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Decisione

14.2018.26

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 maggio 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 giugno

2017 l’ CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giu­dicatura di pace del

Circolo di Giornico. Nel termine impartito, il convenuto

si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 13

ottobre 2017. Con replica del 27 ottobre 2017 l’istante ha confermato la sua

domanda, mentre la parte convenuta vi si è nuovamente opposta con duplica del 6

novembre 2017.

C. Statuendo con decisione del 9 febbraio 2018, il Giudice di pace ha accolto

l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità

di fr. 50.– a favore dell’i­­stante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 febbraio 2018 per ottenerne

l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 15 marzo

2018, l’ CO 1 si rimette alla decisione della Camera sulla

richiesta del reclamante di congiungere la causa con quella presentata da PI 1

(inc. 14.2017.210).

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 20 febbraio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 al più

presto il 10 febbraio 2018, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera esamina

solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i

requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al

reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di dimostrare il carattere

errato della motivazione della sentenza impugnata. La sua argomentazione dev’essere

sufficientemente esplicita da poter essere capita dall’autorità giudiziaria

superiore, ciò che presuppone una designazione dettagliata sia dei punti

contestati sia dei documenti sui quali fonda la sua critica (DTF 138 III 375,

consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre

2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di

causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art.

320.

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel

caso specifico, RE 1 non si confronta con la decisione impugnata, ma si limita

a rimandare al ricorso (recte reclamo) di PI 1 “le cui motivazioni sono identiche” e che,

a mente dell’escusso, era già stato redatto in vista della congiunzione dei procedimenti.

Mancando qualsivoglia presa di posizione in merito alla decisione impugnata, la

ricevibilità del reclamo presentato da RE 1 appare fortemente dubbia. La

questione può tuttavia rimanere indecisa perché, come si esporrà nel prosieguo,

il ricorso è comunque infondato.

1.3

Giusta

l’art. 125 lett. c CPC, per semplificare il processo il giudice può ordinare la

congiunzione di più cause. In assenza di disposizioni contrarie agli art. 308

segg. CPC, tale facoltà è anche riconosciuta ai giudici d’appello (cfr. Reetz/Hilber, in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 6 ad

art. 316 CPC). Nel suo reclamo, RE 1 ritiene che la causa possa essere congiunta con quella presentata da __________ (inc. 14.2017.210), siccome entrambe riguardano i contributi

di solidarietà richiesti dall’ CO 1. Quale semplificazione porterebbe la misura

richiesta non è dato di capire, specie perché non solo le parti e le esecuzioni

sono diverse ma anche i giudici di prima sede. Ad ogni modo, seppure non

congiunte, le due cause sono state esaminate simultaneamente per evitare

giudizi contraddittori.

1.4

In

ogni stadio di causa il giudice è chiamato a esaminare d’ufficio se esistono i

presupposti processuali, tra i quali figurano la giurisdizione e la competenza

per materia (art. 59 cpv. 2 let. b CPC). Ora, l’art. 31 cpv. 1 let. c LOG

attribuisce al Giudice di pace la competenza di giudicare le controversie

patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5'000.–, comprese quelle

fondate sulla legge dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento

(LEF), legge che disciplina l’esecuzione tanto dei crediti di diritto privato

quanto di quelli di diritto pubblico (v. art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF). Nel precedente

citato nel reclamo di __________, invece, la causa riguardava una questione di

merito – il Giudice di pace era stato adito dall’ CO 1 affinché accertasse il

debito di __________ – e non di rigetto dell’oppo­­sizione, il

cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì

l’esistenza di un titolo esecutivo (sotto consid. 2). La decisione citata da __________

non è quindi di rilievo nella fattispecie in esame.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132.

III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che le decisioni

26.

luglio 2014, 10 dicembre 2014 e 16 dicembre 2015, ormai passate in

giudicato, costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

interposta dall’escusso, ritenendo implicitamente le basi legali esistenti

sufficienti per prelevare i contributi di solidarietà posti in esecuzione.

4.

Nel

suo reclamo del 18 novembre 2018, cui rinvia RE 1, __________, ritiene

che la richiesta di pagamento formulata CO1 non sia sorretta da una sufficiente

base legale. Egli si rifà in particolare alla sentenza del TRAM 52.2009.270 del

15.

marzo 2013, secondo la quale né la legge (cantonale)

sull’agricoltura (LA; RL 8.1.1.1) allora in vigore né il relativo regolamento

di applicazione (RLA; RL 8.1.1.1.1) fissavano il

sistema di imposizione della tassa per il finanziamento della promozione

dello smercio e della qualità (contributi di

solidarietà) ovvero non ne determinavano l’importo

massimo né il metodo di calcolo. Non sorretta da una sufficiente base

legale, la tassa si poneva dunque in urto con il principio della legalità sancito

dall’art. 127 cpv. 1 Cost. Accertata la mancanza in Ticino di una solida

piattaforma attuativa come quella realizzata dalla Confederazione con l’Ordinanza

concernente l’estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria

e delle organizzazioni di produttori del 30 ottobre 2002 (OOCOP, RS 919.117.72),

il TRAM ha esortato Governo e Parlamento a porre rimedio alle carenze allora

presenti.

Alla

luce di tale giurisprudenza, RE 1, cui si associa RE 1, critica il decreto dell’8

luglio 2014 con cui il Consiglio di Stato ha modificato il Regolamento sull’agricoltura

(RLA), inserendovi un allegato tramite il quale veniva determinato l’ammontare

delle imposte di solidarietà. A suo dire infatti, il Consiglio di Stato non dispone

della necessaria competenza e il decreto non è altro che “uno scimmiottamento dell’OOCOP”. Egli

chiede anche che venga valutato il quadro generale in cui agisce l’ CO 1. Pur

ammettendo di non aver pagato le tasse poste in esecuzione, asserisce che non

era necessario ricorrere contro le medesime, siccome fondate su un decreto del

Consiglio di Stato a suo dire abusivo.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1). Egli è anche tenuto a

decidere d’ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) concedere,

a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata, formulata dall’istante,

e ciò anche in sede di reclamo (sentenza della CEF 14.2016.18 del 25 maggio

2016, consid. 7 e 7.3).

5.1

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive.

5.2

Nella

fattispecie l’opposizione non avrebbe dovuto essere rigettata in via

provvisoria, siccome agli atti non figura alcun riconoscimento di debito,

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata nel senso dell’art. 82

cpv. 1 LEF, relativo al credito posto in esecuzione. Invero l’istante fonda la

propria pretesa nei confronti del convenuto su tre decisioni (fatture n.

205047, 205330 e 206178) relative ai contributi di solidarietà per gli anni

2013, 2014 e 2015 (doc. A-C acclusi all’istanza), con le quali è stato chiesto

il versamento di complessivi fr. 941.–, pari al contributo di fr. 286.50

per l’anno 2013, di fr. 313.50 per l’anno 2014 e di fr. 341.– per l’anno

2015, calcolato sulla base del punto 1.1 lett. a e b dell’Allegato

1.

al RLA. Entra quindi in considerazione solo un rigetto definitivo dell’opposizione.

a) L’CO

1.

è l’organizzazio­­ne mantello che si occupa di tutto ciò che ruota attorno

alla filiera vitivinicola cantonale. Nel 2004, e poi nuovamente nel 2014, il

Consiglio di Stato ha autorizzato l’CO 1, già riconosciuta quale organizzazione

di categoria per il prodotto “vino”, a procedere al recupero di un contributo

destinato al finanziamento della promozione dello smercio del vino, facoltà

prevista dall’art. 14 LA (v. risoluzione governativa del 7 settembre 2004,

punto 1 [FU 73/2004] e modifica al RLA dell’8 luglio 2014, punto 4.1 dell’Allegato

1.

[BU 39/2014]).

b) La

facoltà dell’CO 1 di emanare una decisione di tassazione, e non una semplice

fattura, risulta dall’art. 14 LA, secondo cui i contributi di solidarietà sono

prelevati dalle organizzazioni sia dei produttori sia di categoria (cpv. 3)

mediante decisioni di tassazione, che una volta passate in giudicato sono

parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF (cpv. 5), e contro le

quali è dato ricorso al Dipartimento delle finanze e dell’economia (cpv. 4). Il

punto 4.1 dell’Allegato 1 al RLA, cui rinvia l’art. 23 cpv. 1 lett. d RLA,

precisa poi che l’ CO 1 procede all’imposizione e al prelevamento annuale in

base ai quantitativi ufficialmente controllati.

Le

fatture prodotte dall’istante (doc. A-C) sono quindi decisioni amministrative

parificabili a titoli di rigetto definitivo dell’opposi­­zione nel senso dell’art.

80.

cpv. 2 n. 2 LEF (e dell’art. 14 cpv. 5 LA). Vero è che la qualità di

decisione, dal profilo formale, non balza agli occhi, siccome gli atti in

questione si presentano come fatture, ma l’indicazione di una via di ricorso

permetteva d’intuir­­ne la natura di decisione (per altri casi di fatture

considerate come decisioni: sentenze della CEF 14.2017.122 del 29 novembre 2017

consid. 5.2/a, 14.2016.270 del 23 febbraio 2017 consid. 6.2/a e 14.2015.215 del

7.

marzo 2016, RtiD 2016 II 650 n. 40c, consid. 5.2). Invero l’indicazione sulla

prima fattura era errata, poiché l’autorità di ricorso è, come visto, il Dipartimento

delle finanze e dell’economia (art. 14 cpv. 5 LA e punto 6 dell’Allegato 1 al

RLA) e non la medesima CO 1. Con il richiamo del 23 agosto 2016 (doc. A secondo

foglio) quest’ultima ha però menzionato correttamente la facoltà di sporgere

reclamo (recte: ricorso) al Dipartimento entro 30 giorni. Che il

reclamante avesse capito che si trattasse di una decisione si evince dalla sua

stessa duplica, con cui egli dice di non avere ritenuto necessario ricorrere

contro le fatture, siccome fondate su un decreto del Consiglio di Stato a suo dire abusivo. Di conseguenza esse sono da considerare passate in giudicato,

come d’altronde attestato sulle medesime dal Dipartimento delle finanze e dell’economia.

Sarebbe comunque molto opportuno che l’CO 1 modifichi i suoi modelli di

decisioni in modo da indicare esplicitamente la natura decisionale delle

stesse, sostituendo il titolo “Fattura” con “Decisione di tassazione”.

5.3

Tuttavia,

a mente di __________, seguito da RE 1, le decisioni di tassazione CO 1 non

sono sorrette da una sufficiente base legale. Viene infatti contestata la

legalità dell’Allegato 1 al RLA emanato dal Consiglio di Stato, sulla scorta della

decisione del TRAM del 15 marzo 2013, secondo cui la Legge sull’agricoltura non

fissa il sistema di imposizione dei contributi di solidarietà, né prevede una

delega legislativa in favore del Governo per fissare le relative imposte.

a) Il

26.

novembre 2013 il Gran Consiglio ha decretato una modifica di legge, entrata in

vigore con effetto retroattivo al 1° settembre 2013 (BU 10/2014), che prevede

all’art. 14 cpv. 1 LA una delega legislativa in favore del Consiglio di Stato

per la fissazione degli importi dei contributi di solidarietà. Su tale base,

con decreto del­l’8 luglio 2014 il Consiglio di Stato ha quindi apportato una

modifica al RLA inserendo nel medesimo un allegato, con il quale ha fissato l’ammontare

dei contributi di solidarietà (punto 1) e autorizzato l’ CO 1 a procedere al

recupero del contributo (punto 4.1). Il punto 5.1 dell’Alle­­gato 1 al RLA

prevede l’applicabilità della misura a decorrere dalla vendemmia 2013 e fino al

30.

giugno 2018.

b) Ora,

il legislatore cantonale ha così dato seguito all’invito del TRAM a stabilire

il sistema d’imposizione dei contributi di solidarietà e a prevedere nella

legge una delega a favore del Consiglio di Stato per determinare l’importo del

contributo (art. 14 cpv. 1 LA in vigore dal 1° settembre 2013 [BU 10/2014]),

com’era il caso nella precedente versione della LA, sulla falsariga della legislazione

federale in materia di contributi di solidarietà, il cui disciplinamento è stato demandato al Consiglio

federale (art. 9 e 177 cpv. 1 LAgr, RS 910.1), il quale ha adottato l’art. 11

OOCOP, che quantifica l’importo del contributo con un rinvio a un

allegato, ciò che risulta conforme al principio di legalità (cfr. decisione

del Tribunale federale 2A.61/2005 del 22 marzo 2006, consid. 3.4). È stata dunque creata la “piattaforma attuattiva come quella realizzata dalla

Confederazione con l’adozione dell’OOCOP”

auspicata dal TRAM (sentenza 52.2009.270 del 15 marzo 2013, consid. 3.3). Le considerazioni del reclamante fondate su

quest’ultima sentenza sono così superate.

c) Accertata

l’esistenza di una base legale formale, per il resto non spetta a questa

Camera, nella sua veste di autorità esecutiva, esaminare in modo approfondito

se il nuovo assetto legislativo è materialmente conforme al principio della

legalità o se viola il principio d’irretroattività. Incombeva piuttosto al

reclamante di esercitare il proprio diritto di referendum contro la modifica

del­l’art. 14 LA o d’impugnarla al Tribunale federale con un ricorso in materia

di diritto pubblico (art. 82 lett. b LTF), chiedendone un controllo (detto

astratto) della legalità, facoltà che gli sarebbe stata riconosciuta anche per

contestare la legalità della modifica del RLA. Per ottenerne invece un esame

concreto completo, in alternativa RE 1 avrebbe dovuto ricorrere contro le

decisioni di tassazione. Questi rimedi giuridici, in effetti, sono istituiti

proprio per consentire di far verificare e sanzionare da un tribunale eventuali

contrasti con la Costituzione o le leggi federali (e cantonali per quanto

attiene al controllo concreto). Sono gli unici modi legali di contestare leggi

e regolamenti cantonali. In difetto d’impugnazione le decisioni sono, come

detto, passate in giudicato e vincolano sia il Giudice di pace sia questa

Camera.

d) Per

il medesimo motivo, oltre alla limitazione delle eccezioni statuita all’art. 81

LEF (sotto consid. 6), Camera e Giudice di pace non sono neppure abilitati a

vagliare le altre critiche rivolte alla legislazione cantonale da PI 1 e RE 1,

segnatamente il fatto che le disposizioni attualmente in vigore conterrebbero

iniquità, favorendo “una certa cerchia di persone a scapito di una quantità

di piccoli produttori”, nel senso che obbliga chi coltiva uve di seconda

categoria, anche in ronchi fuori Cantone, a pagare come se

fossero di prima categoria una tassa, poi usata per la pubblicità di un vino

DOC tagliato con uve di altra provenienza esentate da tale tassa.

5.4

Le

decisioni di tassazione del 26 luglio 2014 (relativa al contributo di fr. 286.50

per l’anno 2013), 10 dicembre 2014 (di fr. 313.50 per l’anno 2014) e 16

dicembre 2015 (di fr. 341.– per l’anno 2015) costituiscono pertanto validi

titoli di rigetto definitivo del­l’opposizione per complessivi fr. 941.–

oltre agli interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO per analogia) dalla data media

di scadenza del 20 marzo 2015. Il dispositivo n. 1 della decisione impugnata va

di conseguenza rettificato d’ufficio circa il tipo di opposizione concesso

(sopra consid. 5.2).

Lo

stesso non si può dire delle spese esecutive di fr. 53.30, sulle quali spetta all’ufficio d’esecuzione – non

al giudice del rigetto – di decidere con competenza esclusiva (cfr. art.

68.

LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid.

3.5

e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).

6.

In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo

ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il

termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati

già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti

valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid.

2.

; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

6.1

Nel

caso concreto, nel reclamo cui rinvia RE 1, __________, sostiene che per

definire i contributi di solidarietà si debba far capo solo e unicamente all’OOCOP.

Si tratta però di un argomento che avrebbe dovuto essere fatto valere impugnan­do

le decisioni di tassazione (sopra ad consid. 6), per tacere del fatto che la

suddetta ordinanza è applicabile solo alle organizzazioni agricole che si

occupano di provvedimenti di promozione dello

smercio a livello nazionale e regionale (art. 12 cpv. 1 LAgr). Alle

organizzazioni agricole cantonali tornano per contro applicabili le norme del

diritto cantonale e quindi in Ticino la LA e il RLA.

6.2

Allo

stesso modo, __________ (e con lui RE 1) critica poi l’operato dell’ CO 1, la quale

non avrebbe cancellato dei precetti esecutivi “a

carico di un cittadino che giustamente non ha pagato delle tasse

incostituzionali” e ritiene che sostenere un’associazione che

promuove la vendita del vino e nel contempo istituire campagne contro l’alcolismo

sia “un comportamento che lascia un po’ perplessi”.

Orbene nessuna di queste eccezioni rientra tra quelle enumerate

all’art. 81 LEF né poggia su fatti successivi all’ema­­nazione

delle decisioni prodotte dall’istante. Esulano quindi dal limitato

potere di cognizione di questa Camera.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece ripetibili, non

avendo la controparte, non rappresentata professionalmente in giudizio,

formulato alcuna richiesta motivata in tal senso (cfr. art. 95 cpv. 3

lett. c CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 941.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è rettificato d’ufficio nel seguente

modo:

1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione opposta al precetto

esecutivo n. _____ dell’Ufficio di esecuzione di Faido è rigettata in via

definitiva.

3. Le spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente

giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

4. Notificazione a:

–;

– ,

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).