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Decisione

14.2018.64

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Trasporto e noleggio di materiale edile. Conferma d’ordine e fatture. IVA e interessi di mora

24 settembre 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26

gennaio 2018 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la

parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 5 marzo 2018.

C. Statuendo con decisione del 16 aprile 2018, il Pretore ha accolto

parzialmente l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta

dalla parte convenuta limitatamente a fr. 3'240.– oltre agli interessi del

5% dal 16 settembre 2017, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 300.–

a carico dell’istante in ragione dei 2/3 e

la rimanenza a carico della convenuta, senza assegnare indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 27 aprile 2018 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento parziale dell’istanza

limitatamente a fr. 3'888.– (anziché fr. 3'240.–), oltre agli interessi

del 5% dal 16 settembre 2017. Entro il termine impartitole per presentare

eventuali osservazioni al reclamo, la CO 1 è rimasta silente.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 30 aprile 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 23

aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la documentazione prodotta

dall’istante costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art.

82.

cpv. 1 LEF solo per due delle sette fatture di cui la società pretende il

pagamento sulla base della “conferma

d’ordine noleggio casseforme” sottoscritta per

accettazione dall’escussa il 17 luglio 2017. A mente del Pretore le cinque

fatture rimanenti – così come l’offerta annessa alla conferma d’ordine –

riguardano invece persone e soggetti giuridici diversi dalla società escussa.

Per questo motivo, il primo giudice ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 3'240.–, pari alla somma delle

fatture del 19 luglio 2017 (n. __________2017) e del 16

agosto 2017 (n. __________/2017), oltre agli interessi del 5% dal 16 settembre

2017, ossia dal giorno della scadenza del termine di pagamento di trenta giorni

indicato sulla seconda fattura.

4.

Nel

reclamo la RE 1 chiede a questa Camera di riconoscere anche l’importo di fr. 648.–

contenuto nella fattura del 4 settembre 2017 (n. __________/2017), pure esse

intestata alla convenuta, e di modificare così la sentenza impugnata nel senso

del­l’accoglimento dell’istanza per fr. 3'888.– oltre agli interessi del

5% maturati dal 16 settembre 2017.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Costituisce

un titolo di riconoscimento di debito nel senso del­l’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto

pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo

rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di

riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di debito

determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.

2.3.1

con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo

se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale

federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso

ha riconosciuto il debito posto in esecuzione. Quando il riconoscimento

è sottoposto a una condizione sospensiva, spetta all’escutente dimostrare che

la stessa sia avvenuta prima dell’inoltro dell’esecuzione (Staehe­lin, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 36 ad art. 82 LEF), prova che il

giudice deve esigere d’ufficio

5.2

Nella

fattispecie, in prima sede la RE 1 ha prodotto il plico delle sette fatture

(doc. B) indicate sul precetto esecutivo (doc. D) e la “Conferma d’ordine noleggio casseforme” relativa a un cantiere a __________, sottoscritta per accettazione il

17.

luglio 2017 dalla socia e gerente della società escussa (doc. A, ultime due

pagine). In particolare, nella conferma d’ordine – oltre agli importi stabiliti

per la fornitura di diversi materiali – è stato stabilito il costo del noleggio

delle casseforme, pari a fr. 1'500.– mensili (n. 2.2), e quello per il

trasporto di ritorno, di fr. 600.– (n. 2.4.3), in entrambi i casi al netto

dell’IVA (n. 3.6).

a) Orbene, la conferma d’ordine costituisce

senza dubbio un riconoscimento di debito per gli importi indicati nella due

fatture n. __________/ 2017 del 19 luglio 2017 e n. __________/

2017.

del 16 agosto 2017, considerate dal Pretore quale titolo di rigetto

provvisorio dell’opposi­­zione per fr. 3'240.–, ovvero per le due mensilità

del noleggio delle casseforme dal 18 luglio al 17 agosto e dal 18 agosto al 17

settembre 2017, di fr. 1'500.– ciascuna, oltre all’IVA di fr. 120.–

calcolata su ogni importo (Veuillet

in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 50 ad

art. 82 LEF). Certo, si trattava di un riconoscimento (implicitamente)

condizionale, dal momento che il noleggio non era iniziato al momento della

firma della conferma d’ordine. Incombeva così all’istante dimostrare l’avvenuto

adempimento delle condizioni (sopra consid. 5). Sennonché,

nelle osservazioni all’istanza, la convenuta non ha negato né l’effettivo

noleggio delle casseforme per due mesi né il trasporto di ritorno, limitandosi

a contestare la propria responsabilità per le (quattro) fatture intestate a terzi

committenti e a chiedere che la sua opposizione venisse “parzialmente”

accettata. Tali circostanze sono quindi da ritenersi senz’altro provate (cfr. art.

150.

cpv. 1 CPC).

b) La conferma d’ordine rappresenta però

anche un valido riconoscimento di debito per l’importo

indicato nella fattura n. __________/2017 trasmessa il 4 settembre 2017 all’indirizzo

dell’escussa (doc. B, ultimo foglio), pari a fr. 600.– (oltre all’IVA dell’8%,

per un totale di fr. 648.–), per le spese di trasporto di ritorno del

materiale al termine del periodo di noleggio, che verosimilmente per una svista

il primo giudice non ha considerato. Infatti, pure l’effettività di tale

trasporto non è contestata dalla convenuta. Il reclamo si rivela quindi fondato

su questo punto.

6.

Poiché le tre suddette fatture prevedono il pagamento del dovuto entro 30

giorni dalla loro emissione, trattandosi di scadenze fisse (art. 108 n. 3 CO)

non era necessaria interpellazione alcuna. La sentenza impugnata va di

conseguenza riformata nel senso del parziale

accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 3'888.– (ossia fr. 3'240.– + fr. 648.–), mentre

gli interessi di mora arretrati del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) decorrono per le

prime due fatture dal 16 settembre 2017, così come richiesto nel precetto

esecutivo, mentre per quella emessa il 4 settembre 2017 (n. __________/2017) il

loro decorso inizia 30 giorni dopo, cioè il 4 ottobre 2017. Il reclamo va

pertanto parzialmente accolto in tal senso.

7.

La

tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale dell’escussa

(art. 106 cpv. 1 CPC), mentre il dispositivo sulle spese

processuali di prima sede – compresa la ripartizione delle stesse – può

rimanere invariato, giacché l’importo per cui l’istante ottiene il rigetto dell’opposizione

costituisce, anche con la modifica operata nella presente decisione, un terzo circa di quanto da essa preteso con l’istanza. Non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza alla reclamante,

che in seconda sede non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC), mentre è risultata per lo più soccombente in prima

sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 648.–

(pari alla differenza tra la somma pretesa dalla reclamante, di fr. 3'888.–,

e quella di fr. 3'240.– riconosciuta dal Pretore), non raggiunge la soglia

di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così

riformato:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzio­ne di Lugano è rigettata in via provvisoria

limitatamente a fr. 3'888.–, oltre agli interessi del 5% dal 16

settembre 2017 su fr. 3'240.– e dal 4 ottobre 2017 su fr. 648.–.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).