14.2018.64
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Trasporto e noleggio di materiale edile. Conferma d’ordine e fatture. IVA e interessi di mora
24 settembre 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.64
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 26 gennaio
2018 dalla
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 27 aprile 2018 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 16 aprile 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 15 novembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha
escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 12'856.– oltre agli interessi del
5% dal 16 settembre 2017, indicando quale titolo di credito le “fatture nr. __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________”.
Fatti
B. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26
gennaio 2018 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 5 marzo 2018.
C. Statuendo con decisione del 16 aprile 2018, il Pretore ha accolto
parzialmente l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta
dalla parte convenuta limitatamente a fr. 3'240.– oltre agli interessi del
5% dal 16 settembre 2017, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 300.–
a carico dell’istante in ragione dei 2/3 e
la rimanenza a carico della convenuta, senza assegnare indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 27 aprile 2018 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento parziale dell’istanza
limitatamente a fr. 3'888.– (anziché fr. 3'240.–), oltre agli interessi
del 5% dal 16 settembre 2017. Entro il termine impartitole per presentare
eventuali osservazioni al reclamo, la CO 1 è rimasta silente.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 30 aprile 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 23
aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la documentazione prodotta
dall’istante costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art.
82.
cpv. 1 LEF solo per due delle sette fatture di cui la società pretende il
pagamento sulla base della “conferma
d’ordine noleggio casseforme” sottoscritta per
accettazione dall’escussa il 17 luglio 2017. A mente del Pretore le cinque
fatture rimanenti – così come l’offerta annessa alla conferma d’ordine –
riguardano invece persone e soggetti giuridici diversi dalla società escussa.
Per questo motivo, il primo giudice ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 3'240.–, pari alla somma delle
fatture del 19 luglio 2017 (n. __________2017) e del 16
agosto 2017 (n. __________/2017), oltre agli interessi del 5% dal 16 settembre
2017, ossia dal giorno della scadenza del termine di pagamento di trenta giorni
indicato sulla seconda fattura.
4.
Nel
reclamo la RE 1 chiede a questa Camera di riconoscere anche l’importo di fr. 648.–
contenuto nella fattura del 4 settembre 2017 (n. __________/2017), pure esse
intestata alla convenuta, e di modificare così la sentenza impugnata nel senso
dell’accoglimento dell’istanza per fr. 3'888.– oltre agli interessi del
5% maturati dal 16 settembre 2017.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Costituisce
un titolo di riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto
pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo
rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di
riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di debito
determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.
2.3.1
con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo
se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale
federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso
ha riconosciuto il debito posto in esecuzione. Quando il riconoscimento
è sottoposto a una condizione sospensiva, spetta all’escutente dimostrare che
la stessa sia avvenuta prima dell’inoltro dell’esecuzione (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 36 ad art. 82 LEF), prova che il
giudice deve esigere d’ufficio
5.2
Nella
fattispecie, in prima sede la RE 1 ha prodotto il plico delle sette fatture
(doc. B) indicate sul precetto esecutivo (doc. D) e la “Conferma d’ordine noleggio casseforme” relativa a un cantiere a __________, sottoscritta per accettazione il
17.
luglio 2017 dalla socia e gerente della società escussa (doc. A, ultime due
pagine). In particolare, nella conferma d’ordine – oltre agli importi stabiliti
per la fornitura di diversi materiali – è stato stabilito il costo del noleggio
delle casseforme, pari a fr. 1'500.– mensili (n. 2.2), e quello per il
trasporto di ritorno, di fr. 600.– (n. 2.4.3), in entrambi i casi al netto
dell’IVA (n. 3.6).
a) Orbene, la conferma d’ordine costituisce
senza dubbio un riconoscimento di debito per gli importi indicati nella due
fatture n. __________/ 2017 del 19 luglio 2017 e n. __________/
2017.
del 16 agosto 2017, considerate dal Pretore quale titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione per fr. 3'240.–, ovvero per le due mensilità
del noleggio delle casseforme dal 18 luglio al 17 agosto e dal 18 agosto al 17
settembre 2017, di fr. 1'500.– ciascuna, oltre all’IVA di fr. 120.–
calcolata su ogni importo (Veuillet
in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 50 ad
art. 82 LEF). Certo, si trattava di un riconoscimento (implicitamente)
condizionale, dal momento che il noleggio non era iniziato al momento della
firma della conferma d’ordine. Incombeva così all’istante dimostrare l’avvenuto
adempimento delle condizioni (sopra consid. 5). Sennonché,
nelle osservazioni all’istanza, la convenuta non ha negato né l’effettivo
noleggio delle casseforme per due mesi né il trasporto di ritorno, limitandosi
a contestare la propria responsabilità per le (quattro) fatture intestate a terzi
committenti e a chiedere che la sua opposizione venisse “parzialmente”
accettata. Tali circostanze sono quindi da ritenersi senz’altro provate (cfr. art.
150.
cpv. 1 CPC).
b) La conferma d’ordine rappresenta però
anche un valido riconoscimento di debito per l’importo
indicato nella fattura n. __________/2017 trasmessa il 4 settembre 2017 all’indirizzo
dell’escussa (doc. B, ultimo foglio), pari a fr. 600.– (oltre all’IVA dell’8%,
per un totale di fr. 648.–), per le spese di trasporto di ritorno del
materiale al termine del periodo di noleggio, che verosimilmente per una svista
il primo giudice non ha considerato. Infatti, pure l’effettività di tale
trasporto non è contestata dalla convenuta. Il reclamo si rivela quindi fondato
su questo punto.
6.
Poiché le tre suddette fatture prevedono il pagamento del dovuto entro 30
giorni dalla loro emissione, trattandosi di scadenze fisse (art. 108 n. 3 CO)
non era necessaria interpellazione alcuna. La sentenza impugnata va di
conseguenza riformata nel senso del parziale
accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 3'888.– (ossia fr. 3'240.– + fr. 648.–), mentre
gli interessi di mora arretrati del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) decorrono per le
prime due fatture dal 16 settembre 2017, così come richiesto nel precetto
esecutivo, mentre per quella emessa il 4 settembre 2017 (n. __________/2017) il
loro decorso inizia 30 giorni dopo, cioè il 4 ottobre 2017. Il reclamo va
pertanto parzialmente accolto in tal senso.
7.
La
tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale dell’escussa
(art. 106 cpv. 1 CPC), mentre il dispositivo sulle spese
processuali di prima sede – compresa la ripartizione delle stesse – può
rimanere invariato, giacché l’importo per cui l’istante ottiene il rigetto dell’opposizione
costituisce, anche con la modifica operata nella presente decisione, un terzo circa di quanto da essa preteso con l’istanza. Non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza alla reclamante,
che in seconda sede non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art.
95.
cpv. 3 lett. c CPC), mentre è risultata per lo più soccombente in prima
sede.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 648.–
(pari alla differenza tra la somma pretesa dalla reclamante, di fr. 3'888.–,
e quella di fr. 3'240.– riconosciuta dal Pretore), non raggiunge la soglia
di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così
riformato:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria
limitatamente a fr. 3'888.–, oltre agli interessi del 5% dal 16
settembre 2017 su fr. 3'240.– e dal 4 ottobre 2017 su fr. 648.–.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).