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Decisione

14.2018.46

Rigetto definitivo dell’opposizione. Dispositivo sulle ripetibili in una decisione cautelare appellata. Esecutività. Interpretazione della legge. “Riduzione teleologica”

16 ottobre 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i diversi elementi interpretativi appena esposti, il carattere eccezionale

dell’art. 315 cpv. 4 CPC e la sua

finalità sono da considerare preponderanti rispetto al suo testo, la cui indeterminatezza

non risulta voluta dal legislatore. Deve quindi essere interpretato nel senso

che l’esecuzione immediata della decisione appellata è limitata al diritto di

risposta e ai provvedimenti cautelari, mentre l’esecuzione della correlativa

decisione su spese e ripetibili è di principio sospesa, fatta salva la facoltà

Considerandi

di ottenerne l’esecuzione anticipata nel senso dell’art.

315.

cpv. 2 CPC.

f) Il

riferimento a Staehelin (op cit., n. 8a ad art. 80) non giova poi al

reclamante, poiché l’autore citato si limita a esporre genericamente come una

decisione impugnata con un rimedio giuridico che non ne sospende l’esecuzione

per legge e al quale non è stato concesso l’effetto sospensivo è da reputare

esecutiva, e pertanto atta a giustificare il rigetto definitivo

dell’opposizione, senza precisare se, in concreto, l’appello contro il

Dispositivo

dispositivo sulle spese processuali relative a una provvedimento cautelare sia

o no automaticamente sospensivo.

5.5 In definitiva, come correttamente

stabilito dal primo giudice, la decisione cautelare del 17 agosto 2017 prodotta

dall’istante è immediatamente esecutiva solo per il provvedimento cautelare in

quanto tale – ossia il divieto imposto a CO 1 (unitamente a R__________ __________)

di disporre in qualsiasi modo dei diritti e dei valori immobiliari di proprietà

dell’istante – ma non per le ripetibili riconosciute a favore del reclamante.

Per queste ultime la menzionata sentenza non costituisce quindi un valido

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 1

LEF. Merita pertanto conferma la decisione impugnata, onde la reiezione del reclamo.

6. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

7. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 20'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).