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Decisione

14.2018.56

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Determinazione della tassa di giustizia e delle ripetibili di prima sede. Potere d’apprezzamento. Soccombenza parziale

21 settembre 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i margini d’apprezzamento concessigli dalla legge. Su questo punto la decisione

impugnata resiste alla critica.

5.3 Per

quanto concerne la richiesta del reclamante di porre a carico dell’istante, risultato

parzialmente soccombente per fr. 950.– (os­sia per 1/11 del valore litigioso di fr. 10'950.–),

una parte della tassa di giustizia, va

rilevato che se di principio la soccombenza par­ziale reciproca comporta

una ripartizione proporzionale, tra le parti, delle spese giudiziarie secondo l’esito

della procedura (art. 106 cpv. 2 CPC), nella prassi si trascura solitamente la

soccombenza del tutto irrisoria (Trezzini in: Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a

ed. 2017, n. 14 e 18 ad art. 116 CPC). Nella fattispecie, tuttavia, tale eccezione

non si giustifica, dal momento che in funzione del grado di soccombenza una

quota non trascurabile di fr. 20.– arrotondati (pari a 1/11 di fr. 250.–) avrebbe dovuto essere posta a carico

di CO 1 in virtù dell’art. 106 cpv. 2 CPC. Il reclamo deve così essere accolto

in questa proporzione.

Non

può invece essere dato seguito alla richiesta di riduzione delle spese “per clemenza”, motivata con la “grave situazione di precarietà” cui l’escusso

sostiene di trovarsi. Si tratta infatti di un’allegazione nuova (fondata su un

documento nuovo), di cui non si può tenere conto in questa sede (sopra consid.

1.2).

6. Il

reclamante chiede poi di ridurre le ripetibili a fr. 200.– (in luogo di fr. 750.–).

6.1 Le ripetibili sono fissate secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC). Nel

Ticino, giusta l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i

casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL 178.310), per le pratiche con

un valore determinato o determinabile sino a fr. 20'000.–, le ripetibili

sono stabilite tra il 15 e il 25% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11

cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e

fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo

calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono

determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del

lavoro e il tempo impiegato dall’avvoca­to, avuto riguardo dello svolgimento

del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il

valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla

presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle

parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle

disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).

6.2 Nel

caso specifico, avuto riguardo a un valore litigioso in prima sede di complessivi

fr. 10'950.–, in linea di massima le ripetibili possono dunque essere

fissate tra un minimo di fr. 330.– (15% x 20% di fr. 10'950.–) e un massimo

di fr. 1'920.– (25% x 70% di fr. 10'950.–) arrotondati. L’indennità

di fr. 750.– determinata dal primo giudice si situa pertanto nei limiti

della forchetta prescritta dall’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b RTar, o meglio nella

fascia medio-bassa della tariffa (tra fr. 330.– e 1'120.–).

Considerandi

Come per le spese, anche nella determinazione delle ripetibili nei limiti prescritti dalla legge il giudice dispone di un ampio potere di

apprezzamento, in cui lo spazio riformatorio dell’autorità di reclamo in merito

alla loro quantificazione è invero ridotto in particolare ai casi in cui vi è

un’errata applicazione della tariffa cantonale (prevista dall’art. 96 CPC) o

della determinazione del valore litigioso (Trezzini, op.

cit., n. 8 ad art. 110 CPC, con rinvio a Sterchi in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 6a ad

art. 110 CPC). Anche in tal caso, nel sostituire la propria valutazione a

quella del primo giudice, l’autorità giudiziaria superiore deve dar prova di un

certo ritegno (DTF 135 III 264 consid. 2.5; sentenze della CEF

14.2016.201

del 17 gennaio 2017 consid. 4.1/b, 14.2016.179 del 13 gennaio 2017

consid. 5.1/a, 14.2017.29 del 2 giugno 2017, consid. 6.3, con rinvio ai vari

pareri dottrinali, e 14.2017.50 del 2 agosto 2017 consid. 5.3), specialmente in

ambito di reclamo, dove il limitato potere di cognizione dell’autorità

superiore sul piano dei fatti (art. 320 lett. b CPC) non le permette un esame

completo dell’uso fatto dal primo giudice del proprio potere d’apprezzamento (cfr. la

già menzionata sentenza della CEF 14.2017.29, consid. 6.3).

a) Nel

caso in esame la richiesta di ridurre le ripetibili a fr. 200.–, ossia

sotto la soglia minima di fr. 329.– prevista per il valore litigioso determinante,

è motivata con gli stessi argomenti fatti valere per la moderazione della

tassa, ovvero l’estrema semplicità della causa e la breve durata dell’udienza.

b) Già

si è detto che la causa, pur abbastanza semplice, non è “estremamente” semplice

(sopra ad consid. 5.2) né ha richiesto da parte del patrocinatore di CO 1 un

impegno lavorativo minimo. Oltre a redigere l’istanza di rigetto (di due pagine),

egli ha infatti anche dovuto comparire all’udienza indetta dal Pretore, durata comunque circa mezz’ora.

Vanno inoltre presi in con­siderazione almeno un colloquio

e un paio di comunicazioni col proprio cliente prima e dopo l’udienza, cui CO 1

non ha partecipato. Tutto sommato, dal profilo sia della difficoltà della causa,

sia del dispendio lavorativo e del valore litigioso (a metà della forchetta),

non si giustificava in concreto di applicare il minimo della tariffa (o anche

meno come invece proposto dal reclamante). Situata nella fascia medio-bassa, l’indennità

per ripetibili determinata dal giudice di prime cure in fr. 750.– appare una partecipazione adeguata all’onorario

dell’avvocato e alle spese sopportate nell’interesse del cliente (art. 10 cpv.

1.

RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art.

11.

cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar). Ad ogni modo il Pretore non ha ecceduto i limiti

del proprio potere d’ap­­prezzamento.

6.3

Quanto esposto per la tassa

di giustizia in merito alla parziale soccombenza dell’istante (sopra consid.

5.

) vale per anche le ripetibili, che in parziale accoglimento del reclamo

vanno ridotte di 2/11 (pari a fr. 140.– arrotondati), cioè della differenza tra le percentuali

di vicendevole soccombenza (v. RtiD 2016 II 638 n. 24c, con­sid. 15/b).

7.

Le

spese della decisione odierna seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa RE 1

(al beneficio di prestazioni assistenziali e il fatto che abbia agito senza il

patrocinio di un avvocato, inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni

prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso

infruttuosi per l’ente pubblico. La domanda di assistenza giudiziaria

implicitamente contenuta nel reclamo diventa così senza oggetto.

Quanto

alle ripetibili di seconda sede, vanno poste a carico del reclamante nella

misura della sua parziale soccombenza, ovvero sono da ridurre anche in questo

caso di 2/11, tenuto conto di un valore

litigioso di fr. 1'000.– (fr. 250.– + fr. 750.–).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 1'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così

riformato:

2. Le spese processuali di fr. 250.–, da anticipare dalla parte

istante, sono poste a carico della parte convenuta in ragione di fr. 230.– e per i restanti fr. 20.– a carico della parte istante, cui il

convenuto rifonderà fr. 610.– per ripetibili ridotte.

2. Non

si riscuotono spese processuali. Il reclamante rifonderà alla controparte fr. 120.–

per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).