14.2018.55
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Foro
18 settembre 2018Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.55
Lugano
18 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella causa SO.2018.81 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza
14 marzo 2018 da
RE 1
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 18 aprile 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 13 aprile 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 26 febbraio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di
Biasca, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 7'570.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2018,
indicando quale titolo di credito gli “affitti arretrati + spese 2017”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 marzo
2018 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Riviera. Il 31 marzo 2018 l’escussa ha (ri)trasferito il proprio domicilio a __________
(SG).
C. Statuendo con decisione del 13 aprile 2018, il Pretore ha dichiarato l’istanza
irricevibile, rinunciando in via del tutto eccezionale a prelevare spese
processuali.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 18 aprile 2018 chiedendo se fosse corretto inoltrare l’istanza alla Pretura di Biasca
oppure se avrebbe dovuto presentarla alla Pretura di Bellinzona. Nel termine
impartito per presentare eventuali osservazioni la controparte è rimasta silente.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di
rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e
inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del
reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo
al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 18 aprile 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 16 aprile, in
concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Nel caso in esame la
ricevibilità del reclamo è dubbia poiché RE 1 più che ricorrere si limita a
porre un quesito a questa Camera. La questione può ad ogni modo
rimanere indecisa poiché la decisione impugnata è corretta
nel risultato, come si dimostrerà in appresso.
2.
A
norma dell’art. 84 cpv. 1 LEF, il giudice del luogo d’esecuzione pronuncia
sulla domanda di rigetto dell’opposizione. Per “luogo d’esecuzione” (Betreibungsort, for de la poursuite) s’intende il foro esecutivo, ossia il luogo della sede dell’ufficio d’esecuzione
che ha emesso il precetto esecutivo (DTF 76 I 49 consid. 3; 112 III 11
consid. 1 ; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 84 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 18 ad art. 84 LEF). Il foro dell’azione di rigetto, quindi,
non si confonde necessariamente con il
domicilio dell’escusso (impreciso:
Schmidt in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad
art. 84 LEF). Rimane quello di esecuzione anche se il precetto esecutivo è
stato emesso a un foro speciale (art. 48-52 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 84) oppure, per errore, da un ufficio territorialmente
incompetente ove l’escusso non se ne
sia doluto tempestivamente con un ricorso (v. le sentenze citate sopra). Se però il
debitore, in seguito, ha trasferito il proprio domicilio, la domanda di rigetto
dell’opposizione va presentata avanti il giudice del suo nuovo domicilio (art.
53.
LEF), sempreché l’escusso abbia comunicato il cambiamento di domicilio al
creditore o questi l’abbia appreso altrimenti. Il giudice del luogo d’esecuzione
iniziale rimane nondimeno competente ove il debitore
non faccia valere al suo cospetto di aver cambiato domicilio dopo che l’esecuzione
è stata promossa (DTF 112 III 11 consid. 2; 136 III 372 consid. 2.1). La regola
dell’art. 53 LEF non vale per i fori speciali (DTF 136 III 373 consid. 2.1; Staehelin, op. cit., n. 22 ad art. 84).
2.1
Dal
1° gennaio 2015, il Cantone Ticino costituisce un unico circondario di esecuzione
e un unico circondario dei fallimenti (art. 1 cpv. 1 della legge cantonale di
applicazione della legge federale sulla
esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL 280.100]). Sia l’ufficio d’esecuzione
sia quello di fallimenti non hanno però una sede sola, ma quattro sedi
principali ubicate a Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio, con agenzie a
Cevio, Biasca, Acquarossa e Faido (art. 1 cpv. 3 LALEF), ossia i capoluoghi
degli otto Distretti cantonali. Dal 4 settembre 2017, tuttavia, tutti i
precetti esecutivi sono emessi dal Centro cantonale dei precetti esecutivi alla
sua sede di Faido, ma nell’intestazione di ogni atto è indicata la sede dell’ufficio
o dell’agenzia in cui si trova il foro esecutivo.
2.2
In
pratica, quindi, le circoscrizioni degli uffici e delle agenzie ricalcano
quelle dei Distretti e delle giurisdizioni corrispondenti, però con due eccezioni:
il Circolo del Ceresio è stato attribuito al circondario d’esecuzione e
fallimenti di Mendrisio il 1° luglio 2006 (art. 1 cpv. 3 vLALEF, BU 2005, 393)
e dal profilo organizzativo tale attribuzione è stata mantenuta anche dopo la
modifica della LALEF del 2015; le esecuzioni dirette contro debitori con domicilio
o sede nel (vecchio) Comune di Claro sono tuttora emesse e gestite dalla sede
di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione, mentre dal profilo giudiziario il
territorio di Claro rientra nella giurisdizione della Pretura di Bellinzona
(art. 32 cpv. 4 e 37 cpv. 1 della legge cantonale
sull’organizzazione giudiziaria [LOG, RL 177.100]), e ciò dall’entrata in carica del Municipio del nuovo Comune di Bellinzona con le elezioni comunali del 2 aprile 2017 (art. 12 cpv. 1 della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni
[RL 182. 200]; www4.ti.ch/di/sel/riforma-dei-comuni/aggregazioni/ultimate/bellinzonese), rispettivamente, per i valori litigiosi
fino a fr. 5'000.– (art. 31 lett. c LOG), nella giurisdizione della Giudicatura di
pace del Circolo di Riviera fino alla fine del periodo 2009-2019 di nomina dei
giudici di pace e dei loro supplenti, poi del Circolo di Bellinzona (legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti [RL
180.
]).
2.3
Ciò
posto, dalla stessa (nuova) LALEF si evince che il legislatore, pur istituendo
un circondario d’esecuzione (e di fallimento) unitario, non ha voluto unificare
anche le sedi del nuovo e unico Ufficio d’esecuzione, che sono rimaste quelle
di prima, le cui delimitazioni sono sostanzialmente quelle dei confini
distrettuali. Vero è che l’emissione dei precetti esecutivi è ora centralizzata
a Faido (come il trattamento della maggior parte delle richieste di estratto
esecutivo, effettuato dal 3 ottobre 2016 dal “Contact
Center” di Faido). Nondimeno, il
legislatore cantonale non ha previsto parallelamente un’unica giurisdizione
cantonale di prima istanza per le cause sommarie a norma della LEF (art.
251.
CPC). Perlomeno sul piano del diritto consuetudinario quelle cause hanno
continuato a essere trattate, a dipendenza del valore litigioso, dalle singole
Preture e Giudicature di pace in funzione del domicilio o della sede della
parte convenuta. Tale prassi non lede il diritto
federale, perché nel Cantone Ticino il “luogo d’esecuzione” nel senso dell’art. 84 cpv. 1 LEF è dal
1° gennaio 2015 l’intero territorio cantonale (art. 1 cpv. 1 LALEF). All’interno
del circondario unico scelto sulla scorta dell’art. 1 cpv. 2 LEF, il Cantone risulta
competente per organizzare a sua scelta il proprio ufficio d’esecuzione (art.
2.
cpv. 5 LEF) – come quello dei fallimenti – e le proprie autorità giudiziarie
(art. 3 CPC).
2.4
Anche
per evitare una modifica della ripartizione attuale dei carichi di lavoro – suscettibile
di verificarsi ove gli escutenti potessero scegliere liberamente una qualsiasi
Pretura o Giurisdizione di pace presso la quale inoltrare l’azione di rigetto
dell’opposizione, di fallimento o di sequestro –, che il legislatore non ha voluto
dal momento che non ha modificato l’organizzazione giudiziaria esistente in
occasione della creazione del circondario
di esecuzione unico, occorre confermare la prassi attuale, secondo cui
la competenza territoriale delle autorità giudiziarie cantonali per le cause
sommarie a norma della LEF corrisponde alla giurisdizione (distretto, giurisdizione
[per Mendrisio e Locarno] o circolo) in cui si trova il foro esecutivo generale (art. 46 LEF) o speciale (art. 48-52 LEF) al momento dell’introduzione dell’esecuzione,
ovvero, a dipendenza dei casi, il domicilio o la sede della parte escussa, il
suo luogo di dimora, l’ultimo domicilio del defunto, il domicilio eletto oppure
il luogo di situazione del bene sequestrato o costituito in pegno.
Il
foro giudiziario sarà però quello del nuovo domicilio
dell’escusso qualora l’abbia spostato dopo l’inoltro dell’esecuzione
(art. 53 LEF), sempreché egli abbia comunicato il cambiamento di
domicilio al creditore o questi l’abbia appreso altrimenti e la circostanza sia
nota al giudice (sopra
consid. 2). Dal profilo puramente esecutivo, invece, vale la pena ricordare che
il cambiamento di domicilio all’interno del Cantone non ha alcun influsso sulla
competenza di trattare la domanda di proseguimento dell’esecuzione (sentenza della CEF 15.2016.17 del 19 maggio 2016
consid. 4).
Se,
infine, il debitore è stato escusso per errore in Ticino e non ha tempestivamente
contestato il precetto esecutivo, il giudice territorialmente competente sarà
quello nella cui giurisdizione si trova la sede dell’ufficio ticinese avente
emesso il precetto esecutivo.
3.
Ciò
posto, la decisione impugnata risulta giuridicamente corretta, siccome già dal 2 aprile 2017 Claro fa parte del Distretto
di Bellinzona (sopra consid. 2.2), sicché la causa di rigetto dell’opposizione
andava promossa alla Pretura del Distretto di Bellinzona (consid. 2.4), non di
Riviera. Onde evitare gli inconvenienti pratici legati al trasferimento del
domicilio dell’escussa fuori Cantone, la procedente avrebbe verosimilmente
dovuto ripresentare l’istanza alla Pretura di Bellinzona entro il termine di un
mese previsto dall’art. 63 CPC. Appare infatti sostenibile ritenere che il
momento determinante per stabilire quale sia il giudice competente nel senso di
questa norma sia il giorno in cui la petizione o l’istanza fu proposta per la
prima volta (cfr. art. 64 cpv. 1 lett. b CPC) e non quello in cui l’atto è
poi stato riproposto. La questione non deve però essere risolta in questa sede,
in cui è in discussione solo la sentenza impugnata, la quale, per i motivi
esposti, dev’essere confermata.
4.
La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si giustifica di
rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo per motivi di equità (art. 107 cpv.
1.
lett. b e f CPC), poiché la reclamante risulta sprovvista di formazione
giuridica, ha agito senza il patrocinio di un avvocato alla sede di Biasca indicata
sul precetto esecutivo, apparentemente sulla scorta d’informazioni assunte
presso la Pretura di Bellinzona e dell’UE di Biasca. Al riguardo, sarebbe del
resto opportuna una modifica dell’intestazione dei precetti esecutivi emessi contro debitori con
domicilio o sede a Claro, nel senso d’indicare Bellinzona (anziché Biasca) come
sede dell’Ufficio d’esecuzione.
Non si pone invece problema di
ripetibili, la controparte non avendo presentato osservazioni al reclamo.
5.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'570.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non
si riscuotono spese processuali. Fatta salva la compensazione con altri debiti
della reclamante, l’anticipo di fr. 100.– le è restituito.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).