14.2018.32
Rigetto definitivo dell’opposizione. Allegazione nuova dell’escutente secondo cui il pagamento eccepito dall’escusso non concernerebbe il contributo per la formazione professionale posto in esecuzione
27 giugno 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.32
Lugano
27 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Pfister
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 0321-2017-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 23 novembre
2017 dall’
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 1° marzo 2018 presentato dall’RE 1 contro la
decisione emessa il 19 febbraio 2018 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 maggio 2017 dall’Ufficio
di esecuzione di Bellinzona, l’allora associazione PI 1 (che nel frattempo ha
cambiato la propria ragione sociale in RE 1) ha escusso la CO 1 per l’incasso
di 1) fr. 200.– oltre agli interessi del 6% dal 29 luglio 2016, di 2) fr. 18.90
e di 3) fr. 130.–, indicando quali titoli di credito: “ 1. Fattura n° 4150538 del 30.06.2016 Sentenza
del: 22.11.2016, 2. Fattura n° 4150538 del 30.06.2016 Sentenza del: 22.11.2016,
3. Umtriebsspesen gem. Art. 106 OR”.
Fatti
B. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23
novembre 2017 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di
pace del Circolo di Giubiasco. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte dell’11 dicembre 2017. Invitata a esprimersi in replica, la parte
istante è rimasta silente.
C. Statuendo con decisione del 19 febbraio 2018, il Giudice di pace ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 100.–.
D. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 1° marzo 2018 per
ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’esito del
giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 1° marzo 2018 contro la sentenza notificata all’RE 1 il 20
febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nella
fattispecie, la reclamante non ha formulato alcuna replica alle osservazioni
della controparte nonostante il Giudice di pace le avesse fissato un termine
per farlo, sicché tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo che non
erano già state formulate nell’istanza sono da considerare nuove e pertanto
irricevibili in questa sede.
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF
132.
III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che la decisione del 22
novembre 2016, munita dell’attestazione di passaggio in giudicato, fornita dall’escutente
costituisce un valido titolo di rigetto. Egli ha però anche accolto l’eccezione
d’estinzione del debito formulata dalla CO 1, sulla quale l’RE 1 è rimasta
silente.
4.
Nel reclamo, l’RE 1 conferma che la CO 1 ha effettivamente versato fr. 200.– quale contributo al fondo per
la formazione professionale. L’escutente ritiene però che quell’importo si
riferisca ai contributi per l’anno 2017, mentre la quota pure di fr. 200.–
per l’anno 2016, per l’incasso della quale è stata avviata la procedura
esecutiva, non è ancora stata corrisposta.
5.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e
dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della
CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi).
Nel
caso specifico, con la risposta all’istanza la CO 1 ha dimostrato di avere corrisposto
all’RE 1 il 24 aprile 2017 fr. 200.–,
corrispondenti all’(unico) importo del contributo del
2016.
stabilito nella decisione emessa il 22 novembre 2016 dall’RE 1 (doc. D). L’estratto
conto accluso a tale risposta costituisce la prova dell’avvenuto pagamento nel
senso dell’art. 81 cpv. 1 LEF. D’altronde, la reclamante non lo contesta, ma
sostiene che il pagamento effettuato concerne il contributo per il 2017 e non
quello per il 2016, a suo dire tutt’ora scoperto. Il problema è che si tratta
di allegazione nuova, che non può essere presa in considerazione in questa sede
(sopra consid. 1.2). In assenza di specifica indicazione sull’ordine di
pagamento o in un’eventuale quietanza, del resto, tale pagamento andava imputato
al credito scaduto per primo (art. 87 cpv. 1 CO), ovvero quello riferito al
2016.
e non al 2017. Il giudizio impugnato merita quindi conferma.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), da ritenersi totale per la
reclamante, il pagamento del credito essendo avvenuto prima che l’escutente avviasse
la procedura esecutiva, il 19 maggio 2017. Non si pone invece problema
di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 348.90,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).