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Decisione

14.2018.6

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte cantonali e federali. Decisioni di riparto fra coniugi degli elementi imponibili. Assenza di eccezioni liberatorie

6 giugno 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i reclami sono tempestivi.

1.3 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Sono pertanto irricevibili, poiché presentati per la prima volta coi reclami, l’estratto

del modulo 1 relativo alla dichiarazione d’imposta 2010 (doc. M e doc. E) e la

lettera di stralcio dai ruoli dei contribuenti trasmessa il 20 novembre 2011

dal Comune di __________ all’escussa (doc. N e doc. F).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nelle

decisioni impugnate, il Pretore ha accolto entrambe le istanze dopo aver

considerato che i documenti prodotti costituiscono titoli di rigetto definitivo

delle opposizioni nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e che l’escussa non ha

sollevato alcuna valida eccezione tra quelle previste dall’art. 81 LEF. Ha anzi

considerato che il termine impartito alla parte convenuta per

presentare osservazioni scritte nella procedura promossa

dalla Confederazione Svizzera era trascorso infruttuoso.

4. Nei

suoi reclami RE 1 sostiene che le osservazioni da lei trasmesse il 4 dicembre

2017 nella procedura promossa dalla Confederazione Svizzera erano tempestive,

poiché l’ordinanza del Pretore con l’assegnazione del termine di dieci giorni

le è stata notificata il 22 novembre 2017. Contesta poi la correttezza dell’importo

preteso dagli istanti per le imposte cantonali (2007, 2010 e 2011) e federali

(2007 e 2010) poiché, essendosi separata di fatto dal marito nel 2010 –

circostanza di cui aveva informato l’Ufficio di tassazione di Mendrisio con

lettera del 31 dicembre 2010

– la responsabilità solidale dei coniugi è decaduta conformemente

a quanto previsto dall’art. 12 cpv. 2 LT.

5. Entrambe

le ordinanze del 15 novembre 2017 con cui il

Pretore ha assegnato all’escussa un termine di 10 giorni per prendere posizione

sulle istanze dello Stato del Canton Ticino e della Confederazione Svizzera

sono state trasmesse con un unico invio (doc. I accluso al reclamo),

recapitatole il 22 novembre 2017 (doc. L), sicché il termine di 10 giorni, venuto

a scadere sabato 2 dicembre, è stato pertanto riportato a lunedì 4 dicembre

2017 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). È possibile che, lo

stesso 4 dicembre, RE 1 abbia inviato le proprie osservazioni scritte per

entrambe le istanze an­ch’essa in un’unica busta e che quelle riferite all’istanza

Considerandi

della Confederazione Svizzera siano state per svista smarrite dalla Pretura

(come pure i documenti da A-F acclusi a entrambi gli allegati di osservazioni),

ma le ricevute prodotte con il primo reclamo (doc. F e G) non permettono di

affermarlo con certezza e non si può escludere che per inavvertenza nella busta

RE 1 abbia messo solo le osservazioni alla prima causa. Sia come sia, come si vedrà (sotto, consid. 7), le osservazioni in questione non sono

di rilievo per l’esito del giudizio odierno.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

6.1

Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle

sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le

decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di

norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette,

tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di

tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).

6.2

Nella

fattispecie è pacifico – l’escussa non lo contesta – che le cinque decisioni

(tutte del 23 giugno 2016) di riparto degli elementi imponibili relative alle

imposte cantonali poste a carico di RE 1 per gli anni 2007 (di fr. 6'499.35),

2010.

(di fr. 2'707.35) e 2011 (di fr. 95.50) e alle imposte federali

dirette per i periodi di assoggettamento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 (di

fr. 4'242.65) e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 (di fr. 2'245.90),

poiché passate in giudicato – come risulta dal timbro apposto in calce ad

ognuna di esse – costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

nel senso degli art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT. La

reclamante, d’altronde, non dimostra – e neppure asserisce – di aver inoltrato

reclamo contro l’attribuzione delle proprie quote di riparto all’Uf­­ficio

circondariale di tassazione entro il termine di trenta giorni come indicato su

ogni decisione.

7.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

Nel

caso concreto, in entrambe le procedure RE 1 non si avvale di nessuna delle

sopra indicate eccezioni liberatorie, ma tenta nuovamente di rimettere in discussione

le modalità di calcolo dei citati riparti a suo carico contenute nelle

decisioni prodotte dagli istanti, non ritenendole corrette dal momento che nel

frattempo si è separata dal marito, da cui non sarebbe pertanto più vincolata

solidalmente per il pagamento delle imposte. Orbene, una simile argomentazione

sfugge con ogni evidenza al potere di cognizione di questa Camera, chiamata solo

a verificare se il giudice del rigetto ha avuto corretta nozione degli art. 80

e 81 LEF, ciò che può senz’altro dirsi il caso nella fattispecie, senza che la

stessa debba pronunciarsi sulla sussistenza materiale del credito come tale

(sopra consid. 2 e Stae­helin, op. cit. n. 2 ad art. 81). Le contestazioni della reclamante sarebbero dovute semmai essere

presentate con un reclamo alla competente autorità di tassazione entro il

termine indicato in calce alle decisioni. In assenza d’impugnazione, le decisioni

di riparto sono divenute definitive e vincolano sia il primo giudice sia questa

Camera. I reclami vanno pertanto respinti.

8.

Le tasse del presente giudizio, stabilite

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, le controparti, cui i reclami non sono stati notificati

per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa sede.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di ognuna delle due cause in

oggetto (di fr. 9'302.20 nella causa promossa dallo Stato del Canton

Ticino e di fr. 6'488.55 in quella della Confederazione Svizzera), non raggiunge

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo nella causa promossa dallo Stato

del Canton Ticino (inc. __________

/ 14.2018.22) è respinto.

Le spese processuali di complessivi fr. 150.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

2. Il reclamo nella causa promossa dalla

Confederazione Svizzera (inc. __________ / 14.2018.6) è respinto.

Le spese processuali di complessivi fr. 260.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– Ufficio

esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).