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Decisione

14.2018.41

Rigetto definitivo dell’opposizione. Emanazione della decisione tre giorno dopo la notifica al convenuto dell’ordinanza di assegnazione del termine per presentare osservazioni all’istanza. Diritto di

29 marzo 2018Italiano6 min

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Fatti

i venti assegnatigli;

che

tale violazione implica di principio l’annullamento della decisione impugnata,

a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte

lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di

ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha

misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale

federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio

per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3);

che

nel caso specifico la Camera non può quindi sanare la lesione del diritto di

essere sentito del reclamante, poiché il suo pregiudizio è manifesto, egli

postula esplicitamente sia l’annulla­­mento della sentenza impugnata sia il

rinvio al primo giudice per nuovo giudizio, e la causa non può ritenersi matura

per il giudizio, siccome l’istruttoria non è ancora iniziata;

ch’emanata

prematuramente, la sentenza impugnata va così annullata e la causa rinviata al

Pretore per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC);

che

Considerandi

spetterà al primo giudice scegliere se assegnare all’escusso un nuovo termine

per presentare osservazioni o convocare le parti a un’udienza;

che

il giudizio di rinvio non pregiudicando la sorte della causa nel merito, sulla

quale il Pretore statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli

retrocessa senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale

federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c

consid. 5.2);

che

la necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a

una delle parti, per motivi di equità si prescinde dal riscuotere la tassa di

giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC);

che

non si attribuiscono invece ripetibili al reclamante, poiché l’art. 107 cpv. 2

CPC consente di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non

anche spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid.

5);

che

le spese di prima sede e le ripetibili sono annullate con il resto della sentenza

impugnata e saranno nuovamente fissate dal Pretore con la nuova decisione;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 38'079.10,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la

decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al Pretore per nuovo

giudizio sul merito.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).