14.2018.3
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Bollettini di consegna firmati da persone la cui identità non è certa. Mancata indicazione del prezzo della merce o di un rinvio a un tariffario
6 giugno 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.3
Lugano
6 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Pfister
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 236/2017 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 22 settembre 2017
dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 29 dicembre 2017 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 20 dicembre 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 settembre 2017 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'135.33
oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2017, indicando quale titolo di credito:
“Ueberfaellige Rechnungen +
Ladenverkauf”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 settembre
2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Agno. Chiamata a presentare le proprie osservazioni, la parte
convenuta è rimasta silente.
C. Statuendo con decisione del 20 dicembre 2017, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 dicembre 2017 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza.
Nelle sue osservazioni del 13 febbraio
2017, la CO 1 ha concluso per la
reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 29 dicembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 27 dicembre
2017, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel
caso in esame, il reclamante non ha presentato osservazioni in prima sede,
sicché tutte le sue allegazioni di fatto sono irricevibili in questa sede, fermo
restando che il giudice del rigetto deve comunque esaminare d’ufficio l’esistenza
di un valido titolo di rigetto dell’opposizione (sotto consid. 5). Sempre per l’art.
326.
cpv. 1 CPC la fattura del 30 aprile 2017, l’estratto bancario che ne
comprova il pagamento e i bollettini di consegna del 27 aprile e del 5 maggio
2017.
annessi alle osservazioni al reclamo sono inammissibili oltre a essere
senza rilievo per l’odierno giudizio.
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che i bollettini di consegna
firmati dall’escusso costituiscono valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
nel senso dell’art. 82 LEF. Da qui l’accoglimento dell’istanza.
4.
Nel reclamo RE 1 sostiene che l’PI 1 non ha mai ricevuto un precetto
esecutivo dalla CO 1. La decisione dell’escutente di far
notificare il precetto all’escusso è, a mente di quest’ultimo, una grossa
svista da parte della CO 1. RE 1 sostiene altresì di non essere più attivo
professionalmente ormai da molti anni e di non avere quindi firmato alcun
bollettino di consegna. Il reclamante conclude definendo “molto grave” quanto
deciso dal Giudice di pace.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto.
Costituisce
un titolo di riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto
pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo
rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di
riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di debito
determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.
2.3.1
con rimandi). Conditio sine qua non è che l’importo riconosciuto
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento
della sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid.
2.3
). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente
prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013
del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto il
debito posto in esecuzione.
5.1
Nella
fattispecie il reclamante ritiene innanzitutto che il precetto esecutivo andava
semmai notificato all’PI 1 e non a lui personalmente. A tal proposito, va chiarito
che al registro di commercio sono iscritte sia l’PI 1, di cui RE 1 è amministratore
unico, sia la ditta individuale PI 2 di cui egli è titolare, e che entrambe hanno
il recapito in via __________ a __________, laddove la merce fornita dall’istante
è stata consegnata. Tanto le fatture quanto le bolle di consegna prodotte dalla
CO 1 non sono indirizzate alla società anonima bensì alla ditta individuale,
che non avendo personalità giuridica propria si confonde con il suo titolare. La
censura di RE 1 cade dunque nel vuoto.
5.2
La
CO 1 ha prodotto dieci bollettini di consegna indirizzati all’__________, i quali,
secondo la sentenza impugnata, sarebbero firmati dal convenuto e rappresenterebbero
quindi un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art.
82.
LEF. Sennonché in realtà solo otto bollettini sono firmati a nome __________,
mentre i restanti due sono firmati a nome __________. Inoltre gli otto
bollettini firmati a nome __________ indicano solo il cognome e non il nome di
battesimo, sicché potrebbero essere stati firmati da altre persone e non da RE
1, il quale dichiara di non avere firmato alcun bollettino da anni (la sua
firma sull’atto di reclamo è del resto diversa da quelle apposte sulle bolle di
consegna). Vero è che si tratta di allegazione nuova, irricevibile in questa
sede (sopra consid. 1.2). Nondimeno l’onere della prova dell’identità del
firmatario del riconoscimento di debito e, se si tratta di un terzo, del suo
potere di rappresentare l’escusso spetta al creditore, il quale nella
fattispecie non ha però in alcun modo dimostrato che i bollettini di consegna
siano stati effettivamente firmati da RE 1. Comunque sia, a ben vedere la
questione può essere lasciata indecisa, siccome la sentenza impugnata si rivela
errata su un altro punto.
5.3
Un bollettino di consegna sottoscritto dal compratore è
considerato un riconoscimento di debito solo se sullo stesso figura la quantità
e il genere della merce fornita unitamente al prezzo totale o almeno unitario, oppure se rinvia esplicitamente a un
tariffario noto all’escusso (sentenze della CEF 14.2016.11 del 19 aprile 2016
consid. 5.1 e 14.2012.52 dell’11 maggio 2012 consid. 9). Nel
caso concreto, i bollettini acclusi all’istanza non indicano l’importo per il
quale il firmatario si riconosce debitore, né si riferiscono ad altri documenti
versati agli atti. Le bolle di consegna recano infatti solo dei codici (“parcel number”) che
non rinviano né a un tariffario né alle fatture, le quali sono state emesse dopo
la consegna. I bollettini non adempiono di conseguenza il presupposto di un
riconoscimento chiaro di debito, motivo per cui la decisione impugnata va
riformata nel senso della reiezione dell’istanza.
6.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto
attribuire un’indennità d’inconvenienza al reclamante, che non ha formulato
alcuna richiesta motivata in tal senso (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'135.33,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione
impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 200.–, da anticipare dall’istante, è posta a suo
carico.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).