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Decisione

14.2018.24

Rigetto definitivo dell’opposizione. Nozione di decisione esecutiva. Ne bis in idem

22 giugno 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con un primo precetto esecutivo (n. 1__________)

emesso dall’Ufficio di esecuzione di Lugano il 19 ottobre 2011, CO 1 ha escusso

RE 1 per il pagamento di fr. 6'238.80 oltre agli interessi del 5% dal 17 ottobre

2011. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto

esecutivo, CO 1 ha promosso un’azione a procedura semplificata alla Pretura di

Lugano, sezione 2, chiedendo la condanna dell’escusso al pagamento di fr. 6'238.80 oltre agli interessi del 5% dal 17 ottobre 2011

e il rigetto dell’opposizione in via definitiva. Il

Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione con decisione del­l’8

giugno 2015 (inc. __________) limitatamente a fr. 4'904.90 oltre agli

interessi del 5% dal 17 ottobre 2011 e alle spese esecutive. La tassa di

giustizia di fr. 300.–, le spese di fr. 100.– e le spese di

conciliazione di fr. 200.– sono state poste a carico di CO 1 in ragione

del 20% e per il restante 80% a carico di RE 1, tenuto a rifondere alla

controparte fr. 900.– a titolo di ripetibili parziali.

C. Con un secondo precetto esecutivo (n. 2__________)

emesso il 24 luglio 2017 sempre dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha

nuovamente escusso RE 1 per l’in­­casso di fr. 4'977.90 oltre agli

interessi del 5% dal 17 ottobre 2011, indicando quale titolo di credito la “nota onorario 09.09.2011 e spese esecutive”.

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione anche al secondo precetto esecutivo, con istanza del

25 settembre 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di

pace del Circolo della Magliasina limitatamente a fr. 4'977.90

oltre agli interessi del 5% dal 17 ottobre 2011 su fr. 4'904.90 (anziché fr. 4'977.90).

Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 24 ottobre 2011. Con

replica del 20 novembre 2011 l’istante ha confermato la sua domanda, mentre con

duplica del 3 gennaio 2018 il convenuto ha ribadito quanto già espresso con le

proprie osservazioni.

E. Statuendo con decisione del 1° febbraio 2018, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

parte convenuta per fr. 4'904.90 oltre agli interessi del 5% dal 17

ottobre 2011 “e alle spese di

CHF 73.– causate nel­l’esecuzione n. 1__________” (la prima), ponendo a suo carico le spese processuali di

fr. 250.– e un’indennità di fr. 250.– a favore del­l’istante.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un ricorso (recte: reclamo) del 19 febbraio 2018. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) sen­za riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 19 febbraio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 l’8

febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel

caso in esame ci si potrebbe interrogare se il reclamo sia formalmente ricevibile

giacché il reclamante non si confronta con la motivazione della sentenza

impugnata, ma si limita a contestare nuovamente la decisione invocata asserendo

di non poter subire due condanne – la decisione del Pretore aggiunto dell’8

giugno 2015 e quella del Giudice di pace del 1° febbraio 2018 – per il medesimo

fatto. Si giustifica tuttavia di entrare nel merito, dovendo l’impugnativa ad

ogni modo venir respinta per i motivi che seguono.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132.

III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la sentenza dell’8

giugno 2015 del Pretore aggiunto di Lugano rappresenta un valido titolo di

rigetto definito dell’opposizione. A mente del primo giudice il fatto che RE 1

l’abbia impugnata dapprima alla Camera civile dei reclami del Tribunale

d’appello e poi al Tribunale federale non è di rilievo, perché egli ha

contestato solo il dispositivo n. 3 concernente le spese e le ripetibili, mentre i restanti dispositivi

– in particolare il dispositivo n. 1, nel quale RE 1 è stato condannato a pagare

l’im­­porto oggetto della seconda esecuzione, e il

Dispositivo

dispositivo n. 2, dove l’opposizione al primo precetto esecutivo è stata

rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 4'904.90 – sono rimasti

incontestati, passando quindi in giudicato.

4. Nel

reclamo, RE 1 sostiene che tanto il Pretore aggiunto di Lugano con la propria

decisione dell’8 giugno 2015 quanto il Giudice di pace nell’impugnata decisione

del 1° febbraio 2018 lo abbiano entrambi condannato al versamento di

fr. 4'904.90 oltre agli interessi del 5% dal 17 ottobre 2011 a favore di CO

1. L’escusso ritiene che diritto e giurisprudenza non consentano di condannarlo

due volte per il medesimo fatto. Per questo motivo il reclamante conclude chiedendo

l’an­­nullamento della decisione impugnata.

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139 III 447 consid. 4.1.1).

Nella

fattispecie, come rettamente appurato dal Giudice di pace e peraltro neppure

contestato da RE 1 in questa sede, la decisione dell’8 giugno 2015 del Pretore

aggiunto di Lugano (doc. A) è passata in giudicato per i dispositivi n. 1 e 2,

avendola l’escusso impugnata solo per quanto concerne il dispositivo n. 3

(relativo alle spese). In tal senso, checché ne dica RE 1, la conclusione del

suo reclamo del 10 luglio 2015 alla Camera civile dei reclami del Tribunale

d’appello (doc. 2) non lascia spazio a dubbi. Ad ogni modo, del resto, i

reclami non sospendono automaticamente l’esecutività della decisione impugnata

(art. 325 cpv. 1 CPC) e nel caso in RE 1 non ha dimostrato di avere ottenuto

l’effetto sospensivo, nemmeno per il dispositivo n. 3 – invero non l’ha chiesto

affatto (doc. 2). Ne discende che la decisione del Pretore aggiunto di Lugano è

esecutiva già dalla sua notificazione al convenuto nel giugno del 2015 e il suo

primo dispositivo costituisce quindi un valido titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione nel senso del­l’art. 80 cpv. 1 LEF per fr. 4'904.90

oltre agli interessi del 5% dal 17 ottobre 2011 e alle spese causate dalla

prima esecuzione, di fr. 73.– (doc. C).

6. In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

6.1 Nel

caso specifico, RE 1 sostiene che la decisione impugnata sia da annullare

avendo egli, a suo dire, subito due condanne per il medesimo fatto, ciò che

ritiene essere contrario al diritto e alla giurisprudenza. Sennonché detta

eccezione non rientra tra quelle enumerate all’art. 81 LEF. Ciò basterebbe già

a respingere l’eccezione sollevata.

6.2 Solo

per completezza, il principio cui pare riferirsi il reclamante – ne bis in idem – riguarda

l’ambito penale (art. 11 CPP) e non quello civile in cui s’inserisce la

pronuncia del Pretore aggiunto di Lugano. E comunque sia l’oggetto (principale)

di tale decisione è diverso di quello della decisione del Giudice di pace: solo

la prima condanna (nel merito) RE 1 a pagare all’ex moglie fr. 4'977.90 oltre agli accessori (dispositivo n. 1), mentre la seconda

si limita a rigettare la sua opposizione al secondo precetto esecutivo: tratta unicamente un aspetto procedurale e non di merito (v. sopra

consid. 2). È quindi fuorviante parlare di due condanne per il medesimo fatto.

La decisione del Giudice di pace si riduce a permettere la continuazione

dell’esecuzione volta all’incasso del credito accertato dal Pretore aggiunto.

Quanto al dispositivo n. 2 della sentenza pretorile, dispone sì il rigetto

dell’opposizione, ma a un’esecuzione diversa da quella oggetto della decisione

del Giudice di pace, ossia la prima (n. 1__________) inoltrata nel 2011 (sopra

ad B) e ormai perenta.

7. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

8. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'977.90,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).