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Decisione

14.2018.65

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza di beni. Identità tra escutente, creditore e istante. Notorietà dei dati dei registri di commercio. Eccezione di prescrizione. Esenzione dell

9 ottobre 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i dubbi espressi dal reclamante sui firmatari delle cessioni sono ingiustificati.

Sia dal suddetto estratto prodotto dall’istante (doc. 6) sia da quello relativo

alla PINT2 1 (successivamente rinominata __________ e poi radiata) figurante

sul sito del registro di commercio del medesimo Cantone, risulta che i

firmatari del contratto di cessione per la PINT3 1 (__________) e i rappresentanti

della PINT2 1 (__________), autori della lettera all’escusso (doc. 4), erano –

a quel tempo – autorizzati a rappresentare le rispettive società con diritto di

firma collettiva a due. Non occorre pertanto chinarsi sul documento intitolato

“Deed of Assignment” (doc. 5),

peraltro relativo a più atti di cessione tra diverse società – tra cui quello

appena menzionato – per ammettere il passaggio del credito alla PINT3 1. Anche

tale censura cade pertanto nel vuoto.

7.4 Ciò

posto, l’attestato di carenza di beni emesso nei confronti di RE 1 e rilasciato

il 20 aprile 1998 all’allora creditrice dal­l’Ufficio esecuzione di Lugano per fr. 2'636.05

(doc. 1 accluso all’istanza di rigetto) costituisce, secondo l’art. 149 cpv. 2

LEF, un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art.

82 cpv. 1 LEF per il medesimo importo posto in esecuzione.

8. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

8.1 Nella

fattispecie il reclamante eccepisce nuovamente la prescrizione dell’attestato

Considerandi

di carenza di beni, emessa più di 20 anni fa, e contesta ch’esso sia

rinnovabile e che la prescrizione sia stata interrotta dall’istante.

8.2

Non

si disconosce, invero, che il termine di prescrizione ventennale sancito dall’art.

149a cpv. 1 LEF per gli attestati di carenza di beni sarebbe giunto a scadenza

il 20 aprile 2018. Sennonché la prescrizione è stata interrotta con l’avvio – l’8

gennaio 2018 – dell’esecuzione in esame (art. 135 cpv. 2 CO), facendo

così decorrere, conformemente a quanto previsto dall’art. 137 cpv. 1 CO, un

nuovo termine di prescrizione ventennale nel senso del­l’art. 149a cpv.

1.

LEF (sentenza della CEF 14.2017.91 del 12 settembre 2017, consid. 6.1; v.

anche 14.2016.305 del 17 marzo 2017, consid. 2 con rinvii; FF 1991 III 74). Di conseguenza, il credito posto

in esecuzione non si può ritenere verosimilmente prescritto.

9.

In

definitiva, il reclamo, infondato, va respinto e la decisione impugnata confermata,

non senza ricordare al Giudice di pace che sulle spese esecutive decide

l’Ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (v. art. 68 LEF; DTF 85

III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e

15.2012.16

del 28 febbraio 2012). Nel caso specifico non è tuttavia necessario

correggere il dispositivo della decisione impugnata solo per tali spese, perché

sulla questione essa non ha comunque alcun effetto vincolante per l’Ufficio.

10.

La

tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma

le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante

(gravato da oltre cento attestati di carenza di beni), come il fatto ch’egli risulta

sprovvisto di formazione giuridica e ha agito senza il patrocinio di un avvocato,

inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe

di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico. In queste circostanze, la domanda di

gratuito patrocinio pretesa in questa sede diventa senza oggetto. Non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza alla

controparte, che non ha dovuto presentare osservazioni in questa sede.

11.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'636.05,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Giudicatura di pace

del Circolo della Maggia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).