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Decisione

14.2018.45

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte di donazione. Statuizione ultra petita. Spese processuali poste a carico dello Stato

16 agosto 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con un secondo precetto esecutivo (n. __________) pure emesso il 20

ottobre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo CO 1 ha escusso RE 1

altresì per l’incasso di 1) fr. 615.40 oltre agli interessi del 2.5% dal

20 ottobre 2017, 2) fr. 8.65 e 3) fr. 50.–, indicando quali

titoli di credito: “1. imposta

di donazione decreto no. 2581.09 + interessi 2.50% calcolati dal termine di scadenza,

dal 27.03.17, 2. Imposta di donazione, 3. Interessi aggiornati fino al

19.10.17”.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con due istanze

separate del 22 gennaio 2018 lo CO 1 ha chiesto alla Giudicatura di pace del

Circolo di Taverne il rigetto definitivo delle opposizioni, per quanto riguarda

la prima limitatamente a fr. 29.15 per gli interessi aggiornati fino al 31

dicembre 2017 e a fr. 50.– per la tassa di diffida, avendo dedotto un accredito

di fr. 2'039.15 (pari all’importo capitale della prima imposta) ricevuto

nel frattempo dall’escusso, e per quanto attiene invece alla seconda

limitatamente a fr. 8.80 per gli interessi aggiornati fino al 31 dicembre

2017 e a fr. 50.– per la tassa di diffida, avendo dedotto un ulteriore

accredito di fr. 615.40 (pure esso pari all’importo capitale dell’imposta).

Nei termini impartitigli dal Giudice di pace, la parte

convenuta non ha presentato osservazioni scritte.

D. Statuendo con decisione del 12 marzo 2018 (inc. 0033-2018-s), il Giudice

di pace ha accolto la prima istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dal convenuto al primo precetto esecutivo per “fr. 2'039.15 oltre fr. 29.15

interessi al 2.5% fino al 31.12.2017; interessi al 2.5% dal 01.01.2018 su fr. 2'039.15”, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 220.– e un’indenni­­tà

di fr. 25.– a favore dell’istante.

E. Con decisione separata di stessa data (inc. 0032-2018-s), il Giudice di

pace ha accolto anche l’altra istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

al secondo precetto esecutivo per “fr. 615.40 oltre fr. 8.80 interessi al 2.5% fino al

31.12.2017; interessi al 2.5% dal 01.01.2018 su fr. 615.40”, ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 150.–

e un’indennità di fr. 25.– a favore dell’istante.

F. Contro

le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con un unico reclamo del 19 marzo 2018 per

ottenerne l’annullamento e la reiezione di entrambe le istanze. Nelle sue

osservazioni del 22 maggio 2018, lo CO 1 si è rimesso alla decisione della

Camera, pur ammettendo che il capitale delle due imposte è stato pagato dopo la

presentazione delle domande di esecuzione.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Il

reclamo in esame è diretto contro sentenze di contenuto analogo, che pongono le

medesime questioni giuridiche. Si giustifica così, per economia processuale, di

congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c

CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati

e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.2

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 19 marzo 2018 contro le sentenze notificate a RE 1 il 13 marzo,

in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel

caso in esame, RE 1 non ha presentato osservazioni scritte

in prima istanza, sicché tutte le sue allegazioni di fatto sono irricevibili in

questa sede, fermo restando che il giudice del rigetto deve comunque esaminare

d’ufficio l’esistenza di un valido titolo di rigetto dell’opposizione (sotto

consid. 6). Sempre per l’art. 326 cpv. 1 CPC, le ricevute

di pagamento del 23 ottobre 2017 che comprovano il pagamento di fr. 615.40

e di fr. 2'039.15 a favore dell’RA 1, annesse al reclamo, sono

inammissibili, ma il fatto è comunque ammesso dall’istante, che l’ha anzi

allegato esso stesso già in prima sede.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132.

III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nelle

decisioni impugnate, il Giudice di pace ha considerato che la notifica di

tassazione del 23 febbraio 2017 prodotta dall’istante e passata in giudicato

costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per fr. 2'039.15 oltre agli interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2018 e

per fr. 29.15 per interessi del 2.5% fino al 31 dicembre 2017,

rispettivamente per fr. 615.40 oltre agli interessi del 2.5% dal 1°

gennaio 2018 e per fr. 8.80 per interessi del 2.5% fino al 31 dicembre

2017.

Il giudice di pace non ha invece rigettato l’opposizione per le tasse di

diffida di fr. 50.–, difettando al riguardo un titolo (e in particolare le

stesse diffide).

4.

Nel

reclamo RE 1 afferma di aver già pagato i saldi in questione il 23 ottobre 2017

e di rimanere pertanto in attesa di un nuovo conteggio inerente agli interessi

di ritardo, dedotte le tasse di giustizia.

5.

Nelle

sue osservazioni lo CO 1 evidenzia di aver presentato le istanze di rigetto

dell’opposizione limitatamente agli interessi di ritardo e alle tasse di

diffida, precisando che l’intero debito capitale è stato pagato dopo la

presentazione delle domande di esecuzione.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

Nella

fattispecie la notifica di tassazione del 23 febbraio 2017 emessa dall’Ufficio

delle imposte di successione e donazione, passata in giudicato, costituisce in

principio valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art.

80.

cpv 2 n. 2 LEF e 244 cpv. 3 LT per fr. 2'039.15 e

per fr. 615.40, oltre agli interessi di mora del 2.5% (v. tabella

riassuntiva nel decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse

delle imposte cantonali valevole per il 2017, RL 640.320) dalla scadenza del

termine di pagamento di 30 giorni, ossia dal 27 marzo 2017, ricordato che di principio le

decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto

definitivo anche per gli interessi di mora maturati sul credito accertato

sebbene non lo specifichino esplicitamente, decorrenza e tasso d’interesse essendo

definiti, laddove esista, dalla legislazione speciale applicabile alla pretesa

posta in esecuzione (sentenze della CEF 14.2015.248 del 13 aprile 2016, consid.

5.

, e 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.3/a, e i rinvii).

7.

Nell’istanza,

tuttavia, lo CO 1 ha chiesto che gli venisse concesso il rigetto

definitivo dell’opposizione nella pri­ma esecuzione

limitatamente a fr. 79.15, ovvero per gli interessi di

ritardo “aggiornati fino al 31

dicembre 2017” (o meglio maturati durante i 206 giorni

tra la scadenza di pagamento del 27 marzo 2017 e l’accredito avvenuto il 23

ottobre 2017), di fr. 29.15, oltre alla tassa di diffida, di fr. 50.–,

e nella seconda a fr. 58.80, ossia per gli interessi di ritardo per lo

stesso periodo, pari a fr. 8.80, e per la tassa di diffida, di fr. 50.–,

segnalando che l’escusso aveva versato nel frattempo l’importo capitale delle

due imposte (rispettivamente di fr. 2'039.15 e fr. 615.40).

Come visto il primo giudice non ha però tenuto conto dei pagamenti in questione

e ha rigettato le opposizioni per l’intero importo delle imposte e per i relativi

interessi di ritardo.

Egli ha quindi statuito ultra petita, vale a dire ha aggiudicato all’istante

più di quanto avesse domandato, e ciò in contrasto con il disposto dell’art. 58

cpv. 1 CPC (sentenza della CEF 14.2015.144 del 17 novembre 2015 consid.

6). Giuridicamente errate, le decisioni impugnate vanno quindi riformate nel

senso che le opposizioni devono essere rigettate in via definitiva, così come richiesto dall’istante, limitatamente

a fr. 79.15 nella prima esecuzione e a fr. 58.80

nella seconda.

Non

si disconosce, invero, che lo Stato, come giustamente rilevato dal primo

giudice, non ha prodotto alcun titolo di rigetto per le tasse di diffida.

Sennonché in assenza di un accordo contrario delle parti (che incombe all’escusso

allegare e dimostrare in virtù dell’art. 81 LEF), l’ente pubblico escutente poteva

validamente imputare gli acconti anzitutto sugli interessi di mora e le tasse

di diffida (art. 85 CO per analogia) e per la rimanenza sulle imposte (sentenze

della CEF 14.2017.166 dell’11 gennaio 2018 consid. 5.2/b, e 14.2017.96 del 29

settembre 2017 consid. 5.3/b). Nel caso in esame, dunque, la parte

dei debiti non coperta dagli acconti di fr. 2'039.15

e fr. 615.40 è da considerare quali

imposte, per cui le notifiche di tassazione agli atti costituiscono, come visto

(sopra consid. 6), validi titoli di rigetto definitivo. Su quei saldi scoperti

hanno continuato a maturare interessi di mora del 2.5%, ma stante il già citato

divieto di statuire ultra petita non se ne può tenere conto perché lo

Stato non ha formulato nelle istanze una chiara domanda al riguardo. Il reclamo

va così parzialmente accolto limitatamente all’importo capitale delle imposte.

8.

La tassa di giustizia relativa all’odierno giudizio, come pure quella

di prima sede, seguirebbero la soccombenza di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC),

ricordato che l’istante si è rimesso alla decisione della Camera, ma tenuto conto del palese errore del Giudice di pace nello

statuire ultra petita, non imputabile in alcun modo alle parti, per

motivi di equità esse vengono poste a carico dello Stato (art. 107 cpv. 1 lett.

f e cpv. 2 CPC; sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid.

6.

). Non si assegnano indennità d’inconvenienza, non avendo l’istante

giustificato nulla in proposito in prima sede (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c

CPC), mentre in seconda non ha formulato alcuna richiesta al riguardo.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'039.15 in una causa e di fr. 615.40 nell’altra, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo nella causa 0033-2018-S del Giudice di pace del circolo di

Taverne è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della

decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è

accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio

d’esecuzione di Lugano è rigettata

in via definitiva limitatamente a fr. 79.15.

2. Non

si prelevano spese processuali e non si assegnano indennità.

2. Il

reclamo nella causa 0032-2018-S

del Giudice di pace del circolo di Taverne è parzialmente

accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono

così riformati:

1. L’istanza è

accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio

d’esecuzione di Lugano è rigettata

in via definitiva limitatamente a fr. 58.80.

2. Non

si prelevano spese processuali e non si assegnano indennità.

3. Non

si prelevano spese processuali per il presente giudizio. Fatta salva la

compensazione con eventuali altri suoi debiti, l’antici­­po di fr. 100.–

versato dal reclamante gli è restituito.

4. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).