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Decisione

14.2018.48

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Udienza facoltativa. Mancata produzione del titolo di rigetto. Interpello

17 luglio 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti d’ufficio (art. 55 cpv. 1 e a contrario 255 CPC), ma solo a verificare

se la documentazione prodotta dal­l’istante costituisce valido titolo di

rigetto dell’opposizione;

che

non vi è neppure spazio per un interpello (art. 56 CPC) – tale istituto non dovendo servire

a sanare negligenze processuali (sentenza del Tribunale federale 4D_57/2013 del

22 agosto 2013, consid. 3.2 con numerosi rinvii; sentenza della CEF 14.2014.67 dell’8 agosto 2014, consid. 5.3/a) – ove l’istante, pur non assistito

da un legale, non abbia usato della dovuta diligenza per presentare un’istanza

completa dei documenti necessari a ottenere il rigetto dell’opposizione (sentenza

della CEF 14.2017.92 del 23 ottobre 2017 consid. 5.5);

che nel caso specifico RE 1 ha

negligentemente omes­so d’indicare (e produrre) il “Titolo

di rigetto” nell’apposita casella della rubrica “Allegati” contenuta nel formulario

Considerandi

ufficiale di domanda (act. I);

che

soccombente per colpa propria, ella risponde dunque delle spese processuali

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

il reclamo va conseguentemente respinto;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni visto l’esito del giudizio odierno, non

essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 25'132.40,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).