14.2018.48
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Udienza facoltativa. Mancata produzione del titolo di rigetto. Interpello
17 luglio 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.48
Lugano
30 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 1° marzo 2018
da
RE 1
contro
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 13 aprile 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 3 aprile 2018 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 settembre 2017
dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di
fr. 25'132.40 oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2017, indicando
quale titolo di credito gli “stipendi
dovuti da febbraio 2017 a settembre 2017”;
che
avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1°
marzo 2018 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione
di Locarno-Città;
che
nel termine prorogato dal giudice, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 27 marzo 2018;
che statuendo con decisione del 3 aprile 2018, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 340.– e un’indennità
di fr. 300.– a favore della parte convenuta;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 13 aprile 2018 per ottenere l’annullamento della tassa di giustizia;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile
con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
presentato il 13 aprile 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 5 aprile,
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
nella fattispecie RE 1 si duole del fatto che il Pretore
ha emanato la sentenza impugnata senza convocare le parti a un’udienza e senza
interpellarla invitandola a produrre “un contratto” (si suppone di lavoro);
che
la reclamante precisa di avere inoltrato una nuova istanza “per accelerare la pratica”, ma chiede nondimeno di annullare la tassa di giustizia in quanto il
Pretore avrebbe violato il suo diritto di essere sentita;
che
in procedura sommaria, come quella in esame, il giudice può rinunciare a tenere
udienza e decidere in base agli atti, sempre che la legge non disponga altrimenti
(art. 256 CPC);
che
per l’art. 84 cpv. 2 LEF il giudice del rigetto deve dare all’escusso – se l’istanza
non risulta inammissibile o infondata (art. 253 CPC) – la possibilità di
esprimersi verbalmente o per scritto prima di comunicare la decisione entro cinque
giorni;
che
il giudice del rigetto può quindi liberamente optare per una procedura interamente scritta come fatto in concreto dal Pretore
(sentenza della CEF 14.2015.158/159 dell’11 dicembre 2015,
RtiD 2016 II 646 n. 33c consid. 5);
che
di conseguenza il diritto di essere sentita della reclamante non è stato leso;
che,
d’altronde, il giudice del rigetto non è tenuto – né autorizzato – ad accertare
Fatti
i fatti d’ufficio (art. 55 cpv. 1 e a contrario 255 CPC), ma solo a verificare
se la documentazione prodotta dall’istante costituisce valido titolo di
rigetto dell’opposizione;
che
non vi è neppure spazio per un interpello (art. 56 CPC) – tale istituto non dovendo servire
a sanare negligenze processuali (sentenza del Tribunale federale 4D_57/2013 del
22 agosto 2013, consid. 3.2 con numerosi rinvii; sentenza della CEF 14.2014.67 dell’8 agosto 2014, consid. 5.3/a) – ove l’istante, pur non assistito
da un legale, non abbia usato della dovuta diligenza per presentare un’istanza
completa dei documenti necessari a ottenere il rigetto dell’opposizione (sentenza
della CEF 14.2017.92 del 23 ottobre 2017 consid. 5.5);
che nel caso specifico RE 1 ha
negligentemente omesso d’indicare (e produrre) il “Titolo
di rigetto” nell’apposita casella della rubrica “Allegati” contenuta nel formulario
Considerandi
ufficiale di domanda (act. I);
che
soccombente per colpa propria, ella risponde dunque delle spese processuali
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che
il reclamo va conseguentemente respinto;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni visto l’esito del giudizio odierno, non
essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 25'132.40,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).