Lexipedia

Decisione

14.2018.32

Rigetto definitivo dell’opposizione. Allegazione nuova dell’escutente secondo cui il pagamento eccepito dall’escusso non concernerebbe il contributo per la formazione professionale posto in esecuzione

27 giugno 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23

novembre 2017 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di

pace del Circolo di Giubiasco. Nel termine impartito, la

parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte dell’11 dicembre 2017. Invitata a esprimersi in replica, la parte

istante è rimasta silente.

C. Statuendo con decisione del 19 febbraio 2018, il Giudice di pace ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 100.–.

D. Contro

la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 1° marzo 2018 per

ottenerne l’annul­­lamento e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’esito del

giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 1° marzo 2018 contro la sentenza notificata all’RE 1 il 20

febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nella

fattispecie, la reclamante non ha formulato alcuna replica alle osservazioni

della controparte nonostante il Giudice di pace le avesse fissato un termine

per farlo, sicché tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo che non

erano già state formulate nell’istanza sono da considerare nuove e pertanto

irricevibili in questa sede.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132.

III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che la decisione del 22

novembre 2016, munita dell’attestazione di passaggio in giudicato, fornita dall’escutente

costituisce un valido titolo di rigetto. Egli ha però anche accolto l’eccezione

d’estin­­zione del debito formulata dalla CO 1, sulla quale l’RE 1 è rimasta

silente.

4.

Nel reclamo, l’RE 1 conferma che la CO 1 ha effettivamente versato fr. 200.– quale contributo al fondo per

la formazione professionale. L’escutente ritiene però che quell’importo si

riferisca ai contributi per l’anno 2017, mentre la quota pure di fr. 200.–

per l’anno 2016, per l’incasso della quale è stata avviata la procedura

esecutiva, non è ancora stata corrisposta.

5.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e

dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della

CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi).

Nel

caso specifico, con la risposta all’istanza la CO 1 ha dimostrato di avere corrisposto

all’RE 1 il 24 aprile 2017 fr. 200.–,

corrispondenti all’(unico) importo del con­tributo del

2016.

stabilito nella decisione emessa il 22 novembre 2016 dall’RE 1 (doc. D). L’estratto

conto accluso a tale risposta costituisce la prova dell’avvenuto pagamento nel

senso dell’art. 81 cpv. 1 LEF. D’altronde, la reclamante non lo contesta, ma

sostiene che il pagamento effettuato concerne il contributo per il 2017 e non

quello per il 2016, a suo dire tutt’ora scoperto. Il problema è che si tratta

di allegazione nuova, che non può essere presa in considerazione in questa sede

(sopra consid. 1.2). In assenza di specifica indicazione sull’ordine di

pagamento o in un’eventuale quietanza, del resto, tale pagamento andava imputato

al credito scaduto per primo (art. 87 cpv. 1 CO), ovvero quello riferito al

2016.

e non al 2017. Il giudizio impugnato merita quindi conferma.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), da ritenersi totale per la

reclamante, il pagamento del credito essendo avvenuto prima che l’escutente avviasse

la procedura esecutiva, il 19 maggio 2017. Non si pone invece problema

di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 348.90,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).