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Decisione

14.2018.44

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di conguaglio per l’imposta comunale. Interessi di mora. Tassa di diffida. Imputazione di un acconto

14 agosto 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19 ottobre

2017 il Comune di Mendrisio ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Nord per gli importi posti in esecuzione – più

le spese di precetto –, dedotto un accredito di fr. 1'000.–, limitando

così la propria pretesa a fr. 10'174.60 oltre agli interessi calcolati “sui termini di scadenza R.A. e scadenza

conguaglio dal 22 agosto 2016”. Nel termine impartitole

per presentare osservazioni scritte, il 26 ottobre 2017 la

parte convenuta ha chiesto la possibilità di saldare per il 31 dicembre 2017 l’importo

di fr. 10'174.60. Con una breve

replica del 6 novembre 2017, pur confermando la sua domanda l’istante ha

chiesto al Pretore, ottenendola con disposizione del giorno successivo, la

sospensione della causa fino al 31 dicembre 2017, per permettere al convenuto

di poter “onorare la promessa

di versamento a saldo del dovuto”. Il 16 marzo 2018 il

RE 1 ha chiesto la riattivazione della procedura, CO 1 non avendo dato seguito

all’impegno promesso.

C. Statuendo con decisione del 22 marzo 2018, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizio­­ne interposta

dalla parte convenuta limitatamente a fr. 8'921.10, ponendo a suo carico

le spese processuali di fr. 300.–.

D. Contro

la sentenza appena citata il RE 1 è insorto a questa Camera

con un reclamo del 30 marzo 2018 per

ottenerne la modifica nel senso dell’accoglimento integrale dell’i­­stanza e di

conseguenza il rigetto dell’opposizione in via definitiva per fr. 10'174.60

“oltre agli interessi maturati

dall’11 maggio 2017”. Entro il termine impartitogli

per presentare eventuali osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione

è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 30 marzo 2018 (v. busta d’intimazione) contro la sentenza

notificata al RE 1 il 23 marzo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo,

tenuto conto che il termine di 10 giorni è scaduto durante le ferie pasquali

(dal 25 marzo all’8 aprile: art. 56 n. 2 LEF, per il rinvio dell’art. 145 cpv.

4.

CPC) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine

delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III

49), ossia mercoledì 11 aprile 2018.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute

nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132.

III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, in parziale accoglimento dell’istanza il Pretore ha rigettato

in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente

a fr. 8'921.10 (ossia apparentemente per l’imposta di fr. 9'921.10

senza interessi, dedotto l’ac­­credito di fr. 1'000.–), ritenendo, senza

particolare motivazione, che per tale importo la documentazione prodotta costituisse

un valido titolo esecutivo nel senso dell’art. 80 LEF.

4.

Nel

reclamo il RE 1 si duole del fatto che il Pretore abbia rigettato l’opposizione

interposta dal convenuto unicamente per l’importo relativo all’imposta comunale

dedotto l’ac­­credito di fr. 1'000.– senza considerare – probabilmente per

una svista – anche la pretesa relativa agli interessi maturati per il mancato

pagamento degli acconti e a quelli calcolati per il periodo tra il 23 agosto

2016.

e il 10 maggio 2017, oltre alle spese d’e­­secuzione e alla tassa di

diffida. Chiede pertanto a questa Camera di riconoscere i suddetti importi e di

modificare così la sentenza impugnata nel senso dell’accoglimento dell’istanza

per fr. 10'174.60 oltre agli interessi maturati dall’11 maggio 2017.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze

civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica

a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato”

(art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).

Nel caso specifico, il RE 1 fonda la propria pretesa sulla decisione di

conguaglio del 22 luglio 2016 (doc. C accluso all’istanza), mediante la quale

sono stati determinati sia l’imposta comunale del 2012 (in fr. 9'921.10)

sia gli interessi di mora maturati al momento del conguaglio per il mancato

pagamento delle rate d’acconto (“R.A.”) (in fr. 922.45). Poiché passata in giudicato – come si evince

dalla dichiarazione rilasciata il 19 ottobre 2017 dal Municipio di __________ –

la decisione costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

per i suddetti importi (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e 244 cpv. 3 per il rinvio dell’art.

275.

LT). D’altronde, nemmeno l’escusso contesta di averla ricevuta, tanto che

ha pagato, pur tardivamente, una parte del dovuto (fr. 1'000.–).

5.2

Di principio le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo

di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati sul credito

accertato sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin, op. cit., n. 49 e 134 ad art. 80; Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée d’opposition, 2017, n. 43 e

139.

ad art. 80 LEF; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag.

129.

segg.). Decorrenza e tasso d’interesse sono definiti, laddove

esista, dalla legislazione speciale applicabile alla pretesa posta in

esecuzione (sentenze della CEF 14.2015.248 del 13 aprile 2016, consid. 5.5, e

14.2015

/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.3/a).

Nel caso in esame, il conguaglio del 22 luglio 2016 vale dunque

anche quale titolo sia per gli interessi di mora maturati dal 23 agosto 2016 (data

del termine di pagamento del conguaglio di fr. 9'921.10) al 10 maggio 2017

(data indicata nell’istanza e successiva al termine stabilito con la diffida), pari a fr. 177.75 (ossia 258 giorni,

compreso il primo, al 2.5% su fr. 9'921.10 secondo la convenzione

commerciale per cui l’anno ha 360 giorni e il mese 30),

sia per gli interessi di mora correnti del 2.5% su fr. 9'921.10 dall’11 maggio

2017, come richiesto con l’istanza. L’art. 243 cpv. 1 LT prevede infatti che il

debitore dell’imposta debba pagare, per gli importi che non ha versato entro il

termine stabilito, un interesse di ritardo fissato dal Consiglio di Stato, pari

al 2.5% sia nel 2016 che nel 2017 (v. tabella riassuntiva nel decreto esecutivo

concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole

per il 2017, RL. 640.320).

5.3

Infine,

anche la diffida del 10 marzo 2017, poiché non impugnata dall’escusso entro il

termine di trenta giorni indicato sulla stessa (doc. D accluso all’istanza),

costituisce senz’altro titolo esecutivo per la tassa di

diffida di fr. 50.– richiesta anch’essa con il precetto

esecutivo.

5.4

In definitiva, il Pretore è incorso in un errore nell’omettere di rigettare

l’opposizione anche per gli interessi di mora e per la tassa di diffida. Rimane

da esaminare come egli avrebbe dovuto imputare l’accredito di fr. 1'000.–,

onde determinare su quale importo decorre l’interesse di mora corrente.

6.

In assenza di un accordo contrario delle parti (che incombe all’e­­scusso

allegare e dimostrare in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF), l’en­­te pubblico

escutente può validamente imputare un acconto anzitutto sugli interessi di mora

e le tasse di diffida (art. 85 cpv. 1 CO per analogia), e per l’eventuale

rimanenza sull’imposta (sentenze della CEF 14.2017.96 del 29 settembre 2017

consid. 5.3/b e 14.2017.166

dell’11 gennaio 2018 consid. 5.2/b).

Nel caso specifico in prima sede il convenuto si è limitato a chiedere la possibilità di

saldare l’importo di fr. 10'174.60 entro il 31 dicembre 2017, senza

pronunciarsi in merito a quanto da lui già versato all’istante, mentre in

seconda sede egli è rimasto silente. L’accredito di fr. 1'000.– versato da CO 1 (il 26 luglio 2017) dopo la scadenza del 10 maggio 2017 deve

di conseguen­za essere dedotto, come richiesto dall’istante, innanzitutto dagli

interessi maturati in precedenza e dalla tassa di diffida (di complessivi fr. 1'150.20),

sicché l’interesse corrente del 2.5% decorre dall’11 maggio 2017 sull’intera

imposta di fr. 9'921.10 (ma non sull’intero importo posto in esecuzione,

come invece richiesto col reclamo, ricordato il divieto dell’anatocismo [art.

105.

cpv. 3 CO] e di rigetto dell’opposizione per un importo superiore a quello

indicato sul precetto esecutivo [sentenza della CEF 14.2016.168 del 16 dicembre

2016.

consid. 6]). Ne discende che il reclamo va parzialmente accolto e la

decisione impugnata riformata nel senso del pieno accoglimento dell’istanza, ovvero limitatamente

a fr. 10'071.30 (fr. 9'921.10 + fr. 150.20) oltre agli interessi

correnti del 2.5% su fr. 9'921.10 dall’11 maggio 2017.

7.

Sulle

spese esecutive pretese dall’istante deciderà invece l’uffi­­cio d’esecuzione –

e non il giudice del rigetto – con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF;

DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e

15.2012.16

del 28 febbraio 2012).

8.

In entrambe le sedi le spese processuali,

stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),

seguono la soccombenza di CO 1, pressoché totale anche in seconda sede (art.

106.

cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece indennità d’inconvenienza né in prima

né in seconda sede, il RE 1 non avendo motivato la propria domanda a norma del­l’art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC, per tacere del dubbio circa la legittimazione degli enti

di diritto pubblico a vedersi concedere siffatte indennità (sentenza della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015 con­sid.

6).

9.

Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,

di complessivi fr. 1'150.20 (pari alla somma di fr. 922.45, fr. 177.75

e fr. 50.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così

riformato:

1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo

n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio è rigettata in via

definitiva limitatamente a fr. 10'071.30 oltre agli interessi del 2.5% su fr. 9'921.10

dall’11 maggio 2017.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).