14.2018.57
Fallimento. Reclamo. Mancata prova di un motivo di annullamento del fallimento
25 aprile 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.57
Lugano
25 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza dell’8 novembre 2017 dalla
CO 1
contro
RE 1
(rappresentata dall’amministratore unico RA
1, __________)
giudicando sul reclamo del 19 aprile 2018 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 12 aprile 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’8 novembre 2017 l’CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 7'527.75 più interessi
e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 21 marzo 2018 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 12 aprile 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal 13 aprile 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le
spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 aprile 2018 per ottenere l’annullamento del fallimento. Stante l’esito del giudizio
odierno il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 19 aprile 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1
con pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale n. __________ del __________,
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Nel
caso concreto l’amministratore unico della reclamante fa valere che gli ultimi
12.
mesi sono stati molto complicati non solo per i ritardi negli incassi ma soprattutto
per episodi familiari che lo hanno portato a essere molto spesso all’estero e
creato problemi dal profilo delle comunicazioni postali, anche a causa di
dissapori con la fiduciaria presso la quale è domiciliata la società. Egli
ammette, però, di essere responsabile della situazione e si dice intenzionato a
saldare pienamente le pretese dei creditori. Ricorda del resto di avere versato
all’istante il 10 aprile 2018 un acconto di fr. 1'000.– e fa presente che,
nel corso del mese di maggio, dovrebbe ricevere importanti incassi che gli
permetteranno di far fronte ai debiti della società.
2.2
Da
quanto esposto dalla reclamante si evince ch’essa non ha, prima della pronuncia
del fallimento, estinto il credito dell’istante, compresi gli interessi e le spese
nel senso dell’art. 172 n. 3 LEF, né adempiuto alcuno dei presupposti stabiliti
all’art. 174 LEF (sopra consid. 2), né prima dell’inoltro del reclamo, né entro
la scadenza del termine di reclamo, il 23 aprile 2018 (v. sopra consid. 1), ciò
che le sarebbe spettato provare con documenti. E dopo tale scadenza non sarebbe più possibile tenere
conto di eventuali pagamenti (DTF 136 III 295 consid.
3.
), peraltro solo ipotizzati dalla reclamante senza riscontri documentali
oggettivi e concreti. Il reclamo va pertanto respinto. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il
fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della
RE 1.
3. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).