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Decisione

14.2018.33

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Prestazione di servizi nel settore informatico. Fatture dei costi ricorrenti che rinviano ai contratti firmati dall’escusso

12 luglio 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30

gennaio 2018 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Sud, indicando nella sua domanda la pretesa complessiva di fr. 8'972.10

oltre agli interessi del 5% dal 29 marzo 2016. Nel termine impartito per

presentare le proprie osservazioni all’istanza, la parte

convenuta è rimasta silente.

C. Statuendo con decisione del 28 febbraio 2018, il Pretore aggiunto ha accolto

parzialmente l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta

dalla parte convenuta limitatamente a fr. 2'376.– oltre agli interessi del

5% dal 2 gennaio 2018, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 520.–

a carico dell’i­­stante in ragione di 3/4 e

la rimanenza a carico della convenuta, senza assegnare indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 9 marzo 2018 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento parziale dell’i­­stanza

limitatamente a fr. 7'462.80 (anziché fr. 2'376.–), oltre agli

interessi del 5% dal 29 marzo 2016 su fr. 757.35, dal 20 maggio 2016 su fr. 1'555.20,

dal 30 maggio 2016 su fr. 820.80, dal 30 ottobre (recte: giugno) 2016 su fr. 283.35

e dal 2 febbraio 2017 su fr. 4'046.10 (pari alla somma delle tre fatture

di fr. 1'762.55 + fr. 1'457.35 + fr. 826.20).

L’ordinanza

– trasmessa al recapito dell’escussa indicato sull’e­­stratto del Registro di

commercio – con cui il 26 marzo 2018 il presidente della Camera ha impartito

alla CO 1 un termine di dieci giorni per presentare le proprie osservazioni al

reclamo, è ritornata al mittente con la precisazione – da parte della Posta –

che il destinatario aveva traslocato e il termine di rispedizione era scaduto.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 9 marzo 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 1° marzo

2018, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

caso concreto, di conseguenza, tutte le allegazioni di fatto presentate per la

prima volta dalla RE 1 con il reclamo sono da considerarsi

inammissibili. Nella misura in cui essa, tuttavia, ha indicato nell’istanza

quale motivazione il “mancato

pagamento delle fatture allegate; allegati rapporti di lavoro e contratti

debitamente firmati”, si deve ritenere che le descrizioni

figuranti sulle fatture, in particolare quando rinviano esplicitamente a

specificati costi previsti dai contratti, sono state così sufficientemente

(ancorché a malapena) allegate già in prima sede (in tal senso: Trezzini in:

Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 32 ad art. 55

CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che la documentazione

prodotta dall’istante costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso

dell’art. 82 cpv. 1 LEF solo per due delle nove fatture di cui la società

pretende il pagamento sulla base del “rapporto di lavoro” sottoscritto dall’escussa.

Per le sette rimanenti egli ha infatti ritenuto che, da una parte, alcuni dei

suddetti rapporti non risultano essere sottoscritti dalla convenuta mentre,

dall’altra, non è possibile identificare una corrispon­denza tra gli importi

indicati nei contratti e quelli fatturati. Per questo motivo, il primo giudice

ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 2'376.–, pari alla somma delle fatture del 20 aprile (n. __________) e del 30 aprile 2016 (n. __________), oltre agli interessi del 5% dal

giorno di emissione del precetto esecutivo, non risultando dagli atti alcuna previa valida messa in mora

nel senso dell’art. 102 CO.

4.

Nel

reclamo la RE 1 ritiene invece di “mera evidenza” la corrispondenza tra gli

importi fatturati e quelli indicati nei contratti sottoscritti dall’escussa.

Precisa in particolare che con la sottoscrizione delle due offerte intitolate “Progetto __________”

(doc. C) e “Modulo __________” (doc. E) – nelle quali erano stati previsti dei costi ricorrenti per i

servizi di aggiornamento del software (detti anche “maintenance”) e di

assistenza telefonica (“help

desk”) – il cliente ha accettato e riconosciuto senza

riserve né condizioni di dover corrispondere annualmente l’importo indicato

nella relativa quotazione. La reclamante passa poi in rassegna cinque delle

sette fatture non

riconosciute dal Pretore aggiunto (n. __________, __________, __________, __________ e __________), da cui a suo dire si evince chiaramente il

riferimento ai servizi e ai prezzi indicati nei contratti, chiedendo che siano

anch’esse riconosciute per l’importo di fr. 5'086.80 complessivi. Contesta

infine la data di decorrenza degli interessi di mora stabilita dal primo giudice,

osservando come sia i contratti sia le fatture prevedessero il pagamento entro

trenta giorni (o, in alcuni casi, entro venti) dalla data di emissione delle

stesse, sicché a sua mente il dies a quo corrisponde al primo giorno successivo

alla scadenza del termine indicato.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Costituisce un titolo di riconoscimento di debito nel senso del­l’art.

82.

cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­scusso o

dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno

di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di debito

determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.

2.3.1

con rimandi). Conditio sine qua non è che l’importo riconosciuto

sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento

della sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid.

2.3

). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente

prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013

del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto il

debito posto in esecuzione.

5.2

Nella fattispecie, davanti al primo giudice la RE 1 ha prodotto,

allegandoli all’apposito formulario ufficiale per l’istanza di rigetto, il

plico delle nove fatture (doc. B) indicate sul precetto esecutivo (doc. A) e

tre offerte allestite per la convenuta (doc. C, D, E), di cui la prima (doc.

C), intitolata “__________”, è stata sottoscritta il 20 agosto 2013 in

sostituzione di quella stipulata solo cinque giorni prima tra le parti (doc.

D). In particolare, nella suddetta offerta – oltre agli importi stabiliti per

le licenze di diversi software – la convenuta ha sottoscritto un contratto di aggiornamento

degli stessi e di assistenza telefonica. Anche sulla terza offerta del 18 dicembre

2015.

(doc. E), denominata “__________”, la CO 1 ha, tra le altre cose,

accettato – tramite la sua sottoscrizione – gli importi annuali dovuti per l’aggiornamento

del soft­ware __________ (di fr. 765.–) e per l’assistenza telefonica __________

(di fr. 350.–).

5.3

Orbene,

se è pacifico che le fatture prodotte dall’istante (plico doc. B) non possono

costituire un titolo di rigetto provvisorio, poi­ché non sono state firmate

dalla CO 1, contrariamente a

quanto ritenuto dal Pretore aggiunto alcune delle stesse

(e meglio le cinque menzionate nel reclamo) esplicitano il calcolo dei costi a

carico dell’escusso in base a quanto da lui riconosciuto e sottoscritto nella

terza offerta, e consentono di verificare senza eccessiva difficoltà i relativi

importi posti in esecuzione. Già si è detto al riguardo che l’onere di

allegazione dell’istante può considerarsi adempiuto, ancorché a stento (sopra

consid. 1.3).

a) Nello

specifico, la prima fattura n. __________ del 29 febbraio 2016 rinvia

espressamente alla tassa annuale di fr. 765.– stabilita nell’offerta del

18.

dicembre 2015 per la manutenzione (“maintenance”) del software __________ (doc.

E, pag. 3). E poiché il periodo indicato sulla fattura è relativo ai mesi

successivi alla sottoscrizione del contratto, conformemente a quanto stabilito

nell’of­­ferta l’istante ha provveduto a richiedere gli importi “pro-rata temporis”,

ossia da febbraio a dicembre 2016. Essendo dati gli elementi necessari a

calcolare l’importo preteso di fr. 757.35 (pari ai fr. 765.– annui

./. 12 mesi x 11 + IVA), ne discende che l’offerta in questione costituisce un

valido titolo di rigetto provvisorio del­l’opposizione per la somma menzionata

nella suddetta fattura.

b) Anche

la fattura n. __________ del 31 maggio 2016 fa riferimento all’offerta del

software __________, relativa stavolta all’assistenza telefonica “help desk” per il

quale la convenuta aveva accettato e sottoscritto il costo di fr. 350.–

annui. Anche in questo caso la pretesa dell’istante di fr. 283.35,

richiesta “pro-rata temporis” per il periodo da aprile a dicembre 2016, è facilmente deducibile dalla

fattura (fr. 350.– ./. 12 x 9 + IVA). Pacifico pertanto anche il riconoscimento

di tale importo.

c) Per

quanto concerne la fattura __________ del 2 gennaio 2017, le pri­me quattro voci della stessa (“S__________, C__________, Co__________” e “S__________ sono

facilmente rintracciabili nell’offerta del 20 agosto 2013 denominata “__________” (doc. C,

pag. 4) all’interno della quale la convenuta ha firmato il “Contratto di aggiornamento Software” (pag. 8). Con la sua sottoscrizione essa ha infatti accettato i “costi ricorrenti”

annuali per le diverse manutenzioni del S__________, in cui erano peraltro

incluse la fornitura di un upgrade annuo e la licenza SQL (doc. C pag. 4). E

gli importi pretesi, di rispettivamente fr. 432.–, fr. 72.–, fr. 90.–

e fr. 108.–, corrispondono ai fr. 702.– annui previsti contrattualmente.

Per quanto concerne le ultime due poste della fattura, relative all’aggiornamento

del software __________ (“Server

+ 1 Base User”), l’importo preteso di fr. 630.–

corrisponde al costo annuale dovuto (doc. C, pag. 8 ad 9), mentre la pretesa di

fr. 300.– è riferita al costo aggiuntivo di fr. 150.– ciascuno per

ogni ulteriore server (doc. C, pag. 8 ad 10), che nel caso specifico risultano

essere due. Anche in questo caso non vi sono dubbi per quanto concerne il nesso

tra la fattura in questione e gli importi riconosciuti.

d) La

fattura n. __________, anch’essa emessa il 2 gennaio 2017, rinvia per le prime

due voci (“__________” e __________”) all’offerta relativa all’assistenza telefonica stabilita nel contratto

sottoscritto il 20 agosto 2013 – per cui è stata stabilita una tassa annua, per

entrambi i servizi, di fr. 500.– ciascuno (doc. C, pag. 8 ad 11 e 12) –

mentre la terza si riferisce al costo dovuto annualmente per l’assistenza

telefonica relativa al software __________, che come già visto sopra (consid.

5.

/b) corrisponde a fr. 350.– annui (doc. E, pag. 3). Le offerte

sottoscritte dall’escus­­sa costituiscono pertanto un valido riconoscimento di

debito per gli importi pretesi con questa fattura, nella quale l’istante ha ridotto

di fr. 0.20 ciascuna delle tre voci.

e) Pacifico

infine il riconoscimento di debito che si desume dalla fattura n. __________

del 2 gennaio 2017, relativa al costo di fr. 765.– dovuto per tale anno

per la manutenzione del software __________ (doc. E pag. 3), oltre all’IVA dell’8%,

per un totale di fr. 826.20.

5.4

In

definitiva, le due offerte sottoscritte dalla CO 1 costituiscono un valido

titolo di rigetto dell’opposizione non solo per le due fatture (n. __________ e

__________) riconosciute dal Pretore aggiunto, ma anche per le altre cinque (n.

__________, __________, __________, __________ e __________) evidenziate dall’istante

in questa sede. E poiché sia le offerte sia le fatture prevedevano il pagamento

del dovuto entro 20 giorni per alcune di esse (n. __________, __________ e __________),

rispettivamente 30 giorni per le due altre (n. __________ e __________), dalla

loro emissione, trattandosi di scadenze fisse (art. 108 n. 3 CO) non era

necessaria interpellazione alcuna. In parte errata, la sentenza

impugnata deve di conseguenza essere riformata nel senso del parziale accoglimento dell’istanza

limitatamente a fr. 7'462.80. Stante tuttavia il divieto di aggiudicare a una parte più di quanto

essa abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC), quale data di decorrenza degli

interessi di mora arretrati del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) va mantenuta per ogni

fattura la scadenza del termine di trenta giorni dalla sua emissione, come

richiesto nel precetto esecutivo (doc. A).

6.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza parziale reciproca nella prima istanza (art. 106 cpv. 2

CPC) e quella totale dell’escussa in seconda sede (art. 106 cpv. 1 CPC). Non

pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza di prima sede alla

reclamante, che non ha formulato alcuna richiesta motivata in tal senso (cfr. art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC), mentre in

sede di reclamo, in cui è stata patrocinata da un avvocato, le vanno riconosciute

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'086.80

(fr. 7'462.80 ./. 2'376.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto

e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta

al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio è rigettata in via provvisoria

limitatamente a fr. 7'462.80 oltre agli interessi del 5% dal 29

marzo 2016 su fr. 757.35, dal 20 maggio 2016 su fr. 1'555.20, dal 30

maggio 2016 su fr. 820.80, dal 30 giugno 2016 su fr. 283.35 e dal 2 febbraio

2017 su fr. 4'046.10.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 520.–,

anticipate dalla parte istante, sono poste a suo carico in ragione di 1/4 e

per la rimanenza a carico della CO 1. Non si assegnano indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà

alla RE 1 fr. 350.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).