14.2018.44
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di conguaglio per l’imposta comunale. Interessi di mora. Tassa di diffida. Imputazione di un acconto
14 agosto 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.44
Lugano
14 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2017.789 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 19 ottobre
2017 dal
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 30 marzo 2018 presentato dal Comune di
Mendrisio contro la decisione emessa il 22 marzo 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 31 maggio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il Comune di RE
1 ha escusso CO 1 per l’incasso di 1) fr. 9'921.10 oltre agli interessi
del 2.5% dall’11 maggio 2017, 2) fr. 922.45, 3) fr. 177.75 e 4) fr. 50.–,
indicando quali titoli di credito: “1. Imposta comunale 2012, 2. Interessi su R.A., 3. Interessi su
conguaglio sino al 10.05.2017 e 4. Tassa di diffida”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19 ottobre
2017 il Comune di Mendrisio ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord per gli importi posti in esecuzione – più
le spese di precetto –, dedotto un accredito di fr. 1'000.–, limitando
così la propria pretesa a fr. 10'174.60 oltre agli interessi calcolati “sui termini di scadenza R.A. e scadenza
conguaglio dal 22 agosto 2016”. Nel termine impartitole
per presentare osservazioni scritte, il 26 ottobre 2017 la
parte convenuta ha chiesto la possibilità di saldare per il 31 dicembre 2017 l’importo
di fr. 10'174.60. Con una breve
replica del 6 novembre 2017, pur confermando la sua domanda l’istante ha
chiesto al Pretore, ottenendola con disposizione del giorno successivo, la
sospensione della causa fino al 31 dicembre 2017, per permettere al convenuto
di poter “onorare la promessa
di versamento a saldo del dovuto”. Il 16 marzo 2018 il
RE 1 ha chiesto la riattivazione della procedura, CO 1 non avendo dato seguito
all’impegno promesso.
C. Statuendo con decisione del 22 marzo 2018, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta
dalla parte convenuta limitatamente a fr. 8'921.10, ponendo a suo carico
le spese processuali di fr. 300.–.
D. Contro
la sentenza appena citata il RE 1 è insorto a questa Camera
con un reclamo del 30 marzo 2018 per
ottenerne la modifica nel senso dell’accoglimento integrale dell’istanza e di
conseguenza il rigetto dell’opposizione in via definitiva per fr. 10'174.60
“oltre agli interessi maturati
dall’11 maggio 2017”. Entro il termine impartitogli
per presentare eventuali osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione
è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 30 marzo 2018 (v. busta d’intimazione) contro la sentenza
notificata al RE 1 il 23 marzo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo,
tenuto conto che il termine di 10 giorni è scaduto durante le ferie pasquali
(dal 25 marzo all’8 aprile: art. 56 n. 2 LEF, per il rinvio dell’art. 145 cpv.
4.
CPC) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine
delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III
49), ossia mercoledì 11 aprile 2018.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute
nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF
132.
III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, in parziale accoglimento dell’istanza il Pretore ha rigettato
in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente
a fr. 8'921.10 (ossia apparentemente per l’imposta di fr. 9'921.10
senza interessi, dedotto l’accredito di fr. 1'000.–), ritenendo, senza
particolare motivazione, che per tale importo la documentazione prodotta costituisse
un valido titolo esecutivo nel senso dell’art. 80 LEF.
4.
Nel
reclamo il RE 1 si duole del fatto che il Pretore abbia rigettato l’opposizione
interposta dal convenuto unicamente per l’importo relativo all’imposta comunale
dedotto l’accredito di fr. 1'000.– senza considerare – probabilmente per
una svista – anche la pretesa relativa agli interessi maturati per il mancato
pagamento degli acconti e a quelli calcolati per il periodo tra il 23 agosto
2016.
e il 10 maggio 2017, oltre alle spese d’esecuzione e alla tassa di
diffida. Chiede pertanto a questa Camera di riconoscere i suddetti importi e di
modificare così la sentenza impugnata nel senso dell’accoglimento dell’istanza
per fr. 10'174.60 oltre agli interessi maturati dall’11 maggio 2017.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze
civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica
a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato”
(art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).
Nel caso specifico, il RE 1 fonda la propria pretesa sulla decisione di
conguaglio del 22 luglio 2016 (doc. C accluso all’istanza), mediante la quale
sono stati determinati sia l’imposta comunale del 2012 (in fr. 9'921.10)
sia gli interessi di mora maturati al momento del conguaglio per il mancato
pagamento delle rate d’acconto (“R.A.”) (in fr. 922.45). Poiché passata in giudicato – come si evince
dalla dichiarazione rilasciata il 19 ottobre 2017 dal Municipio di __________ –
la decisione costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
per i suddetti importi (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e 244 cpv. 3 per il rinvio dell’art.
275.
LT). D’altronde, nemmeno l’escusso contesta di averla ricevuta, tanto che
ha pagato, pur tardivamente, una parte del dovuto (fr. 1'000.–).
5.2
Di principio le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo
di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati sul credito
accertato sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin, op. cit., n. 49 e 134 ad art. 80; Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée d’opposition, 2017, n. 43 e
139.
ad art. 80 LEF; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag.
129.
segg.). Decorrenza e tasso d’interesse sono definiti, laddove
esista, dalla legislazione speciale applicabile alla pretesa posta in
esecuzione (sentenze della CEF 14.2015.248 del 13 aprile 2016, consid. 5.5, e
14.2015
/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.3/a).
Nel caso in esame, il conguaglio del 22 luglio 2016 vale dunque
anche quale titolo sia per gli interessi di mora maturati dal 23 agosto 2016 (data
del termine di pagamento del conguaglio di fr. 9'921.10) al 10 maggio 2017
(data indicata nell’istanza e successiva al termine stabilito con la diffida), pari a fr. 177.75 (ossia 258 giorni,
compreso il primo, al 2.5% su fr. 9'921.10 secondo la convenzione
commerciale per cui l’anno ha 360 giorni e il mese 30),
sia per gli interessi di mora correnti del 2.5% su fr. 9'921.10 dall’11 maggio
2017, come richiesto con l’istanza. L’art. 243 cpv. 1 LT prevede infatti che il
debitore dell’imposta debba pagare, per gli importi che non ha versato entro il
termine stabilito, un interesse di ritardo fissato dal Consiglio di Stato, pari
al 2.5% sia nel 2016 che nel 2017 (v. tabella riassuntiva nel decreto esecutivo
concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole
per il 2017, RL. 640.320).
5.3
Infine,
anche la diffida del 10 marzo 2017, poiché non impugnata dall’escusso entro il
termine di trenta giorni indicato sulla stessa (doc. D accluso all’istanza),
costituisce senz’altro titolo esecutivo per la tassa di
diffida di fr. 50.– richiesta anch’essa con il precetto
esecutivo.
5.4
In definitiva, il Pretore è incorso in un errore nell’omettere di rigettare
l’opposizione anche per gli interessi di mora e per la tassa di diffida. Rimane
da esaminare come egli avrebbe dovuto imputare l’accredito di fr. 1'000.–,
onde determinare su quale importo decorre l’interesse di mora corrente.
6.
In assenza di un accordo contrario delle parti (che incombe all’escusso
allegare e dimostrare in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF), l’ente pubblico
escutente può validamente imputare un acconto anzitutto sugli interessi di mora
e le tasse di diffida (art. 85 cpv. 1 CO per analogia), e per l’eventuale
rimanenza sull’imposta (sentenze della CEF 14.2017.96 del 29 settembre 2017
consid. 5.3/b e 14.2017.166
dell’11 gennaio 2018 consid. 5.2/b).
Nel caso specifico in prima sede il convenuto si è limitato a chiedere la possibilità di
saldare l’importo di fr. 10'174.60 entro il 31 dicembre 2017, senza
pronunciarsi in merito a quanto da lui già versato all’istante, mentre in
seconda sede egli è rimasto silente. L’accredito di fr. 1'000.– versato da CO 1 (il 26 luglio 2017) dopo la scadenza del 10 maggio 2017 deve
di conseguenza essere dedotto, come richiesto dall’istante, innanzitutto dagli
interessi maturati in precedenza e dalla tassa di diffida (di complessivi fr. 1'150.20),
sicché l’interesse corrente del 2.5% decorre dall’11 maggio 2017 sull’intera
imposta di fr. 9'921.10 (ma non sull’intero importo posto in esecuzione,
come invece richiesto col reclamo, ricordato il divieto dell’anatocismo [art.
105.
cpv. 3 CO] e di rigetto dell’opposizione per un importo superiore a quello
indicato sul precetto esecutivo [sentenza della CEF 14.2016.168 del 16 dicembre
2016.
consid. 6]). Ne discende che il reclamo va parzialmente accolto e la
decisione impugnata riformata nel senso del pieno accoglimento dell’istanza, ovvero limitatamente
a fr. 10'071.30 (fr. 9'921.10 + fr. 150.20) oltre agli interessi
correnti del 2.5% su fr. 9'921.10 dall’11 maggio 2017.
7.
Sulle
spese esecutive pretese dall’istante deciderà invece l’ufficio d’esecuzione –
e non il giudice del rigetto – con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF;
DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e
15.2012.16
del 28 febbraio 2012).
8.
In entrambe le sedi le spese processuali,
stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),
seguono la soccombenza di CO 1, pressoché totale anche in seconda sede (art.
106.
cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece indennità d’inconvenienza né in prima
né in seconda sede, il RE 1 non avendo motivato la propria domanda a norma dell’art.
95.
cpv. 3 lett. c CPC, per tacere del dubbio circa la legittimazione degli enti
di diritto pubblico a vedersi concedere siffatte indennità (sentenza della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015 consid.
6).
9.
Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,
di complessivi fr. 1'150.20 (pari alla somma di fr. 922.45, fr. 177.75
e fr. 50.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così
riformato:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio è rigettata in via
definitiva limitatamente a fr. 10'071.30 oltre agli interessi del 2.5% su fr. 9'921.10
dall’11 maggio 2017.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).