14.2018.37
Fallimento cambiario. Esclusione della via del reclamo all'autorità giudiziaria cantonale superiore
27 marzo 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.37
Lugano
27 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento cambiario) della Pretura del Distretto
di Bellinzona promossa con istanza 13 dicembre 2017 dalla
CO 1
(rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 13 marzo 2018 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 5 marzo 2018 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
cambiaria n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 13
dicembre 2017 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di
decretare il fallimento della società RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'200'000.–
più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 19 febbraio 2018 la parte istante ha dichiarato la propria
disponibilità ad attendere ancora una decina di giorni prima di confermare la
richiesta di emissione della decisione, a condizione che entro tale termine la
convenuta versasse un acconto di fr. 400'000.– e fornisse la
documentazione atta a dimostrare che il saldo sarebbe stato pagato non oltre il
20 marzo 2018. Entro il termine previsto la convenuta non ha dato seguito a
quanto convenuto.
C. Statuendo
con decisione del 5 marzo 2018 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della
RE 1 dal 6 marzo 2018 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 marzo 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento. L’indomani il presidente della Camera ha respinto la domanda di
effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato
intimato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate in materia di fallimento sono decisioni di prima
istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro le quali è
dato in principio il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Sennonché contro
le decisioni di fallimento pronunciate in un’esecuzione cambiaria non è dato
alcun reclamo all’autorità giudiziaria cantonale superiore, l’art. 189 cpv. 2
LEF non rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2011.52 del 31 marzo
2011, RtiD 2011 II 796 n. 62c; Bauer
in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 189 LEF; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n.
42.
ad § 37; Roth in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 7 ad art. 189 LEF; Talbot
in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 9 ad art. 189 LEF; idem
già prima dell’entrata in vigore del CPC il 1° gennaio 2011: sentenza del
Tribunale federale 5A_268/2010 del 30 aprile 2010 consid. 1.2;
Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III,
2001, n. 45 segg. ad art. 189 LEF; Dallèves
in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8-9
ad art. 189 LEF). Il reclamo è di
conseguenza irricevibile.
2.
Per abbondanza si può del resto rilevare che nel merito la reclamante
si limita a sostenere di essere solvibile, ma non prova né rende verosimile la
sussistenza del secondo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF, ovvero
l’estinzione del credito dell’istante, il deposito giudiziale della somma
dovuta o il ritiro della domanda di fallimento entro la scadenza del termine di
ricorso (DTF 136 III 294 consid. 3). Fosse anche ricevibile, il reclamo
dovrebbe quindi in ogni caso essere respinto.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato. Contro la decisione odierna è possibile un ricorso in
materia civile al Tribunale federale (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF). Diversa è la
questione, che esula dalla causa in esame, di un eventuale ricorso contro la
sentenza pretorile direttamente al Tribunale federale (art. 75 cpv. 2 lett. a
LTF).
4.
La tassa di giustizia (calcolata secondo
gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta a carico della parte soccombente
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2.
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
3.
Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).