14.2018.28
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Notifica dell’istanza a un avvocato non iscritto al registro cantonale degli avvocati
12 luglio 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.28
Lugano
12 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 1° dicembre 2017 da
CO 1
(patrocinata dagli avv. PATR2 1 e PATR3 1
)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 2, )
giudicando sul reclamo del 22 febbraio 2018 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 9 febbraio 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 27 ottobre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso
RE 1 per l’incasso di fr. 579'050.– oltre agli interessi del 5% dal 1°
settembre 2017, indicando quale titolo di credito la “convenzione (riconoscimento di debito e accordo di
pagamento) del 31.05.2017/02.06.2017”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° dicembre
2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Il termine impartito alla parte convenuta
per presentare osservazioni all’istanza – trasmesso dal
primo giudice al suo precedente legale, avv. PINT1 1 – è trascorso infruttuoso.
C. Statuendo con decisione del 9 febbraio 2018, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 500.– e un’indennità di fr. 1'500.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 febbraio 2018 per ottenere –
previo conferimento dell’effetto sospensivo – in via principale che la decisione
sia dichiarata nulla e l’istanza sia respinta, in via subordinata che la
decisione sia dichiarata “annullabile” e l’istanza respinta, e in via ancora più subordinata che la
decisione sia annullata e la causa rinviata alla giurisdizione inferiore. Con
decreto del 28 febbraio 2018 il presidente della Camera ha concesso al reclamo
effetto sospensivo provvisorio, impartendo all’istante un termine di dieci
giorni per presentare eventuali osservazioni in merito a tale domanda. Con un
unico allegato del 9 marzo 2018, CO 1 ha concluso per la
reiezione sia del reclamo sia della richiesta di effetto sospensivo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 22 febbraio 2018 contro la sentenza notificata al patrocinatore
di RE 1 il 12 febbraio, in concreto il reclamo, presentato l’ultimo giorno del
termine, è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel
caso concreto, i documenti prodotti per la prima volta con le osservazioni al
reclamo – ossia la domanda di esecuzione del 24 ottobre 2017 con la lettera accompagnatoria
trasmessa all’Ufficio di esecuzione di Lugano (doc. J) e lo scritto 11 gennaio
2018.
dell’avv. PINT1 1 all’avv. PATR2 1 (doc. K) – appaiono quindi a prima
vista inammissibili. Ci si potrebbe invero chiedere se non ammetterli sulla
scorta dell’applicazione analogica dell’art. 99 cpv. 1 LTF, per cui possono
essere addotti nova soltanto
se ne dà motivo la decisione
impugnata (DTF 139 III 471 consid. 3.4; sentenza della CEF
14.2016.230
dell’8 febbraio 2017 consid. 1.2), ancorché nella fattispecie più
che la decisione impugnata è il reclamo a giustificare la produzione dei
documenti in questione. Non è tuttavia necessario sciogliere l’interrogativo,
poiché essi non sono decisivi per l’esito del reclamo.
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dall’escusso dopo aver considerato in modo generico che la documentazione
prodotta dall’istante – in particolare la scrittura privata sottoscritta dalle
parti l’una il 15 e l’altra il 16 dicembre 2016, e la successiva convenzione
del 31 maggio 2017 di parziale modifica della stessa – costituisce un valido riconoscimento
di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
4.
Nel
reclamo RE 1 si duole di non essersi potuto esprimere sull’istanza poiché la
stessa è stata notificata all’avv. PINT1 1, il quale notoriamente (e da tempo)
non risulta essere più iscritto al registro cantonale degli avvocati del Canton
Ticino – come d’altronde si evince dal sito internet www.ti.ch di cui produce
un estratto – e non è quindi abilitato ad esercitare la rappresentanza in
giudizio nel senso dell’art. 68 CPC. Poiché viziata dall’assenza di un simile
presupposto processuale, a mente del reclamante la procedura in questione risulta
nulla.
5.
Nelle
sue osservazioni al reclamo, CO 1 osserva come nella procedura esecutiva che ha
preceduto quella in esame – poi stralciata per intervenuto accordo intercorso
tra le parti – l’escusso era già rappresentato dall’avv. PINT1 1, per cui il
suo nome è stato nuovamente indicato sulla domanda di esecuzione da lei
inoltrata a seguito del mancato rispetto, da parte del convenuto, dei termini
pattuiti nella suddetta transazione. L’istante rileva d’altronde come l’avv. PINT1
1.
abbia continuato ad agire quale rappresentante di RE 1, producendo a sostegno
della propria tesi una lettera da lui tramessa nel gennaio 2018 al proprio
patrocinatore. Contesta pertanto che il diritto di essere sentito dell’escusso
sia stato violato, poiché la notifica è avvenuta conformemente a quanto
previsto dall’art. 137 CPC, secondo cui se una parte è rappresentata, le
notificazioni sono fatte al rappresentante, anche se il suo potere è limitato
alla ricezione degli atti. Orbene, evidenzia la resistente, nessuna norma
impedisce a un avvocato non iscritto al registro cantonale di ricevere validamente
gli atti al fine di trasmetterli al proprio rappresentato. Poiché nel caso concreto
l’avv. PINT1 1 non ha inoltrato alcun atto giudiziario, per l’istante non entra
nemmeno in considerazione una violazione delle norme relative alla rappresentanza
professionale nel senso dell’art. 68 cpv. 2 CPC.
6.
Ora,
sta di fatto che l’avv. PINT1 1 non è intervenuto nella procedura di rigetto
dell’opposizione, sicché non si pone alcun problema di rappresentanza in giudizio
nel senso dell’art. 68 CPC.
6.1
L’unica
questione è di sapere se la notifica dell’istanza all’escusso per il suo tramite
è valida a norma dell’art. 137 CPC. L’istante rileva a ragione che la notifica
al “rappresentante” della parte in virtù di tale disposto di legge non concerne
solo i rappresentanti menzionati all’art. 68 CPC, bensì anche le persone che la
parte ha autorizzato a ricevere gli atti giudiziari ad essa destinati (Huber in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 7 e 14-17 ad art. 137
CPC; Trezzini in: Trezzini et al.
[curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile
svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 2 ad art.
137.
CPC; Gschwend in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.
2017, n. 3 ad art. 137 CPC; A. Staehelin
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 3 ad art. 137
CPC; Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 3 ad art. 137 CPC).
6.2
Ebbene,
nel reclamo l’escusso non ha contestato che l’avvPINT1 1 funga da suo
rappresentante per la ricezione degli atti giudiziari relativi al rapporto
giuridico esistente con l’escutente, come del resto lo è stato nella precedente procedura di rigetto avviata (e poi stralciata) solo
pochi mesi prima dall’istante davanti alla medesima Pretura e sulla scorta del
medesimo riconoscimento di debito (doc. D e H). Anzi, RE 1 invero non contesta
neppure di avere ricevuto – per il tramite dell’avvPINT1 1 – l’istanza e l’ordinanza
di assegnazione del termine per formulare osservazioni, nello stesso modo ch’egli ha ricevuto la sentenza impugnata (ciò che esplicitamente ammette), pure essa notificata all’indirizzo
dell’avv. PINT1 1. Nelle predette circostanze, non si evince alcuna violazione
del diritto di essere sentito dell’escusso, sicché il reclamo va respinto.
7.
Merita
quindi conferma la sentenza impugnata, che dando giustamente atto del
riconoscimento di debito sottoscritto il 15 dicembre 2016 dal convenuto per fr. 1'000'000.–
(doc. B accluso all’istanza) e della successiva convenzione di parziale
modifica dello stesso del 31 maggio 2017 (doc. E), ha rigettato l’opposizione
in via provvisoria limitatamente al saldo di € 500'000.–, pari a fr. 579'050.– al tasso di cambio
previsto il 23 ottobre 2017 dell’1.1581 secondo il sito “www.fxtop.com” ritenuto notorio dal Tribunale federale e dalla
Camera (DTF 137 III 625 consid. 3; sentenza della CEF 14.2014.32 del 3
dicembre 2014, consid. 5.1), oltre agli interessi del 5% dal 1° settembre 2017,
ossia dal giorno successivo alla scadenza della prima delle due rimanenti rate
di € 250'000.– (doc. E pag. 2 ad 2 e pag. 3 ad 4).
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 579'050.–, supera
ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 fr. 2'000.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– ,
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).