14.2018.61
Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento dopo la sua pronuncia. Solvibilità non resa verosimile
16 maggio 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.61
Lugano
16 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 17 ottobre 2017 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 23 aprile 2018 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa l’11 aprile 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 17 ottobre 2017 l’CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 386.50 più interessi
e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 7 marzo 2018 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione dell’11 aprile 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal 12 aprile 2018 alle ore 10:00,
ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–
e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 aprile 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento. L’indomani il presidente della Camera ha respinto la domanda di
effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato
intimato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 23 aprile 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il
19.
aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento
(nova
autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero
esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità
alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è
pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che
la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha accluso al reclamo una ricevuta rilasciata dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano il 23 aprile 2018 relativa al versamento di fr. 481.40
a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui
all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile
per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il
pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia
del fallimento – la RE 1 si è limitata a sostenere che tale società __________
avrebbe concordato la vendita di due appartamenti e sarebbe in grado di
restituirle prestiti per circa fr. 100'000.– entro la fine maggio del
2018, ciò che le consentirebbe di estinguere tutte le esecuzioni pendenti nei
suoi confronti, tranne una, sospesa da opposizione. La reclamante, tuttavia, non
ha allegato alcun documento a sostegno delle sue mere affermazioni entro la
scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2). Determinante,
invece, è che a suo carico sono stati emessi ben 23 attestati di
carenza beni per oltre fr. 16'000.– complessivi e che sono in corso altre
9.
esecuzioni per più di fr. 42'000.– complessivi, fra le quali una (n. __________)
è giunta allo stadio della comminatoria di fallimento il 19 aprile 2018. La
stessa reclamante, d’altronde, dichiara di aver sospeso l’attività per mancanza
di lavoro e fondi, accennando solo a indeterminati nuovi progetti per la
primavera del 2019.
Ciò
porta a concludere ch’essa non dispone di liquidità sufficiente per far fronte
ai suoi impegni. In queste circostanze si può quindi affermare che la sua incapacità
di pagamento appare più probabile della sua capacità di assolvere ai propri
obblighi. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile,
il reclamo va respinto e il fallimento della RE 1 confermato.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
3. Notificazione a:
–;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).