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Decisione

14.2018.28

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Notifica dell’istanza a un avvocato non iscritto al registro cantonale degli avvocati

12 luglio 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° dicembre

2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Il termine impartito alla parte convenuta

per presentare osservazioni all’istanza – trasmesso dal

primo giudice al suo precedente legale, avv. PINT1 1 – è trascorso infruttuoso.

C. Statuendo con decisione del 9 febbraio 2018, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 500.– e un’indennità di fr. 1'500.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 febbraio 2018 per ottenere –

previo conferimento dell’effetto sospensivo – in via principale che la decisione

sia dichiarata nulla e l’istanza sia respinta, in via subordinata che la

decisione sia dichiarata “annullabile” e l’istanza respinta, e in via ancora più subordinata che la

decisione sia annullata e la causa rinviata alla giurisdizione inferiore. Con

decreto del 28 febbraio 2018 il presidente della Camera ha concesso al reclamo

effetto sospensivo provvisorio, impartendo all’istante un termine di dieci

giorni per presentare eventuali osservazioni in merito a tale domanda. Con un

unico allegato del 9 marzo 2018, CO 1 ha concluso per la

reiezione sia del reclamo sia della richiesta di effetto sospensivo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 22 febbraio 2018 contro la sentenza notificata al patrocinatore

di RE 1 il 12 febbraio, in concreto il reclamo, presentato l’ultimo giorno del

termine, è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

caso concreto, i documenti prodotti per la prima volta con le osservazioni al

reclamo – ossia la domanda di esecuzione del 24 ottobre 2017 con la lettera accompagnatoria

trasmessa all’Ufficio di esecuzione di Lugano (doc. J) e lo scritto 11 gennaio

2018.

dell’avv. PINT1 1 all’avv. PATR2 1 (doc. K) – appaiono quindi a prima

vista inammissibili. Ci si potrebbe invero chiedere se non ammetterli sulla

scorta dell’applicazione analogica dell’art. 99 cpv. 1 LTF, per cui possono

essere addotti nova soltanto

se ne dà motivo la decisione

impugnata (DTF 139 III 471 consid. 3.4; sentenza della CEF

14.2016.230

dell’8 febbraio 2017 consid. 1.2), ancorché nella fattispecie più

che la decisione impugnata è il reclamo a giustificare la produzione dei

documenti in questione. Non è tuttavia necessario sciogliere l’interrogativo,

poiché essi non sono decisivi per l’esito del reclamo.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rigettato in via provvisoria l’opposizione

interposta dall’escusso dopo aver considerato in modo generico che la documentazione

prodotta dall’istante – in particolare la scrittura privata sottoscritta dalle

parti l’una il 15 e l’altra il 16 dicembre 2016, e la successiva convenzione

del 31 maggio 2017 di parziale modifica della stessa – costituisce un valido riconoscimento

di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

4.

Nel

reclamo RE 1 si duole di non essersi potuto esprimere sull’istanza poiché la

stessa è stata notificata al­l’avv. PINT1 1, il quale notoriamente (e da tempo)

non risulta essere più iscritto al registro cantonale degli avvocati del Canton

Ticino – come d’altronde si evince dal sito internet www.ti.ch di cui produce

un estratto – e non è quindi abilitato ad esercitare la rappresentanza in

giudizio nel senso dell’art. 68 CPC. Poiché viziata dall’assenza di un simile

presupposto processuale, a mente del reclamante la procedura in questione risulta

nulla.

5.

Nelle

sue osservazioni al reclamo, CO 1 osserva come nella procedura esecutiva che ha

preceduto quella in esame – poi stralciata per intervenuto accordo intercorso

tra le parti – l’escusso era già rappresentato dall’avv. PINT1 1, per cui il

suo nome è stato nuovamente indicato sulla domanda di esecuzione da lei

inoltrata a seguito del mancato rispetto, da parte del convenuto, dei termini

pattuiti nella suddetta transazione. L’istante rileva d’altronde come l’avv. PINT1

1.

abbia continuato ad agire quale rappresentante di RE 1, producendo a sostegno

della propria tesi una lettera da lui tramessa nel gennaio 2018 al proprio

patrocinatore. Contesta pertanto che il diritto di essere sentito dell’escusso

sia stato violato, poiché la notifica è avvenuta conformemente a quanto

previsto dall’art. 137 CPC, secondo cui se una parte è rappresentata, le

notificazioni sono fatte al rappresentante, anche se il suo potere è limitato

alla ricezione degli atti. Orbene, evidenzia la resistente, nessuna norma

impedisce a un avvocato non iscritto al registro cantonale di ricevere validamente

gli atti al fine di trasmetterli al proprio rappresentato. Poiché nel caso concreto

l’avv. PINT1 1 non ha inoltrato alcun atto giudiziario, per l’istante non entra

nemmeno in considerazione una violazione delle norme relative alla rap­presentanza

professionale nel senso dell’art. 68 cpv. 2 CPC.

6.

Ora,

sta di fatto che l’avv. PINT1 1 non è intervenuto nella procedura di rigetto

dell’opposizione, sicché non si pone alcun problema di rappresentanza in giudizio

nel senso dell’art. 68 CPC.

6.1

L’unica

questione è di sapere se la notifica dell’istanza all’escus­­so per il suo tramite

è valida a norma dell’art. 137 CPC. L’istante rileva a ragione che la notifica

al “rappresentante” della parte in virtù di tale disposto di legge non concerne

solo i rappresentanti menzionati all’art. 68 CPC, bensì anche le persone che la

parte ha autorizzato a ricevere gli atti giudiziari ad essa destinati (Hu­ber in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 7 e 14-17 ad art. 137

CPC; Trezzini in: Trezzini et al.

[curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile

svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 2 ad art.

137.

CPC; Gschwend in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.

2017, n. 3 ad art. 137 CPC; A. Staehelin

in: Sutter-Somm/Ha­senböhler/Leuenberger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 3 ad art. 137

CPC; Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 3 ad art. 137 CPC).

6.2

Ebbene,

nel reclamo l’escusso non ha contestato che l’avvPINT1 1 funga da suo

rappresentante per la ricezione degli atti giudiziari relativi al rapporto

giuridico esistente con l’escutente, come del resto lo è stato nella precedente procedura di rigetto avviata (e poi stralciata) solo

pochi mesi prima dall’istante davanti alla medesima Pretura e sulla scorta del

medesimo riconoscimento di debito (doc. D e H). Anzi, RE 1 invero non contesta

neppure di avere ricevuto – per il tramite dell’avvPINT1 1 – l’istanza e l’ordinanza

di assegnazione del termine per formulare osservazioni, nello stesso modo ch’egli ha ricevuto la sen­tenza impugnata (ciò che esplicitamente ammette), pure essa notificata all’indirizzo

dell’avv. PINT1 1. Nelle predette circostanze, non si evince alcuna violazione

del diritto di essere sentito del­l’escusso, sicché il reclamo va respinto.

7.

Merita

quindi conferma la sentenza impugnata, che dando giustamente atto del

riconoscimento di debito sottoscritto il 15 dicembre 2016 dal convenuto per fr. 1'000'000.–

(doc. B accluso all’istanza) e della successiva convenzione di parziale

modifica dello stesso del 31 maggio 2017 (doc. E), ha rigettato l’opposi­­zione

in via provvisoria limitatamente al saldo di € 500'000.–, pari a fr. 579'050.– al tasso di cambio

previsto il 23 ottobre 2017 dell’1.1581 secondo il sito “www.fxtop.com” ritenuto notorio dal Tribunale federale e dalla

Camera (DTF 137 III 625 consid. 3; sentenza della CEF 14.2014.32 del 3

dicembre 2014, consid. 5.1), oltre agli interessi del 5% dal 1° settembre 2017,

ossia dal giorno successivo alla scadenza della prima delle due rimanenti rate

di € 250'000.– (doc. E pag. 2 ad 2 e pag. 3 ad 4).

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 579'050.–, supera

ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 fr. 2'000.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– ,

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).