14.2018.46
Rigetto definitivo dell’opposizione. Dispositivo sulle ripetibili in una decisione cautelare appellata. Esecutività. Interpretazione della legge. “Riduzione teleologica”
16 ottobre 2018Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.46
Lugano
16 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con istanza 23 gennaio 2018 da
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, )
contro
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA 2, )
giudicando sul reclamo del 5 aprile 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 21 marzo 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 4 gennaio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, RE 1 ha escusso
CO 1 per l’incasso di fr. 20'000.– oltre agli interessi del 5% dal 17
agosto 2017, indicando quale titolo di credito: “Pagamento ripetibili sentenza Pretura Locarno-Città
17.08.2017, inc. __________, immediatamente esecutiva. Lettera __________ PA 1
a __________ PA 2 19.12.2018 (recte: 2017)”.
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 gennaio
2018 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione
di Locarno-Campagna. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 9 febbraio 2018, cui sono seguite una replica del 20 febbraio e una
duplica del 1° marzo 2018 inoltrate spontaneamente dalle parti, le quali si
sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti domande.
C. Statuendo con decisione del 21 marzo 2018, il Pretore ha respinto
l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di
fr. 350.– e un’indennità di fr. 700.– a favore della parte convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 aprile 2018 per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento
dell’istanza e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice
per nuova decisione. Stante l’esito del giudizio odierno,
il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 5 aprile 2018 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE
1 il 26 marzo 2018, ossia durante le ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF), in
concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, il termine di 10 giorni, iniziato
a decorrere il 9 aprile 2018, essendo venuto a scadere giovedì 19 aprile 2018.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF
132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza dopo aver ritenuto che
l’immediata esecutività di una decisione cautelare di prima istanza contro la
quale è stato interposto appello, si estende alla sola misura provvisionale
come tale e non anche alle spese giudiziarie incluse nel dispositivo. A
sostegno della propria conclusione il primo giudice si è basato sul passaggio
dottrinale di Francesca Verda Chiocchetti nel Commentario pratico al Codice di
diritto processuale civile svizzero (n. 55 ad art. 315 CPC, che rinvia a una
decisione del Tribunale federale), rilevando che solo per l’esecuzione della
misura cautelare sussiste un’urgenza, non invece per la pretesa relativa alle
spese giudiziarie, per le quali si può attendere la decisione definitiva.
4. Nel
reclamo RE 1 ribadisce invece l’immediata esecutività dell’intero dispositivo
della decisione cautelare da lui prodotta quale titolo di rigetto, contestando
in particolare il riferimento a Verda Chiocchetti su cui si è basato il Pretore
– a suo dire “da sola nella
dottrina” – dal momento che la legge non prevede alcuna
eccezione in tale ambito per quanto concerne le tasse, le spese e le
ripetibili. Al proposito egli non ritiene applicabile alla fattispecie la decisione
del Tribunale federale (DTF 117 II 209) evocata dalla coautrice del Commentario
e seguita dal primo giudice, poiché oltre ad essere stata pronunciata quasi 27
anni fa e da allora mai più confermata dall’alta Corte, essa concerne un ambito
– il diritto di risposta – diverso da quello in oggetto. A mente del
reclamante, col suo appello CO 1 avrebbe potuto chiedere l’effetto sospensivo
per il dispositivo relativo alle spese e alle ripetibili, anche se nel caso
concreto non sarebbero date le condizioni per la sua concessione, non
sussistendo un pregiudizio difficilmente riparabile.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139 III 447 consid. 4.1.1). Egli verifica in particolare, sempre d’ufficio, che
il titolo prodotto sia esecutivo, ma non se sia oggetto di un ricorso al quale sarebbe stato concesso l’effetto
sospensivo (Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 11 ad art. 80 LEF).
5.1 Nella fattispecie RE 1 fonda la propria
pretesa nei confronti del convenuto sulla decisione cautelare del 17 agosto
2017 (doc. B accluso all’istanza, inc. __________) con cui il Pretore della Giurisdizione
di Locarno-Città ha parzialmente accolto l’istanza da lui promossa
riconoscendogli, tra le altre cose, ripetibili di fr. 20'000.–. Orbene,
che la suddetta decisione non sia ancora passata in giudicato è pacifico, dal
momento che CO 1 l’ha impugnata tramite appello e la procedura è tuttora
pendente davanti ai giudici aditi. Nondimeno, come correttamente ricordato dal
reclamante, per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi
dell’art. 80 cpv. 1 LEF non è necessario che la sentenza invocata quale titolo
di rigetto sia passata in giudicato, bensì è sufficiente che la stessa sia “esecutiva” (sentenza
della CEF 14.2015.234 del 6 aprile 2016, consid. 5.1/a, con rinvii). Il problema
da risolvere in questa sede è quindi quello di
sapere se, come sostiene RE 1, la decisione cautelare in oggetto è da considerare
esecutiva ai sensi dell’art. 315 cpv. 4 lett. b CPC anche per l’importo
riconosciuto a titolo di ripetibili – dal momento che l’appello
contro provvedimenti cautelari non ha di principio effetto sospensivo – o se,
come stabilito dal Pretore, l’immediata esecutività della stessa si estende
solo alla misura provvisionale in quanto tale.
5.2 Giusta
l’art. 315 cpv. 4 CPC, l’appello diretto contro una decisione in materia di
diritto di risposta o di provvedimenti cautelari non ha per legge effetto
sospensivo. Solo le decisioni di prima istanza emesse in questi due ambiti – l’enumerazione
è esaustiva – sono pertanto immediatamente esecutive nonostante l’appello. In
una sentenza del 2013 il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello
contro una decisione in materia di provvedimenti cautelari e di diritto di
risposta costituisce senz’altro un rimedio giuridico ordinario atto a
sospendere la forza di cosa giudicata formale, puntualizzando però che l’espressione
“non ha effetto sospensivo”
contenuta nell’art. 315 cpv. 4 CPC è riferita unicamente all’esecutività
immediata dei provvedimenti in questione (DTF 139 III 489 consid. 3). Proprio per la loro natura fondata sull’urgenza, infatti, tali istituti
non possono essere “paralizzati” da un effetto sospensivo (v. fra altri, Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ª ed. 2015, p. 289 ad 3; Steininger
in: Brunner/Gasser/Schwander
[curatori], Schweizerischen ZPO, Kommentar, 2a ed. 2016, n. 8 ad art. 315 CPC). Il Codice di procedura
civile prevede tuttavia un’eccezione a tale principio per quanto concerne l’esecuzione
di provvedimenti cautelari, che può essere sospesa qualora la parte interessata
rischi di subire un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 315 cpv. 5 CPC).
5.3 La
questione di sapere se l’immediata esecutività di una decisione cautelare valga
anche per il dispositivo sulle spese processuali e per le ripetibili in essa contenuto non pare ancora avere ottenuto una risposta nella
giurisprudenza del Tribunale federale. Infatti solo per quanto concerne il tema
dell’appello contro una decisione in materia di diritto di risposta (v. art. 28l
cpv. 4 CC, nel frattempo abrogato e sostituito appunto, con l’entrata in vigore
del codice di diritto processuale svizzero, dall’art. 315 cpv. 4 lett. a CPC) i
giudici dell’alta Corte hanno stabilito che l’esclusione dell’effetto
sospensivo per tale istituto non si estende alle spese giudiziarie (intese
quelle previste oggi dall’attuale art. 95 CPC,
Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed. 2016, n. 52 ad
art. 315 CPC), perché solo il diritto di risposta in quanto tale deve avvenire – per sua natura – rapidamente, mentre
ammettere anche l’immediata esecutività del dispositivo sulle spese
avrebbe comportato più che altro lo svantaggio, per l’impresa responsabile del mezzo di comunicazione, di dover provvedere a
recuperare quanto già corrisposto
alla controparte nel caso in cui l’appello interposto fosse stato
ritenuto fondato (DTF 117 II 209, consid. 1/c).
La
dottrina segue tale orientamento (Hoffmann-Nowotny,
ZPO-Rechtsmittel Kommentar, 2013, n. 41 ad art. 315 CPC; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol.
II, 2012, n. 14a ad art. 315 CPC; Steininger in: Brunner/Gasser/Schwander
(curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, 2a ed. 2016, n. 9 ad art. 315 CPC; Reetz/Hilber,
op. cit. loc. cit.; Staehelin/Staehelin/ Grolimund,
Zivilprozessrecht, 2a ed. 2013, n. 17 ad § 26; Benedikt Seiler,
Die Berufung nach ZPO, 2013, pag. 418 n. 969). Solo un autore ritiene che la decisione in
questione valga anche per il dispositivo sulle spese giudiziarie nelle decisioni
in materia di provvedimenti cautelari impugnate con appello nel senso dell’art.
315 cpv. 4 lett. b CPC (Verda Chiocchetti in: Trezzini et al. [curatori],
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. II,
2a ed. 2017, n. 55 ad art. 315 CPC).
5.4 Sapere
se l’esecutività della decisione sulle spese processuali relativa a un
provvedimento cautelare appellato sia sospesa, conformemente alla regola generale
(art. 315 cpv. 1 CPC), o non lo sia per l’eccezione dell’art. 315 cpv. 4 lett.
b CPC è questione d’interpretazione.
a) La
legge s’interpreta dapprima per sé stessa, esaminandone il testo (interpretazione
letterale), il senso e scopo (interpretazione teleologica) e i valori che ne
stanno alla base, derivanti in particolare dalla relazione con altri disposti
(interpretazione sistematica) e dai lavori preparatori (interpretazione
storica). L’interprete deve lasciarsi guidare dall’idea che il senso della
norma non risulta già dal suo testo, ma solo dalla legge così come intesa e
concretizzata nella fattispecie. Quanto ricercato è una decisione materialmente
corretta sul piano normativo, finalizzata a un risultato soddisfacente alla
luce della ratio legis. Al riguardo, il Tribunale federale s’ispira a un pluralismo
metodologico, che non stabilisce a
priori una gerarchia degli elementi interpretativi
(DTF 141 III 155 consid. 4.2; 136 II 236 consid. 4.1; 134
II 311 consid. 5.2; 131 II 567 consid. 3.5). Nel caso siano possibili più
interpretazioni, esso opta per quella che corrisponde al meglio alle prescrizioni
di rango costituzionale (DTF 136 II 154 consid. 3 con rinvii).
Ne
discende che, all’occorrenza, una norma il cui testo è a prima vista chiaro può
essere estesa per analogia a una situazione che non contempla esplicitamente
(estensione teleologica) e, viceversa, ove il suo tenore appaia troppo ampio rispetto
alla propria finalità, non essere applicata a una situazione cui parrebbe invece
riferirsi (cosiddetta riduzione teleologica) (DTF 137 III 342 consid.
3.1; 143 II 274 consid. 4.3.1 con rinvii; sentenza della CEF 14.2006.35 del 24
aprile 2007 consid. 3.3/d, massimata in RtiD 2009, I 749 n. 72c).
b) Nel caso in esame, il testo dell’art. 315 cpv. 4 lett. b CPC non fa alcuna distinzione tra il provvedimento
cautelare in sé e le connesse spese e ripetibili. Una riduzione teleologica del
suo campo d’applicazione al solo provvedimento cautelare, come proposta, nel
risultato, da Verda
Chiocchetti, si giustificherebbe
solo se fosse conforme alla finalità della norma.
Al
riguardo, i lavori preparatori non forniscono alcuna indicazione diretta. La
questione della sorte delle spese e ripetibili non è infatti affrontata (FF
2006, pag. 6746).
Dal
profilo della sistematica della legge si giunge a conclusioni contrastanti. Tenuto
conto del carattere eccezionale della sospensione dell’esecutività prevista
dall’art. 315 cpv. 4 CPC relativamente alla regola generale contraria
prescritta dal primo capoverso nella stessa norma, potrebbe apparire indicato
ridurne la portata al solo diritto di risposta o al solo provvedimento cautelare,
ad esclusione di spese e ripetibili, come peraltro deciso dal Tribunale
federale per il diritto di risposta prima dell’entrata in vigore del CPC (sopra
consid. 5.3). Sennonché l’art. 315 cpv. 5 CPC contiene una norma speciale per i
provvedimenti cautelari, per cui l’esecuzione può esserne eccezionalmente
sospesa se la parte interessata rischia di subire un pregiudizio difficilmente
riparabile. Il fatto ch’essa non si estenda al diritto di risposta depone
piuttosto contro l’applicazione analogica della giurisprudenza federale in
materia di diritto di risposta ai provvedimenti cautelari.
c) Dal
punto di vista teleologico, l’esigenza di esecuzione
immediata dei provvedimenti cautelari mira, come per il diritto di risposta, a
evitare che l’istituto in sé, la cui efficacia dipende da una celere attuazione
dei provvedimenti, possa essere svuotato del suo senso ove l’opponente potesse
congelarne gli effetti appellandosi contro la decisione (cfr. DTF 117 II
210 consid. 1/c; Steininger, op.
cit., n. 8 ad art. 315). Lo stesso, invece, non può dirsi per la decisione
sulle spese e le ripetibili, per la quale in linea di massima non sussiste la
medesima urgenza. Ammetterne l’immediata esecutività avrebbe lo svantaggio
che, in caso di accoglimento dell’appello, le spese e ripetibili pagate dalla
parte appellante – sia essa l’impresa responsabile del mezzo di comunicazione
o il convenuto nella procedura cautelare – dovrebbero esserle restituite (DTF 117 II 210 seg. consid. 1/c).
Nei
rari casi in cui l’esigenza di corresponsione delle spese e ripetibili potrebbe
rivelarsi urgente – in pratica quando l’appellante dovesse rischiare di
diventare insolvibile o di lasciare la Svizzera, ipotesi in cui la legge non
consente alla parte appellata di chiedere il versamento di una cauzione
processuale stante il carattere sommario delle procedure cautelari (art. 248
lett. d e 99 cpv. 3 lett. c CPC) – pare possibile per la parte appellata chiedere
all’autorità giudiziaria superiore di autorizzare l’esecuzione anticipata del dispositivo
su spese e ripetibili (art. 315 cpv. 2 CPC).
d) Quanto
alla regola speciale dell’art. 315 cpv. 5 CPC, essa a ben vedere non è discriminante
per la questione da risolvere, checché ne dica il reclamante, secondo
cui CO 1 avrebbe dovuto chiedere la concessione dell’effetto sospensivo per il
dispositivo sulle spese processuali sulla scorta di tale norma. In effetti, secondo il suo testo l’art. 315 cpv. 5 CPC appare concernere solo
“l’esecuzione di provvedimenti cautelari” e la sospensione è legata a un
“pregiudizio irreparabile”, che di principio è da escludere trattandosi del
pagamento di spese e ripetibili (sopra consid. 5.4/c). Del resto,
indipendentemente dall’effetto (sospensivo o no) dell’appello sulle misure
conservative, la decisione sulle spese e le ripetibili, vista la finalità
dell’art. 315 cpv. 4 CPC, è da considerare sospesa in ambedue le ipotesi, fatti
salvi, come detto, i rari casi in cui se ne giustifichi l’esecuzione anticipata
nel senso dell’art. 315 cpv. 2 CPC.
e) Ponderando
Fatti
i diversi elementi interpretativi appena esposti, il carattere eccezionale
dell’art. 315 cpv. 4 CPC e la sua
finalità sono da considerare preponderanti rispetto al suo testo, la cui indeterminatezza
non risulta voluta dal legislatore. Deve quindi essere interpretato nel senso
che l’esecuzione immediata della decisione appellata è limitata al diritto di
risposta e ai provvedimenti cautelari, mentre l’esecuzione della correlativa
decisione su spese e ripetibili è di principio sospesa, fatta salva la facoltà
Considerandi
di ottenerne l’esecuzione anticipata nel senso dell’art.
315.
cpv. 2 CPC.
f) Il
riferimento a Staehelin (op cit., n. 8a ad art. 80) non giova poi al
reclamante, poiché l’autore citato si limita a esporre genericamente come una
decisione impugnata con un rimedio giuridico che non ne sospende l’esecuzione
per legge e al quale non è stato concesso l’effetto sospensivo è da reputare
esecutiva, e pertanto atta a giustificare il rigetto definitivo
dell’opposizione, senza precisare se, in concreto, l’appello contro il
Dispositivo
dispositivo sulle spese processuali relative a una provvedimento cautelare sia
o no automaticamente sospensivo.
5.5 In definitiva, come correttamente
stabilito dal primo giudice, la decisione cautelare del 17 agosto 2017 prodotta
dall’istante è immediatamente esecutiva solo per il provvedimento cautelare in
quanto tale – ossia il divieto imposto a CO 1 (unitamente a R__________ __________)
di disporre in qualsiasi modo dei diritti e dei valori immobiliari di proprietà
dell’istante – ma non per le ripetibili riconosciute a favore del reclamante.
Per queste ultime la menzionata sentenza non costituisce quindi un valido
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 1
LEF. Merita pertanto conferma la decisione impugnata, onde la reiezione del reclamo.
6. La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede.
7. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 20'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).