14.2018.63
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto ingiuntivo italiano. Opposizione inoltrata all’autorità rogatoria svizzera anziché all’autorità che ha emesso il decreto. Divieto del controllo della compe
27 settembre 2018Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.63
Lugano
27 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza 9 novembre 2017 dalla
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2, )
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PATR4 1, )
giudicando sul reclamo del 27 aprile 2018 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 18 aprile 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. La CO 1, azienda italiana attiva nel
settore dell’editoria di vario genere con sede a __________, ha emesso – tra i
mesi di luglio e dicembre 2015 – quattro fatture per prestazioni di servizio di
stampa per complessivi € 41'168.66
nei confronti della RE 1 di __________, società che opera nel campo della
consulenza e dei servizi in ambito editoriale e pubblicitario destinati alla promozione
di prodotti. La pretesa vantata dall’istante è stata poi ridotta con una nota
di credito del 30 luglio 2015 di € 5'346.90.
Non avendo la cliente pagato il saldo delle fatture, il 28 settembre 2016 la CO
1 ha inoltrato ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Milano, il quale
ha ingiunto alla RE 1 con decreto telematico del 2 dicembre 2016 di pagare alla
CO 1 € 35'821.76 oltre agli interessi chiesti, alle spese della procedura d’ingiunzione
(ossia € 1'400.– per onorari ed € 286.– per esborsi), all’“i.v.a. e c.p.a. e alle successive occorrende”. La debitrice ingiunta è
stata inoltre informata del suo diritto d’inoltrare opposizione contro il
decreto “avanti a questo
Tribunale” nel termine perentorio di 60 giorni dalla
notifica, in difetto di che il decreto sarebbe divenuto esecutivo e definitivo.
Fatti
B. Il
26 gennaio 2017 il decreto ingiuntivo è stato notificato alla debitrice per il
tramite della sezione rogatorie internazionali del Tribunale d’appello, per poi
essere munito di formula esecutiva il 6 settembre 2017. Prima di avviare una
procedura esecutiva, con lettera del 13 settembre 2017 la creditrice ha dato un’ultima
possibilità alla RE 1 di saldare il proprio debito. Quest’ultima non ha dato
seguito a tale richiesta.
C. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 19 ottobre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di
Bellinzona, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 41'245.17
oltre agli interessi del 5% dal 23 settembre 2017, indicando quale titolo di
credito il “Decreto n. __________
del Tribunale di Milano di data 28.09.2016 + formula esecutiva del 6.09.2017 in
EUR 35'821.76 al cambio di 1.1514”.
D. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9
novembre 2017 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona sia
il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera del decreto
ingiuntivo del Tribunale di Milano, sia il rigetto definitivo dell’opposizione,
limitando la sua pretesa a fr. 41'145.17 (anziché fr. 41'245.17),
senza includere gli interessi e le spese accessorie. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 10 gennaio 2017 (recte: 2018), cui sono seguite
una replica del 18 gennaio e una duplica del 27 febbraio 2018, con le quali le
parti si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti conclusioni.
E. Statuendo con decisione del 18 aprile 2018, il Pretore ha riconosciuto
e dichiarato esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Milano, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte
convenuta per fr. 41'145.17, e ponendo a suo carico sia le
spese processuali di fr. 230.– sia un’indennità di fr. 800.– a favore
dell’istante.
F. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 27 aprile 2018 per ottenerne, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
e la reiezione dell’istanza nel senso che non venga riconosciuto né dichiarato
esecutivo il decreto ingiuntivo e che sia mantenuta l’opposizione da essa
interposta. Il 2 maggio 2018 il presidente della Camera ha accolto la domanda
di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante l’esito del giudizio
odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 27 aprile 2018 contro la sentenza notificata al patrocinatore
della RE 1 il 19 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF
132.
III 142, consid. 4.1.1).
Il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è
regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera
o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP (cfr. art. 81 cpv. 3
LEF; Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 59 ad art. 80 LEF). Trattandosi
in particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di
denaro o alla fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto
definitivo dell’opposizione presuppone, in via pregiudiziale, un esame dell’esecutività
della decisione in Svizzera (cosiddetto “exequatur”; Staehelin, op. cit., n. 59 e 67 seg. ad
art. 80 con riferimenti).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto riconosciuto e dichiarato esecutivo
in Svizzera il decreto ingiuntivo emanato dal Tribunale di Milano il 4 novembre
2016, dopo aver accertato che lo stesso è stato regolarmente notificato alla
convenuta e munito della formula esecutiva. In merito alla censura della convenuta,
che aveva fatto valere di avere tempestivamente spedito la sua opposizione al
Tribunale d’appello, da cui aveva ricevuto il decreto ingiuntivo, il primo
giudice ha ritenuto che non era stato leso il suo diritto di essere sentita,
dal momento che la RE 1 non ha provveduto – per sua stessa ammissione – a
inoltrare opposizione davanti al Tribunale di Milano come indicato sul decreto,
rilevando che spettava a lei farsi parte attiva nel procedimento e non al
Tribunale d’appello trasmettere all’autorità estera competente l’opposizione
erroneamente ricevuta da quest’ultimo. Egli ha di conseguenza considerato che
il decreto ingiuntivo – poiché passato in giudicato – costituisce un valido
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, mentre ha respinto le censure
sollevate dall’escussa in merito alla mancata trasmissione della fattura e alla
competenza del Tribunale di Milano, siccome esulanti dal proprio potere cognitivo.
4.
Nel
reclamo la RE 1 contesta anzitutto che il Tribunale di Milano fosse competente
per emettere il decreto ingiuntivo nei suoi confronti, non potendo essere
convenuta in Italia dal momento che la sua sede legale è ad __________ e il
luogo della prestazione prevista contrattualmente dalle parti in Svizzera. Eccependo
la violazione del proprio diritto di essere sentita per non aver il primo giudice
richiamato l’incarto rogatorio, la reclamante gli rimprovera inoltre di non
aver tenuto conto – in contrasto col principio della buona fede – delle
allegazioni da essa addotte in merito all’opposizione tempestivamente inoltrata
all’autorità da lei ritenuta competente, da cui aveva ricevuto il decreto
ingiuntivo. Si dice infatti convinta che la sua opposizione sia stata
reindirizzata al Tribunale di Milano, dato che non ha ricevuto alcuna comunicazione
a seguito del suo invio. Essa si duole poi del fatto che il Pretore non ha
indicato alcun riferimento dottrinale e giurisprudenziale a sostegno della sua
affermazione per cui il Tribunale d’appello non era competente (né aveva l’obbligo)
d’informarla del suo errore. Contrariamente a quanto sostiene il Pretore, l’escussa
ritiene pertanto di essersi fatta parte attiva nel procedimento, osservando
infine come, qualora il Tribunale d’appello l’avesse resa attenta sul corretto
destinatario della sua opposizione, essa avrebbe provveduto a trasmetterlo all’autorità
competente evitando così che il decreto ingiuntivo da lei contestato diventasse
esecutivo.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Un decreto ingiuntivo italiano dichiarato
esecutivo, in particolare in caso di mancata opposizione o di mancata attività
del convenuto nel senso dell’art. 647 CPCit, costituisce una decisione
esecutiva giusta gli art. 32 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre
2007.
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0275.12)
e 80 cpv. 1 LEF, e quindi un titolo di rigetto definitivo (DTF 135 III 623 consid. 2.1; sentenze della CEF 14.2017.42
del 4 luglio 2017, consid. 3.1, e 14.2016.290 del 2 marzo 2017, consid. 4 con
rinvii).
5.2
Nella
fattispecie – come rettamente appurato dal Pretore e peraltro ammesso dalla RE
1.
– il decreto ingiuntivo n. __________/2016 del 2 dicembre 2016 emanato dal
giudice del Tribunale di Milano il 4 novembre 2016 (doc. A accluso all’istanza)
è stato regolarmente notificato alla reclamante, come si evince sia dalla “relazione di notifica” prodotta dalla
procedente e acclusa al decreto (doc. A, pag. 6), sia dallo scritto del 13 febbraio
2017.
con cui la sezione rogatorie internazionali del Tribunale d’appello ha
confermato all’Ufficiale giudiziario della Corte d’appello di Milano l’avvenuta
trasmissione (doc. G). Esso risulta inoltre munito della formula di esecutività
dal 6 settembre 2017 (doc. A, pag. 7), dichiarazione che viene rilasciata ai
sensi dell’art. 647 CPCit in caso di mancata opposizione o di mancata attività
della convenuta (sopra, consid. 5.1.). Notificato ed esecutivo, il suddetto
decreto costituisce pertanto di principio una decisione giusta l’art. 32 CLug e
quindi un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art.
80.
cpv. 1 LEF.
5.3
Orbene, pur ritenendolo ingiustificato, la
reclamante ammette che in sé il decreto ingiuntivo è divenuto
(definitivamente) esecutivo nel senso dell’art. 32 CLug e quindi anche secondo
l’art. 80 cpv. 1 LEF (reclamo, pag. 7 ad 28 in fine), ma osserva che tale circostanza
poteva essere evitata se il Tribunale d’appello le avesse segnalato l’errore
nell’indicazione del destinatario cui doveva essere trasmessa la sua
opposizione. Per la RE 1 era infatti “normale”
che l’opposizione fosse trasmessa all’autorità che le aveva intimato il
decreto, dichiarandosi in buona fede “convinta
(…) che la stessa fosse stata reindirizzata al Tribunale di Milano”
(reclamo, pag. 6 ad 24). Sennonché, così argomentando l’escussa non sembra
contestare che la sua opposizione fosse viziata da un errore procedurale. D’altronde,
il decreto emesso dall’autorità giudiziaria italiana prevedeva chiaramente che
contro lo stesso la parte ingiunta aveva il diritto di proporre opposizione “avanti a questo Tribunale”.
a) Statuendo
su una fattispecie analoga a quella in oggetto, in cui la ricorrente aveva
erroneamente indirizzato la propria opposizione al decreto ingiuntivo direttamente
al Tribunale civile anziché all’ufficio
giudiziario competente, il Tribunale federale ha confermato la
decisione di questa Camera e ha respinto la censura della società ricorrente
secondo la quale il giudice italiano che ha ricevuto l’atto avrebbe dovuto
segnalarle l’errore e rinnovare la notificazione. I giudici federali hanno
sottolineato come la ricorrente fosse stata posta in condizione di esercitare i
propri diritti di difesa, giacché le sarebbe bastato conformarsi alle forme
previste dal diritto italiano e inoltrare l’opposizione all’autorità corretta,
sicché doveva sopportare le conseguenze dei propri errori procedurali (sentenza del Tribunale federale
5D_190/2013 del 3 febbraio 2014, consid. 5.4.1, che conferma la sentenza della
CEF 14.2013.111 del 28 agosto 2013, consid. 7.3 e rinvia alla decisione
4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, consid. 7.2; RtiD 2011 I 783 e segg., n. 62c).
b) Nel
caso concreto, non s’intravvedono motivi per discostarsi da quanto deciso nelle
sentenze appena menzionate. Anche nella fattispecie qui in esame, infatti, il
diritto dell’escussa di essere sentita e la facoltà di attuare il
contraddittorio le sono stati garantiti dal Tribunale di Milano con l’assegnazione
del termine perentorio di 60 giorni per opporsi al decreto ingiuntivo, il quale
conteneva tutte le informazioni e le indicazioni procedurali necessarie per far
valere i suoi diritti, così come le conseguenze che avrebbe comportato l’assenza
di opposizione allo stesso. Spettava solo a lei – e dipendeva solo da lei – di
trasmettere l’opposizione al corretto destinatario indicato sul decreto
ingiuntivo, peraltro facilmente ravvisabile. Non può ribaltarne la
responsabilità sull’autorità rogatoria. E in ogni caso la reclamante avrebbe
dovuto contestare la formula di esecutività presso
il Tribunale di Milano invocando l’asserito disguido di
comunicazione della propria opposizione, e ciò non appena ne ha avuto
conoscenza, ossia, secondo la propria affermazione, a ricezione dello scritto
13.
settembre 2017 dell’istante (doc. B). Il giudice dell’exequatur non è invece competente per
riesaminare la decisione straniera nel merito (art. 45 cpv. 2 CLug). È quindi
senza rilievo il rimprovero mosso al Pretore di non aver giustificato, con
riferimenti dottrinali o giurisprudenziali, perché il Tribunale d’appello non sarebbe
stato tenuto a informarla dell’errore di trasmissione dell’opposizione. In
definitiva la reclamante deve sopportare le conseguenze dei propri errori
procedurali.
6.
La
reclamante sostiene inoltre che il Tribunale di Milano non sarebbe stato competente
per emettere il decreto ingiuntivo, poiché ai sensi degli art. 2 e 5
cifra 1 lett. a della CLug essa avrebbe dovuto essere convenuta in giudizio in
Svizzera e non in Italia. Sennonché, in virtù dell’art. 35 cpv. 3
CLug, il controllo della competenza dei giudici dello Stato d’origine è di principio
vietato – persino in caso di applicazione errata di una norma di competenza
stabilita dalla stessa Convenzione (sentenza della CEF 14.2012.170 del 12
dicembre 2012, consid. 5.1/b con vari riferimenti) – fatta salva l’applicazione
delle disposizioni previste dall’art. 35 cpv. 1, in forza delle quali il
giudice dell’exequatur può eccezionalmente controllare la competenza indiretta. Non rientrando
l’art. 5 cpv. 1 lett. a CLug menzionato dalla reclamante tra le eccezioni
indicate nella suddetta norma, il Pretore ha pertanto correttamente escluso l’esame
della competenza del Tribunale di Milano dal proprio potere di cognizione. Una
simile censura andava semmai proposta davanti a quel Tribunale. In mancanza d’impugnazione
del decreto ingiuntivo in oggetto, il giudice del rigetto – e quindi pure
questa Camera – sono vincolati dalle constatazioni di fatto sulle quali il
giudice italiano ha fondato la propria competenza.
7.
In
definitiva, il decreto ingiuntivo n. __________/2016 costituisce un valido
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per il capitale accertato, ossia € 35'821.76, pari a fr. 41'245.17 al
tasso di cambio dell’1.1514 al 16 ottobre
2017.
fornito dal sito www.fxtop.com
(doc. C), che fornisce i tassi diffusi dalla Banca centrale europea (DTF 137
III 625 in alto consid. 3), e quindi per la pretesa posta in esecuzione (doc.
D). Stante il divieto di aggiudicare a una parte più di quanto
essa abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC), il Pretore ha correttamente limitato
il rigetto all’importo del solo capitale richiesto con l’istanza.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte per osservazioni.
9.
Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,
di fr. 41'145.17, supera la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–, ,
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).