14.2018.45
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte di donazione. Statuizione ultra petita. Spese processuali poste a carico dello Stato
16 agosto 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.45
Lugano
16 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause 0032-2018-S e 0033-2018-S (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promosse con istanze del 22
gennaio 2018 dallo
CO 1
(rappresentato dall’RA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 marzo 2018 presentato da RE 1 contro le
decisioni emesse il 12 marzo 2018 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 ottobre 2017 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 2'039.15
oltre agli interessi del 2.5% dal 20 ottobre 2017, 2) fr. 28.60 e 3) fr. 50.–,
indicando quali titoli di credito: “1. imposta di donazione decreto no. 2581.09 + interessi 2.50% calcolati
dal termine di scadenza, dal 27.03.17, 2. Imposta di donazione, 3. Interessi
aggiornati fino al 19.10.17”.
Fatti
B. Con un secondo precetto esecutivo (n. __________) pure emesso il 20
ottobre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo CO 1 ha escusso RE 1
altresì per l’incasso di 1) fr. 615.40 oltre agli interessi del 2.5% dal
20 ottobre 2017, 2) fr. 8.65 e 3) fr. 50.–, indicando quali
titoli di credito: “1. imposta
di donazione decreto no. 2581.09 + interessi 2.50% calcolati dal termine di scadenza,
dal 27.03.17, 2. Imposta di donazione, 3. Interessi aggiornati fino al
19.10.17”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con due istanze
separate del 22 gennaio 2018 lo CO 1 ha chiesto alla Giudicatura di pace del
Circolo di Taverne il rigetto definitivo delle opposizioni, per quanto riguarda
la prima limitatamente a fr. 29.15 per gli interessi aggiornati fino al 31
dicembre 2017 e a fr. 50.– per la tassa di diffida, avendo dedotto un accredito
di fr. 2'039.15 (pari all’importo capitale della prima imposta) ricevuto
nel frattempo dall’escusso, e per quanto attiene invece alla seconda
limitatamente a fr. 8.80 per gli interessi aggiornati fino al 31 dicembre
2017 e a fr. 50.– per la tassa di diffida, avendo dedotto un ulteriore
accredito di fr. 615.40 (pure esso pari all’importo capitale dell’imposta).
Nei termini impartitigli dal Giudice di pace, la parte
convenuta non ha presentato osservazioni scritte.
D. Statuendo con decisione del 12 marzo 2018 (inc. 0033-2018-s), il Giudice
di pace ha accolto la prima istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto al primo precetto esecutivo per “fr. 2'039.15 oltre fr. 29.15
interessi al 2.5% fino al 31.12.2017; interessi al 2.5% dal 01.01.2018 su fr. 2'039.15”, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 220.– e un’indennità
di fr. 25.– a favore dell’istante.
E. Con decisione separata di stessa data (inc. 0032-2018-s), il Giudice di
pace ha accolto anche l’altra istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
al secondo precetto esecutivo per “fr. 615.40 oltre fr. 8.80 interessi al 2.5% fino al
31.12.2017; interessi al 2.5% dal 01.01.2018 su fr. 615.40”, ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 150.–
e un’indennità di fr. 25.– a favore dell’istante.
F. Contro
le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con un unico reclamo del 19 marzo 2018 per
ottenerne l’annullamento e la reiezione di entrambe le istanze. Nelle sue
osservazioni del 22 maggio 2018, lo CO 1 si è rimesso alla decisione della
Camera, pur ammettendo che il capitale delle due imposte è stato pagato dopo la
presentazione delle domande di esecuzione.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Il
reclamo in esame è diretto contro sentenze di contenuto analogo, che pongono le
medesime questioni giuridiche. Si giustifica così, per economia processuale, di
congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c
CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati
e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 19 marzo 2018 contro le sentenze notificate a RE 1 il 13 marzo,
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel
caso in esame, RE 1 non ha presentato osservazioni scritte
in prima istanza, sicché tutte le sue allegazioni di fatto sono irricevibili in
questa sede, fermo restando che il giudice del rigetto deve comunque esaminare
d’ufficio l’esistenza di un valido titolo di rigetto dell’opposizione (sotto
consid. 6). Sempre per l’art. 326 cpv. 1 CPC, le ricevute
di pagamento del 23 ottobre 2017 che comprovano il pagamento di fr. 615.40
e di fr. 2'039.15 a favore dell’RA 1, annesse al reclamo, sono
inammissibili, ma il fatto è comunque ammesso dall’istante, che l’ha anzi
allegato esso stesso già in prima sede.
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF
132.
III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nelle
decisioni impugnate, il Giudice di pace ha considerato che la notifica di
tassazione del 23 febbraio 2017 prodotta dall’istante e passata in giudicato
costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per fr. 2'039.15 oltre agli interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2018 e
per fr. 29.15 per interessi del 2.5% fino al 31 dicembre 2017,
rispettivamente per fr. 615.40 oltre agli interessi del 2.5% dal 1°
gennaio 2018 e per fr. 8.80 per interessi del 2.5% fino al 31 dicembre
2017.
Il giudice di pace non ha invece rigettato l’opposizione per le tasse di
diffida di fr. 50.–, difettando al riguardo un titolo (e in particolare le
stesse diffide).
4.
Nel
reclamo RE 1 afferma di aver già pagato i saldi in questione il 23 ottobre 2017
e di rimanere pertanto in attesa di un nuovo conteggio inerente agli interessi
di ritardo, dedotte le tasse di giustizia.
5.
Nelle
sue osservazioni lo CO 1 evidenzia di aver presentato le istanze di rigetto
dell’opposizione limitatamente agli interessi di ritardo e alle tasse di
diffida, precisando che l’intero debito capitale è stato pagato dopo la
presentazione delle domande di esecuzione.
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
Nella
fattispecie la notifica di tassazione del 23 febbraio 2017 emessa dall’Ufficio
delle imposte di successione e donazione, passata in giudicato, costituisce in
principio valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art.
80.
cpv 2 n. 2 LEF e 244 cpv. 3 LT per fr. 2'039.15 e
per fr. 615.40, oltre agli interessi di mora del 2.5% (v. tabella
riassuntiva nel decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse
delle imposte cantonali valevole per il 2017, RL 640.320) dalla scadenza del
termine di pagamento di 30 giorni, ossia dal 27 marzo 2017, ricordato che di principio le
decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto
definitivo anche per gli interessi di mora maturati sul credito accertato
sebbene non lo specifichino esplicitamente, decorrenza e tasso d’interesse essendo
definiti, laddove esista, dalla legislazione speciale applicabile alla pretesa
posta in esecuzione (sentenze della CEF 14.2015.248 del 13 aprile 2016, consid.
5.
, e 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.3/a, e i rinvii).
7.
Nell’istanza,
tuttavia, lo CO 1 ha chiesto che gli venisse concesso il rigetto
definitivo dell’opposizione nella prima esecuzione
limitatamente a fr. 79.15, ovvero per gli interessi di
ritardo “aggiornati fino al 31
dicembre 2017” (o meglio maturati durante i 206 giorni
tra la scadenza di pagamento del 27 marzo 2017 e l’accredito avvenuto il 23
ottobre 2017), di fr. 29.15, oltre alla tassa di diffida, di fr. 50.–,
e nella seconda a fr. 58.80, ossia per gli interessi di ritardo per lo
stesso periodo, pari a fr. 8.80, e per la tassa di diffida, di fr. 50.–,
segnalando che l’escusso aveva versato nel frattempo l’importo capitale delle
due imposte (rispettivamente di fr. 2'039.15 e fr. 615.40).
Come visto il primo giudice non ha però tenuto conto dei pagamenti in questione
e ha rigettato le opposizioni per l’intero importo delle imposte e per i relativi
interessi di ritardo.
Egli ha quindi statuito ultra petita, vale a dire ha aggiudicato all’istante
più di quanto avesse domandato, e ciò in contrasto con il disposto dell’art. 58
cpv. 1 CPC (sentenza della CEF 14.2015.144 del 17 novembre 2015 consid.
6). Giuridicamente errate, le decisioni impugnate vanno quindi riformate nel
senso che le opposizioni devono essere rigettate in via definitiva, così come richiesto dall’istante, limitatamente
a fr. 79.15 nella prima esecuzione e a fr. 58.80
nella seconda.
Non
si disconosce, invero, che lo Stato, come giustamente rilevato dal primo
giudice, non ha prodotto alcun titolo di rigetto per le tasse di diffida.
Sennonché in assenza di un accordo contrario delle parti (che incombe all’escusso
allegare e dimostrare in virtù dell’art. 81 LEF), l’ente pubblico escutente poteva
validamente imputare gli acconti anzitutto sugli interessi di mora e le tasse
di diffida (art. 85 CO per analogia) e per la rimanenza sulle imposte (sentenze
della CEF 14.2017.166 dell’11 gennaio 2018 consid. 5.2/b, e 14.2017.96 del 29
settembre 2017 consid. 5.3/b). Nel caso in esame, dunque, la parte
dei debiti non coperta dagli acconti di fr. 2'039.15
e fr. 615.40 è da considerare quali
imposte, per cui le notifiche di tassazione agli atti costituiscono, come visto
(sopra consid. 6), validi titoli di rigetto definitivo. Su quei saldi scoperti
hanno continuato a maturare interessi di mora del 2.5%, ma stante il già citato
divieto di statuire ultra petita non se ne può tenere conto perché lo
Stato non ha formulato nelle istanze una chiara domanda al riguardo. Il reclamo
va così parzialmente accolto limitatamente all’importo capitale delle imposte.
8.
La tassa di giustizia relativa all’odierno giudizio, come pure quella
di prima sede, seguirebbero la soccombenza di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC),
ricordato che l’istante si è rimesso alla decisione della Camera, ma tenuto conto del palese errore del Giudice di pace nello
statuire ultra petita, non imputabile in alcun modo alle parti, per
motivi di equità esse vengono poste a carico dello Stato (art. 107 cpv. 1 lett.
f e cpv. 2 CPC; sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid.
6.
). Non si assegnano indennità d’inconvenienza, non avendo l’istante
giustificato nulla in proposito in prima sede (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c
CPC), mentre in seconda non ha formulato alcuna richiesta al riguardo.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'039.15 in una causa e di fr. 615.40 nell’altra, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa 0033-2018-S del Giudice di pace del circolo di
Taverne è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della
decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è
accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
d’esecuzione di Lugano è rigettata
in via definitiva limitatamente a fr. 79.15.
2. Non
si prelevano spese processuali e non si assegnano indennità.
2. Il
reclamo nella causa 0032-2018-S
del Giudice di pace del circolo di Taverne è parzialmente
accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono
così riformati:
1. L’istanza è
accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
d’esecuzione di Lugano è rigettata
in via definitiva limitatamente a fr. 58.80.
2. Non
si prelevano spese processuali e non si assegnano indennità.
3. Non
si prelevano spese processuali per il presente giudizio. Fatta salva la
compensazione con eventuali altri suoi debiti, l’anticipo di fr. 100.–
versato dal reclamante gli è restituito.
4. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).