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Decisione

14.2018.57

Fallimento. Reclamo. Mancata prova di un motivo di annullamento del fallimento

25 aprile 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 21 marzo 2018 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 12 aprile 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal 13 aprile 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le

spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 aprile 2018 per ottenere l’annullamento del fallimento. Stante l’esito del giudizio

odierno il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 19 aprile 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1

con pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale n. __________ del __________,

in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione

di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Nel

caso concreto l’amministratore unico della reclamante fa valere che gli ultimi

12.

mesi sono stati molto complicati non solo per i ritardi negli incassi ma soprattutto

per episodi familiari che lo hanno portato a essere molto spesso all’estero e

creato problemi dal profilo delle comunicazioni postali, anche a causa di

dissapori con la fiduciaria presso la quale è domiciliata la società. Egli

ammette, però, di essere responsabile della situazione e si dice intenzionato a

saldare pienamente le pretese dei creditori. Ricorda del resto di avere versato

all’istante il 10 aprile 2018 un acconto di fr. 1'000.– e fa presente che,

nel corso del mese di maggio, dovrebbe ricevere importanti incassi che gli

permetteranno di far fronte ai debiti della società.

2.2

Da

quanto esposto dalla reclamante si evince ch’essa non ha, prima della pronuncia

del fallimento, estinto il credito dell’istante, compresi gli interessi e le spese

nel senso dell’art. 172 n. 3 LEF, né adempiuto alcuno dei presupposti stabiliti

all’art. 174 LEF (sopra consid. 2), né prima dell’inoltro del reclamo, né entro

la scadenza del termine di reclamo, il 23 aprile 2018 (v. sopra consid. 1), ciò

che le sarebbe spettato provare con documenti. E do­po tale scadenza non sarebbe più possibile tenere

conto di even­tuali pagamenti (DTF 136 III 295 consid.

3.

), peraltro solo ipotizzati dalla reclamante senza riscontri documentali

oggettivi e concreti. Il reclamo va pertanto respinto. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il

fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della

RE 1.

3. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).