acclusi al reclamo), per cui il presupposto di cui

all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto alla luce dell’art. 32 cpv. 2 LEF,

secondo cui un termine si reputa osservato se prima della sua scadenza è adito

un ufficio di esecuzione o dei fallimenti incompetenti.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 21 dicembre 2018)

prodotto dalla reclamante (doc. G) si evince che nei suoi confronti erano

pendenti 39 esecuzioni per oltre fr. 200'000.– complessivi, di cui nove

già sfociate in attestati di carenza di beni (ACB) per complessivi fr. 27'586.15,

due in pignoramenti infruttuosi e una in una comminatoria di fallimento. La

reclamante ha però evidenziato come le esecuzioni inoltrate dall’Amministrazione

federale delle contribuzioni (AFC), che ha poi precisato essere quelle sfociate

in pignoramenti infruttuosi (n. __________ e __________) – eseguiti in via

rogatoria a favore dell’UEF della Regione Moesa – e nel­l’ACB

n. __________, riguardino imposte sul valore aggiunto relative ai primi tre

trimestri del 2017, fondate su tassazioni d’ufficio che sono successivamente state rettificate dopo ch’essa, solo

il 31 di­cembre 2018, aveva inoltrato i rendiconti del

primo e del terzo trimestre. La Camera ha verificato d’ufficio che l’ACB è stato

cancellato il 30 aprile 2019.

Sennonché

nel frattempo sono stati emessi nuovi ACB, che attualmente ammontano a sedici

per complessivi fr. 21'750.70. Il deposito di fr. 23'000.– costituito

dalla reclamante presso l’UE di Bellinzona, ridottosi a fr. 19'280.85 dopo

il pagamento di esecuzioni per le quali l’UEF della

Regione Moesa aveva inoltrato una rogatoria di pignoramento, è pertanto

insufficiente a estinguere tutti gli ACB. È però verosimile che l’AFC

rimborserà a breve alla reclamante oltre fr. 4'000.– sulla scorta dei predetti

nuovi conteggi, ciò che consentirà anche di estinguere l’esecuzione giunta allo

stadio della comminatoria di fallimento (n. __________) per poco più di fr. 800.–. Ciò porta a

ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia verosimilmente compromessa

a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre

esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci

occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare

più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito

alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato, fermo restando che l’UE di

Bellinzona farà capo al deposito ancora in suo possesso per estinguere gli ACB

più datati, conformemente alla volontà espressa nel reclamo dal socio e gerente

della RE 1 e sull’ordine di pagamento del 24 dicembre 2018 (doc. I).

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le

sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa avanzato una

richiesta motivata al riguardo.

La tassa di

giustizia di primo grado e le spese di notifica del­l’istanza tramite polizia saranno

riversate all’istante prelevandole sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 10 dicembre 2018 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona

nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.– e le spese di notifica dell’istanza tramite

polizia, di fr. 30.–, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di Bellinzona, da

anticipare co­me di rito, sono poste a carico della RE 1.

4. L’Ufficio

di esecuzione di Bellinzona procederà a cancellare gli attestati di carenza di

beni rilasciati a carico della RE 1 nell’ordine cronologico della loro

emissione facendo capo alla somma residua depositata dal suo socio e gerente __________

il 24 dicembre 2018.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 190.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’an­­ticipo corrisposto dalla reclamante in questa

sede, pari a fr. 110.–, è versata alla CO 1 quale rimborso delle

spese processuali di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Bellinzona;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).