14.2018.59
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fattura non firmata dall’escusso
18 luglio 2018Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.59
Lugano
18 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanza 4 luglio 2017
dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 23 aprile 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 18 aprile 2018 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 aprile 2017 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 1'870.56,
di 2) fr. 298.52 oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2014 e di 3) fr. 150.–,
indicando quali titoli di credito “1) Debitore solidale con __________, Via __________, __________. Fattura
n. __________ del 31 dicembre 2013: campionatura aria bonifica amianto stabile
mapp. __________ RFD __________”, “2) Interessi calcolati al 10 aprile 2017” e “3) Spese invio n.
3 solleciti”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 luglio
2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Capriasca. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 31 agosto 2017, mentre l’istante le ha tempestivamente contestate
con replica del 15 settembre 2017. All’udienza di discussione
tenutasi il 12 gennaio 2018 è comparsa la sola istante, che ha confermato la
sua domanda.
C. Statuendo con decisione del 18 aprile 2018, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 120.– e
un’indennità di fr. 25.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 aprile 2018 per ottenerne l’annullamento
e (implicitamente) la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 7
maggio 2018, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 23 aprile 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto
il 19 aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che i lavori di risanamento
oggetto della fattura prodotta dall’istante erano stati eseguiti ed erano a
carico della committenza, mentre il convenuto non aveva portato alcuna prova a
sostegno delle proprie allegazioni, le quali non potevano essere prese in considerazione
a norma dell’art. 8 CC, motivo per cui ha accolto l’istanza.
4.
Nel
reclamo RE 1 evidenzia come agli atti non vi sia un solo documento da lui firmato,
sicché in assenza di alcun riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv.
1.
LEF il Giudice di pace, che non ha esaminato la questione, non avrebbe dovuto
rigettare l’opposizione. Il reclamante ricorda d’altronde di avere fatto presente
al primo giudice di avere concluso con la __________ SA – e non con la CO 1 –
un contratto onnicomprensivo per tutti gli aspetti relativi all’amianto.
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui
si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,
ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
5.1
Una semplice fattura, ove non sia sottoscritta dal debitore né allestita da un pubblico
ufficiale, non può rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un
valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (v. sentenza della CEF 14.2017.83/84 del 18 settembre 2017 consid. 6.3/a, con rinvii). Ne discende che la
diffida di pagamento acclusa all’istanza, come peraltro tutti gli altri
allegati (email, estratto conto, scritto del 31 ottobre 2013) non possono costituire
un riconoscimento di debito nel senso della suddetta norma, poiché non recano
la firma manoscritta del convenuto (a norma dell’art. 14 cpv. 1 CO, sentenza della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5).
5.2
Sono
d’altronde senza rilievo nella procedura in esame gli appunti del Giudice di
pace (nella sentenza impugnata) e della CO 1 (nelle osservazioni al reclamo) in
merito all’esecuzione dei lavori e all’assunzione dei relativi costi, poiché
il giudice del rigetto è competente unicamente per
verificare l’esistenza di un titolo esecutivo e non per accertare l’esistenza
del credito posto in esecuzione (sopra consid. 2). Il reclamo va pertanto accolto
e la decisione impugnata, giuridicamente errata, riformata nel senso della
reiezione dell’istanza, ferma restando la facoltà per la CO 1 di sottoporre il
litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF, sopra consid. 2).
6.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire al
reclamante un’indennità d’inconvenienza per la prima sede, in cui non era
patrocinato, poiché egli non ha formulato alcuna richiesta motivata in tal
senso (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Per contro, in seconda sede egli
ha diritto a ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il
rinvio dell’art. 96 CPC.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 1'870.56,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 120.–, anticipate
dalla parte istante, sono poste a suo carico. Non si assegnano indennità.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà a RE
1 fr. 150.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).