Lexipedia

Decisione

14.2018.47

Fallimento senza preventiva esecuzione. Ritiro della domanda di fallimento dopo la pronuncia. Solvibilità verosimile

25 aprile 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i crediti dell’istante non sono stati posti in esecuzione,

l’applicabilità dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 e 2 LEF si giustifica perché per

ottenere il fallimento l’istante deve dimostrare, o perlomeno rendere verosimile,

l’esistenza del proprio credito (sentenza della CEF 14.2016.45 del 3 maggio

2016 consid. 6.1/a-b), e secondo il chiaro rinvio dell’art. 194 LEF tale prova

può anche essere portata fino alla scadenza del termine di reclamo.

b) Se

invoca un novum ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF, il debitore reclamante deve inoltre

rendere verosimile la propria solvibilità. Alcuni tribunali e autori (sentenze

dell’Obergericht di Turgovia in RBOG 2002, 112 e del Kantonsgericht di

Basilea-Campagna 410 12 88 del 15 maggio 2012, consid. 3.2; Brunner/Boller, op. cit., n. 8b

ad art. 194) sostengono che ciò non sarebbe necessario in ambito di fallimento

senza preventiva esecuzione. Misconoscono tuttavia il rinvio chiaro dell’art.

194 all’art. 174 cpv. 2 LEF e il fatto che anche in quell’ambito – e forse a

maggior ragione – non ha senso annullare il fallimento quando in ragione dell’insolvibilità

del debitore è probabile che ne venga decretato un altro a breve termine.

3.4 Nella

fattispecie l’istante ha ritirato la domanda di fallimento, sicché il primo presupposto

per l’annullamento del fallimento risulta adempiuto

Considerandi

(art. 174 cpv. 2 n. 3 per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1 LEF).

3.5

Per

quanto attiene al requisito della solvibilità, dal conteggio del­l’Ufficio d’esecuzione

di Faido al 13 aprile 2018 prodotto con il reclamo (doc. I) si evince che,

tolte le esecuzioni e gli attestati di carenza di beni della Divisione dell’IVA,

nel frattempo estinti (consid. 2), e un’esecuzione (n. __________) perenta,

erano pendenti solo 5 esecuzioni per complessivi fr. 15'638.70. Ciò porta

a ritenere che la sua situazione finanziaria non sia seriamente minacciata a

breve termine, specie perché i soci della società appaiono disporre della

liquidità sufficiente (doc. H) a estinguere anche queste esecuzioni. Ricordato

che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo

severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può

affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile

che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua

situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE 1 va annullato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Faido, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 10 aprile 2018 dalla Pretura del Distretto di

Leventina nei confronti dell’RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 250.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE

1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Faido, da anticipare co­me di rito, sono poste a carico dell’RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.– è posta a carico dell’RE

1.

III. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Faido;

– Ufficio

dei fallimenti, Faido;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Leventina, Faido.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).