14.2018.40
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Assenza dell’escusso all’udienza per malattia. Domanda di ripetizione dell’udienza
27 marzo 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2018.40
Lugano
27 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 febbraio
2018 da
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 20 marzo 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa l’8 marzo 2018 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 17
gennaio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 1'204'241.58 oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2018,
indicando quale titolo di credito il “Settlement Agreement del 02.08.2017, pretesa di USD 1'240'000.00 al
tasso di cambio USD/ CHF al 15.01.2018”;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 febbraio 2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5;
che
all’udienza di discussione tenutasi l’8 marzo 2018, è comparso
il solo istante, che ha confermato la sua domanda;
che statuendo con decisione dell’8 marzo 2018, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 1'000.– e un’indennità di
fr. 6'000.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 20 marzo 2018 per ottenerne, in via principale, la dichiarazione di nullità o l’annullamento
e la reiezione dell’istanza, in via subordinata il rinvio della causa alla giurisdizione
inferiore, se del caso dietro accoglimento dell’istanza di restituzione dei
termini e citazione delle parti a una nuova udienza, e in via ancora più subordinata l’accoglimento dell’istanza di restituzione dei termini e la citazione delle parti a un’udienza di
contraddittorio;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
Considerandi
ch’essendo
la sentenza stata notificata a RE 1 il 9 marzo, il termine di ricorso di 10
giorni (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) sarebbe scaduto lunedì 19 marzo, ma
siccome era un giorno festivo (San Giuseppe, art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel
Cantone Ticino [RL 10.1.1.1.2]), la scadenza è stata
riportata a martedì 20 marzo 2018 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31.
LEF), sicché il reclamo è tempestivo;
che
nel reclamo RE 1 si limita ad allegare, sulla scorta di un certificato medico,
di essere stato impossibilitato a presenziare all’udienza dell’8 marzo 2018,
essendosi risvegliato al mattino di quel giorno in preda a un malore dovuto a
gastroenterite accompagnata da febbre (38°) di origine virale, che a suo dire
gli ha impedito di fare la trasferta da Milano a Lugano;
ch’egli
rimprovera al Pretore di avere statuito il giorno stesso dell’udienza senza
lasciargli la possibilità di chiedere la ripetizione dell’udienza nel senso
dell’art. 148 CPC;
che
a sua mente la decisione impugnata è nulla, o in subordine annullabile, siccome
viziata da una violazione del proprio diritto di essere sentito;
che
in realtà il reclamante non contesta la validità della citazione né pretende,
per avventura, di avere avvertito il primo giudice del suo preteso impedimento
prima dell’udienza o di avergli chiesto la ripetizione dell’udienza, vedendosi
ignorare o respingere la propria domanda in modo giuridicamente errato;
che
tutto quanto chiede il reclamante è a ben vedere unicamente
la restituzione del termine di comparizione
all’udienza per un motivo inerente alla propria persona;
che in virtù
sia dell’art. 33 cpv. 4 LEF sia dell’art. 148 CPC, la domanda di citazione a
una nuova udienza dev’essere presentata all’autorità giudiziaria competente,
ovvero al giudice che ha fissato il termine di cui è chiesta la restituzione,
nella fattispecie il Pretore (sentenza della CEF 14.2017.102 del 24 novembre
2017.
consid. 4.3, con riferimenti a Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 54 ad art. 33 LEF e a Tappy in: CPC commenté, 2011, n.
3.
ad art. 149 CPC), e non alla scrivente Camera;
che
a ricezione della decisione odierna RE 1 avrà comunque dieci giorni per
eventualmente riproporre la sua domanda al Pretore (art. 63 cpv. 3 CPC in relazione
con gli art. 33 cpv. 4 LEF o 148 cpv. 2 CPC);
che
se accoglierà la domanda di restituzione, il
primo giudice annullerà egli stesso
la sentenza emessa senza contraddittorio (cfr. Trezzini in: Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a
ed. 2017, n. 16 ad art. 148 CPC);
che
se invece la domanda verrà respinta, rimarrà a RE 1 la facoltà d’inoltrare un
altro reclamo limitato a tale decisione (cfr. DTF 139 III 481 consid.
6.
);
che
in entrambe le ipotesi, il reclamo in esame, come la relativa domanda di effetto
sospensivo, è ad ogni modo sin dall’inizio senza oggetto e di conseguenza irricevibile
in assenza di censure sul merito (rinviate a dopo il nuovo contraddittorio);
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,
di fr. 1'204'241.58, raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono
poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di
ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).