14.2018.41
Rigetto definitivo dell’opposizione. Emanazione della decisione tre giorno dopo la notifica al convenuto dell’ordinanza di assegnazione del termine per presentare osservazioni all’istanza. Diritto di
29 marzo 2018Italiano6 min
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Incarto n.
14.2018.41
Lugano
29 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 gennaio 2018 dalla
Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 22 marzo 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa l’8 marzo 2018 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 agosto 2017
dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la Cassa Cantonale di Compensazione
AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 38'079.10 a titolo di
risarcimento danni;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24
gennaio 2018 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il
rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
che
il 9 febbraio 2018 il Pretore ha impartito al convenuto, all’indirizzo menzionato sul precetto esecutivo
(presso __________ a __________), un termine di 20 giorni
per presentare eventuali osservazioni all’istanza;
che
ritornata la raccomandata contenente l’assegnazione del termine siccome non
ritirata, il 28 febbraio 2018 è stata spedita nuovamente all’escusso al suo
domicilio di __________, secondo le indicazioni della banca
dati sui movimenti della popolazione (MovPop);
che statuendo con decisione dell’8 marzo 2018, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 100.–
a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 22 marzo 2018 per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, e il rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio, dopo completamento
dell’istruttoria;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
presentato il 22 marzo 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 12 marzo,
in concreto il reclamo è tempestivo (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2
CPC);
che – si duole il reclamante – il Pretore
ha statuito, l’8 marzo 2018, prima della scadenza del
termine di 20 giorni per presentare osservazioni scritte, iniziato a decorrere
il 5 marzo, al momento in cui gli è pervenuta la seconda raccomandata;
che
le allegazioni del reclamante trovano riscontro nei due ultimi documenti annessi
al reclamo (fotocopia della busta della raccomandata __________ e relativo
tracciamento postale);
che
il diritto di essere sentito del convenuto è dunque evidentemente stato violato,
dal momento che ha avuto a disposizione per esprimersi solo tre giorni anziché
Fatti
i venti assegnatigli;
che
tale violazione implica di principio l’annullamento della decisione impugnata,
a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte
lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di
ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha
misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale
federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio
per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3);
che
nel caso specifico la Camera non può quindi sanare la lesione del diritto di
essere sentito del reclamante, poiché il suo pregiudizio è manifesto, egli
postula esplicitamente sia l’annullamento della sentenza impugnata sia il
rinvio al primo giudice per nuovo giudizio, e la causa non può ritenersi matura
per il giudizio, siccome l’istruttoria non è ancora iniziata;
ch’emanata
prematuramente, la sentenza impugnata va così annullata e la causa rinviata al
Pretore per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC);
che
Considerandi
spetterà al primo giudice scegliere se assegnare all’escusso un nuovo termine
per presentare osservazioni o convocare le parti a un’udienza;
che
il giudizio di rinvio non pregiudicando la sorte della causa nel merito, sulla
quale il Pretore statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli
retrocessa senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale
federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c
consid. 5.2);
che
la necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a
una delle parti, per motivi di equità si prescinde dal riscuotere la tassa di
giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC);
che
non si attribuiscono invece ripetibili al reclamante, poiché l’art. 107 cpv. 2
CPC consente di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non
anche spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid.
5);
che
le spese di prima sede e le ripetibili sono annullate con il resto della sentenza
impugnata e saranno nuovamente fissate dal Pretore con la nuova decisione;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 38'079.10,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la
decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al Pretore per nuovo
giudizio sul merito.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).