14.2018.29
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Emanazione della decisione in assenza di prova della notifica al convenuto dell’ordinanza di assegnazione del termine per presentare osservazioni all’istanza. Dir
15 marzo 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2018.29
Lugano
15 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2017.6387 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 novembre
2017 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 1° marzo 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 15 febbraio 2018 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 27 giugno 2017 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 14'338.–
oltre agli interessi del 5% dal 14 giugno 2017 e di fr. 2'421.12 per
pigioni e interessi conteggiati fino al 14 giugno 2017;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30
novembre 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, per gli importi posti in esecuzione sotto
deduzione di un acconto di fr. 4'424.75;
che
l’invio contenente l’ordinanza con cui il Pretore ha assegnato al convenuto un
termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni all’istanza essendo
ritornato con la menzione “non ritirato”, il 22 dicembre 2017 la Pretura l’ha
rispedito al convenuto per posta A;
che statuendo con decisione del 15 febbraio 2018, il Pretore ha accolto
l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte
convenuta limitatamente a fr. 9'913.25 oltre agi interessi del 5% dal 14
giugno 2017, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e rinunciando
ad assegnare ripetibili;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 1° marzo 2018 per ottenerne l’annullamento e in via principale il rinvio al Pretore
per nuovo giudizio e in via subordinata la riforma nel senso della reiezione
dell’istanza;
che
il 9 marzo 2018 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto
Considerandi
sospensivo presentata con l’impugnazione;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
presentato il 1° marzo 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 19 febbraio,
in concreto il reclamo è tempestivo (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2
CPC);
che
il reclamante contesta di avere ricevuto l’ordinanza di assegnazione del termine
per presentare osservazioni scritte;
che
la Pretura non è in grado di dimostrare, come invece le incombe (DTF 141 I 102 consid. 7.1), che tale ordinanza sia
pervenuta all’escusso, siccome l’invio per raccomandata dell’11 dicembre 2017
le è ritornato con la menzione “non ritirato” (v. la relativa busta), mentre
non è dato di sapere se e quando il successivo recapito per posta “A” è andato
a buon fine;
che
il diritto di essere sentito del convenuto è dunque evidentemente stato violato;
che
tale violazione implica di principio l’annullamento della decisione impugnata,
a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte
lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso
con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto
quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale
5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio
per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3);
che
nel caso specifico la Camera non può quindi sanare la lesione del diritto di
essere sentito del reclamante, poiché il suo pregiudizio è manifesto, egli
postula esplicitamente sia l’annullamento della sentenza impugnata sia il
rinvio al primo giudice per nuovo giudizio, e la causa non può ritenersi matura
per il giudizio, siccome l’istruttoria non è ancora iniziata;
ch’emanata
prematuramente, la sentenza impugnata va così annullata e la causa rinviata al
Pretore per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC),
che
spetterà al primo giudice scegliere se assegnare all’escusso un nuovo termine
per presentare osservazioni o convocare le parti a un’udienza;
che
il giudizio di rinvio non pregiudicando la sorte della causa nel merito, sulla
quale il Pretore statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli
retrocessa senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale
federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid.
5.
);
che
la necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a
una delle parti, per motivi di equità si prescinde dal riscuotere la tassa di
giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC);
che
non si attribuiscono invece ripetibili alla reclamante, poiché l’art. 107 cpv.
2.
CPC consente di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e
non anche spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid.
5);
che
le spese di prima sede e le ripetibili sono annullate con il resto della sentenza
impugnata e saranno nuovamente fissate dal Pretore con la nuova decisione (solo
dietro richiesta esplicita e motivata della parte vittoriosa, trattandosi delle
ripetibili);
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'759.12,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la
decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al Pretore per nuovo
giudizio sul merito.
2. Non
si riscuotono spese processuali. Fatta salva la compensazione con eventuali
altri suoi debiti, l’anticipo di fr. 260.– è restituito a RE 1.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).