14.2018.35
Istanza di revisione di un decreto di fallimento. Fatti rilevanti e mezzi di prova decisivi non allegati nella precedente procedura
8 giugno 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.35
Lugano
8 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (revisione di
decisione di fallimento) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con
istanza 13 dicembre 2017 da
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 12 marzo 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 28 febbraio 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Statuendo sull’istanza
15 novembre 2016 dell’CO 1, il 30 ottobre 2017 la Pretura di Biasca ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 31 ottobre 2017 alle ore 09:00, respingendo
nel contempo le istanze di differimento del fallimento e di moratoria
concordataria formulate dal convenuto all’udienza del 14 dicembre 2016 (inc. __________
/__________).
B. Il
30 novembre 2017, questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo
formulata da RE 1 il 28 novembre nell’istanza di restituzione del termine di reclamo
contro la decisione di fallimento e il 13 dicembre 2017 ha stralciato la causa
per desistenza in seguito al ritiro dell’istanza (inc. 14.2017.219).
C. Il
12 dicembre 2017 RE 1 ha presentato alla Pretura di Biasca domanda di revisione,
postulando previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento della
decisione di fallimento e l’accoglimento delle richieste di differimento del fallimento
e di moratoria concordataria.
D. Statuendo
con decisione del 28 febbraio 2018 il Pretore ha respinto la domanda di
revisione, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.–
senza assegnare ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata, RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 12 marzo 2018 per ottenerne l’annullamento, l’accoglimento della domanda di revisione
e il rinvio della causa all’autorità inferiore affinché statuisca nuovamente
sulle richieste di differimento del fallimento e di moratoria concordataria.
Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte
per osservazioni.
in diritto: 1. Contro la sentenza impugnata – emanata in materia di revisione di una
decisione di fallimento – è dato il rimedio del reclamo (art. 332 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG), poiché la decisione che accoglie l’istanza
di revisione è reputata di natura incidentale (sentenza del Tribunale federale
5A_366/2016 del 21 novembre 2016 consid. 4; Schwander in:
Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2a ed. 2016, n. 3 ad
art. 332 CPC; contra: Freiburghaus/Afheldt
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 2ª ed. 2013, n. 9 ad art. 332 CPC, secondo i quali si tratterebbe di un’“altra
decisione” nel senso dell’art. 319 lett. b n. 1 CPC)
mentre quella che la respinge o la dichiara irricevibile è ritenuta definitiva
(Schwander, op. cit., loc. cit.; Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 8 ad art. 332).
Il
reclamo va inoltrato entro il termine di ricorso valido per la procedura di
merito soggiacente (sentenza del Tribunale federale 5A_366/2016 già citata, consid. 6; contra: Herzog in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 1 e 1b ad
art. 332 CPC), ovvero nel caso specifico entro dieci
giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF, 251 lett. a CPC e 321 cpv. 2
CPC). Presentato il 12 marzo 2018 contro la sentenza notificata al
patrocinatore di RE 1 il 1° marzo, in concreto il reclamo è tempestivo (art.
142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
2. Secondo l’art. 328 cpv. 1 lett. a CPC una parte può chiedere al giudice
che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione
passata in giudicato se ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato
mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura,
esclusi fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione. La domanda di
revisione, scritta e motivata, dev’essere presentata entro 90 giorni dalla
scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC).
2.1 La
revisione nel senso degli art. 328 segg. CPC consente di correggere per determinati
motivi una “decisione passata in giudicato”, ovvero che non è più impugnabile
con un rimedio ordinario, a prescindere che sia stata emessa in prima o in
seconda istanza (Herzog in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed.
2013, n. 24 ad art. 328 CPC). Scopo dell’istituto è di
sottoporre a un nuovo esame, ove sussista un motivo di revisione, una decisione
che ha acquisito autorità di cosa giudicata e perciò non può essere emendata
con altri mezzi d’impugnazione, quali ricorsi, modifiche o completamenti della
sentenza o una nuova azione. Ne discende che la decisione di cui è chiesta la
revisione dev’essere passata in giudicato non solo formalmente ma anche
materialmente (DTF 138 III 384 consid. 3.2.1; Herzog, op. cit., n. 27 ad art. 328; Sterchi in: Berner
Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, 2012, n. 8-9 ad
art. 328 CPC).
2.2 La
regiudicata delle decisioni emesse in procedure rette dalla LEF di carattere puramente esecutivo
oppure principalmente esecutivo con effetti riflessi sul
diritto materiale o connesse a una questione pregiudiziale di diritto materiale
ha una portata limitata: essa vale unicamente per la procedura esecutiva o
fallimentare in corso e se lo stato di fatto resta invariato (DTF 133 III 582
consid. 2.1; Zaugg in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 118 ad art.
59 CPC). È quindi irricevibile la domanda
di revisione delle decisioni che accolgono l’opposizione al decreto di
sequestro (DTF 138 III 384 consid. 3), che respingono l’istanza
di rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo (sentenza della CEF
14.2011.64 del 1° giugno 2011, RtiD 2012 I 967 n. 40c [massima]) o la accolgono
(sentenza della CEF 14.2015 160 del 5 gennaio 2016, RtiD 2016 II 654 n. 44c).
2.3 Per
Fatti
i medesimi motivi, anche in caso di reiezione dell’istanza di fallimento una
domanda di revisione pare esclusa siccome il procedente ha la facoltà di ripresentare
una nuova istanza di fallimento (nella stessa esecuzione secondo Talbot in: Kren-Kostkiewicz/Vock,
Kommentar SchKG, 2017, n. 15 ad art. 172 LEF, in una nuova esecuzione secondo Diggelmann in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 8 ad art.
172 LEF e Giroud in:
Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 172 LEF). Se
invece l’istanza è accolta, la decisione ha effetti definitivi che non possono
essere scartati con un’azione diversa della revisione. Certo, il Pretore ha
rilevato a ragione che RE 1 potrebbe ottenere anche nella procedura
fallimentare, in virtù dell’art. 332 LEF, la concessione della moratoria
concordataria da lui ribadita nella domanda di revisione (consid. 8). E l’omologazione
di un concordato permette di ottenere la revoca del fallimento (art. 195 cpv. 1
n. 3 e 332 cpv. 3 LEF). Il problema è che nella fattispecie RE 1 chiede anche
il differimento del fallimento, che ormai sarebbe possibile solo previo annullamento
del decreto di fallimento in revisione dello stesso. La domanda di revisione
era quindi ricevibile e di conseguenza anche il reclamo contro la sentenza che
l’ha respinta.
3. Dopo
aver lasciato aperta la questione della ricevibilità della domanda di revisione
in materia di fallimento, nella sentenza impugnata il Pretore ha considerato
che la sentenza di divorzio (del 22 aprile 2008), l’attestato fiscale del 23
gennaio 2017 e la dichiarazione di PI 1 (datata 7 settembre 2017) prodotti da RE
1 come pseudonova
erano manifestamente in suo possesso (o potevano esserlo) al momento dell’emanazione della sentenza di fallimento.
Ha d’altronde ritenuto non scusabile il fatto che l’istante, nella
procedura di fallimento, avesse omesso di precisare che i contributi alimentari
versati nel 2015 poggiavano su una base volontaria e che successivamente non ne
aveva più erogati all’ex-moglie, e avesse tralasciato di menzionare l’estinzione
di due debiti ipotecari e di un prestito di fr. 988'400.– complessivi. A
giudizio del Pretore, RE 1 avrebbe dovuto verificare i dati inseriti nella
dichiarazione fiscale e rendere attento il giudice su quelli non aggiornati.
Egli non può quindi avvalersi di essere venuto a conoscenza, senza negligenza,
di questi fatti e mezzi di prova solo dopo il fallimento. Non potendo egli
invocare un comportamento diligente giusta l’art. 328 CPC, la sua istanza di
revisione dev’essere respinta.
A
mente del Pretore nulla cambia al riguardo il fatto che RE 1 non fosse patrocinato
da un avvocato nella procedura di fallimento. Egli avrebbe infatti dovuto,
stante il rischio di fallimento, esaminare con cura la documentazione da lui prodotta
e verificare almeno che i dati forniti fossero corretti.
4. Nel
reclamo RE 1 ribadisce di essere di professione
falegname e di non essere stato patrocinato da un legale nella causa di fallimento.
Egli fa carico al Pretore di non averlo interpellato, se non addirittura
invitato a designarsi un patrocinatore, dopo avere constatato, assumendo d’ufficio
l’estratto della particella n. __________ RFD di __________, che la stessa non
era più intestata a lui (contrariamente a quanto risultava dalla sua dichiarazione
dei redditi) e ch’egli non era nemmeno più gravato dai debiti riconducibili a
quel fondo (per fr. 883'400.– complessivi) né dal debito di fr. 105'000.–
nei confronti di PI 1, con la conseguenza che la conclusione di un concordato
sarebbe già allora apparsa attuabile.
5. Nella
misura in cui si duole dell’operato del Pretore nella procedura di fallimento,
Considerandi
rimproverandogli di non avere fatto uso della facoltà d’interpello (art. 56
CPC) né di averlo invitato a designarsi un patrocinatore, il reclamante sbaglia
il mezzo d’impugnazione, che era esclusivamente quello del reclamo contro il
decreto di fallimento. La revisione ha infatti carattere straordinario, sussidiario
rispetto ai mezzi d’impugnazione ordinari che sono l’appello e il reclamo (Trezzini in:
Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 1 ad art. 328
CPC; Freiburghaus/Afheldt, op.
cit., n. 5 ad art. 328). L’unica questione da risolvere in
questa sede è stabilire se il Pretore, nella sentenza con cui respinge l’istanza
di revisione, ha correttamente considerato che RE 1 non poteva avvalersi di
essere venuto a conoscenza, senza negligenza, dei fatti e mezzi di prova nuovi
addotti con l’istanza di revisione solo dopo il fallimento.
6.
Incombe
all’istante dimostrare di avere appreso fatti
rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto, senza sua colpa,
allegare nella precedente procedura (art. 328 cpv. 1 lett. a CPC). Deve
trattarsi di fatti e mezzi di prova che esistevano all’epoca del processo ma
che, per motivi scusabili, non sono potuti essere allegati (pseudonova) (FF 2006
6751). Chi chiede la revisione deve quindi provare di non avere avuto
conoscenza, durante la precedente procedura, dei fatti o dei mezzi di prova sui
quali fonda l’istanza di revisione, o di non averli potuto addurre tempestivamente malgrado la diligenza di
cui ha dato prova (sentenza
del Tribunale federale 4A_105/2012 del 28 giugno 2012 consid. 2.3; Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 18 ad art. 328). Il suo
comportamento dev’essere valutato secondo criteri oggettivi – nessuna negligenza
deve potergli essere rimproverata (Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed.
2013, n. 54a ad § 26) – o perlomeno secondo il metro di una parte mediamente
diligente alla luce delle circostanze concrete della fattispecie (sentenza del
Tribunale federale 5A_558/2014 del 7 settembre 2015 consid. 5.2; Herzog,
op. cit., n. 51 ad art. 328; Schwander, op. cit., n. 30 ad art. 328 CPC). Una conduzione
non accorta del processo non dà diritto alla revisione (FF 2006 6751), sicché l’impossibilità
incolpevole di addurre per tempo fatti e mezzi di prova verrà ammessa solo con
ritegno (sentenza 4A_105/2012
già citata, consid. 2.3 con rif.; Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 18 ad art. 328).
6.1
Nel
caso specifico, RE 1 non dimostra – e invero neppure allega – il carattere per
ipotesi errato dell’accertamento del Pretore, secondo cui l’istante, già
in occasione della procedura di fallimento, era a
conoscenza dei fatti e dei documenti prodotti con l’istanza di revisione (in
particolare la sentenza di divorzio del 22 aprile 2008, l’attestato
fiscale del 23 gennaio 2017 e la dichiarazione di PI 1 del 7 settembre 2017),
ciò che appare del resto altamente verosimile viste la data e la natura dei
fatti e dei documenti in questione.
6.2
L’unica
sua contestazione, in fondo, è quella di ribadire di essere di professione
falegname e di non essere stato patrocinato da un legale nella causa di fallimento.
Egli non spiega perché tali circostanze gli avrebbero impedito di produrre documenti
a lui noti e la cui pertinenza, onde attestare il proprio stato patrimoniale in
vista dell’ottenimento di una moratoria concordataria (art. 293 lett. a LEF),
non gli poteva sfuggire, a prescindere dalla sua formazione professionale. Ad
ogni modo, se non si sentiva in grado di difendersi da solo, egli avrebbe
dovuto far capo a un avvocato, come avrebbe fatto una parte mediamente diligente esposta al
fallimento e come egli stesso ha fatto in occasione del divorzio
(doc. B), del rimborso dei crediti ipotecari (doc. D) o della procedura di
revisione del decreto di fallimento. La sua negligenza processuale, sia in
rapporto all’omissione di produrre tempestivamente i documenti acclusi all’istanza
di revisione, sia in rapporto al fatto di aver agito senza l’ausilio di un
patrocinatore, può quindi senz’altro essergli imputata a colpa nel senso dell’art.
328.
cpv. 1 lett. a CPC (sopra consid. 6). La sentenza impugnata resiste di
conseguenza alla critica e il reclamo va respinto.
7.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) e 19 LTG
per analogia, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).