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Decisione

14.2018.55

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Foro

18 settembre 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 marzo

2018 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Riviera. Il 31 marzo 2018 l’escussa ha (ri)trasferito il proprio domicilio a __________

(SG).

C. Statuendo con decisione del 13 aprile 2018, il Pretore ha dichiarato l’istanza

irricevibile, rinunciando in via del tutto eccezionale a prelevare spese

processuali.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 18 aprile 2018 chiedendo se fosse corretto inoltrare l’istanza alla Pretura di Biasca

oppure se avrebbe dovuto presentarla alla Pretura di Bellinzona. Nel termine

impartito per presentare eventuali osservazioni la controparte è rimasta silente.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di

rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e

inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del

reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo

al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato

il 18 aprile 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 16 aprile, in

concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Nel caso in esame la

ricevibilità del reclamo è dubbia poiché RE 1 più che ricorrere si limita a

porre un quesito a questa Camera. La questione può ad ogni modo

rimanere indecisa poiché la decisione impugnata è corretta

nel risultato, come si dimostrerà in appresso.

2.

A

norma dell’art. 84 cpv. 1 LEF, il giudice del luogo d’esecuzione pronuncia

sulla domanda di rigetto dell’opposizione. Per “luogo d’esecuzione” (Betreibungsort, for de la poursuite) s’intende il foro esecutivo, ossia il luogo della sede dell’ufficio d’esecuzione

che ha emesso il precetto esecutivo (DTF 76 I 49 consid. 3; 112 III 11

consid. 1 ; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 84 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 18 ad art. 84 LEF). Il foro dell’azione di rigetto, quindi,

non si confonde necessariamente con il

domicilio dell’e­scusso (impreciso:

Schmidt in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad

art. 84 LEF). Rimane quello di esecuzione anche se il precetto esecutivo è

stato emesso a un foro speciale (art. 48-52 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 84) oppure, per errore, da un ufficio territorialmente

incompetente ove l’escusso non se ne

sia doluto tempestivamente con un ricorso (v. le sen­tenze citate sopra). Se però il

debitore, in seguito, ha trasferito il proprio domicilio, la domanda di rigetto

dell’opposizione va presentata avanti il giudice del suo nuovo domicilio (art.

53.

LEF), sempreché l’escusso abbia comunicato il cambiamento di domicilio al

creditore o questi l’abbia appreso altrimenti. Il giudice del luogo d’esecuzione

iniziale rimane nondimeno competente ove il debitore

non faccia valere al suo cospetto di aver cambiato domicilio dopo che l’esecuzione

è stata promossa (DTF 112 III 11 consid. 2; 136 III 372 consid. 2.1). La regola

dell’art. 53 LEF non vale per i fori speciali (DTF 136 III 373 consid. 2.1; Staehelin, op. cit., n. 22 ad art. 84).

2.1

Dal

1° gennaio 2015, il Cantone Ticino costituisce un unico circondario di esecuzione

e un unico circondario dei fallimenti (art. 1 cpv. 1 della legge cantonale di

applicazione della legge federale sulla

esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL 280.100]). Sia l’uf­­ficio d’esecuzione

sia quello di fallimenti non hanno però una sede sola, ma quattro sedi

principali ubicate a Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio, con agenzie a

Cevio, Biasca, Acquarossa e Faido (art. 1 cpv. 3 LALEF), ossia i capoluoghi

degli otto Distretti cantonali. Dal 4 settembre 2017, tuttavia, tutti i

precetti esecutivi sono emessi dal Centro cantonale dei precetti esecutivi alla

sua sede di Faido, ma nell’intestazione di ogni atto è indicata la sede dell’ufficio

o dell’agenzia in cui si trova il foro esecutivo.

2.2

In

pratica, quindi, le circoscrizioni degli uffici e delle agenzie ricalcano

quelle dei Distretti e delle giurisdizioni corrispondenti, però con due eccezioni:

il Circolo del Ceresio è stato attribuito al circondario d’esecuzione e

fallimenti di Mendrisio il 1° luglio 2006 (art. 1 cpv. 3 vLALEF, BU 2005, 393)

e dal profilo organizzativo tale attribuzione è stata mantenuta anche dopo la

modifica della LALEF del 2015; le esecuzioni dirette contro debitori con domicilio

o sede nel (vecchio) Comune di Claro sono tuttora emesse e gestite dalla sede

di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione, mentre dal profilo giudiziario il

territorio di Claro rientra nella giurisdizione della Pretura di Bellinzona

(art. 32 cpv. 4 e 37 cpv. 1 della legge cantonale

sull’organizzazione giudiziaria [LOG, RL 177.100]), e ciò dall’entrata in carica del Municipio del nuovo Comune di Bellinzona con le elezioni comunali del 2 aprile 2017 (art. 12 cpv. 1 della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni

[RL 182. 200]; www4.ti.ch/di/sel/riforma-dei-comuni/aggregazioni/ultimate/bellinzonese), rispettivamente, per i valori litigiosi

fino a fr. 5'000.– (art. 31 lett. c LOG), nella giurisdizione della Giudicatura di

pace del Circolo di Riviera fino alla fine del periodo 2009-2019 di nomina dei

giudici di pace e dei loro supplenti, poi del Circolo di Bellinzona (legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti [RL

180.

]).

2.3

Ciò

posto, dalla stessa (nuova) LALEF si evince che il legislatore, pur istituendo

un circondario d’esecuzione (e di fallimento) unitario, non ha voluto unificare

anche le sedi del nuovo e unico Ufficio d’esecuzione, che sono rimaste quelle

di prima, le cui delimitazioni sono sostanzialmente quelle dei confini

distrettuali. Vero è che l’emissione dei precetti esecutivi è ora centralizzata

a Faido (come il trattamento della maggior parte delle richieste di estratto

esecutivo, effettuato dal 3 ottobre 2016 dal “Contact

Center” di Faido). Nondimeno, il

legislatore cantonale non ha previsto parallelamente un’unica giurisdizione

cantonale di prima istanza per le cause sommarie a norma della LEF (art.

251.

CPC). Perlomeno sul piano del diritto consuetudinario quelle cause hanno

continuato a essere trattate, a dipendenza del valore litigioso, dalle singole

Preture e Giudicature di pace in funzione del domicilio o della sede della

parte convenuta. Tale prassi non lede il diritto

federale, perché nel Cantone Ticino il “luogo d’esecuzione” nel senso dell’art. 84 cpv. 1 LEF è dal

1° gennaio 2015 l’intero territorio cantonale (art. 1 cpv. 1 LALEF). All’interno

del circondario unico scelto sulla scorta dell’art. 1 cpv. 2 LEF, il Cantone risulta

competente per organizzare a sua scelta il proprio ufficio d’ese­­cuzione (art.

2.

cpv. 5 LEF) – come quello dei fallimenti – e le proprie autorità giudiziarie

(art. 3 CPC).

2.4

Anche

per evitare una modifica della ripartizione attuale dei carichi di lavoro – suscettibile

di verificarsi ove gli escutenti potessero scegliere liberamente una qualsiasi

Pretura o Giurisdizione di pace presso la quale inoltrare l’azione di rigetto

dell’opposizione, di fallimento o di sequestro –, che il legislatore non ha voluto

dal momento che non ha modificato l’organizzazione giudiziaria esistente in

occasione della creazione del circondario

di esecuzione unico, occorre confermare la prassi attuale, secondo cui

la competenza territoriale delle autorità giudiziarie cantonali per le cause

sommarie a norma della LEF corrisponde alla giurisdizione (distretto, giurisdizione

[per Mendrisio e Locarno] o circolo) in cui si trova il foro esecutivo generale (art. 46 LEF) o speciale (art. 48-52 LEF) al momento dell’introduzione dell’esecuzione,

ovvero, a dipendenza dei casi, il domicilio o la sede della parte escussa, il

suo luogo di dimora, l’ultimo domicilio del defunto, il domicilio eletto oppure

il luogo di situazione del bene sequestrato o costituito in pegno.

Il

foro giudiziario sarà però quello del nuovo domicilio

dell’escus­­so qualora l’abbia spostato dopo l’inoltro dell’esecuzione

(art. 53 LEF), sempreché egli abbia comunicato il cambiamento di

domicilio al creditore o questi l’abbia appreso altrimenti e la circostanza sia

nota al giudice (sopra

consid. 2). Dal profilo puramente esecutivo, invece, vale la pena ricordare che

il cambiamento di domicilio all’interno del Cantone non ha alcun influsso sulla

com­petenza di trattare la domanda di proseguimento dell’esecuzione (sentenza della CEF 15.2016.17 del 19 maggio 2016

consid. 4).

Se,

infine, il debitore è stato escusso per errore in Ticino e non ha tempestivamente

contestato il precetto esecutivo, il giudice territorialmente competente sarà

quello nella cui giurisdizione si trova la sede dell’ufficio ticinese avente

emesso il precetto esecutivo.

3.

Ciò

posto, la decisione impugnata risulta giuridicamente corretta, siccome già dal 2 aprile 2017 Claro fa parte del Distretto

di Bellinzona (sopra consid. 2.2), sicché la causa di rigetto dell’opposizione

andava promossa alla Pretura del Distretto di Bellinzona (consid. 2.4), non di

Riviera. Onde evitare gli inconvenienti pratici legati al trasferimento del

domicilio dell’escussa fuori Cantone, la procedente avrebbe verosimilmente

dovuto ripresentare l’istanza alla Pretura di Bellinzona entro il termine di un

mese previsto dall’art. 63 CPC. Appare infatti sostenibile ritenere che il

momento determinante per stabilire quale sia il giudice competente nel senso di

questa norma sia il giorno in cui la petizione o l’istanza fu proposta per la

prima volta (cfr. art. 64 cpv. 1 lett. b CPC) e non quello in cui l’atto è

poi stato riproposto. La questione non deve però essere risolta in questa sede,

in cui è in discussione solo la sentenza impugnata, la quale, per i motivi

esposti, dev’essere confermata.

4.

La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si giustifica di

rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo per motivi di equità (art. 107 cpv.

1.

lett. b e f CPC), poiché la reclamante risulta sprovvista di formazione

giuridica, ha agito senza il patrocinio di un avvocato alla sede di Biasca indicata

sul precetto esecutivo, apparentemente sulla scorta d’in­­formazioni assunte

presso la Pretura di Bellinzona e dell’UE di Biasca. Al riguardo, sarebbe del

resto opportuna una modifica dell’intestazione dei precetti esecutivi emessi contro debitori con

domicilio o sede a Claro, nel senso d’indicare Bellinzona (anziché Biasca) come

sede dell’Ufficio d’esecuzione.

Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte non avendo presentato osservazioni al reclamo.

5.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'570.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non

si riscuotono spese processuali. Fatta salva la compensazione con altri debiti

della reclamante, l’anticipo di fr. 100.– le è restituito.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).