14.2018.36
Rigetto definitivo dell’opposizione. Fattura relativa alle tasse di soggiorno e di promozione turistica intestata a un’entità diversa dall’escusso
12 luglio 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.36
Lugano
12 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promossa
con istanza 11 dicembre 2017 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 6 marzo 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 27 febbraio 2018 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 26 settembre 2017 dall’Ufficio
di esecuzione di Locarno, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 1'885.– oltre agli interessi del 5% dal 19 settembre 2017 e di fr. 30.–,
indicando quali titoli di credito rispettivamente la “fattura n. __________ per tasse di soggiorno e promovimento
turistico 2015” e l’“aggiunta spese di richiamo”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 dicembre 2017 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo della Navegna. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 17 febbraio 2018. Su invito del primo giudice,
il 21 febbraio 2018 l’istante ha presentato una replica, con la quale ha confermato
la sua domanda.
C. Statuendo con decisione del 27 febbraio 2018, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via “provvisoria” l’opposizione
interposta dalla parte convenuta sia per gli importi richiesti sia per le spese
di precetto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 178.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 marzo 2018 per ottenerne
implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Chiamata ad esprimersi
in particolare sulla base legale e decisionale sulla quale ha fondato la
domanda per le spese di richiamo, nelle sue osservazioni del 28 marzo 2018 l’CO
1 ha concluso per la reiezione del reclamo, rilevando in
particolare che l’avvertenza in merito alle spese di sollecito di fr. 30.–
in caso di terzo sollecito risultano dalla fattura stessa.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 7 marzo 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto
il 28 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel
reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto sono
pertanto irricevibili, poiché presentati per la prima volta col reclamo, la
lettera del 24 novembre 2017 trasmessa dallo Studio Fiduciario __________ SA di
__________ ai proprietari del Condominio La__________ e i relativi allegati
(doc. 3-4), nonché la fotocopia della raccomandata trasmessa dall’CO 1 ad PINT1
1 (doc. 8).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF
132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione in via
provvisoria (e non definitiva come richiesto dall’istante) senza particolare motivazione,
limitandosi a riferirsi genericamente ai “mezzi di prova prodotti”, alle osservazioni dell’escusso e alla replica dell’escutente, senza
però determinarsi in merito.
4. Nel
reclamo RE 1 sostiene di aver sottoscritto un contratto collettivo nazionale di
lavoro per il settore alberghiero e della ristorazione (CCNL) con la PI 1 in qualità
di gerente dell’Albergo __________ ad __________. Pur non negando di aver provveduto
a incassare – unitamente ad altri collaboratori – le tasse di soggiorno
corrisposte dai clienti, egli ritiene che nella sua veste di semplice impiegato
non spettava a lui riversare le stesse all’istante, bensì ad PINT1 1 quale
rappresentante della suddetta società. A quest’ultimo il reclamante attribuisce
infatti il ruolo di “datore d’alloggio” responsabile del riversamento della tassa di soggiorno all’escutente
in virtù dell’art. 21 cpv. 3 della legge cantonale sul turismo (LTur). Contesta
inoltre di aver mai preso visione delle fatture scoperte trasmesse all’indirizzo
dell’albergo né di essere mai stato autorizzato a effettuare pagamenti, dal
momento che simili operazioni avvenivano tramite la responsabile della
contabilità o dallo stesso PINT1 1.
5. Nelle
sue osservazioni al reclamo, in sintesi l’CO 1 sottolinea il ruolo di gestore
rivestito dall’escusso al momento dell’emissione della fattura in oggetto,
motivo per cui – quale “datore
di alloggio” ai sensi dell’art. 9 del Regolamento
della Legge sul Turismo (RLTur) – spettava a lui il compito d’incassare e
riversare la tassa di soggiorno all’istante. Per quanto concerne le spese di richiamo,
l’escutente osserva che già in calce alla fattura stessa vi era l’avvertenza
che, in caso di terzo sollecito, sarebbero stati addebitati fr. 30.–, ciò
che è poi avvenuto con l’ultimo richiamo trasmesso all’escusso il 25 febbraio
2016 senza alcuna contestazione da parte sua.
6. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Il giudice è anche tenuto
a decidere d’ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio o definitivo)
concedere, a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata, formulata
dall’istante, e ciò anche in sede di reclamo
(sentenza della CEF 14.2016.18 del 25 maggio 2016, consid. 7 e 7.3).
6.1 Nella
fattispecie, occorre anzitutto notare che il debitore indicato sul precetto
esecutivo (doc. 12), RE 1, non corrisponde al debitore menzionato sulla fattura
prodotta dall’istante come titolo di rigetto (doc. 3), ovvero l’“Albergo __________”. In mancanza d’identità
tra debitore ed escusso l’opposizione non sarebbe dovuta essere rigettata.
6.2 Certo,
l’Albergo __________ di __________ non pare avere personalità giuridica propria
(perlomeno non è iscritto a registro di commercio). Dalla fattura appena citata
non si evince però quale sarebbe la persona responsabile del pagamento per
conto dell’Albergo. Non si disconosce che secondo l’istante il “datore di alloggio” ai sensi dell’art. 9 RLTur (RL 941.110) sarebbe il gestore, ovvero nel
caso in esame RE 1, giacché per “datori
d’alloggio” s’intendono i “gestori professionali di alloggi quali alberghi, campeggi,
villaggi di vacanza, ostelli e simili […]”, i quali,
ai sensi dell’art. 12 RLTur, sono tenuti segnatamente a “incassare la tassa di soggiorno presso l’ospite
e a riversarne l’importo alle CO1” secondo le modalità
definite da quest’ultime; ora proprio RE 1 risulta essere stato a quel tempo
gerente dell’Albergo __________ secondo l’“autorizzazione alla gerenza per esercizio con alloggio” rilasciata l’11 giugno 2015 dal Servizio cantonale autorizzazioni,
commercio e giochi (doc. 1 accluso all’istanza).
Tali
deduzioni, tuttavia, non risultano direttamente dalla decisione/fattura del
2015 e il giudice del rigetto dell’opposizione – come l’autorità giudiziaria
superiore – non è competente per interpretare la decisione invocata
quale titolo di rigetto definitivo sulla base di altri documenti cui essa non
rinvia. Non può infatti completare una decisione lacunosa o imprecisa (DTF 143
III 569 consid. 4.3.2; 134 III 659 consid. 5.3.2), poiché incombe al giudice che
l’ha emessa interpretarla (DTF 138 III 585 consid. 6.1.1; Abbet in:
Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 12 ad art. 80 LEF), nella misura in
cui si era effettivamente pronunciato sulla questione litigiosa (DTF 143 III
570 consid. 4.3.2).
6.3 D’altronde,
il giudice del rigetto non può tenere conto delle spiegazioni fornite dall’autorità
istante nella procedura di rigetto. La decisione incompleta o imprecisa può
essere sanata solo con una nuova decisione formale (che interpreta o
sostituisce quella precedente carente). L’escusso deve infatti avere la
possibilità di contestare le precisazioni o i completamenti apportati dall’autorità
istante con un ricorso all’autorità competente nel merito. Nel caso specifico,
Fatti
i diritti di difesa dell’escusso costituiscono del resto proprio un motivo
supplementare per cui l’istanza avrebbe dovuto essere respinta, siccome non è
dato di sapere a chi è stata notificata la fattura/decisione intestata all’Albergo __________, al suo gerente, a un altro dipendente della PI
1 (segnatamente il responsabile della contabilità) oppure
ad PINT1 1, socio gerente della società con firma individuale fino al 2 dicembre 2015. Non è quindi dimostrato
che RE 1, che lo nega, abbia effettivamente avuto la facoltà d’impugnare
la decisione in questione.
6.4 Ciò
posto, il reclamo va accolto e la decisione impugnata riformata nel senso della
reiezione dell’istanza, fermo restando che l’CO 1 conserva la facoltà di emettere
una nuova decisione sulla tassa di soggiorno e promovimento turistico 2015
posta in esecuzione, debitamente motivata in funzione delle censure sollevate
in questa sede, e di notificarla al debitore chiaramente identificato, in modo
tale da poi poter procedere in via esecutiva senza ulteriori intoppi.
7. A
scanso di possibili equivoci futuri, occorre ricordare che con l’entrata in
vigore della legge sul turismo del 2014 è stata fatta chiarezza sul fatto che
le decisioni di tassazione passate in giudicato sono titoli di rigetto definitivo
dell’opposizione (art. 37 LTur), mentre la disposizione precedente – secondo
cui tali decisioni costituivano riconoscimenti di debito giusta l’art. 82 LEF
(art. 38 vLTur del 30 novembre 1998) – risultava in palese contrasto con il diritto
federale, che consente al creditore in possesso di un titolo esecutivo di
Considerandi
ottenere il rigetto definitivo e non provvisorio (sentenza della CEF 14.2015.215
del 7 marzo 2016, consid. 5.2/a). Il primo giudice è pertanto incorso in un
(altro) errore nel rigettare in via provvisoria – anziché definitiva come correttamente
preteso dall’istante – l’opposizione interposta da RE 1.
D’altronde,
la decisione (in concreto il doc. 3) contenente l’avvertenza al destinatario
che una spesa di richiamo di fr. 30.– gli verrà addebitata nel caso in cui
si rendesse necessario un terzo sollecito non costituisce una decisione per
spese di richiamo per definizione non ancora sorte, mentre un semplice richiamo
(come il doc. 4) non è parificabile a una decisione in assenza di una
designazione come tale o perlomeno della menzione dei rimedi giuridici
(sentenza della CEF 14.2015.153 del 17 dicembre 2015 consid. 5.1, massimata in
RtiD 2016 II 649 n. 36c). È del resto dubbio che una simile spesa sia sorretta
da una base legale sufficiente, la Legge sul turismo (LTur) e il relativo
Regolamento (RLTur) risultando silenti al riguardo.
Infine,
sulle spese esecutive decide l’Ufficio d’esecuzione – non il giudice del
rigetto – con competenza esclusiva (art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della
CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio
2012).
8.
In
entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, non avendo RE 1 formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art.
95.
cpv. 3 lett. c CPC), né in prima sede né in seconda.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'915.–
(fr. 1'885.– + fr. 30.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto
e di conseguenza i dispositivo n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 178.–, già anticipata dalla parte istante, è
posta a suo carico.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico dell’CO 1.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).