Lexipedia

Decisione

14.2018.3

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Bollettini di consegna firmati da persone la cui identità non è certa. Mancata indicazione del prezzo della merce o di un rinvio a un tariffario

6 giugno 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 settembre

2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Agno. Chiamata a presentare le proprie osservazioni, la parte

convenuta è rimasta silente.

C. Statuendo con decisione del 20 dicembre 2017, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 dicembre 2017 per ottenerne

l’annullamento e la reiezione dell’istanza.

Nelle sue osservazioni del 13 febbraio

2017, la CO 1 ha concluso per la

reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 29 dicembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 27 dicembre

2017, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel

caso in esame, il reclamante non ha presentato osservazioni in prima sede,

sicché tutte le sue allegazioni di fatto sono irricevibili in questa sede, fermo

restando che il giudice del rigetto deve comunque esaminare d’ufficio l’esistenza

di un valido titolo di rigetto dell’opposizione (sotto consid. 5). Sempre per l’art.

326.

cpv. 1 CPC la fattura del 30 aprile 2017, l’estratto bancario che ne

comprova il pagamento e i bollettini di consegna del 27 aprile e del 5 maggio

2017.

annessi alle osservazioni al reclamo sono inammissibili oltre a essere

senza rilievo per l’odierno giudizio.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che i bollettini di consegna

firmati dall’escusso costituiscono valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

nel senso dell’art. 82 LEF. Da qui l’accoglimento dell’istanza.

4.

Nel reclamo RE 1 sostiene che l’PI 1 non ha mai ricevuto un precetto

esecutivo dalla CO 1. La decisione dell’escutente di far

notificare il precetto all’e­­scusso è, a mente di quest’ultimo, una grossa

svista da parte della CO 1. RE 1 sostiene altresì di non essere più attivo

professionalmente ormai da molti anni e di non avere quindi firmato alcun

bollettino di consegna. Il reclamante conclude definendo “molto grave” quanto

deciso dal Giudice di pace.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto.

Costituisce

un titolo di riconoscimento di debito nel senso del­l’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto

pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo

rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di

riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di debito

determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.

2.3.1

con rimandi). Conditio sine qua non è che l’importo riconosciuto

sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento

della sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid.

2.3

). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente

prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013

del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto il

debito posto in esecuzione.

5.1

Nella

fattispecie il reclamante ritiene innanzitutto che il precetto esecutivo andava

semmai notificato all’PI 1 e non a lui personalmente. A tal proposito, va chiarito

che al registro di commercio sono iscritte sia l’PI 1, di cui RE 1 è amministratore

unico, sia la ditta individuale PI 2 di cui egli è titolare, e che entrambe hanno

il recapito in via __________ a __________, laddove la merce fornita dall’istante

è stata consegnata. Tanto le fatture quanto le bolle di consegna prodotte dalla

CO 1 non sono indirizzate alla società anonima bensì alla ditta individuale,

che non avendo personalità giuridica propria si confonde con il suo titolare. La

censura di RE 1 cade dunque nel vuoto.

5.2

La

CO 1 ha prodotto dieci bollettini di consegna indirizzati all’__________, i quali,

secondo la sentenza im­pugnata, sarebbero firmati dal convenuto e rappresenterebbero

quindi un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art.

82.

LEF. Sennonché in realtà solo otto bollettini sono firmati a nome __________,

mentre i restanti due sono firmati a nome __________. Inoltre gli otto

bollettini firmati a nome __________ indicano solo il cognome e non il nome di

battesimo, sicché potrebbero essere stati firmati da altre persone e non da RE

1, il quale dichiara di non avere firmato alcun bollettino da anni (la sua

firma sull’atto di reclamo è del resto diversa da quelle apposte sulle bolle di

consegna). Vero è che si tratta di allegazione nuova, irricevibile in questa

sede (sopra consid. 1.2). Nondimeno l’onere della prova dell’identità del

firmatario del riconoscimento di debito e, se si tratta di un terzo, del suo

potere di rappresentare l’escusso spetta al creditore, il quale nella

fattispecie non ha però in alcun modo dimostrato che i bollettini di consegna

siano stati effettivamente firmati da RE 1. Comunque sia, a ben vedere la

questione può essere lasciata indecisa, siccome la sentenza impugnata si rivela

errata su un altro punto.

5.3

Un bollettino di consegna sottoscritto dal compratore è

considerato un riconoscimento di debito solo se sullo stesso figura la quantità

e il genere della merce fornita unitamente al prezzo totale o almeno unitario, oppure se rinvia esplicitamente a un

tariffario noto all’escusso (sentenze della CEF 14.2016.11 del 19 aprile 2016

consid. 5.1 e 14.2012.52 dell’11 maggio 2012 consid. 9). Nel

caso concreto, i bollettini acclusi all’istanza non indicano l’im­­porto per il

quale il firmatario si riconosce debitore, né si riferiscono ad altri documenti

versati agli atti. Le bolle di consegna recano infatti solo dei codici (“parcel number”) che

non rinviano né a un tariffario né alle fatture, le quali sono state emesse dopo

la consegna. I bollettini non adempiono di conseguenza il presupposto di un

riconoscimento chiaro di debito, motivo per cui la decisione impugnata va

riformata nel senso della reiezione del­l’istanza.

6.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto

attribuire un’indennità d’in­­convenienza al reclamante, che non ha formulato

alcuna richiesta motivata in tal senso (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'135.33,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione

impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 200.–, da anticipare dall’istante, è posta a suo

carico.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).