14.2018.56
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Determinazione della tassa di giustizia e delle ripetibili di prima sede. Potere d’apprezzamento. Soccombenza parziale
21 settembre 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.56
Lugano
21 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 13 febbraio 2018 da
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 aprile 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 10 aprile 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 24 gennaio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso
RE 1 per l’incasso di 1) fr. 60'000.– oltre agli interessi del 5% dall’8
dicembre 2017, 2) fr. 10'000.– oltre agli interessi del 5% dall’8 dicembre
2017, 3) fr. 5'700.– e 4) fr. 950.–, indicando quali titoli di credito:
“1 e 2. Prestiti del 25
febbraio 2013, esigibili al 31 dicembre 2014, 3. Interessi al 2% dal 23.2.2013
al 22.11.2017 su fr. 60'000.– e 4. Interessi al 2% dal 23.2.2013 al
22.11.2017 su fr. 10'000.–”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 febbraio
2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, limitando la sua pretesa a fr. 10'000.– oltre agli interessi
del 5% dall’8 dicembre 2017 e a fr. 950.–. All’udienza
di discussione tenutasi il 9 aprile 2018, l’istante ha confermato la sua
domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta eccependo la compensazione.
In sede di replica e duplica orali, le parti si sono riconfermate nelle loro
rispettive e antitetiche posizioni.
C. Statuendo con decisione del 10 aprile 2018, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione limitatamente
a fr. 10'000.– oltre agli interessi del 5% dall’8 dicembre 2017, ponendo a
carico della parte convenuta le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità
di fr. 750.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 aprile 2018 per ottenere la
riforma del dispositivo sulle spese giudiziarie nel senso di ridurre la tassa
di giustizia a suo carico a fr. 100.– (in luogo di fr. 250.–) e le
ripetibili a fr. 200.– (anziché fr. 750.–), ponendone una parte a carico
dell’istante, risultato parzialmente soccombente. Nelle sue osservazioni del 26
aprile 2018, CO 1 ha chiesto in via principale che il
reclamo venga dichiarato irricevibile, e in via subordinata che sia respinto.
in diritto: 1. Secondo l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è impugnabile
a titolo indipendente soltanto mediante reclamo. In ogni caso la via del
reclamo è anche l’unica aperta contro le decisioni nelle pratiche a tenore
della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 309
lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC). In ambedue i casi il reclamo va inoltrato alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 e 4a LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 19 aprile 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 l’11 aprile,
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel
caso specifico l’allegazione del reclamante secondo cui egli si trova in assistenza
e la decisione del 30 marzo 2018, acclusa al reclamo, con cui l’Ufficio
cantonale del sostegno sociale e dell’inserimento ha accolto la sua domanda di
prestazione assistenziale sono quindi inammissibili siccome egli non li ha
fatti valere in prima sede in occasione dell’udienza del 9 aprile 2018.
2. Con
la decisione impugnata il Pretore ha rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta da RE 1 limitatamente all’importo di fr. 10'000.– di cui egli
si è riconosciuto debitore nei confronti del procedente – nel sottoscrivere la
dichiarazione del 25 febbraio 2013 – oltre agli interessi del 5% dal giorno
della messa in mora. Il primo giudice non ha invece esteso il rigetto agli
interessi maturati sul credito dell’istante (pari a fr. 950.–), poiché non
menzionati nel riconoscimento di debito, ha respinto l’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso
non ritenendola verosimile e posto a carico di quest’ultimo,
senza particolare motivazione, le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità
di fr. 750.– a favore di CO 1.
3. Nel
reclamo RE 1 contesta la quantificazione degli importi stabiliti dal primo giudice
per le spese e le ripetibili, da lui ritenuti eccessivi tenuto conto dell’estrema
semplicità del caso, dell’assenza di uno scambio di allegati scritti e della
tenuta di una breve udienza di circa mezz’ora. Sottolineando la grave situazione
economica in cui versa, il reclamante postula pertanto una riduzione sia delle
spese processuali, chiedendo che le stesse gli siano accollate “per clemenza” in
ragione di fr. 100.–, sia delle ripetibili riconosciute alla controparte,
che propone di diminuire a fr. 200.–. Rilevata infine la parziale
soccombenza dell’istante, il reclamante chiede che una parte della tassa di giustizia
sia posta a carico di CO 1.
4. Nelle
sue osservazioni la controparte sostiene che non le spetta esprimersi sulla
quantificazione della tassa di giustizia e sottolinea come la propria soccombenza,
oltre che “minima”, sia limitata a un importo che non corrisponde nemmeno a un decimo di
quello posto in esecuzione. A suo parere gli importi
stabiliti dal Pretore, che rientrano nei limiti fissati dalle tariffe
applicabili, sono più che sostenibili e non disattendono i
principi legali, a differenza delle argomentazioni del reclamante, da lei
ritenute non pertinenti, tardive e non comprovate.
5. Orbene,
per quanto concerne le spese processuali non è contestato
– ed è evidente – che la tassa di giustizia andava fissata in base all’art. 48
OTLEF, la procedura di rigetto dell’opposizione essendo d’indole sommaria (DTF
139 III 197 consid. 4.2). Per un valore litigioso di fr. 10'950.–
(anch’esso incontestato), la norma prevede
una tassa di giustizia onnicomprensiva tra fr. 60.– e fr. 500.–.
5.1 Nel
fissarne l’importo nella forchetta prescritta dalla legge, il giudice dispone
di un ampio potere di apprezzamento (Denis Tappy,
Les différentes procédures selon le Code de procédure civile et les litiges
judiciaires en matière de poursuites: champs d’application et problèmes
choisis, JdT 2014 II 93) e può tenere conto, oltre al valore litigioso, di
altri elementi quali il dispendio lavorativo
del giudice superiore o inferiore alla media, il genere e la complessità della causa, il comportamento delle
parti e la situazione finanziaria della parte chiamata a pagare la tassa (Eugster in: Gebührenverordnung, Kurzkommentar, 2008, n. 4 ad
art. 48 OTLEF). Visto il margine d’apprezzamento lasciato dalla legge, l’autorità
giudiziaria superiore deve dar prova di un certo ritegno nel sostituire la
propria valutazione a quella del primo giudice.
5.2 Nella
fattispecie, la tassa di fr. 250.– determinata dal primo giudice si situa
nei limiti della tariffa, addirittura al di sotto del valore medio (di fr. 280.–).
Pur potendo la vertenza essere considerata abbastanza semplice in presenza di
un chiaro riconoscimento di debito sottoscritto dal reclamante (doc. B accluso
all’istanza), ma non “estremamente” semplice tenuto conto dell’eccezione di compensazione
sollevata da lui, a fronte della sua difesa per lo più ingiustificata il
Pretore ha comunque dovuto indire un’udienza durata circa mezz’ora,
esaminare le allegazioni delle parti e i documenti da esse prodotti e
redigere una sentenza di tre pagine. Nelle circostanze descritte la tassa di fr. 250.–,
inclusiva delle spese postali e di cancelleria, è tutt’altro che eccessiva, e
ad ogni modo non si può seriamente rimproverare al Pretore di avere travalicato
Fatti
i margini d’apprezzamento concessigli dalla legge. Su questo punto la decisione
impugnata resiste alla critica.
5.3 Per
quanto concerne la richiesta del reclamante di porre a carico dell’istante, risultato
parzialmente soccombente per fr. 950.– (ossia per 1/11 del valore litigioso di fr. 10'950.–),
una parte della tassa di giustizia, va
rilevato che se di principio la soccombenza parziale reciproca comporta
una ripartizione proporzionale, tra le parti, delle spese giudiziarie secondo l’esito
della procedura (art. 106 cpv. 2 CPC), nella prassi si trascura solitamente la
soccombenza del tutto irrisoria (Trezzini in: Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a
ed. 2017, n. 14 e 18 ad art. 116 CPC). Nella fattispecie, tuttavia, tale eccezione
non si giustifica, dal momento che in funzione del grado di soccombenza una
quota non trascurabile di fr. 20.– arrotondati (pari a 1/11 di fr. 250.–) avrebbe dovuto essere posta a carico
di CO 1 in virtù dell’art. 106 cpv. 2 CPC. Il reclamo deve così essere accolto
in questa proporzione.
Non
può invece essere dato seguito alla richiesta di riduzione delle spese “per clemenza”, motivata con la “grave situazione di precarietà” cui l’escusso
sostiene di trovarsi. Si tratta infatti di un’allegazione nuova (fondata su un
documento nuovo), di cui non si può tenere conto in questa sede (sopra consid.
1.2).
6. Il
reclamante chiede poi di ridurre le ripetibili a fr. 200.– (in luogo di fr. 750.–).
6.1 Le ripetibili sono fissate secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC). Nel
Ticino, giusta l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i
casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL 178.310), per le pratiche con
un valore determinato o determinabile sino a fr. 20'000.–, le ripetibili
sono stabilite tra il 15 e il 25% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11
cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e
fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo
calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono
determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del
lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento
del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il
valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla
presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle
parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle
disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).
6.2 Nel
caso specifico, avuto riguardo a un valore litigioso in prima sede di complessivi
fr. 10'950.–, in linea di massima le ripetibili possono dunque essere
fissate tra un minimo di fr. 330.– (15% x 20% di fr. 10'950.–) e un massimo
di fr. 1'920.– (25% x 70% di fr. 10'950.–) arrotondati. L’indennità
di fr. 750.– determinata dal primo giudice si situa pertanto nei limiti
della forchetta prescritta dall’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b RTar, o meglio nella
fascia medio-bassa della tariffa (tra fr. 330.– e 1'120.–).
Considerandi
Come per le spese, anche nella determinazione delle ripetibili nei limiti prescritti dalla legge il giudice dispone di un ampio potere di
apprezzamento, in cui lo spazio riformatorio dell’autorità di reclamo in merito
alla loro quantificazione è invero ridotto in particolare ai casi in cui vi è
un’errata applicazione della tariffa cantonale (prevista dall’art. 96 CPC) o
della determinazione del valore litigioso (Trezzini, op.
cit., n. 8 ad art. 110 CPC, con rinvio a Sterchi in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 6a ad
art. 110 CPC). Anche in tal caso, nel sostituire la propria valutazione a
quella del primo giudice, l’autorità giudiziaria superiore deve dar prova di un
certo ritegno (DTF 135 III 264 consid. 2.5; sentenze della CEF
14.2016.201
del 17 gennaio 2017 consid. 4.1/b, 14.2016.179 del 13 gennaio 2017
consid. 5.1/a, 14.2017.29 del 2 giugno 2017, consid. 6.3, con rinvio ai vari
pareri dottrinali, e 14.2017.50 del 2 agosto 2017 consid. 5.3), specialmente in
ambito di reclamo, dove il limitato potere di cognizione dell’autorità
superiore sul piano dei fatti (art. 320 lett. b CPC) non le permette un esame
completo dell’uso fatto dal primo giudice del proprio potere d’apprezzamento (cfr. la
già menzionata sentenza della CEF 14.2017.29, consid. 6.3).
a) Nel
caso in esame la richiesta di ridurre le ripetibili a fr. 200.–, ossia
sotto la soglia minima di fr. 329.– prevista per il valore litigioso determinante,
è motivata con gli stessi argomenti fatti valere per la moderazione della
tassa, ovvero l’estrema semplicità della causa e la breve durata dell’udienza.
b) Già
si è detto che la causa, pur abbastanza semplice, non è “estremamente” semplice
(sopra ad consid. 5.2) né ha richiesto da parte del patrocinatore di CO 1 un
impegno lavorativo minimo. Oltre a redigere l’istanza di rigetto (di due pagine),
egli ha infatti anche dovuto comparire all’udienza indetta dal Pretore, durata comunque circa mezz’ora.
Vanno inoltre presi in considerazione almeno un colloquio
e un paio di comunicazioni col proprio cliente prima e dopo l’udienza, cui CO 1
non ha partecipato. Tutto sommato, dal profilo sia della difficoltà della causa,
sia del dispendio lavorativo e del valore litigioso (a metà della forchetta),
non si giustificava in concreto di applicare il minimo della tariffa (o anche
meno come invece proposto dal reclamante). Situata nella fascia medio-bassa, l’indennità
per ripetibili determinata dal giudice di prime cure in fr. 750.– appare una partecipazione adeguata all’onorario
dell’avvocato e alle spese sopportate nell’interesse del cliente (art. 10 cpv.
1.
RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art.
11.
cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar). Ad ogni modo il Pretore non ha ecceduto i limiti
del proprio potere d’apprezzamento.
6.3
Quanto esposto per la tassa
di giustizia in merito alla parziale soccombenza dell’istante (sopra consid.
5.
) vale per anche le ripetibili, che in parziale accoglimento del reclamo
vanno ridotte di 2/11 (pari a fr. 140.– arrotondati), cioè della differenza tra le percentuali
di vicendevole soccombenza (v. RtiD 2016 II 638 n. 24c, consid. 15/b).
7.
Le
spese della decisione odierna seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa RE 1
(al beneficio di prestazioni assistenziali e il fatto che abbia agito senza il
patrocinio di un avvocato, inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni
prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso
infruttuosi per l’ente pubblico. La domanda di assistenza giudiziaria
implicitamente contenuta nel reclamo diventa così senza oggetto.
Quanto
alle ripetibili di seconda sede, vanno poste a carico del reclamante nella
misura della sua parziale soccombenza, ovvero sono da ridurre anche in questo
caso di 2/11, tenuto conto di un valore
litigioso di fr. 1'000.– (fr. 250.– + fr. 750.–).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 1'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così
riformato:
2. Le spese processuali di fr. 250.–, da anticipare dalla parte
istante, sono poste a carico della parte convenuta in ragione di fr. 230.– e per i restanti fr. 20.– a carico della parte istante, cui il
convenuto rifonderà fr. 610.– per ripetibili ridotte.
2. Non
si riscuotono spese processuali. Il reclamante rifonderà alla controparte fr. 120.–
per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).