14.2018.33
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Prestazione di servizi nel settore informatico. Fatture dei costi ricorrenti che rinviano ai contratti firmati dall’escusso
12 luglio 2018Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.33
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa
con istanza 30 gennaio 2018 dalla
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, )
contro
CO 1
(rappresentata da RA 1, )
giudicando sul reclamo del 9 marzo 2018 presentato dalla RE 1 contro la
decisione emessa il 28 febbraio 2018 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________
emesso il 2 gennaio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la RE 1 –
società attiva nel commercio, nella consulenza e nella prestazione di servizi
nel settore dell’informatica (oltre alla realizzazione e alla vendita di
soluzioni software per gestioni di imprese) – ha escusso la società CO 1 per l’incasso
di 1) fr. 757.35 oltre agli interessi del 5% dal 29 marzo 2016, di 2) fr. 1'233.90
oltre agli interessi del 5% dal 18 aprile 2016, di 3) fr. 1'555.20 oltre
agli interessi del 5% dal 20 maggio 2016, di 4) fr. 820.80 oltre agli
interessi del 5% dal 30 maggio 2016, di 5) fr. 283.35 oltre agli interessi
del 5% dal 30 giugno 2016, di 6) fr. 275.40 oltre agli interessi del 5%
dal 30 ottobre 2016, di 7) fr. 1'762.55 oltre agli interessi del 5% dal 2
febbraio 2017, di 8) fr. 1'457.35 oltre agli interessi del 5% dal 2 febbraio
2017 e di 9) fr. 826.20 oltre agli interessi del 5% dal 2 febbraio 2017,
indicando quali titoli di credito: “1. Fattura n. __________ del 29.02.2016, 2. Fattura n. __________ del
18.03.2016, 3. Fattura n. __________ del 20.04.2016, 4. Fattura n. __________ del
30.04.2016, 5. Fattura n. __________ [recte: __________] del
31.05.2016, 6. Fattura n. __________ del 02.01.2017 [recte: del 30.09.2016], 7. Fattura
n. __________ del 02.01.2017, 8. Fattura n. __________ del 02.01.2017 e 9. Fattura n.__________ del
02.01.2017”.
Fatti
B. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30
gennaio 2018 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Sud, indicando nella sua domanda la pretesa complessiva di fr. 8'972.10
oltre agli interessi del 5% dal 29 marzo 2016. Nel termine impartito per
presentare le proprie osservazioni all’istanza, la parte
convenuta è rimasta silente.
C. Statuendo con decisione del 28 febbraio 2018, il Pretore aggiunto ha accolto
parzialmente l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta
dalla parte convenuta limitatamente a fr. 2'376.– oltre agli interessi del
5% dal 2 gennaio 2018, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 520.–
a carico dell’istante in ragione di 3/4 e
la rimanenza a carico della convenuta, senza assegnare indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 9 marzo 2018 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento parziale dell’istanza
limitatamente a fr. 7'462.80 (anziché fr. 2'376.–), oltre agli
interessi del 5% dal 29 marzo 2016 su fr. 757.35, dal 20 maggio 2016 su fr. 1'555.20,
dal 30 maggio 2016 su fr. 820.80, dal 30 ottobre (recte: giugno) 2016 su fr. 283.35
e dal 2 febbraio 2017 su fr. 4'046.10 (pari alla somma delle tre fatture
di fr. 1'762.55 + fr. 1'457.35 + fr. 826.20).
L’ordinanza
– trasmessa al recapito dell’escussa indicato sull’estratto del Registro di
commercio – con cui il 26 marzo 2018 il presidente della Camera ha impartito
alla CO 1 un termine di dieci giorni per presentare le proprie osservazioni al
reclamo, è ritornata al mittente con la precisazione – da parte della Posta –
che il destinatario aveva traslocato e il termine di rispedizione era scaduto.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 9 marzo 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 1° marzo
2018, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel
caso concreto, di conseguenza, tutte le allegazioni di fatto presentate per la
prima volta dalla RE 1 con il reclamo sono da considerarsi
inammissibili. Nella misura in cui essa, tuttavia, ha indicato nell’istanza
quale motivazione il “mancato
pagamento delle fatture allegate; allegati rapporti di lavoro e contratti
debitamente firmati”, si deve ritenere che le descrizioni
figuranti sulle fatture, in particolare quando rinviano esplicitamente a
specificati costi previsti dai contratti, sono state così sufficientemente
(ancorché a malapena) allegate già in prima sede (in tal senso: Trezzini in:
Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 32 ad art. 55
CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che la documentazione
prodotta dall’istante costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso
dell’art. 82 cpv. 1 LEF solo per due delle nove fatture di cui la società
pretende il pagamento sulla base del “rapporto di lavoro” sottoscritto dall’escussa.
Per le sette rimanenti egli ha infatti ritenuto che, da una parte, alcuni dei
suddetti rapporti non risultano essere sottoscritti dalla convenuta mentre,
dall’altra, non è possibile identificare una corrispondenza tra gli importi
indicati nei contratti e quelli fatturati. Per questo motivo, il primo giudice
ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 2'376.–, pari alla somma delle fatture del 20 aprile (n. __________) e del 30 aprile 2016 (n. __________), oltre agli interessi del 5% dal
giorno di emissione del precetto esecutivo, non risultando dagli atti alcuna previa valida messa in mora
nel senso dell’art. 102 CO.
4.
Nel
reclamo la RE 1 ritiene invece di “mera evidenza” la corrispondenza tra gli
importi fatturati e quelli indicati nei contratti sottoscritti dall’escussa.
Precisa in particolare che con la sottoscrizione delle due offerte intitolate “Progetto __________”
(doc. C) e “Modulo __________” (doc. E) – nelle quali erano stati previsti dei costi ricorrenti per i
servizi di aggiornamento del software (detti anche “maintenance”) e di
assistenza telefonica (“help
desk”) – il cliente ha accettato e riconosciuto senza
riserve né condizioni di dover corrispondere annualmente l’importo indicato
nella relativa quotazione. La reclamante passa poi in rassegna cinque delle
sette fatture non
riconosciute dal Pretore aggiunto (n. __________, __________, __________, __________ e __________), da cui a suo dire si evince chiaramente il
riferimento ai servizi e ai prezzi indicati nei contratti, chiedendo che siano
anch’esse riconosciute per l’importo di fr. 5'086.80 complessivi. Contesta
infine la data di decorrenza degli interessi di mora stabilita dal primo giudice,
osservando come sia i contratti sia le fatture prevedessero il pagamento entro
trenta giorni (o, in alcuni casi, entro venti) dalla data di emissione delle
stesse, sicché a sua mente il dies a quo corrisponde al primo giorno successivo
alla scadenza del termine indicato.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Costituisce un titolo di riconoscimento di debito nel senso dell’art.
82.
cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o
dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno
di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di debito
determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.
2.3.1
con rimandi). Conditio sine qua non è che l’importo riconosciuto
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento
della sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid.
2.3
). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente
prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013
del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto il
debito posto in esecuzione.
5.2
Nella fattispecie, davanti al primo giudice la RE 1 ha prodotto,
allegandoli all’apposito formulario ufficiale per l’istanza di rigetto, il
plico delle nove fatture (doc. B) indicate sul precetto esecutivo (doc. A) e
tre offerte allestite per la convenuta (doc. C, D, E), di cui la prima (doc.
C), intitolata “__________”, è stata sottoscritta il 20 agosto 2013 in
sostituzione di quella stipulata solo cinque giorni prima tra le parti (doc.
D). In particolare, nella suddetta offerta – oltre agli importi stabiliti per
le licenze di diversi software – la convenuta ha sottoscritto un contratto di aggiornamento
degli stessi e di assistenza telefonica. Anche sulla terza offerta del 18 dicembre
2015.
(doc. E), denominata “__________”, la CO 1 ha, tra le altre cose,
accettato – tramite la sua sottoscrizione – gli importi annuali dovuti per l’aggiornamento
del software __________ (di fr. 765.–) e per l’assistenza telefonica __________
(di fr. 350.–).
5.3
Orbene,
se è pacifico che le fatture prodotte dall’istante (plico doc. B) non possono
costituire un titolo di rigetto provvisorio, poiché non sono state firmate
dalla CO 1, contrariamente a
quanto ritenuto dal Pretore aggiunto alcune delle stesse
(e meglio le cinque menzionate nel reclamo) esplicitano il calcolo dei costi a
carico dell’escusso in base a quanto da lui riconosciuto e sottoscritto nella
terza offerta, e consentono di verificare senza eccessiva difficoltà i relativi
importi posti in esecuzione. Già si è detto al riguardo che l’onere di
allegazione dell’istante può considerarsi adempiuto, ancorché a stento (sopra
consid. 1.3).
a) Nello
specifico, la prima fattura n. __________ del 29 febbraio 2016 rinvia
espressamente alla tassa annuale di fr. 765.– stabilita nell’offerta del
18.
dicembre 2015 per la manutenzione (“maintenance”) del software __________ (doc.
E, pag. 3). E poiché il periodo indicato sulla fattura è relativo ai mesi
successivi alla sottoscrizione del contratto, conformemente a quanto stabilito
nell’offerta l’istante ha provveduto a richiedere gli importi “pro-rata temporis”,
ossia da febbraio a dicembre 2016. Essendo dati gli elementi necessari a
calcolare l’importo preteso di fr. 757.35 (pari ai fr. 765.– annui
./. 12 mesi x 11 + IVA), ne discende che l’offerta in questione costituisce un
valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per la somma menzionata
nella suddetta fattura.
b) Anche
la fattura n. __________ del 31 maggio 2016 fa riferimento all’offerta del
software __________, relativa stavolta all’assistenza telefonica “help desk” per il
quale la convenuta aveva accettato e sottoscritto il costo di fr. 350.–
annui. Anche in questo caso la pretesa dell’istante di fr. 283.35,
richiesta “pro-rata temporis” per il periodo da aprile a dicembre 2016, è facilmente deducibile dalla
fattura (fr. 350.– ./. 12 x 9 + IVA). Pacifico pertanto anche il riconoscimento
di tale importo.
c) Per
quanto concerne la fattura __________ del 2 gennaio 2017, le prime quattro voci della stessa (“S__________, C__________, Co__________” e “S__________ sono
facilmente rintracciabili nell’offerta del 20 agosto 2013 denominata “__________” (doc. C,
pag. 4) all’interno della quale la convenuta ha firmato il “Contratto di aggiornamento Software” (pag. 8). Con la sua sottoscrizione essa ha infatti accettato i “costi ricorrenti”
annuali per le diverse manutenzioni del S__________, in cui erano peraltro
incluse la fornitura di un upgrade annuo e la licenza SQL (doc. C pag. 4). E
gli importi pretesi, di rispettivamente fr. 432.–, fr. 72.–, fr. 90.–
e fr. 108.–, corrispondono ai fr. 702.– annui previsti contrattualmente.
Per quanto concerne le ultime due poste della fattura, relative all’aggiornamento
del software __________ (“Server
+ 1 Base User”), l’importo preteso di fr. 630.–
corrisponde al costo annuale dovuto (doc. C, pag. 8 ad 9), mentre la pretesa di
fr. 300.– è riferita al costo aggiuntivo di fr. 150.– ciascuno per
ogni ulteriore server (doc. C, pag. 8 ad 10), che nel caso specifico risultano
essere due. Anche in questo caso non vi sono dubbi per quanto concerne il nesso
tra la fattura in questione e gli importi riconosciuti.
d) La
fattura n. __________, anch’essa emessa il 2 gennaio 2017, rinvia per le prime
due voci (“__________” e __________”) all’offerta relativa all’assistenza telefonica stabilita nel contratto
sottoscritto il 20 agosto 2013 – per cui è stata stabilita una tassa annua, per
entrambi i servizi, di fr. 500.– ciascuno (doc. C, pag. 8 ad 11 e 12) –
mentre la terza si riferisce al costo dovuto annualmente per l’assistenza
telefonica relativa al software __________, che come già visto sopra (consid.
5.
/b) corrisponde a fr. 350.– annui (doc. E, pag. 3). Le offerte
sottoscritte dall’escussa costituiscono pertanto un valido riconoscimento di
debito per gli importi pretesi con questa fattura, nella quale l’istante ha ridotto
di fr. 0.20 ciascuna delle tre voci.
e) Pacifico
infine il riconoscimento di debito che si desume dalla fattura n. __________
del 2 gennaio 2017, relativa al costo di fr. 765.– dovuto per tale anno
per la manutenzione del software __________ (doc. E pag. 3), oltre all’IVA dell’8%,
per un totale di fr. 826.20.
5.4
In
definitiva, le due offerte sottoscritte dalla CO 1 costituiscono un valido
titolo di rigetto dell’opposizione non solo per le due fatture (n. __________ e
__________) riconosciute dal Pretore aggiunto, ma anche per le altre cinque (n.
__________, __________, __________, __________ e __________) evidenziate dall’istante
in questa sede. E poiché sia le offerte sia le fatture prevedevano il pagamento
del dovuto entro 20 giorni per alcune di esse (n. __________, __________ e __________),
rispettivamente 30 giorni per le due altre (n. __________ e __________), dalla
loro emissione, trattandosi di scadenze fisse (art. 108 n. 3 CO) non era
necessaria interpellazione alcuna. In parte errata, la sentenza
impugnata deve di conseguenza essere riformata nel senso del parziale accoglimento dell’istanza
limitatamente a fr. 7'462.80. Stante tuttavia il divieto di aggiudicare a una parte più di quanto
essa abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC), quale data di decorrenza degli
interessi di mora arretrati del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) va mantenuta per ogni
fattura la scadenza del termine di trenta giorni dalla sua emissione, come
richiesto nel precetto esecutivo (doc. A).
6.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza parziale reciproca nella prima istanza (art. 106 cpv. 2
CPC) e quella totale dell’escussa in seconda sede (art. 106 cpv. 1 CPC). Non
pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza di prima sede alla
reclamante, che non ha formulato alcuna richiesta motivata in tal senso (cfr. art.
95.
cpv. 3 lett. c CPC), mentre in
sede di reclamo, in cui è stata patrocinata da un avvocato, le vanno riconosciute
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'086.80
(fr. 7'462.80 ./. 2'376.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto
e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio è rigettata in via provvisoria
limitatamente a fr. 7'462.80 oltre agli interessi del 5% dal 29
marzo 2016 su fr. 757.35, dal 20 maggio 2016 su fr. 1'555.20, dal 30
maggio 2016 su fr. 820.80, dal 30 giugno 2016 su fr. 283.35 e dal 2 febbraio
2017 su fr. 4'046.10.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 520.–,
anticipate dalla parte istante, sono poste a suo carico in ragione di 1/4 e
per la rimanenza a carico della CO 1. Non si assegnano indennità.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà
alla RE 1 fr. 350.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).