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Decisione

14.2018.217

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento delle pretese dell’istante e ritiro della domanda. Solvibilità

23 gennaio 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE 1 va annullato.

5. La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

Considerandi

a carico della reclamante,

il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio del­la

procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Spettava infatti

solo a costei organizzarsi diligentemente in modo da pagare tempestivamente il

proprio debito e sostituire la propria amministratrice unica durante il suo periodo d’incapacità lavorativa (per­altro solo parziale dal 18 luglio 2018, doc. R). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 13 dicembre 2018 dalla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, nei confronti dell’RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE

1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE

1.

III. Notificazione a:

;

;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).