14.2018.43
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Bollettini di consegna sottoscritti da persone che non sono organi della persona giuridica escussa. Dovere d’interpello
13 agosto 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.43
Lugano
13 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2017.6151 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 novembre
2017 dalla
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 23 marzo 2018 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 12 marzo 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 9 novembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha
escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 34'131.55 oltre agli interessi del 5%
dal 16 luglio 2016, indicando quale titolo di credito le “fatture insolute come da estratto conto
allegato”.
Fatti
B. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23
novembre 2017 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo che gli interessi del 5% iniziassero
a decorrere “secondo la
scadenza delle singole fatture”. La parte convenuta
non ha inoltrato osservazioni scritte entro il termine impartitole dal primo
giudice.
C. Statuendo con decisione del 12 marzo 2018, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 250.–.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 23 marzo 2018 per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza
e in via subordinata il rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio, dopo
completamento dell’istruttoria. Invitata a presentare osservazioni al reclamo,
la CO 1 è rimasta silente.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 23 marzo 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 14 marzo, in
concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, tenuto conto che il termine di 10
giorni è scaduto durante le ferie pasquali (dal 25 marzo all’8 aprile: art. 56
n. 2 LEF, per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC), ossia sabato 24 marzo 2018,
ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle
stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49),
ossia mercoledì 11 aprile 2018.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel caso concreto sono pertanto irricevibili, poiché presentati per la prima
volta col reclamo, sia l’estratto conto (in versione estesa rispetto a quello
prodotto in prima sede sub doc. B) relativo alla scheda cliente dell’CO 1, che stabilisce il saldo ancora dovuto dall’escussa per l’importo posto
in esecuzione (doc. C), sia le due fatture emesse dalla RE 1 nei confronti
della convenuta rispettivamente il 31 maggio (doc. D) e il 18 luglio 2016 (doc.
E).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza dopo aver rilevato che i
bollettini di consegna prodotti dall’istante, tutti risalenti al 2016, non
risultano essere sottoscritti dall’unica persona in quel periodo autorizzata,
con firma individuale, a obbligare la società escussa, sicché non costituiscono
validi riconoscimenti di debito giusta l’art. 82 LEF.
4.
Nel
reclamo la RE 1 ricorda che un riconoscimento di debito, per essere definito
tale, non necessita la firma del debitore, ma è sufficiente quella del suo
rappresentante. Sostiene pertanto che i bollettini di consegna sottoscritti da PINT2
1.
quale rappresentante della CO 1 costituiscono un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione per gli importi pretesi. Essa aveva a suo dire il
diritto di ritenere – data la frequenza e la costanza con cui PINT2 1 firmava i suddetti bollettini – che quest’ultimo agisse
su incarico della società quale organo di fatto della stessa. D’altronde,
continua l’escutente, la convenuta non ha contestato il potere di
rappresentanza del suo collaboratore, omettendo persino di presentare le
proprie osservazioni all’istanza. Osserva come tale “modus operandi” costituisce
una prassi consolidata tra le ditte che operano nel medesimo settore, dal
momento che gli aventi diritto di firma iscritti a registro di commercio non
sono praticamente mai presenti sui cantieri e delegano pertanto a terzi il potere
di rappresentare la società sottoscrivendo – come nella fattispecie – le varie
offerte per la fornitura di materiale. La reclamante invoca infine una
violazione, da parte del Pretore, del suo obbligo di interpello ai sensi dell’art.
56.
CPC, in particolare per non averla invitata – a maggior ragione poiché non
era rappresentata in prima sede – a completare la documentazione indicando dove
la stessa fosse carente. Avesse il primo giudice agito in tal senso, la RE 1
avrebbe provveduto a presentare ulteriori documenti e a chiedere l’audizione di
PINT2 1 e di PINT1 1.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui
si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,
ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). In linea di principio
l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria in base a un riconoscimento
di debito firmato dal rappresentante dell’escusso (art. 32 cpv. 1 CO) o da un
suo organo (art. 55 cpv. 2 CC) solo se il potere del firmatario è attestato in
documenti figuranti agli atti o se tale potere non è contestato o può dedursi
da un comportamento concludente del rappresentato o della persona giuridica nel
corso della procedura sommaria di rigetto, da cui risulta chiaramente che il
rappresentante o l’organo era autorizzato a firmare il riconoscimento di debito
(art. 32 cpv. 2 CO). In assenza di prova di tale potere l’istanza di rigetto
dell’opposizione diretta contro il rappresentato dev’essere respinta (DTF 132
III 142 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2013.4 del 20 febbraio 2013
consid. 4.2; Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 57 ad art. 82 con riferimenti).
5.2
Nella
fattispecie la RE 1 fonda la propria pretesa nei confronti della CO 1 su diciassette
fatture tutte emesse nel periodo tra giugno e novembre 2016 (doc. C–U acclusi
all’istanza) e su una “nota di credito per
reso” del 9 novembre 2016 (doc. V). Ad ogni fattura sono allegati
uno o più bollettini di consegna, per la maggior parte sottoscritti da PINT2 1
e per il resto da altre persone d’ignota identità (v. ad esempio doc. L e
M, O-R).
5.3
Orbene,
come ritenuto dal Pretore, i bollettini di consegna prodotti dall’istante – cui
le fatture trasmesse all’escussa rinviano espressamente – costituirebbero di
principio un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, poiché
dagli stessi si evince sia la quantità sia il genere della merce fornita,
unitamente al suo prezzo unitario (sentenze
della CEF 14.2016.11 del 19 aprile 2016 consid. 5.1 e 14.2012.52 dell’11 maggio 2012 consid. 9).
a) Il problema è che la firma apposta sui
suddetti bollettini non è quella di PINT1 1, amministratore unico della CO 1
con firma individuale dal 12 maggio 2014 – ciò che non è contestato dall’istante e ad ogni modo è un fatto notorio, evincibile dal registro di
commercio, che conformemente a quanto
previsto dall’art. 151 CPC non dev’essere né allegato né provato (sentenza
della CEF 14.2017.71 del 4 settembre 2017, consid. 5) – bensì di terze
persone (in particolare PINT2 1), che solo col reclamo la RE 1 ha precisato
trattarsi di un organo di fatto autorizzato ad agire per conto della società
convenuta. Trattandosi di un’allegazione nuova, essa è però irricevibile in
questa sede (sopra, consid. 1.2) e non può quindi essere considerata come
incontroversa (nel senso dell’art. 150 cpv. 1 CPC). Mancando la prova del rapporto di rappresentanza a favore dei firmatari dei bollettini
di consegna – cui l’onere grava sull’escutente (sopra consid. 5.1) – la
sentenza impugnata resiste alla critica (per un caso analogo, v. sentenza della
CEF 14.2017.77 del 3 ottobre 2017 consid. 5.1).
b) Può
invero darsi che per motivi pratici i bollettini di consegna siano nell’ambito
edilizio generalmente sottoscritti da persone che non sono formalmente organi
della persona giuridica consegnataria, ma dal profilo del diritto esecutivo,
onde poter beneficiare dall’agevolazione processuale prevista dall’art. 82 cpv.
1.
LEF (rispetto a un’azione in procedura ordinaria), l’escutente deve agire in
modo da procurarsi la prova del rapporto di rappresentanza, come ad esempio una
procura o documenti atti a dimostrare una successiva ratifica esplicita o per
atti concludenti (art. 38 cpv. 1 CO). Come già precisato (sopra
consid. 5.3/a), l’assenza di contestazione del rapporto di rappresentanza in
prima sede esime l’istante da tale prova unicamente se il rapporto in questione
è stato esplicitamente allegato con l’istanza. Ne
discende che anche su questo punto il reclamo è infondato.
6.
Nella
misura in cui si duole dell’operato del Pretore, rimproverandogli di non avere
fatto uso della sua facoltà d’interpello (art. 56 CPC) offrendole l’occasione
di completare la documentazione prodotta, la reclamante sembra infine
dimenticare che tale istituto non deve servire a sanare negligenze processuali, né
consente al giudice – senza disattendere il proprio dovere d’imparzialità – di
suggerire alla parte gli argomenti da allegare o di sollecitare un complemento
delle prove da essa già addotte
(sentenza del Tribunale federale 4D_57/2013 del 22 agosto 2013, consid. 3.2 con
numerosi rinvii; v. anche, sull’estensione del dovere d’interpello, la sentenza
della CEF 14.2014.67 dell’8 agosto 2014, consid. 5.3). Il
compito del giudice del rigetto dell’opposizione si limita a verificare se quanto
prodotto dall’istante costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(sopra consid. 5). Dipendeva solo dall’escutente di presentare un’istanza
completa di tutti i documenti necessari, ricordato
che in procedura sommaria la prova deve essere addotta in linea di massima
tramite documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; cfr. DTF 138 III 635 consid.
4.3
).
7.
In
definitiva, il reclamo va così respinto e la sentenza impugnata confermata. Alla procedente, ad ogni modo, rimane salva la possibilità
di chiedere di nuovo il rigetto dell’opposizione, anche nella stessa
esecuzione, producendo la procura o altri documenti idonei a comprovare il
rapporto di rappresentanza invocato in questa sede (DTF
140.
III 461 consid. 2.5; RtiD 2016 II 651 n. 42c) o di promuovere una procedura creditoria ordinaria volta all’accertamento
della loro pretesa e al rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF; sopra
consid. 2).
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, la controparte non avendo presentato osservazioni al reclamo.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 34'131.55,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).