14.2018.6
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte cantonali e federali. Decisioni di riparto fra coniugi degli elementi imponibili. Assenza di eccezioni liberatorie
6 giugno 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2018.6
14.2018.22
Lugano
7 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promosse con istanze 14
novembre 2017 rispettivamente da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sui reclami del 2 gennaio e del 16 febbraio 2018 presentati
da RE 1 contro le due decisioni emesse rispettivamente il 19 dicembre 2017 e il
29 gennaio 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 2 ottobre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la
Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'488.55,
indicando quale titolo di credito le “imposte federali 2007/2010, quota d’imposta a carico della moglie
secondo l’art. 13 LIFD e come ai conteggi di riparto quote coniugi intimati il
23 giugno 2016. CHF 4'242.65, CHF 2'245.90”.
B. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso sempre il 2 ottobre 2017
dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 9'302.20, indicando quale
titolo di credito le “imposte
cantonali 2007/2010/2011, quota d’imposta a carico della moglie secondo l’art. 12
LT e come ai conteggi di riparto quote coniugi intimati il 23 giugno 2016. CHF 6'499.35,
CHF 2'707.35, CHF 95.50”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con istanze del 14
novembre 2017 la Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino ne hanno
chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord (inc. __________ e __________). Nel termine impartito nella
seconda causa la parte convenuta si è
opposta all’istanza con osservazioni scritte del 4 dicembre 2017. Invitato a
presentare un’eventuale replica, l’istante ha lasciato trascorrere infruttuoso
il termine assegnatogli. Nella prima causa, invece, le osservazioni che l’escussa
pretende di avere spedito lo stesso 4 dicembre non figurano nell’incarto
trasmesso a questa Camera (v. sotto consid. 5).
D. Statuendo con una prima decisione del 19 dicembre 2017 (inc. __________),
il Pretore ha accolto l’istanza della Confederazione Svizzera e rigettato in
via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 230.– senza assegnare indennità.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 gennaio 2018 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza (inc. 14.2018.6).
F. Statuendo con una seconda decisione del 29 gennaio 2018 (inc. __________),
il Pretore ha altresì accolto l’istanza dello Stato del Canton Ticino e
rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 270.– senza assegnare
indennità.
G. Anche
contro tale sentenza RE 1 il 16 febbraio 2018 ha interposto reclamo davanti a questa Camera per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza
(inc. 14.2018.22).
H. Stante
l’esito della decisione odierna, né il primo né il secondo reclamo sono stati
notificati agli istanti per osservazioni.
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 I
reclami in esame sono diretti contro sentenze di contenuto analogo, che pongono
le medesime questioni giuridiche. Si giustifica così, per economia processuale,
di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett.
c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2 Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentati l’uno il 2 gennaio 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 22 dicembre
2017 (ossia durante le ferie natalizie, v. art. 56 n. 2 LEF), l’altro il 16 febbraio
2018 contro la sentenza notificata all’escussa il 6 febbraio, in concreto entrambi
Fatti
i reclami sono tempestivi.
1.3 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Sono pertanto irricevibili, poiché presentati per la prima volta coi reclami, l’estratto
del modulo 1 relativo alla dichiarazione d’imposta 2010 (doc. M e doc. E) e la
lettera di stralcio dai ruoli dei contribuenti trasmessa il 20 novembre 2011
dal Comune di __________ all’escussa (doc. N e doc. F).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF
132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nelle
decisioni impugnate, il Pretore ha accolto entrambe le istanze dopo aver
considerato che i documenti prodotti costituiscono titoli di rigetto definitivo
delle opposizioni nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e che l’escussa non ha
sollevato alcuna valida eccezione tra quelle previste dall’art. 81 LEF. Ha anzi
considerato che il termine impartito alla parte convenuta per
presentare osservazioni scritte nella procedura promossa
dalla Confederazione Svizzera era trascorso infruttuoso.
4. Nei
suoi reclami RE 1 sostiene che le osservazioni da lei trasmesse il 4 dicembre
2017 nella procedura promossa dalla Confederazione Svizzera erano tempestive,
poiché l’ordinanza del Pretore con l’assegnazione del termine di dieci giorni
le è stata notificata il 22 novembre 2017. Contesta poi la correttezza dell’importo
preteso dagli istanti per le imposte cantonali (2007, 2010 e 2011) e federali
(2007 e 2010) poiché, essendosi separata di fatto dal marito nel 2010 –
circostanza di cui aveva informato l’Ufficio di tassazione di Mendrisio con
lettera del 31 dicembre 2010
– la responsabilità solidale dei coniugi è decaduta conformemente
a quanto previsto dall’art. 12 cpv. 2 LT.
5. Entrambe
le ordinanze del 15 novembre 2017 con cui il
Pretore ha assegnato all’escussa un termine di 10 giorni per prendere posizione
sulle istanze dello Stato del Canton Ticino e della Confederazione Svizzera
sono state trasmesse con un unico invio (doc. I accluso al reclamo),
recapitatole il 22 novembre 2017 (doc. L), sicché il termine di 10 giorni, venuto
a scadere sabato 2 dicembre, è stato pertanto riportato a lunedì 4 dicembre
2017 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). È possibile che, lo
stesso 4 dicembre, RE 1 abbia inviato le proprie osservazioni scritte per
entrambe le istanze anch’essa in un’unica busta e che quelle riferite all’istanza
Considerandi
della Confederazione Svizzera siano state per svista smarrite dalla Pretura
(come pure i documenti da A-F acclusi a entrambi gli allegati di osservazioni),
ma le ricevute prodotte con il primo reclamo (doc. F e G) non permettono di
affermarlo con certezza e non si può escludere che per inavvertenza nella busta
RE 1 abbia messo solo le osservazioni alla prima causa. Sia come sia, come si vedrà (sotto, consid. 7), le osservazioni in questione non sono
di rilievo per l’esito del giudizio odierno.
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
6.1
Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle
sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le
decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di
norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette,
tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di
tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).
6.2
Nella
fattispecie è pacifico – l’escussa non lo contesta – che le cinque decisioni
(tutte del 23 giugno 2016) di riparto degli elementi imponibili relative alle
imposte cantonali poste a carico di RE 1 per gli anni 2007 (di fr. 6'499.35),
2010.
(di fr. 2'707.35) e 2011 (di fr. 95.50) e alle imposte federali
dirette per i periodi di assoggettamento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 (di
fr. 4'242.65) e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 (di fr. 2'245.90),
poiché passate in giudicato – come risulta dal timbro apposto in calce ad
ognuna di esse – costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
nel senso degli art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT. La
reclamante, d’altronde, non dimostra – e neppure asserisce – di aver inoltrato
reclamo contro l’attribuzione delle proprie quote di riparto all’Ufficio
circondariale di tassazione entro il termine di trenta giorni come indicato su
ogni decisione.
7.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
Nel
caso concreto, in entrambe le procedure RE 1 non si avvale di nessuna delle
sopra indicate eccezioni liberatorie, ma tenta nuovamente di rimettere in discussione
le modalità di calcolo dei citati riparti a suo carico contenute nelle
decisioni prodotte dagli istanti, non ritenendole corrette dal momento che nel
frattempo si è separata dal marito, da cui non sarebbe pertanto più vincolata
solidalmente per il pagamento delle imposte. Orbene, una simile argomentazione
sfugge con ogni evidenza al potere di cognizione di questa Camera, chiamata solo
a verificare se il giudice del rigetto ha avuto corretta nozione degli art. 80
e 81 LEF, ciò che può senz’altro dirsi il caso nella fattispecie, senza che la
stessa debba pronunciarsi sulla sussistenza materiale del credito come tale
(sopra consid. 2 e Staehelin, op. cit. n. 2 ad art. 81). Le contestazioni della reclamante sarebbero dovute semmai essere
presentate con un reclamo alla competente autorità di tassazione entro il
termine indicato in calce alle decisioni. In assenza d’impugnazione, le decisioni
di riparto sono divenute definitive e vincolano sia il primo giudice sia questa
Camera. I reclami vanno pertanto respinti.
8.
Le tasse del presente giudizio, stabilite
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, le controparti, cui i reclami non sono stati notificati
per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa sede.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di ognuna delle due cause in
oggetto (di fr. 9'302.20 nella causa promossa dallo Stato del Canton
Ticino e di fr. 6'488.55 in quella della Confederazione Svizzera), non raggiunge
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa promossa dallo Stato
del Canton Ticino (inc. __________
/ 14.2018.22) è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
2. Il reclamo nella causa promossa dalla
Confederazione Svizzera (inc. __________ / 14.2018.6) è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 260.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– Ufficio
esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).