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Decisione

14.2018.29

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Emanazione della decisione in assenza di prova della notifica al convenuto dell’ordinanza di assegnazione del termine per presentare osservazioni all’istanza. Dir

15 marzo 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

14.2018.29

Lugano

15 marzo 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2017.6387 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 novembre

2017 da

CO 1

contro

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1,)

giudicando sul reclamo del 1° marzo 2018 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 15 febbraio 2018 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetto

esecutivo n. __________ emesso il 27 giugno 2017 dall’Ufficio

di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 14'338.–

oltre agli interessi del 5% dal 14 giugno 2017 e di fr. 2'421.12 per

pigioni e interessi conteggiati fino al 14 giugno 2017;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30

novembre 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, per gli importi posti in esecuzione sotto

deduzione di un acconto di fr. 4'424.75;

che

l’invio contenente l’ordinanza con cui il Pretore ha assegnato al convenuto un

termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni all’istanza essendo

ritornato con la menzione “non ritirato”, il 22 dicembre 2017 la Pretura l’ha

rispedito al convenuto per posta A;

che statuendo con decisione del 15 febbraio 2018, il Pretore ha accolto

l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte

convenuta limitatamente a fr. 9'913.25 oltre agi interessi del 5% dal 14

giugno 2017, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e rinunciando

ad assegnare ripetibili;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 1° marzo 2018 per ottenerne l’annullamento e in via principale il rinvio al Pretore

per nuovo giudizio e in via subordinata la riforma nel senso della reiezione

dell’istanza;

che

il 9 marzo 2018 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto

Considerandi

sospensivo presentata con l’impugnazione;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

presentato il 1° marzo 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 19 febbraio,

in concreto il reclamo è tempestivo (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2

CPC);

che

il reclamante contesta di avere ricevuto l’ordinanza di assegnazione del termine

per presentare osservazioni scritte;

che

la Pretura non è in grado di dimostrare, come invece le incombe (DTF 141 I 102 consid. 7.1), che tale ordinanza sia

pervenuta all’escusso, siccome l’invio per raccomandata dell’11 dicembre 2017

le è ritornato con la menzione “non ritirato” (v. la relativa busta), mentre

non è dato di sapere se e quando il successivo recapito per posta “A” è andato

a buon fine;

che

il diritto di essere sentito del convenuto è dunque evidentemente stato violato;

che

tale violazione implica di principio l’annullamento della decisione impugnata,

a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte

lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso

con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto

quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale

5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio

per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3);

che

nel caso specifico la Camera non può quindi sanare la lesione del diritto di

essere sentito del reclamante, poiché il suo pregiudizio è manifesto, egli

postula esplicitamente sia l’annulla­­mento della sentenza impugnata sia il

rinvio al primo giudice per nuovo giudizio, e la causa non può ritenersi matura

per il giudizio, siccome l’istruttoria non è ancora iniziata;

ch’emanata

prematuramente, la sentenza impugnata va così annullata e la causa rinviata al

Pretore per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC),

che

spetterà al primo giudice scegliere se assegnare all’escusso un nuovo termine

per presentare osservazioni o convocare le parti a un’udienza;

che

il giudizio di rinvio non pregiudicando la sorte della causa nel merito, sulla

quale il Pretore statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli

retrocessa senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale

federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid.

5.

);

che

la necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a

una delle parti, per motivi di equità si prescinde dal riscuotere la tassa di

giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC);

che

non si attribuiscono invece ripetibili alla reclamante, poiché l’art. 107 cpv.

2.

CPC consente di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e

non anche spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid.

5);

che

le spese di prima sede e le ripetibili sono annullate con il resto della sentenza

impugnata e saranno nuovamente fissate dal Pretore con la nuova decisione (solo

dietro richiesta esplicita e motivata della parte vittoriosa, trattandosi delle

ripetibili);

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'759.12,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la

decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al Pretore per nuovo

giudizio sul merito.

2. Non

si riscuotono spese processuali. Fatta salva la compensazione con eventuali

altri suoi debiti, l’anticipo di fr. 260.– è restituito a RE 1.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).