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Decisione

14.2018.27

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Divieto di nova in sede di reclamo

22 giugno 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 dicembre

2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito per presentare le proprie osservazioni

all’istanza, la parte convenuta è rimasta silente.

C. Statuendo con decisione dell’8 febbraio 2018, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 250.–

a favore del­l’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 febbraio 2018 “contestando questa procedura esecutiva nel modo più

assoluto”. Stante l’esito del

giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 21 febbraio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 16

febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel caso in esame, non avendo RE 1

presentato osservazioni in prima istanza, tutte le allegazioni di fatto

contenute nel reclamo risultano nuove e sono pertanto inammissibili, così come la denuncia penale del 3 gennaio 2018 avviata nei confronti della sorella

e presentata per la prima volta davanti a questa Camera. E

siccome l’intera sua argomentazione poggia proprio su quelle (nuove)

allegazioni, secondo cui la firma da lui apposta sul riconoscimento di debito

vantato dall’istante gli sarebbe stata “estorta con astuzia” da

quest’ultima – con la complicità di sua moglie PINT2 1 – nel periodo in cui

egli si trovava in carcere, il

reclamo si rivela insufficientemente motivato e di conseguenza irricevibile.

2.

Nel merito, ad ogni

modo, i motivi avanzati dal reclamante andrebbero respinti, poiché egli non ha

reso verosimile la truffa di cui si professa vittima nel senso dell’art. 82

cpv. 2 LEF (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Non ha infatti

confortato le proprie allegazioni con riscontri documentali oggettivi (Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad

art. 82 LEF), limitandosi a produrre una denuncia penale da lui stesso redatta

e priva quindi di ogni valenza probatoria.

Il

documento in cui il 10 luglio 2016 egli si è riconosciuto debitore solidale nei

confronti di CO 1 “in merito

al prestito di 60'000.– franchi fatto a PINT2 1” (doc.

D accluso al­l’istanza)

costituisce così un valido titolo di rigetto provvisorio del­l’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo riconosciuto, oltre

agli interessi del 5% dal 19 dicembre 2016, data della scadenza del prestito,

così come indicato nella disdetta trasmessa il 27 ottobre 2016 dal

patrocinatore dell’istante a RE 1 e a PINT2 1 (doc. E). A

giusta ragione, dunque, il Pretore ha rigettato l’opposizione interposta dal­l’escusso

per tale importo, fermo restando che tale giudizio non pregiudica un’eventuale

causa di merito (art. 83 cpv. 2, 85a o 86 LEF).

3.

La

tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

4.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 60'000.–, raggiunge

senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).