14.2018.27
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Divieto di nova in sede di reclamo
22 giugno 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.27
Lugano
22 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 dicembre
2017 da
CO 1
(patrocinata dall’__________. PA 1, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 febbraio 2018 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa l’8 febbraio 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 24 novembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 60'000.– oltre agli interessi del 5% dal
19 dicembre 2016, indicando quale titolo di credito il “prestito scaduto (v. ricevuta 6.6.2014, riconoscimento di
debito 10.7.2016 e
disdetta 27.10.2016)” di cui RE 1 è stato indicato
quale “debitore solidale con PINT1
1 di __________”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 dicembre
2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito per presentare le proprie osservazioni
all’istanza, la parte convenuta è rimasta silente.
C. Statuendo con decisione dell’8 febbraio 2018, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 250.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 febbraio 2018 “contestando questa procedura esecutiva nel modo più
assoluto”. Stante l’esito del
giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 21 febbraio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 16
febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel caso in esame, non avendo RE 1
presentato osservazioni in prima istanza, tutte le allegazioni di fatto
contenute nel reclamo risultano nuove e sono pertanto inammissibili, così come la denuncia penale del 3 gennaio 2018 avviata nei confronti della sorella
e presentata per la prima volta davanti a questa Camera. E
siccome l’intera sua argomentazione poggia proprio su quelle (nuove)
allegazioni, secondo cui la firma da lui apposta sul riconoscimento di debito
vantato dall’istante gli sarebbe stata “estorta con astuzia” da
quest’ultima – con la complicità di sua moglie PINT2 1 – nel periodo in cui
egli si trovava in carcere, il
reclamo si rivela insufficientemente motivato e di conseguenza irricevibile.
2.
Nel merito, ad ogni
modo, i motivi avanzati dal reclamante andrebbero respinti, poiché egli non ha
reso verosimile la truffa di cui si professa vittima nel senso dell’art. 82
cpv. 2 LEF (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Non ha infatti
confortato le proprie allegazioni con riscontri documentali oggettivi (Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad
art. 82 LEF), limitandosi a produrre una denuncia penale da lui stesso redatta
e priva quindi di ogni valenza probatoria.
Il
documento in cui il 10 luglio 2016 egli si è riconosciuto debitore solidale nei
confronti di CO 1 “in merito
al prestito di 60'000.– franchi fatto a PINT2 1” (doc.
D accluso all’istanza)
costituisce così un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo riconosciuto, oltre
agli interessi del 5% dal 19 dicembre 2016, data della scadenza del prestito,
così come indicato nella disdetta trasmessa il 27 ottobre 2016 dal
patrocinatore dell’istante a RE 1 e a PINT2 1 (doc. E). A
giusta ragione, dunque, il Pretore ha rigettato l’opposizione interposta dall’escusso
per tale importo, fermo restando che tale giudizio non pregiudica un’eventuale
causa di merito (art. 83 cpv. 2, 85a o 86 LEF).
3.
La
tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
4.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 60'000.–, raggiunge
senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).