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Decisione

14.2018.63

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto ingiuntivo italiano. Opposizione inoltrata all’autorità rogatoria svizzera anziché all’autorità che ha emesso il decreto. Divieto del controllo della compe

27 settembre 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

26 gennaio 2017 il decreto ingiuntivo è stato notificato alla debitrice per il

tramite della sezione rogatorie internazionali del Tribunale d’appello, per poi

essere munito di formula esecutiva il 6 settembre 2017. Prima di avviare una

procedura esecutiva, con lettera del 13 settembre 2017 la creditrice ha dato un’ultima

possibilità alla RE 1 di saldare il proprio de­bito. Quest’ultima non ha dato

seguito a tale richiesta.

C. Con precetto esecutivo n. __________

emesso il 19 ottobre 2017 dal­l’Ufficio di esecuzione di

Bellinzona, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 41'245.17

oltre agli interessi del 5% dal 23 settembre 2017, indicando quale titolo di

credito il “Decreto n. __________

del Tribunale di Milano di data 28.09.2016 + formula esecutiva del 6.09.2017 in

EUR 35'821.76 al cambio di 1.1514”.

D. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9

novembre 2017 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona sia

il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera del decreto

ingiuntivo del Tribunale di Milano, sia il rigetto definitivo dell’opposizione,

limitando la sua pretesa a fr. 41'145.17 (anziché fr. 41'245.17),

senza includere gli interessi e le spese accessorie. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’i­­stanza con

osservazioni scritte del 10 gennaio 2017 (recte: 2018), cui sono seguite

una replica del 18 gennaio e una duplica del 27 febbraio 2018, con le quali le

parti si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti conclusioni.

E. Statuendo con decisione del 18 aprile 2018, il Pretore ha riconosciuto

e dichiarato esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo del Tribunale di

Milano, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte

convenuta per fr. 41'145.17, e ponendo a suo carico sia le

spese processuali di fr. 230.– sia un’indennità di fr. 800.– a favore

dell’istante.

F. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 27 aprile 2018 per ottenerne, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

e la reiezione dell’istanza nel senso che non venga riconosciuto né dichiarato

esecutivo il decreto ingiuntivo e che sia mantenuta l’opposizione da essa

interposta. Il 2 maggio 2018 il presidente della Camera ha accolto la domanda

di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante l’esito del giudizio

odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 27 aprile 2018 contro la sentenza notificata al patrocinatore

della RE 1 il 19 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132.

III 142, consid. 4.1.1).

Il

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è

regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera

o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP (cfr. art. 81 cpv. 3

LEF; Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 59 ad art. 80 LEF). Trattandosi

in particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di

denaro o alla fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto

definitivo dell’opposizione presuppone, in via pregiudiziale, un esame dell’esecutività

della decisione in Svizzera (cosiddetto “exequatur”; Staehelin, op. cit., n. 59 e 67 seg. ad

art. 80 con riferimenti).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto riconosciuto e dichiarato esecutivo

in Svizzera il decreto ingiuntivo emanato dal Tribunale di Milano il 4 novembre

2016, dopo aver accertato che lo stesso è stato regolarmente notificato alla

convenuta e munito della formula esecutiva. In merito alla censura della convenuta,

che aveva fatto valere di avere tempestivamente spedito la sua opposizione al

Tribunale d’appello, da cui aveva ricevuto il decreto ingiuntivo, il primo

giudice ha ritenuto che non era stato leso il suo diritto di essere sentita,

dal momento che la RE 1 non ha provveduto – per sua stessa ammissione – a

inoltrare opposizione davanti al Tribunale di Milano come indicato sul decreto,

rilevando che spettava a lei farsi parte attiva nel procedimento e non al

Tribunale d’appello trasmettere all’autorità estera competente l’opposizione

erroneamente ricevuta da quest’ultimo. Egli ha di conseguenza considerato che

il decreto ingiuntivo – poiché passato in giudicato – costituisce un valido

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, mentre ha respinto le censure

sollevate dall’escussa in merito alla mancata trasmissione della fattura e alla

competenza del Tribunale di Milano, siccome esulanti dal proprio potere cognitivo.

4.

Nel

reclamo la RE 1 contesta anzitutto che il Tribunale di Milano fosse competente

per emettere il decreto ingiuntivo nei suoi confronti, non potendo essere

convenuta in Italia dal momento che la sua sede legale è ad __________ e il

luogo della prestazione prevista contrattualmente dalle parti in Svizzera. Eccependo

la violazione del proprio diritto di essere sentita per non aver il primo giudice

richiamato l’incarto rogatorio, la reclamante gli rimprovera inoltre di non

aver tenuto conto – in contrasto col principio della buona fede – delle

allegazioni da essa addotte in merito all’opposizione tempestivamente inoltrata

all’autorità da lei ritenuta competente, da cui aveva ricevuto il decreto

ingiuntivo. Si dice infatti convinta che la sua opposizione sia stata

reindirizzata al Tribunale di Milano, dato che non ha ricevuto alcuna comunicazione

a seguito del suo invio. Essa si duole poi del fatto che il Pretore non ha

indicato alcun riferimento dottrinale e giurisprudenziale a sostegno della sua

affermazione per cui il Tribunale d’appello non era competente (né aveva l’ob­­bligo)

d’informarla del suo errore. Contrariamente a quanto sostiene il Pretore, l’escussa

ritiene pertanto di essersi fatta parte attiva nel procedimento, osservando

infine come, qualora il Tribunale d’appello l’avesse resa attenta sul corretto

destinatario della sua opposizione, essa avrebbe provveduto a trasmetterlo all’autorità

competente evitando così che il decreto ingiuntivo da lei contestato diventasse

esecutivo.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Un decreto ingiuntivo italiano dichiarato

esecutivo, in particolare in caso di mancata opposizione o di mancata attività

del convenuto nel senso dell’art. 647 CPCit, costituisce una decisione

esecutiva giusta gli art. 32 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre

2007.

concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione

delle decisioni in materia civile e com­merciale (CLug, RS 0275.12)

e 80 cpv. 1 LEF, e quindi un titolo di rigetto definitivo (DTF 135 III 623 consid. 2.1; sentenze della CEF 14.2017.42

del 4 luglio 2017, consid. 3.1, e 14.2016.290 del 2 marzo 2017, consid. 4 con

rinvii).

5.2

Nella

fattispecie – come rettamente appurato dal Pretore e peraltro ammesso dalla RE

1.

– il decreto ingiuntivo n. __________/2016 del 2 dicembre 2016 emanato dal

giudice del Tribunale di Milano il 4 novembre 2016 (doc. A accluso all’i­­stanza)

è stato regolarmente notificato alla reclamante, come si evince sia dalla “relazione di notifica” prodotta dalla

procedente e acclusa al decreto (doc. A, pag. 6), sia dallo scritto del 13 febbraio

2017.

con cui la sezione rogatorie internazionali del Tribunale d’appello ha

confermato all’Ufficiale giudiziario della Corte d’appello di Milano l’avvenuta

trasmissione (doc. G). Esso risulta inoltre munito della formula di esecutività

dal 6 settembre 2017 (doc. A, pag. 7), dichiarazione che viene rilasciata ai

sensi dell’art. 647 CPCit in caso di mancata opposizione o di mancata attività

della convenuta (sopra, consid. 5.1.). Notificato ed esecutivo, il suddetto

decreto costituisce pertanto di principio una decisione giusta l’art. 32 CLug e

quindi un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art.

80.

cpv. 1 LEF.

5.3

Orbene, pur ritenendolo ingiustificato, la

reclamante ammette che in sé il decreto ingiuntivo è divenuto

(definitivamente) esecutivo nel senso dell’art. 32 CLug e quindi anche secondo

l’art. 80 cpv. 1 LEF (reclamo, pag. 7 ad 28 in fine), ma osserva che tale circostanza

poteva essere evitata se il Tribunale d’appello le avesse segnalato l’errore

nell’indicazione del destinatario cui doveva essere trasmessa la sua

opposizione. Per la RE 1 era infatti “normale”

che l’opposizione fosse trasmessa all’autorità che le aveva intimato il

decreto, dichiarandosi in buona fede “convinta

(…) che la stessa fosse stata reindirizzata al Tribunale di Milano”

(reclamo, pag. 6 ad 24). Sennonché, così argomentando l’escussa non sembra

contestare che la sua opposizione fosse viziata da un errore procedurale. D’altronde,

il decreto emesso dall’autorità giudiziaria italiana prevedeva chiaramente che

contro lo stesso la parte ingiunta aveva il diritto di proporre opposizione “avanti a questo Tribunale”.

a) Statuendo

su una fattispecie analoga a quella in oggetto, in cui la ricorrente aveva

erroneamente indirizzato la propria opposizione al decreto ingiuntivo direttamente

al Tribunale civile anziché all’ufficio

giudiziario competente, il Tribunale federale ha con­fermato la

decisione di questa Camera e ha respinto la censura della società ricorrente

secondo la quale il giudice italiano che ha ricevuto l’atto avrebbe dovuto

segnalarle l’errore e rinnovare la notificazione. I giudici federali hanno

sottolineato come la ricorrente fosse stata posta in condizione di esercitare i

propri diritti di difesa, giacché le sarebbe bastato conformarsi alle forme

previste dal diritto italiano e inoltrare l’opposizione all’autorità corretta,

sicché doveva sopportare le conseguenze dei propri errori procedurali (sentenza del Tribunale federale

5D_190/2013 del 3 febbraio 2014, consid. 5.4.1, che conferma la sentenza della

CEF 14.2013.111 del 28 agosto 2013, consid. 7.3 e rinvia alla decisione

4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, consid. 7.2; RtiD 2011 I 783 e segg., n. 62c).

b) Nel

caso concreto, non s’intravvedono motivi per discostarsi da quanto deciso nelle

sentenze appena menzionate. Anche nella fattispecie qui in esame, infatti, il

diritto dell’escussa di essere sentita e la facoltà di attuare il

contraddittorio le sono stati garantiti dal Tribunale di Milano con l’assegnazione

del termine perentorio di 60 giorni per opporsi al decreto ingiuntivo, il quale

conteneva tutte le informazioni e le indicazioni procedurali necessarie per far

valere i suoi diritti, così come le conseguenze che avrebbe comportato l’assenza

di opposizione allo stesso. Spettava solo a lei – e dipendeva solo da lei – di

trasmettere l’opposizione al corretto destinatario indicato sul decreto

ingiuntivo, peraltro facilmente ravvisabile. Non può ribaltarne la

responsabilità sull’au­­torità rogatoria. E in ogni caso la reclamante avrebbe

dovuto contestare la formula di esecutività presso

il Tribunale di Milano invocando l’asserito disguido di

comunicazione della propria opposizione, e ciò non appena ne ha avuto

conoscenza, ossia, secondo la propria affermazione, a ricezione dello scritto

13.

settembre 2017 dell’istante (doc. B). Il giudice dell’exequatur non è invece competente per

riesaminare la decisione straniera nel merito (art. 45 cpv. 2 CLug). È quindi

senza rilievo il rimprovero mosso al Pretore di non aver giustificato, con

riferimenti dottrinali o giurisprudenziali, perché il Tribunale d’appello non sarebbe

stato tenuto a informarla dell’errore di trasmissione dell’opposi­­zione. In

definitiva la reclamante deve sopportare le conseguenze dei propri errori

procedurali.

6.

La

reclamante sostiene inoltre che il Tribunale di Milano non sarebbe stato competente

per emettere il decreto ingiuntivo, poiché ai sensi degli art. 2 e 5

cifra 1 lett. a della CLug essa avrebbe dovuto essere convenuta in giudizio in

Svizzera e non in Italia. Sennonché, in virtù dell’art. 35 cpv. 3

CLug, il controllo della competenza dei giudici dello Stato d’origine è di principio

vietato – persino in caso di applicazione errata di una norma di competenza

stabilita dalla stessa Convenzione (sentenza della CEF 14.2012.170 del 12

dicembre 2012, consid. 5.1/b con vari riferimenti) – fatta salva l’applicazione

delle disposizioni previste dal­l’art. 35 cpv. 1, in forza delle quali il

giudice dell’exequatur può eccezionalmente controllare la competenza indiretta. Non rientrando

l’art. 5 cpv. 1 lett. a CLug menzionato dalla reclamante tra le eccezioni

indicate nella suddetta norma, il Pretore ha pertanto correttamente escluso l’esame

della competenza del Tribunale di Milano dal proprio potere di cognizione. Una

simile censura andava semmai proposta davanti a quel Tribunale. In mancanza d’impugnazione

del decreto ingiuntivo in oggetto, il giudice del rigetto – e quindi pure

questa Camera – sono vincolati dalle constatazioni di fatto sulle quali il

giudice italiano ha fondato la propria competenza.

7.

In

definitiva, il decreto ingiuntivo n. __________/2016 costituisce un valido

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per il capitale accertato, ossia € 35'821.76, pari a fr. 41'245.17 al

tasso di cambio dell’1.1514 al 16 ottobre

2017.

fornito dal sito www.fxtop.com

(doc. C), che fornisce i tassi diffusi dalla Banca centrale europea (DTF 137

III 625 in alto consid. 3), e quindi per la pretesa posta in ese­cuzione (doc.

D). Stante il divieto di aggiudicare a una parte più di quanto

essa abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC), il Pretore ha correttamente limitato

il rigetto all’importo del solo capitale richiesto con l’istanza.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte per osservazioni.

9.

Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,

di fr. 41'145.17, supera la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–, ,

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).