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Decisione

14.2018.37

Fallimento cambiario. Esclusione della via del reclamo all'autorità giudiziaria cantonale superiore

27 marzo 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 19 febbraio 2018 la parte istante ha dichiarato la propria

disponibilità ad attendere ancora una decina di giorni prima di confermare la

richiesta di emissione della decisione, a condizione che entro tale termine la

convenuta versasse un acconto di fr. 400'000.– e fornisse la

documentazione atta a dimostrare che il saldo sarebbe stato pagato non oltre il

20 marzo 2018. Entro il termine previsto la convenuta non ha dato seguito a

quanto convenuto.

C. Statuendo

con decisione del 5 marzo 2018 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della

RE 1 dal 6 marzo 2018 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 marzo 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento. L’indomani il presidente della Camera ha respinto la domanda di

effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato

intimato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate in materia di fallimento sono decisioni di prima

istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro le quali è

dato in principio il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Sennonché contro

le decisioni di fallimento pronunciate in un’esecuzione cambiaria non è dato

alcun reclamo all’autorità giudiziaria cantonale superiore, l’art. 189 cpv. 2

LEF non rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2011.52 del 31 marzo

2011, RtiD 2011 II 796 n. 62c; Bauer

in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 189 LEF; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n.

42.

ad § 37; Roth in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 7 ad art. 189 LEF; Talbot

in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 9 ad art. 189 LEF; idem

già prima dell’entrata in vigore del CPC il 1° gennaio 2011: sentenza del

Tribunale federale 5A_268/2010 del 30 aprile 2010 consid. 1.2;

Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III,

2001, n. 45 segg. ad art. 189 LEF; Dallèves

in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8-9

ad art. 189 LEF). Il reclamo è di

conseguenza irricevibile.

2.

Per abbondanza si può del resto rilevare che nel merito la reclamante

si limita a sostenere di essere solvibile, ma non prova né rende verosimile la

sussistenza del secondo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF, ovvero

l’estinzione del credito dell’istante, il deposito giudiziale della somma

dovuta o il ritiro della domanda di fallimento entro la scadenza del termine di

ricorso (DTF 136 III 294 consid. 3). Fosse anche ricevibile, il reclamo

dovrebbe quindi in ogni caso essere respinto.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato. Contro la decisione odierna è possibile un ricorso in

materia civile al Tribunale federale (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF). Diversa è la

questione, che esula dalla causa in esame, di un eventuale ricorso contro la

sentenza pretorile direttamente al Tribunale federale (art. 75 cpv. 2 lett. a

LTF).

4.

La tassa di giustizia (calcolata secondo

gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta a carico della parte soccombente

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2.

La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

3.

Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).