14.2018.24
Rigetto definitivo dell’opposizione. Nozione di decisione esecutiva. Ne bis in idem
22 giugno 2018Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.24
Lugano
22 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Pfister
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 158/2017 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina promossa con istanza 25 settembre
2017 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 febbraio 2018 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 1° febbraio 2018 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Nel corso del 2010 l’avv. CO 1 ha patrocinato __________ nella
pratica di divorzio che la vedeva opposta a RE 1. La convenzione sulle
conseguenze accessorie del divorzio, omologata con sentenza del 7 giugno 2011,
prevedeva l’impegno di RE 1 ad assumersi le spese legali della moglie.
Pronunciato il divorzio, l’avv. CO 1 ha inoltrato a RE 1 la propria nota
d’onorario di complessivi fr. 6'238.80.
Fatti
B. Con un primo precetto esecutivo (n. 1__________)
emesso dall’Ufficio di esecuzione di Lugano il 19 ottobre 2011, CO 1 ha escusso
RE 1 per il pagamento di fr. 6'238.80 oltre agli interessi del 5% dal 17 ottobre
2011. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto
esecutivo, CO 1 ha promosso un’azione a procedura semplificata alla Pretura di
Lugano, sezione 2, chiedendo la condanna dell’escusso al pagamento di fr. 6'238.80 oltre agli interessi del 5% dal 17 ottobre 2011
e il rigetto dell’opposizione in via definitiva. Il
Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione con decisione dell’8
giugno 2015 (inc. __________) limitatamente a fr. 4'904.90 oltre agli
interessi del 5% dal 17 ottobre 2011 e alle spese esecutive. La tassa di
giustizia di fr. 300.–, le spese di fr. 100.– e le spese di
conciliazione di fr. 200.– sono state poste a carico di CO 1 in ragione
del 20% e per il restante 80% a carico di RE 1, tenuto a rifondere alla
controparte fr. 900.– a titolo di ripetibili parziali.
C. Con un secondo precetto esecutivo (n. 2__________)
emesso il 24 luglio 2017 sempre dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha
nuovamente escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'977.90 oltre agli
interessi del 5% dal 17 ottobre 2011, indicando quale titolo di credito la “nota onorario 09.09.2011 e spese esecutive”.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione anche al secondo precetto esecutivo, con istanza del
25 settembre 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di
pace del Circolo della Magliasina limitatamente a fr. 4'977.90
oltre agli interessi del 5% dal 17 ottobre 2011 su fr. 4'904.90 (anziché fr. 4'977.90).
Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 24 ottobre 2011. Con
replica del 20 novembre 2011 l’istante ha confermato la sua domanda, mentre con
duplica del 3 gennaio 2018 il convenuto ha ribadito quanto già espresso con le
proprie osservazioni.
E. Statuendo con decisione del 1° febbraio 2018, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta per fr. 4'904.90 oltre agli interessi del 5% dal 17
ottobre 2011 “e alle spese di
CHF 73.– causate nell’esecuzione n. 1__________” (la prima), ponendo a suo carico le spese processuali di
fr. 250.– e un’indennità di fr. 250.– a favore dell’istante.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un ricorso (recte: reclamo) del 19 febbraio 2018. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 19 febbraio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 l’8
febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel
caso in esame ci si potrebbe interrogare se il reclamo sia formalmente ricevibile
giacché il reclamante non si confronta con la motivazione della sentenza
impugnata, ma si limita a contestare nuovamente la decisione invocata asserendo
di non poter subire due condanne – la decisione del Pretore aggiunto dell’8
giugno 2015 e quella del Giudice di pace del 1° febbraio 2018 – per il medesimo
fatto. Si giustifica tuttavia di entrare nel merito, dovendo l’impugnativa ad
ogni modo venir respinta per i motivi che seguono.
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF
132.
III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la sentenza dell’8
giugno 2015 del Pretore aggiunto di Lugano rappresenta un valido titolo di
rigetto definito dell’opposizione. A mente del primo giudice il fatto che RE 1
l’abbia impugnata dapprima alla Camera civile dei reclami del Tribunale
d’appello e poi al Tribunale federale non è di rilievo, perché egli ha
contestato solo il dispositivo n. 3 concernente le spese e le ripetibili, mentre i restanti dispositivi
– in particolare il dispositivo n. 1, nel quale RE 1 è stato condannato a pagare
l’importo oggetto della seconda esecuzione, e il
Dispositivo
dispositivo n. 2, dove l’opposizione al primo precetto esecutivo è stata
rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 4'904.90 – sono rimasti
incontestati, passando quindi in giudicato.
4. Nel
reclamo, RE 1 sostiene che tanto il Pretore aggiunto di Lugano con la propria
decisione dell’8 giugno 2015 quanto il Giudice di pace nell’impugnata decisione
del 1° febbraio 2018 lo abbiano entrambi condannato al versamento di
fr. 4'904.90 oltre agli interessi del 5% dal 17 ottobre 2011 a favore di CO
1. L’escusso ritiene che diritto e giurisprudenza non consentano di condannarlo
due volte per il medesimo fatto. Per questo motivo il reclamante conclude chiedendo
l’annullamento della decisione impugnata.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139 III 447 consid. 4.1.1).
Nella
fattispecie, come rettamente appurato dal Giudice di pace e peraltro neppure
contestato da RE 1 in questa sede, la decisione dell’8 giugno 2015 del Pretore
aggiunto di Lugano (doc. A) è passata in giudicato per i dispositivi n. 1 e 2,
avendola l’escusso impugnata solo per quanto concerne il dispositivo n. 3
(relativo alle spese). In tal senso, checché ne dica RE 1, la conclusione del
suo reclamo del 10 luglio 2015 alla Camera civile dei reclami del Tribunale
d’appello (doc. 2) non lascia spazio a dubbi. Ad ogni modo, del resto, i
reclami non sospendono automaticamente l’esecutività della decisione impugnata
(art. 325 cpv. 1 CPC) e nel caso in RE 1 non ha dimostrato di avere ottenuto
l’effetto sospensivo, nemmeno per il dispositivo n. 3 – invero non l’ha chiesto
affatto (doc. 2). Ne discende che la decisione del Pretore aggiunto di Lugano è
esecutiva già dalla sua notificazione al convenuto nel giugno del 2015 e il suo
primo dispositivo costituisce quindi un valido titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF per fr. 4'904.90
oltre agli interessi del 5% dal 17 ottobre 2011 e alle spese causate dalla
prima esecuzione, di fr. 73.– (doc. C).
6. In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
6.1 Nel
caso specifico, RE 1 sostiene che la decisione impugnata sia da annullare
avendo egli, a suo dire, subito due condanne per il medesimo fatto, ciò che
ritiene essere contrario al diritto e alla giurisprudenza. Sennonché detta
eccezione non rientra tra quelle enumerate all’art. 81 LEF. Ciò basterebbe già
a respingere l’eccezione sollevata.
6.2 Solo
per completezza, il principio cui pare riferirsi il reclamante – ne bis in idem – riguarda
l’ambito penale (art. 11 CPP) e non quello civile in cui s’inserisce la
pronuncia del Pretore aggiunto di Lugano. E comunque sia l’oggetto (principale)
di tale decisione è diverso di quello della decisione del Giudice di pace: solo
la prima condanna (nel merito) RE 1 a pagare all’ex moglie fr. 4'977.90 oltre agli accessori (dispositivo n. 1), mentre la seconda
si limita a rigettare la sua opposizione al secondo precetto esecutivo: tratta unicamente un aspetto procedurale e non di merito (v. sopra
consid. 2). È quindi fuorviante parlare di due condanne per il medesimo fatto.
La decisione del Giudice di pace si riduce a permettere la continuazione
dell’esecuzione volta all’incasso del credito accertato dal Pretore aggiunto.
Quanto al dispositivo n. 2 della sentenza pretorile, dispone sì il rigetto
dell’opposizione, ma a un’esecuzione diversa da quella oggetto della decisione
del Giudice di pace, ossia la prima (n. 1__________) inoltrata nel 2011 (sopra
ad B) e ormai perenta.
7. La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
8. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'977.90,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).