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Decisione

14.2018.59

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fattura non firmata dall’escusso

18 luglio 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 luglio

2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Capriasca. Nel termine impartito, la parte

convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 31 agosto 2017, mentre l’istante le ha tempestivamente contestate

con replica del 15 settembre 2017. All’udienza di discussione

tenutasi il 12 gennaio 2018 è comparsa la sola istante, che ha confermato la

sua domanda.

C. Statuendo con decisione del 18 aprile 2018, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 120.– e

un’indennità di fr. 25.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 aprile 2018 per ottenerne l’annul­­lamento

e (implicitamente) la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 7

maggio 2018, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 23 aprile 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto

il 19 aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che i lavori di risanamento

oggetto della fattura prodotta dall’istante erano stati eseguiti ed erano a

carico della committenza, mentre il convenuto non aveva portato alcuna prova a

sostegno delle proprie allegazioni, le quali non potevano essere prese in considerazione

a norma dell’art. 8 CC, motivo per cui ha accolto l’i­­stanza.

4.

Nel

reclamo RE 1 evidenzia come agli atti non vi sia un solo documento da lui firmato,

sicché in assenza di alcun riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv.

1.

LEF il Giudice di pace, che non ha esaminato la questione, non avrebbe dovuto

rigettare l’opposizione. Il reclamante ricorda d’altronde di avere fatto presente

al primo giudice di avere concluso con la __________ SA – e non con la CO 1 –

un contratto onnicomprensivo per tutti gli aspetti relativi all’amianto.

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,

ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

5.1

Una semplice fattura, ove non sia sottoscritta dal debitore né allestita da un pubblico

ufficiale, non può rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un

valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (v. sentenza della CEF 14.2017.83/84 del 18 settembre 2017 consid. 6.3/a, con rinvii). Ne discende che la

diffida di pagamento acclusa all’istanza, come peraltro tutti gli altri

allegati (email, estratto conto, scritto del 31 ottobre 2013) non possono costituire

un riconoscimento di debito nel senso della suddetta norma, poiché non recano

la firma manoscritta del convenuto (a norma dell’art. 14 cpv. 1 CO, sentenza della CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5).

5.2

Sono

d’altronde senza rilievo nella procedura in esame gli appunti del Giudice di

pace (nella sentenza impugnata) e della CO 1 (nelle osservazioni al reclamo) in

merito all’esecu­zione dei lavori e all’assunzione dei relativi costi, poiché

il giudice del rigetto è competente unicamente per

verificare l’esistenza di un titolo esecutivo e non per accertare l’esistenza

del credito posto in esecuzione (sopra consid. 2). Il reclamo va pertanto accolto

e la decisione impugnata, giuridicamente errata, riformata nel senso della

reiezione dell’istanza, ferma restando la facoltà per la CO 1 di sottoporre il

litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF, sopra consid. 2).

6.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire al

reclamante un’indennità d’inconvenienza per la prima sede, in cui non era

patrocinato, poiché egli non ha formulato alcuna richiesta motivata in tal

senso (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Per contro, in seconda sede egli

ha diritto a ripetibili, determinate in virtù del­l’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il

rinvio dell’art. 96 CPC.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 1'870.56,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 120.–, anticipate

dalla parte istante, sono poste a suo carico. Non si assegnano indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà a RE

1 fr. 150.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).