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Decisione

14.2018.36

Rigetto definitivo dell’opposizione. Fattura relativa alle tasse di soggiorno e di promozione turistica intestata a un’entità diversa dall’escusso

12 luglio 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti di difesa dell’escusso costituiscono del resto proprio un motivo

supplementare per cui l’istanza avrebbe dovuto essere respinta, siccome non è

dato di sapere a chi è stata notificata la fattura/decisione intestata all’Albergo __________, al suo gerente, a un altro dipendente della PI

1 (segnatamente il responsabile della contabilità) oppure

ad PINT1 1, socio gerente della società con firma individuale fino al 2 dicembre 2015. Non è quindi dimostrato

che RE 1, che lo nega, abbia effettivamente avuto la facoltà d’impugnare

la decisione in questione.

6.4 Ciò

posto, il reclamo va accolto e la decisione impugnata riformata nel senso della

reiezione dell’istanza, fermo restando che l’CO 1 conserva la facoltà di emettere

una nuova decisione sulla tassa di soggiorno e promovimento turistico 2015

posta in esecuzione, debitamente motivata in funzione delle censure sollevate

in questa sede, e di notificarla al debitore chiaramente identificato, in modo

tale da poi poter procedere in via esecutiva senza ulteriori intoppi.

7. A

scanso di possibili equivoci futuri, occorre ricordare che con l’entrata in

vigore della legge sul turismo del 2014 è stata fatta chiarezza sul fatto che

le decisioni di tassazione passate in giudicato sono titoli di rigetto definitivo

dell’opposizione (art. 37 LTur), mentre la disposizione precedente – secondo

cui tali decisioni costituivano riconoscimenti di debito giusta l’art. 82 LEF

(art. 38 vLTur del 30 novembre 1998) – risultava in palese contrasto con il diritto

federale, che consente al creditore in possesso di un titolo esecutivo di

Considerandi

ottenere il rigetto definitivo e non provvisorio (sentenza della CEF 14.2015.215

del 7 marzo 2016, consid. 5.2/a). Il primo giudice è pertanto incorso in un

(altro) errore nel rigettare in via provvisoria – anziché definitiva come correttamente

preteso dall’istante – l’opposizione interposta da RE 1.

D’altronde,

la decisione (in concreto il doc. 3) contenente l’avver­­tenza al destinatario

che una spesa di richiamo di fr. 30.– gli verrà addebitata nel caso in cui

si rendesse necessario un terzo sollecito non costituisce una decisione per

spese di richiamo per definizione non ancora sorte, mentre un semplice richiamo

(come il doc. 4) non è parificabile a una decisione in assenza di una

designazione come tale o perlomeno della menzione dei rimedi giuridici

(sentenza della CEF 14.2015.153 del 17 dicembre 2015 consid. 5.1, massimata in

RtiD 2016 II 649 n. 36c). È del resto dubbio che una simile spesa sia sorretta

da una base legale sufficiente, la Legge sul turismo (LTur) e il relativo

Regolamento (RLTur) risultando silenti al riguardo.

Infine,

sulle spese esecutive decide l’Ufficio d’esecuzione – non il giudice del

rigetto – con competenza esclusiva (art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della

CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio

2012).

8.

In

entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, non avendo RE 1 formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC), né in prima sede né in seconda.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'915.–

(fr. 1'885.– + fr. 30.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto

e di conseguenza i dispositivo n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 178.–, già anticipata dalla parte istante, è

posta a suo carico.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico del­l’CO 1.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).