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Decisione

14.2018.52

Rigetto definitivo dell’opposizione. Nova. “Judex non calcolat”. Contributi di mantenimento dopo divorzio pattuiti come passivamente ereditabili. Pretesa rinuncia

10 ottobre 2018Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i nuovi calcoli presentati nel reclamo sulla base dell’in­dice di 112 punti

anziché di 111.9 (sotto consid. 4.4) sono processualmente censurabili, poiché

essi poggiano su fatti già allegati, mentre nuove deduzioni giuridiche sono

sempre ammissibili (sentenza della CEF 14.2016.297 del 27 marzo 2017, RtiD 2017

Considerandi

II 875 n. 43c, consid. 1.3).

dd) Come

già precisato dal Pretore, poi, il giudice è tenuto a decidere d’ufficio

quale tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) concedere, a prescindere dalla

domanda, specifica o indeterminata, formulata dall’istante, e ciò anche in sede

di reclamo (DTF 140 III 378 consid. 3.5; sentenza della CEF 14.2016.18 del 25

maggio 2016, consid. 7 e 7.3 e i rinvii).

d) Le

obiezioni formali della convenuta sono quindi infondate.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132.

III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore evidenzia che l’indicizza­­zione del contributo

alimentare stabilita nella sentenza di divorzio si basa sull’indice nazionale

dei prezzi al consumo dell’Ufficio federale di statistica, stato fine settembre

1988.

(con 111.9 punti). Sotto il termine dattiloscritto “September” vi è una “x” manoscritta e a

margine, pure manoscritta, la dicitura “Augus”. L’indice nazionale

dei prezzi al consumo del settembre 1988 era però di 112.0 punti e non di 111.9

punti, indice che corrisponde a quello dell’agosto 1988. Dagli atti non essendo

possibile, a mente del Pretore, evincere quando e chi abbia apportato le

aggiunte manoscritte sulla sentenza di divorzio, dalla quale neppure è possibile

comprendere quale indice di base prevalga (quello di fine settembre di 112

punti oppure quello indicato numericamente tra parentesi di 111.9 punti), la

sentenza si rivela contraddittoria e pertanto non sufficientemente chiara e

univoca sull’effettiva som­ma da pagare per giustificare il rigetto

dell’opposizione. Per il primo giudice, d’altronde, il fatto che CO 1 abbia,

sino ad un certo punto,

adeguato il contributo alimentare, prendendo qua­le base

l’indice di 111.9 punti, non ha rilevanza per l’interpre­tazione della

sentenza.

Infine,

secondo il Pretore alla sentenza di divorzio non può essere conferita forza

esecutiva successivamente al decesso di CO 1. Egli era infatti l’unico a

essersi chiaramente obbligato al pagamento di una somma di denaro e

l’espressione “passiv

vererbliche Rente” non è assimilabile alla pronuncia

di una condanna a una prestazione (“Leistungsurteil”) in capo direttamente agli

eredi.

4.

Nel

reclamo RE 1, pur ammettendo che la sentenza di divorzio è effettivamente

contraddittoria in merito all’indice dei prezzi al consumo del mese di settembre

1988, che era di 112.0 punti e non di 111.9 come indicato tra parentesi, fa

valere che, comunque sia, il defunto ha provveduto a adeguare il rincaro al­l’indice

di settembre 1998 (di 112.0), più favorevole a lui (e alla convenuta). Poiché

non vi è alcun dubbio in merito all’obbligo di adeguare il contributo

alimentare al rincaro e la clausola d’indi­cizzazione pone una chiara base di

calcolo, si giustifica quindi di applicare “perlomeno” quell’indice. Per

questo motivo la reclamante ribadisce la sua richiesta di riconoscerle gli adeguamenti

al rincaro non versati dal de cuius, di fr. 11'449.68 per il 2016, fr. 12'864.–

per il 2015, fr. 12'928.32 per il 2014, fr. 12'864.– per il 2013 e fr. 12'145.54

per undici mesi dell’anno 2012 (essendo la pretesa per il mese di gennaio 2012

prescritta).

Nelle

osservazioni la comunione ereditaria rileva che una sentenza in cui l’indice di

base è indicato per mese e per cifra in modo discordante non è chiara poiché,

non è dato di sapere ciò che il giudice abbia effettivamente voluto. Essa non

può costituire titolo di rigetto prima che sia stata interpretata dal giudice

che l’ha emessa. Per l’osservante, d’altronde, la richiesta della reclamante di

applicare l’indice più favorevole alla convenuta, ovvero quello di settembre

1988.

di 112.0 punti, costituisce un novum inammissibile, avendo RE 1

nell’istanza di rigetto richiesto l’applicazione dell’indice di agosto 1988 di

111.9

punti.

4.1

Non è contestato – ed è indubbio – che la convenzione sulle con­seguenze del divorzio, omologata e ripresa nel dispositivo n. 2.1 della

sentenza di divorzio del 19 ottobre 1989 (doc. C accluso al­l’istanza), il cui passaggio in giudicato è attestato dal timbro della

cancelleria del Bezirksgericht __________, costituisce un valido titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione per il contributo alimentare di

fr. 6'000.– che __________ deve versare all’ex moglie ogni mese in via

anticipata dal 1° gennaio 1988 fino alla morte di lei. Non è in discussione il

fatto che la parte scoperta dei contributi maturati

fino al decesso dell’ex marito è passata ai suoi eredi (art. 560

cpv. 1 CC; Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l'opposition,

2017, n. 85 ad art. 80 LEF e i rinvii), membri della comunione escussa

(doc. B).

4.2

Controversa,

invece, è la questione dell’indicizzazione della rendita, che secondo la

convenzione è basata sull’indice nazionale dei prezzi al consumo dell’Ufficio

federale di statistica, stato fine settembre 1988 (con 111.9 punti), e da

adeguare ogni anno al­l’indice del costo

della vita del 1° gennaio, la prima volta il 1° gen­naio 1990, prendendo

quale base l’indice del mese di novembre precedente. Ora, il primo

giudice ha giustamente evidenziato che l’indice nazionale dei prezzi al consumo

a settembre 1988 era di 112.0 punti e non di 111.9 punti, come indicato nel

Dispositivo

dispositivo della sentenza di divorzio, indice quest’ultimo che corrispondeva a

quello del precedente mese di agosto 1988 (doc. D). Dagli atti non è d’altronde

possibile stabilire con assoluta certezza l’indice determinante, ancorché il

dispositivo menzioni a chiare lettere due volte il mese di settembre 1988 quale

mese di riferimento, circostanza che parrebbe far propendere per una prevalenza

dell’indice di 112.0, come il fatto che __________ ha provveduto a adeguare i

contributi alimentari al rincaro dal 1990 al 1996 con lo stesso indice di

settembre 1988 (112.0) senza che la procedente nulla obiettasse al riguardo.

4.3 Fatto

sta che l’indice di riferimento non può ch’essere l’uno o l’al­tro di quelli

indicati nella sentenza e che la comunione escussa non ha alcun interesse degno

di protezione a contestare l’appli­cazione dell’indice a lei più favorevole,

ovvero quello di 112.0 punti fatto valere dall’istante con il reclamo.

4.4 Ritenuto

che per l’adeguamento al costo della vita durante

il periodo da febbraio 2012 a dicembre 2016 va presa in considerazione la rendita di fr. 6'000.– sulla base dell’indice di 112 punti del

mese di settembre 1988, che gli indici del costo della vita sono di

160.2 punti per il mese di novembre 2011, di 159.6 punti per il mese di

novembre 2012, di 159.7 punti per il mese di novembre 2013, di 159.6 punti per

il mese di novembre 2014, di 157.4 punti per il mese di novembre 2015, di 156.8

punti per il mese di novembre 2016, che così come è stata formulata la clau­sola d’indicizzazione

pone una chiara base di calcolo (Staehe­lin,

op. cit., n. 41 ad art. 80), la sentenza di divorzio datata 19 ottobre

1989 costituisce in sé valido titolo di rigetto definitivo del­l’opposizione

per i seguenti importi:

(fr. 6'000.– : 112) x 160.2 x 11 = fr. 94'403.50 per il 2012,

(fr. 6'000.– : 112) x 159.6 x 12 = fr. 102'600.– per il 2013,

(fr. 6'000.– : 112) x 159.7 x 12 = fr. 102'664.30 per il 2014,

(fr. 6'000.– : 112) x 159.6 x 12 = fr. 102'600.– per il 2015,

(fr. 6'000.– : 112) x 157.4 x 12 = fr. 101'185.70 per il 2016.

Da

tali importi dev’essere dedotto quanto versato dal de cuius alla

procedente (istanza, ad 14), ossia fr. 82'258.– per gli 11 mesi del 2012 e

fr. 89'736.– annui dal 2013 al 2016, cosicché il rigetto definitivo può

essere concesso per:

fr. 12'145.50 per il 2012 (ossia fr. 94'403.50 ./.

fr. 82'258.–),

fr. 12'864.– per il 2013 (ossia fr. 102'600 ./. fr. 89'736.–),

fr. 12'928.30 per il 2014 (ossia fr. 102'664.30 ./.

fr. 89'736.–),

fr. 12'864.– per il 2015 (ossia fr. 102'600.– ./. fr. 89'736.–),

fr. 11'449.70 per il 2016 (ossia fr. 101'185.70 ./.

fr. 89'736.–).

4.5 Afferma

la convenuta che “judex

non calculat”. Per inciso, tale massima del Digesto (Macer

Dig. 94, 8, 1, 1) non significa che al giudice sia vietato calcolare, ma che

gli errori aritmetici evidenti in un giudizio possono essere corretti in

qualsiasi momento (principio ispiratore dell’art. 334 cpv. 2 CPC), e in senso

più metaforico che un giudice non conta nella sua decisione gli argomenti delle

parti, ma pesa la loro forza di persuasione (v. al proposito anche sotto

consid. 5.3). Per il resto, soprattutto in una procedura di esecuzione di

crediti pecuniari, il giudice, anche in sede di rigetto, non può esimersi

dall’effettuare calcoli, purché i fattori ne siano chiari e univoci.

4.6 Il

rigetto dell’opposizione va inoltre esteso agli interessi di mora, al tasso di

legge del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), decorrenti (in via anticipata) per gli anni

dal 2012 al 2016 dalla data media del periodo in questione (15 luglio per il

2012 e 1° luglio per gli anni dal 2013 al 2016).

5. Per

quanto concerne il contributo alimentare dovuto per il mese di gennaio 2017, la

reclamante argomenta che al momento del divorzio tra la reclamante e __________

era applicabile il diritto in vigore fino al 31 dicembre 1999, secondo cui le

rendite alimentari sono trasmissibili per eredità allorquando tale volontà

emerge chiaramente dalla convenzione di divorzio, come si verifica nel caso

concreto, in cui la rendita è qualificata come “passiv vererbliche”. Ne

consegue, a suo dire, che l’obbligo di corrispondere la rendita è diventato un

debito personale degli eredi in virtù del­l’art. 560 cpv. 2 CC, sicché la

reclamante si dice legittimata a far valere la sua pretesa nei confronti della

comunione ereditaria indivisa, invocando per analogia la giurisprudenza secondo

la quale il cessionario può far valere una decisione ottenuta dal cedente quale

titolo di rigetto definitivo dell'opposizione se dimostra immediatamente la sua

qualità di avente causa (DTF 140 III 372 consid. 3).

La

convenuta obietta che la possibilità di pattuire l’eredità passiva dei

contributi post divortium è ammessa, allora come oggi, solo “da certa dottrina e giurisprudenza”, che una parte della dottrina, a suo parere più recente e autorevole,

sottopone tali pattuizioni alla forma delle disposizioni di ultima volontà e

che vista l’incertezza della questione la sua risoluzione può solo essere

rinviata al giudice di merito.

5.1 Per

l’art. 153 cpv. 1 vCC la rendita vitalizia stabilita per sentenza o per

convenzione a titolo di indennità, di riparazione o di alimenti, cessava di

essere dovuta se il coniuge che vi aveva diritto passava a nuove nozze. La

legge non disciplinava la questione in caso di decesso del debitore, ma giurisprudenza

e dottrina ritenevano possibile prevedere

nella convenzione di divorzio l’ere­ditarietà passiva

dell’obbligo di corrispondere la rendita sostitutiva del mantenimento coniugale giusta l’art. 151 vCC (DTF 85 II 80 consid. 2/c; Bühler/ Spühler, Berner Kommentar, vol. II/1/1/2, 3a ed., 1980, n. 19, 6° trattino, e 28-29 ad art. 153 vCC; Hinder­ling/Steck, Das Schweizerische Ehescheidungsrecht, 1995, pag. 357 e nota 2), che

altrimenti non lo sarebbe stata (DTF 100 II 2 consid. 4, 104

II 245 consid. 5). La valenza di una tale pattuizione era

vincolata unicamente all’omologazione da parte del giudice del divorzio (Bühler/Spühler, op. cit.,

n. 28 ad art. 153 CC), competente anche per verificare il rispetto delle regole

sulla legittima (Hinderling/Steck,

op. cit. loc. cit.).

a) Tale regolamentazione è rimasta in vigore fino al 31 dicembre 1999, quando è stata

sostituita dalla legge federale del 26 giugno 1998. Per l’art. 7a

cpv. 2 tit. fin. CC i divorzi passati in giudicato secondo il

diritto anteriore conservano i loro effetti. Alla disciplina di un contributo alimentare stabilito conformemente al­l’art.

151 cpv. 1 vCC o di una rendita d’indigenza (art. 152 vCC) in favore del coniuge

divorziato continua ad applicarsi quindi l’art. 153 vCC (Leuenberger in:

Schwenzer (ed.), Praxiskommentar Scheidungsrecht, 2000, n. 8 ad art. 7a-7b

tit. fin. CC; Geiser, Vom alten

zum neuen Scheidungsrecht, 1999, pag. 251 n. 6.06). L’applicabilità del diritto

previgente non è del resto controversa nella fattispecie.

b) Orbene

nella fattispecie nella decisione del 19 ottobre 1989 il Bezirksgericht __________

ha espressamente previsto, omologando la convenzione sulle conseguenze

accessorie del divorzio pattuita tra le parti, che la rendita assegnata alla

procedente era “passiv

vererbliche”, ossia che l’onere di corrispondere la

stessa in caso di premorienza di CO 1 sarebbe passato ai suoi eredi.

c) Certo,

la convenuta obietta che la possibilità di pattuire l’eredità passiva dei

contributi post divortium è ammessa, allora come oggi, soltanto “da certa dottrina e giurisprudenza”, ma non cita la giurisprudenza né la dottrina contraria relativa al

diritto previgente. Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile.

5.2 Ciò

posto, la reclamante ritiene a ragione di essere legittimata a far valere la

pretesa per gli alimenti di gennaio 2017 nei confronti degli eredi convenuti collettivamente sulla

scorta dell’art. 560 cpv. 2 CC e di ottenere il rigetto

definitivo della loro opposizione. Al proposito, essa cita la DTF 140 III 372

consid. 3, che invero riguarda

un caso di successione attiva (cessione del credito posto in esecuzione).

a) Il principio

dell’opponibilità del titolo di rigetto definitivo al successore di una parte

(a titolo universale o particolare) – purché la successione sia dimostrata con

documenti – vale però anche dal profilo passivo. Segnatamente in caso di

successione ereditaria, la decisione resa nei confronti del defunto consente il

rigetto del­l’opposizione nell’esecuzione diretta contro la comunione ereditaria

(o meglio contro gli eredi escussi collettivamente) fino alla divisione (Abbet op. cit., n. 85 ad art. 80; Staehelin in: Basler Kommentar,

SchKG I, 2a ed. 2010, n. 131 ad art. 80 LEF ; Sandra Laydu Molinari, La poursuite pour les

dettes successorales, 1999, pag. 206).

b) Ne

segue che, contrariamente a quanto giudicato dal Pretore, la sentenza di

divorzio costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

(anche) nei confronti degli eredi del debitore degli alimenti, ancorché non li

condanni esplicitamente a versare gli alimenti dopo il decesso dell’ex marito,

poiché la decisione ha per loro, in quanto successori a titolo universale,

esattamente gli stessi effetti che per il defunto, anche sul piano processuale

(in materia di rigetto provvisorio : DTF 102 II 387 consid. 2; sentenza del Tribunale federale

5A_635/2008 del 23 gennaio 2009 consid. 2.3; v. pure art. 83 cpv. 4 CPC). Vero

è che gli eredi non hanno avuto la possibilità d’impugnare la decisione di

divorzio. Tuttavia, a differenza dei debitori solidali, nei confronti dei quali

la decisione resa contro un condebitore costituisce titolo di rigetto

unicamente se è stata intimata loro (sentenza del Tribunale federale

5D_169/2013 del 6 dicembre 2013, RtiD 2014 II 889 n. 51c, consid. 4.2, con un

rinvio a Staehelin, op. cit. loc.

cit.), i successori a titolo universale o particolare rispondono al posto

del dante causa (e non accanto a lui). Ad ogni modo i successori conservano la

facoltà di contestare la propria responsabilità con un’azione di annullamento

del­l’esecuzione (art. 85 o 85a LEF ; Staehelin, op. cit. loc. cit.; per quanto attiene alla

contestazione dell’assunzione di debito: Abbet,

op. cit., n. 86 ad art. 80).

c) È

dimostrato – e del resto non è controverso – che i membri della comunione

convenuta sono eredi di CO 1 (doc. B accluso all’istanza) e che l’eredità è

tuttora indivisa. In virtù dell’art. 560 cpv. 2 CC la sentenza di divorzio è

opponibile loro come titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Anche su

questo punto la decisione impugnata, giuridicamente errata, va corretta.

5.3 La

convenuta invoca la nullità della clausola di trasferibilità passiva della

rendita siccome non riveste la forma di disposizioni di ultima volontà (ossia

la forma del testamento pubblico trattandosi di un contratto successorio, art.

512 cpv. 1 CC). Essa cita a sostegno della propria opinione una parte della

dottrina in merito all’attuale art. 130 CC (che ha sostituito l’art. 153 vCC), a suo parere “più recente e autorevole” di quella su cui la reclamante fonda la tesi per cui per la validità

della clausola basti l’omologazio­ne del giudice del divorzio. A ragione la

convenuta scrive che le opinioni dottrinali non si contano ma si valutano (judex non calculat,

v. sopra consid. 4.5). Il fattore della novità non è però in sé un criterio

pertinente, men che meno quando la dottrina, come nel caso concreto, si

riferisce a una versione più recente della norma da interpretare. Quanto all’autorevolezza,

dipende fondamentalmente dalla qualità e del grado di

persuasività degli argomenti esposti. Ora, la convenuta non spende una parola

al riguardo.

D’altronde,

dal punto di vista della sicurezza del diritto occorre riconoscere un’autorevolezza

particolare alla giurisprudenza del Tribunale federale. Ebbene, sotto l’imperio

dell’art. 153 vCC era chiaro, secondo tale giurisprudenza e la dottrina allora

in vigore (sopra consid. 5.1), che la validità della convenzione prevedente

l’ereditarietà passiva della rendita dopo divorzio era vincolata unicamente

all’omologazione da parte del giudice del divorzio, il cui esame consentiva di

raggiungere lo scopo protettivo perseguito dalle regole di forma del diritto

successorio. Del resto, tutta la discussione sulla possibilità per i coniugi,

nella convenzione di divorzio, di derogare alla decadenza dei contributi di

mantenimento con la morte del coniuge debitore non avrebbe alcun senso se fosse

comunque necessario, in più, osservare la forma del testamento pubblico.

L’obiezione della resistente è di conseguenza infondata.

5.4 In

conclusione l’opposizione dev’essere rigettata in via definitiva anche per il

contributo di gennaio 2017, pari a fr. 8'400.– (fr. 6'000.– : 112 x

156.8 x 1), oltre agli interessi di mora, al tasso di legge del

5% (art. 104 cpv. 1 CO), dal 1° gennaio 2017 (cfr. sopra consid. 4.4 e 4.6).

6. Per

la comunione ereditaria l’esecuzione, siccome avviata contro l’eredità indivisa

nel senso dell’art. 49 LEF, non può vertere sui debiti degli eredi, pur

ereditati dal defunto, come risulterebbe da una sentenza del Tribunale federale

(DTF 116 III 4). Trattandosi di

una contestazione vertente sulla propria legittimazione passiva (che a suo

parere apparterrebbe ai singoli eredi), rientra nel potere di cognizione del

giudice del rigetto e non dell’autorità di vigilanza (sentenza della CEF 14.2015.77 del 24

luglio 2015, consid. 5, massimata in RtiD 2016 I 718 n. 41c).

6.1 Giusta l’art. 49 LEF fino alla divisione o alla

costituzione di un’indi­­visione o alla liquidazione d’ufficio, l’eredità può

essere escussa con la specie di esecuzione applicabile al defunto, al

luogo dove egli poteva essere escusso al momento della sua morte. Nonostante la

comunione ereditaria non abbia personalità giuridica, la norma citata le

riconosce la capacità di essere parte in una procedura esecutiva promossa nei

suoi confronti (sentenza della CEF 15.2008.61 del 26 agosto 2008 consid. 1; Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 1 ad art. 49 LEF). Nell’ese­cuzione contro la successione possono

essere pignorati solo gli attivi della stessa (ovvero che erano del defunto),

ad esclusione quindi degli altri beni di ogni singolo erede (DTF 116 III 6 seg. consid. 2/a; 113 III 82

consid. 4; sentenza della CEF

14.2001.15 del 22 agosto 2001, consid. 3/b;

Laydu Molinari, op. cit., pag. 149

seg.; Schmid, op. cit., n. 8 ad

art. 49 LEF; Schüpbach in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 49 LEF).

6.2 La

convenuta, quindi, equivoca sul senso della giurisprudenza del Tribunale

federale. Come del resto da lei stessa puntualizzato in prima sede (osservazioni

all’istanza, ad 1.4), si evince dalla DTF 116 III 4 segg. che l’esecuzione

contro l’eredità indivisa può vertere soltanto su beni della successione

(ovvero che erano del defunto) e non sui beni personali dei singoli eredi

(ovvero di cui essi non sono proprietari comuni con i coeredi giusta l’art. 602

cpv. 2 CC). Parimenti unicamente i debiti di cui gli eredi rispondono personalmente, collettivamente e solidalmente

(a norma degli art. 602 cpv. 1 e 603 cpv. 1 CC) possono essere oggetto

del­l’esecuzione diretta contro la comunione ereditaria nel senso del­l’art. 49

LEF, ad esclusione dei loro debiti personali di cui essi rispondono

singolarmente. I debiti “ereditati” dal defunto sono debiti dell’erede sì

personali (art. 560 cpv. 2 CC), ma di cui egli risponde collettivamente con gli

altri eredi fino alla divisione, sicché

rientrano tra i debiti che il creditore può riscuotere con un’ese­cuzione contro “l’eredità” (detta anche comunione

ereditaria, un concetto astratto usato per designare gli eredi

considerati collettivamente). Sia per i debiti sorti prima del decesso – detti

del defunto (Steinauer, Le droit

des successions, 2006, n. 247) – sia per quelli sorti dopo fino alla divisione

– detti debiti della successione (Steinauer,

op. cit., n. 260) – è possibile promuovere un’ese­cuzione

contro l’eredità (Schmid,

op. cit. n. 1 ad art. 49 LEF con

riferimento).

6.3 Ne

consegue, nel caso di specie, che la reclamante ha correttamente diretto

l’esecuzione contro la comunione ereditaria, per quanto riguarda sia i debiti

sorti prima della morte di __________ (per il mancato adeguamento al rincaro) –

che sono debiti del defunto – sia i debiti sorti dopo il suo decesso – che sono

debiti della successione.

7. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto

definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato

estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è

prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti

essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono

più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135

III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid.

5.2).

Sono

ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della

CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di

quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente

rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto

definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova

rigorosa del contrario. Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su

questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento

gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole

della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del

merito (DTF 124 III 503 consid. 3/a).

7.1 Fronteggiando

un’obiezione già sollevata dalla convenuta in prima sede, RE 1 ribadisce di non

aver mai rinunciato all’ade­guamento della propria rendita al rincaro, atteso

che da un atteggiamento passivo del creditore alimentare non è possibile desumere

una rinuncia alla pretesa.

A

mente dell’escussa, per contro, poiché la reclamante per oltre vent’anni è

rimasta silente alle articolate proposte dell’ex marito, il suo silenzio è da

interpretare in buona fede quale assenso per atto concludente.

7.2 Stante

il rigore della giurisprudenza relativa all’art. 81 LEF (sopra consid. 7),

l’eccezione sollevata dalla comunione ereditaria non può essere ammessa, in

assenza di un’esplicita, chiara e documentata rinuncia della reclamante

all’adeguamento dei contributi di mantenimento al rincaro. Non

spetta d’altronde al giudice del rigetto statuire su questioni delicate come

quella di valutare se è contrario al principio della buona fede il fatto

che l’istante abbia aspettato più di 20 anni per chiedere la rifusione del

rincaro pur non avendo risposto alla proposta dell’ex marito di bloccare l’in­dicizzazione

al tasso del 139.6 del 1° maggio 1995 (giorno del suo pensionamento), e quindi

la rendita a fr. 7'478.– mensili (scritti 31 marzo e 1° maggio 1996, doc. 1 e

2).

8. In definitiva, il reclamo va pertanto

parzialmente accolto, nella mi­sura risultante dall’applicazione

dell’indice dei prezzi al consumo di 112.0 punti fatto valere con

il reclamo anziché di 111.9 sul quale si fonda l’istanza.

9. In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96 CPC, seguono la pressoché totale soccombenza della comunione

ereditaria CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC).

10. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 70'651.50,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta

al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è

rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 12'145.50 oltre

agli interessi del 5% dal 15 luglio 2012, fr. 12'864.– oltre agli

interessi del 5% dal 1° luglio per il 2013, fr. 12'928.30 oltre agli interessi

del 5% dal 1° luglio per il 2014, fr. 12'864.– oltre agli interessi del 5%

dal 1° luglio per il 2015, fr. 11'449.70 oltre agli interessi del 5% dal

1° luglio per il 2016 e fr. 8'400.– oltre degli interessi del 5% dal 1°

gennaio 2017.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 350.–,

anticipate dalla parte istante, sono poste a carico della comunione ereditaria CO

1, che rifonderà a RE 1 fr. 3'000.– per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della comunione ereditaria

fu CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 2'400.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).