14.2018.216
Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
2 settembre 2019Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.216
Lugano
2 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa__________ (fallimento) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 9 ottobre 2018 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 27 dicembre 2018 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 10 dicembre 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) della Regione
Moesa, Roveredo (GR), il 9 ottobre 2018 la CO 1) ha chiesto alla Pretura del
Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 2'675.– più interessi e spese.
Fatti
B. Nel
termine impartito dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni e le
parti non hanno chiesto d’indire un’udienza.
C. Statuendo
con decisione del 10 dicembre 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della
RE 1 dall’11 dicembre 2018 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di notifica tramite la
polizia di fr. 30.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 dicembre
2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il
credito posto in esecuzione.
L’indomani il presidente della Camera ha provvisoriamente
concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Nelle osservazioni 23
gennaio 2019 al reclamo, la controparte ha segnalato che l’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Roveredo aveva confermato di volerle riversare nei
prossimi giorni la somma di fr. 3'719.15 ricevuta a saldo della sua
esecuzione, sicché ha dichiarato di non avere obiezioni contro la revoca del
fallimento.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 27 dicembre 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1
il 17 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, siccome il
termine è scaduto per legge il terzo giorno utile dopo la fine delle ferie
natalizie (dal 18 al 31 dicembre 2018: art. 56 n. 2 LEF), ossia venerdì 4
gennaio 2019 (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III
49).
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.
A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo
particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente
non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di
liquidità sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame si evince dalle osservazioni dell’istante al reclamo che la sua
esecuzione è stata tacitata grazie alla somma di fr. 23'000.– versata dal
socio e gerente della reclamante il 24 dicembre 2018 sul conto dell’Ufficio d’esecuzione
di Bellinzona (doc. C e I acclusi al reclamo), per cui il presupposto di cui
all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto alla luce dell’art. 32 cpv. 2 LEF,
secondo cui un termine si reputa osservato se prima della sua scadenza è adito
un ufficio di esecuzione o dei fallimenti incompetenti.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 21 dicembre 2018)
prodotto dalla reclamante (doc. G) si evince che nei suoi confronti erano
pendenti 39 esecuzioni per oltre fr. 200'000.– complessivi, di cui nove
già sfociate in attestati di carenza di beni (ACB) per complessivi fr. 27'586.15,
due in pignoramenti infruttuosi e una in una comminatoria di fallimento. La
reclamante ha però evidenziato come le esecuzioni inoltrate dall’Amministrazione
federale delle contribuzioni (AFC), che ha poi precisato essere quelle sfociate
in pignoramenti infruttuosi (n. __________ e __________) – eseguiti in via
rogatoria a favore dell’UEF della Regione Moesa – e nell’ACB
n. __________, riguardino imposte sul valore aggiunto relative ai primi tre
trimestri del 2017, fondate su tassazioni d’ufficio che sono successivamente state rettificate dopo ch’essa, solo
il 31 dicembre 2018, aveva inoltrato i rendiconti del
primo e del terzo trimestre. La Camera ha verificato d’ufficio che l’ACB è stato
cancellato il 30 aprile 2019.
Sennonché
nel frattempo sono stati emessi nuovi ACB, che attualmente ammontano a sedici
per complessivi fr. 21'750.70. Il deposito di fr. 23'000.– costituito
dalla reclamante presso l’UE di Bellinzona, ridottosi a fr. 19'280.85 dopo
il pagamento di esecuzioni per le quali l’UEF della
Regione Moesa aveva inoltrato una rogatoria di pignoramento, è pertanto
insufficiente a estinguere tutti gli ACB. È però verosimile che l’AFC
rimborserà a breve alla reclamante oltre fr. 4'000.– sulla scorta dei predetti
nuovi conteggi, ciò che consentirà anche di estinguere l’esecuzione giunta allo
stadio della comminatoria di fallimento (n. __________) per poco più di fr. 800.–. Ciò porta a
ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia verosimilmente compromessa
a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre
esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci
occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare
più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito
alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato, fermo restando che l’UE di
Bellinzona farà capo al deposito ancora in suo possesso per estinguere gli ACB
più datati, conformemente alla volontà espressa nel reclamo dal socio e gerente
della RE 1 e sull’ordine di pagamento del 24 dicembre 2018 (doc. I).
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa avanzato una
richiesta motivata al riguardo.
La tassa di
giustizia di primo grado e le spese di notifica dell’istanza tramite polizia saranno
riversate all’istante prelevandole sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 10 dicembre 2018 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona
nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.– e le spese di notifica dell’istanza tramite
polizia, di fr. 30.–, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di Bellinzona, da
anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
4. L’Ufficio
di esecuzione di Bellinzona procederà a cancellare gli attestati di carenza di
beni rilasciati a carico della RE 1 nell’ordine cronologico della loro
emissione facendo capo alla somma residua depositata dal suo socio e gerente __________
il 24 dicembre 2018.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 190.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa
sede, pari a fr. 110.–, è versata alla CO 1 quale rimborso delle
spese processuali di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Bellinzona;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).