14.2018.217
Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento delle pretese dell’istante e ritiro della domanda. Solvibilità
23 gennaio 2019Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.217
Lugano
23 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2018.4315 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 agosto 2018
dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 27 dicembre 2018 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 13 dicembre 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 30
agosto 2018, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza
preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i
suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 100'124.20
oltre a spese e interessi.
B. All’udienza
di discussione del 7 novembre 2018 è comparsa la sola parte istante, che ha
confermato la propria domanda.
C. Statuendo
con decisione del 13 dicembre 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della
RE 1 dal 14 dicembre 2018 alle ore
10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–
e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 dicembre
2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutte le
pretese dell’istante, la quale di conseguenza ha ritirato l’istanza. L’indomani
il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo
parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo
la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione dei suoi
crediti.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia
l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2
CPC). Presentato il 27 dicembre 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il
17 dicembre (doc. B accluso al reclamo), in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo,
siccome il termine di ricorso è scaduto il terzo giorno utile dopo le ferie
natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2018: art. 56 n. 2 LEF), ossia venerdì
4 gennaio 2019 (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III
49).
2. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia
l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi,
fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di
fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se questi
si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2°
periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento
senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF
(sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2,
e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).
Nel
caso specifico, la reclamante produce con il ricorso tutta una serie di documenti
relativi a fatti successivi alla dichiarazione del fallimento. Essi sono dunque
ricevibili ma il fallimento potrà essere annullato solo se la reclamante, oltre
a dimostrare l’esistenza di uno dei presupposti stabiliti all’art. 174 cpv. 2
LEF, avrà anche reso verosimile la propria solvibilità (v. sotto consid. 4).
3. In
virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore
soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
Stante il rinvio dell’art. 194 all’art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF, il fallimento va
annullato se, come nella fattispecie (doc. F accluso al reclamo), il debitore
prova con documenti che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (purché
sia prima della scadenza del termine di reclamo: DTF 136 III 295 consid. 3.2).
4. Come
già menzionato (sopra consid. 2), essendo il ritiro della domanda successivo
alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito
della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della
decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
4.1 Un
fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla
conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle
allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto
sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la
solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011
dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
4.2 Dall’estratto
esecutivo prodotto dalla reclamante (al 27 dicembre 2018) risultavano in corso
nei suoi confronti 77 esecuzioni per oltre fr. 500'000.– (doc. V accluso
al reclamo). Nel frattempo essa ha però estinto le quattro esecuzioni giunte
allo stadio della comminatoria di fallimento. 31 esecuzioni per quasi fr. 300'000.–
non hanno ancora superato lo stadio preliminare (28 sono sospese da
opposizione), 2 per circa fr. 24'000.– sono giunte al pignoramento e 15
per circa fr. 35'000.– sono in fase di realizzazione, 11 delle quali sono
però al beneficio di una dilazione a norma dell’art. 123 LEF, che pare
rispettata (v. doc. Q). Non sono stati rilasciati attestati di carenza beni a
suo carico. La situazione contabile della reclamante appare d’altronde
positiva: aveva conseguito nel 2018 (al 30 novembre) un utile di fr. 435'967.–
e vantava crediti per forniture e prestazioni di fr. 577'744.– secondo il
conto economico e bilancio firmato dal revisore __________ (doc. M).
Ciò
porta a ritenere che la sopravvivenza economica della reclamante non sia
minacciata a breve, anche se il moltiplicarsi delle opposizioni ai precetti
esecutivi costituisce un segno piuttosto negativo. Ricordato che secondo
giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla
verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che
la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua
incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione
finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile, fermo restando che se prossimamente la Camera
dovesse essere adita nel contesto di un nuovo fallimento essa non potrà
dimostrare la stessa indulgenza che nel caso qui in esame. Risultando adempiuti
Fatti
i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE 1 va annullato.
5. La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
Considerandi
a carico della reclamante,
il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della
procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Spettava infatti
solo a costei organizzarsi diligentemente in modo da pagare tempestivamente il
proprio debito e sostituire la propria amministratrice unica durante il suo periodo d’incapacità lavorativa (peraltro solo parziale dal 18 luglio 2018, doc. R). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 13 dicembre 2018 dalla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, nei confronti dell’RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE
1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE
1.
III. Notificazione a:
–
;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).