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Decisione

14.2018.43

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Bollettini di consegna sottoscritti da persone che non sono organi della persona giuridica escussa. Dovere d’interpello

13 agosto 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23

novembre 2017 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo che gli interessi del 5% iniziassero

a decorrere “secondo la

scadenza delle singole fatture”. La parte convenuta

non ha inoltrato osservazioni scritte entro il termine impartitole dal primo

giudice.

C. Statuendo con decisione del 12 marzo 2018, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 250.–.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 23 marzo 2018 per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza

e in via subordinata il rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio, dopo

completamento dell’istruttoria. Invitata a presentare osservazioni al reclamo,

la CO 1 è rimasta silente.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato

il 23 marzo 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 14 marzo, in

concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, tenuto conto che il termine di 10

giorni è scaduto durante le ferie pasquali (dal 25 marzo all’8 aprile: art. 56

n. 2 LEF, per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC), ossia sabato 24 marzo 2018,

ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle

stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49),

ossia mercoledì 11 aprile 2018.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel caso concreto sono pertanto irricevibili, poiché presentati per la prima

volta col reclamo, sia l’estratto conto (in versione estesa rispetto a quello

prodotto in prima sede sub doc. B) relativo alla scheda cliente dell’CO 1, che stabilisce il saldo ancora dovuto dall’escussa per l’importo posto

in esecuzione (doc. C), sia le due fatture emesse dalla RE 1 nei confronti

della convenuta rispettivamente il 31 maggio (doc. D) e il 18 luglio 2016 (doc.

E).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza dopo aver rilevato che i

bollettini di consegna prodotti dall’istante, tutti risalenti al 2016, non

risultano essere sottoscritti dall’unica persona in quel periodo autorizzata,

con firma individuale, a obbligare la società escussa, sicché non costituiscono

validi riconoscimenti di debito giusta l’art. 82 LEF.

4.

Nel

reclamo la RE 1 ricorda che un riconoscimento di debito, per essere definito

tale, non necessita la firma del debitore, ma è sufficiente quella del suo

rappresentante. Sostiene pertanto che i bollettini di consegna sottoscritti da PINT2

1.

quale rappresentante della CO 1 costituiscono un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione per gli importi pretesi. Essa aveva a suo dire il

diritto di ritenere – data la frequenza e la costanza con cui PINT2 1 firmava i suddetti bollettini – che quest’ultimo agisse

su incarico della società quale organo di fatto della stessa. D’altronde,

continua l’escutente, la convenuta non ha contestato il potere di

rappresentanza del suo collaboratore, omettendo persino di presentare le

proprie osservazioni al­l’istanza. Osserva come tale “modus operandi” costituisce

una prassi consolidata tra le ditte che operano nel medesimo settore, dal

momento che gli aventi diritto di firma iscritti a registro di commercio non

sono praticamente mai presenti sui cantieri e delegano pertanto a terzi il potere

di rappresentare la società sottoscrivendo – come nella fattispecie – le varie

offerte per la fornitura di materiale. La reclamante invoca infine una

violazione, da parte del Pretore, del suo obbligo di interpello ai sensi dell’art.

56.

CPC, in particolare per non averla invitata – a maggior ragione poiché non

era rappresentata in prima sede – a completare la documentazione indicando dove

la stessa fosse carente. Avesse il primo giudice agito in tal senso, la RE 1

avrebbe provveduto a presentare ulteriori documenti e a chiedere l’audizione di

PINT2 1 e di PINT1 1.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,

ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). In linea di principio

l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria in base a un riconoscimento

di debito firmato dal rappresentante dell’escusso (art. 32 cpv. 1 CO) o da un

suo organo (art. 55 cpv. 2 CC) solo se il potere del firmatario è attestato in

documenti figuranti agli atti o se tale potere non è contestato o può dedursi

da un comportamento concludente del rappresentato o della persona giuridica nel

corso della procedura sommaria di rigetto, da cui risulta chiaramente che il

rappresentante o l’organo era autorizzato a firmare il riconoscimento di debito

(art. 32 cpv. 2 CO). In assenza di prova di tale potere l’istan­­za di rigetto

dell’opposizione diretta contro il rappresentato de­v’essere respinta (DTF 132

III 142 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2013.4 del 20 febbraio 2013

consid. 4.2; Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 57 ad art. 82 con riferimenti).

5.2

Nella

fattispecie la RE 1 fonda la propria pretesa nei confronti della CO 1 su diciassette

fatture tutte emesse nel periodo tra giugno e novembre 2016 (doc. C–U acclusi

al­l’istanza) e su una “nota di credito per

reso” del 9 novembre 2016 (doc. V). Ad ogni fattura sono allegati

uno o più bollettini di consegna, per la maggior parte sottoscritti da PINT2 1

e per il resto da altre persone d’ignota identità (v. ad esempio doc. L e

M, O-R).

5.3

Orbene,

come ritenuto dal Pretore, i bollettini di consegna prodotti dall’istante – cui

le fatture trasmesse all’escussa rinviano espressamente – costituirebbero di

principio un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, poiché

dagli stessi si evince sia la quantità sia il genere della merce fornita,

unitamente al suo prezzo unitario (sentenze

della CEF 14.2016.11 del 19 aprile 2016 consid. 5.1 e 14.2012.52 dell’11 maggio 2012 consid. 9).

a) Il problema è che la firma apposta sui

suddetti bollettini non è quella di PINT1 1, amministratore unico della CO 1

con firma individuale dal 12 maggio 2014 – ciò che non è contestato dall’istante e ad ogni modo è un fatto notorio, evincibile dal registro di

commercio, che conformemente a quanto

previsto dall’art. 151 CPC non dev’essere né allegato né provato (sentenza

della CEF 14.2017.71 del 4 settembre 2017, consid. 5) – bensì di terze

persone (in particolare PINT2 1), che solo col reclamo la RE 1 ha precisato

trattarsi di un organo di fatto autorizzato ad agire per conto della società

convenuta. Trattandosi di un’allegazione nuova, essa è però irricevibile in

questa sede (sopra, consid. 1.2) e non può quindi essere considerata come

incontroversa (nel senso dell’art. 150 cpv. 1 CPC). Mancando la prova del rapporto di rappresentanza a favore dei firmatari dei bollettini

di consegna – cui l’onere grava sull’escu­­tente (sopra consid. 5.1) – la

sentenza impugnata resiste alla critica (per un caso analogo, v. sentenza della

CEF 14.2017.77 del 3 ottobre 2017 consid. 5.1).

b) Può

invero darsi che per motivi pratici i bollettini di consegna siano nell’ambito

edilizio generalmente sottoscritti da persone che non sono formalmente organi

della persona giuridica consegnataria, ma dal profilo del diritto esecutivo,

onde poter beneficiare dall’agevolazione processuale prevista dall’art. 82 cpv.

1.

LEF (rispetto a un’azione in procedura ordinaria), l’escutente deve agire in

modo da procurarsi la prova del rapporto di rappresentanza, come ad esempio una

procura o documenti atti a dimostrare una successiva ratifica esplicita o per

atti concludenti (art. 38 cpv. 1 CO). Come già precisato (sopra

consid. 5.3/a), l’assenza di contestazione del rapporto di rappresentanza in

prima sede esime l’istante da tale prova unicamente se il rapporto in questione

è stato esplicitamente allegato con l’istanza. Ne

discende che anche su questo punto il reclamo è infondato.

6.

Nella

misura in cui si duole dell’operato del Pretore, rimproverandogli di non avere

fatto uso della sua facoltà d’interpello (art. 56 CPC) offrendole l’occasione

di completare la documentazione prodotta, la reclamante sembra infine

dimenticare che tale istituto non deve servire a sanare negligenze processuali, né

consente al giudice – senza disattendere il proprio dovere d’imparzialità – di

suggerire alla parte gli argomenti da allegare o di sollecitare un complemento

delle prove da essa già addotte

(sentenza del Tribunale federale 4D_57/2013 del 22 agosto 2013, consid. 3.2 con

numerosi rinvii; v. anche, sull’estensione del dovere d’inter­­pello, la sentenza

della CEF 14.2014.67 dell’8 agosto 2014, consid. 5.3). Il

compito del giudice del rigetto dell’opposizione si limita a verificare se quanto

prodotto dall’istante costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(sopra consid. 5). Dipendeva solo dall’escutente di presentare un’istanza

completa di tutti i documenti necessari, ricordato

che in procedura sommaria la prova deve essere addotta in linea di massima

tramite documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; cfr. DTF 138 III 635 consid.

4.3

).

7.

In

definitiva, il reclamo va così respinto e la sentenza impugnata confermata. Alla procedente, ad ogni modo, rimane salva la possibilità

di chiedere di nuovo il rigetto dell’opposizione, anche nella stessa

esecuzione, producendo la procura o altri documenti idonei a comprovare il

rapporto di rappresentanza invocato in questa sede (DTF

140.

III 461 consid. 2.5; RtiD 2016 II 651 n. 42c) o di promuovere una procedura creditoria ordinaria volta all’accerta­­mento

della loro pretesa e al rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF; sopra

consid. 2).

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte non avendo presentato osservazioni al reclamo.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 34'131.55,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).