14.2018.65
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza di beni. Identità tra escutente, creditore e istante. Notorietà dei dati dei registri di commercio. Eccezione di prescrizione. Esenzione dell
9 ottobre 2018Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.65
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo della Maggia promossa con istanza 12 marzo 2018
dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 30 aprile 2018 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 17 aprile 2018 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Il 20 aprile 1998 l’Ufficio di
esecuzione di Lugano ha rilasciato a favore della PINT1 1 e a carico di RE 1 un
attestato di carenza di beni (n. __________) per fr. 2'636.05, che come
titolo di credito menziona l’“Attestato
carenza beni no. __________ di fr. 2'967.25 emesso il 03.09.96 dall’Ufficio
esecuzioni, Lugano – contratto di credito no. __________ del 09.06.92”.
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 gennaio 2018 dall’Ufficio di
esecuzione di Cevio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'636.05,
indicando quale titolo di credito la “Ripresa dell’ACB numero __________ dell’Ufficio di esecuzione, Via
Bossi 2A, 6900 Lugano, data del 20.04.1998. Contratto di credito no. __________
del 09.06.1992”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 marzo
2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo della Maggia. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 31 marzo 2018. Su invito del primo giudice, l’11
aprile 2018 l’istante ha presentato una replica, con la quale ha confermato la
sua domanda.
D. Statuendo con decisione del 17 aprile 2018, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
convenuta, oltre alle spese esecutive di fr. 73.30, ponendo a suo carico
le spese processuali per fr. 150.– e un’indennità di fr. 25.– a
favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 aprile 2018 per ottenerne l’annullamento,
la reiezione dell’istanza e la concessione del gratuito patrocinio. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo
in concreto la notifica avvenuta ad RE 1 il 19 aprile 2018, il termine
di 10 giorni, iniziato a decorrere il giorno successivo, è scaduto domenica 29
aprile, sicché il reclamo, presentato il primo giorno feriale seguente, ovvero
lunedì 30 aprile 2018, è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31 LEF).
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha implicitamente considerato che l’attestato
di carenza di beni prodotto dalla CO 1 costituisce un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione, osservando come il trasferimento del credito dalla creditrice originaria alla procedente sia
stato “motivato e spiegato” negli allegati acclusi
alla replica e come il “cambiamento
d’identità” tra il creditore indicato sul precetto
esecutivo e quello all’origine dell’istanza risulti dall’estratto del registro
di commercio del Canton __________, anch’esso prodotto successivamente dall’escutente.
Il primo giudice ha poi respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’escusso,
ritenendo il termine ventennale previsto dalla legge non ancora scaduto. Onde l’accoglimento
dell’istanza.
4. Nel
reclamo RE 1 si duole anzitutto che il primo giudice, dopo aver concesso
all’istante la facoltà di replicare, non gli abbia trasmesso la replica,
negandogli così la possibilità di prendere posizione con una duplica prima che
venisse emessa la decisione. Rimprovera poi al Giudice di pace di avere,
nonostante la “completezza e i dettagli”
delle considerazioni in fatto e in diritto contenuti nelle osservazioni all’istanza,
“liquidato la vertenza” in poche
righe senza né motivare la propria decisione né accogliere la sua richiesta di
ammissione al gratuito patrocinio, che ripropone davanti a questa Camera.
Nel
merito, egli ribadisce la mancanza d’identità tra la creditrice originaria, la PINT1
1 – alla quale è stato rilasciato l’attestato di carenza di beni –, __________,
indicata sul precetto esecutivo, e l’CO 1, autrice dell’istanza di rigetto,
poiché a suo dire la correlazione tra le società “non convince”, nemmeno analizzando l’estratto del registro
di commercio prodotto dalla controparte, del resto solo con la replica, sicché
risulta comunque intempestivo. Contesta poi che l’istante abbia dimostrato
tutti i passaggi del credito tra i vari istituti, non ritenendo al proposito
sufficiente l’estratto “SHAB” da essa
prodotto, peraltro in tedesco, relativo all’acquisizione da parte della PINT2
1 di una società friborghese – la B__________ – che non necessariamente
corrisponde alla PINT1 1. Anche per quanto concerne la successiva cessione avvenuta
tra la PINT2 1 e la PINT3 1, il reclamante solleva dubbi sul potere di
rappresentanza dei firmatari del contratto, dubbi che non trovano risposta
nemmeno sviscerando il documento annesso al medesimo, intitolato “deed of assignment for open accounts”,
riguardante poi anche una nuova società (la PINT4 1), di cui non è dato di
sapere il ruolo nell’operazione. Ribadisce infine l’eccezione di prescrizione
della pretesa.
5. Prima
di entrare nel merito del reclamo, occorre notare che – come rilevato dal reclamante
– il Giudice di pace ha emesso la decisione impugnata senza notificargli in
precedenza la replica dell’CO 1, limitandosi ad allegarla alla sentenza. Così agendo, il primo giudice non ha
conferito all’escusso la facoltà di esprimersi sulla replica, violando in tal
modo il suo diritto di essere sentito (art. 53 CPC), tanto più ch’egli ha
(apparentemente, come si vedrà) fondato il suo giudizio proprio sulle
allegazioni e sui documenti in essa contenuti.
5.1 Ora,
una simile violazione implicherebbe di principio l’annullamento della decisione
impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Una sanatoria
è possibile solo se la parte lesa ha avuto modo di esprimersi liberamente davanti
a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto
quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29
giugno 2011, consid. 2.3) e se non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa
(DTF 142 III 55 consid. 4.3).
5.2 Nel
caso specifico, non è quindi necessario rinviare la causa al Giudice di pace
perché completi l’istruttoria ed emani una nuova decisione. Ciò per due motivi.
Il primo, perché RE 1 si è compiutamente espresso nel reclamo sui documenti
citati dal primo giudice come prova del trasferimento all’istante del credito
posto in esecuzione – documenti (n. 3-6) sì annessi alla replica dell’11 aprile
2018, ma che erano già stati prodotti con l’istanza di rigetto (doc. 3, 5 e 6)
– e la Camera può liberamente esaminare se i fatti che ne risultano – peraltro
chiaramente – sono idonei a provare i vari passaggi della pretesa posta in
esecuzione dalla creditrice originaria a quella attuale (v. sotto, consid. 7.1
e 7.2), dal momento che il Giudice di pace non li ha accertati dettagliatamente.
Il secondo, poiché l’escusso non postula il rinvio, ma solo l’annullamento
della decisione e la reiezione dell’istanza, facendo valere censure sulle quali
la Camera può statuire direttamente, essendo la causa matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
6. Per
quanto concerne la pretesa insufficiente motivazione della sentenza impugnata,
va rilevato che, seppure il Giudice di pace si sia
espresso in modo succinto, egli non si è “limitato a ricordare” – come
sostiene il reclamante – le caratteristiche di un attestato di carenza di beni,
bensì ha menzionato i documenti dai quali inferire “il trasferimento del credito tra l’istituto
originario e quello finale” (doc. 3-5) e il “cambiamento d’identità” intervenuto tra il precetto esecutivo e l’istanza (doc. 6), e ha
ricordato l’imprescrittibilità degli attestati di carenza di beni per vent’anni.
D’altronde, RE 1 ne ha comunque colto il senso, tanto che si è difeso compiutamente
nel reclamo. La censura cade pertanto nel vuoto.
7. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
7.1 Nella
fattispecie è pacifico che l’attestato di carenza di beni su cui l’istante
fonda la propria pretesa non è stato rilasciato a favore dell’CO 1, bensì della
PINT1 1, la quale – come si evince dall’estratto del foglio ufficiale svizzero
di commercio prodotto con l’istanza (doc. 3) – nel 1998 è stata sciolta,
ai sensi dell’allora vigente art. 748 CO, mediante assunzione dei
suoi attivi e passivi da parte della __________, poi rinominata PINT2 1 (con
sede a __________), a seguito del cambiamento della propria ragione
sociale avvenuto nel corso dello stesso anno. D’altronde, sebbene con l’istanza
l’CO 1 non abbia fornito spiegazioni in merito ai documenti annessi alla stessa,
provvedendovi solo con la replica, la fusione e i passaggi societari appena
menzionati possono essere facilmente verificati anche tramite una ricerca nel
sito del registro di commercio di __________ – dove la PINT1 1 aveva la propria
sede – dal momento che le informazioni contenute in un simile registro, d’impronta
ufficiale, costituiscono fatti notori che secondo l’art. 151 CPC
non devono essere né allegati né provati (sentenza della CEF 14.2017.71 del 4 settembre 2017, consid. 5, con rinvio alle sentenze del Tribunale federale 2C_82/2015 del 2 luglio 2015, consid. 6.2 e 5A_62/2009 del 2 luglio 2009, consid.
2.1). Sempre dal registro di commercio friborghese si evince poi che in
italiano la PINT1 1 si chiamava PINT1 1. La perplessità sollevata al proposito
dall’escusso è così infondata.
7.2 Che
il credito derivante dall’attestato di carenza di beni in oggetto sia
stato in seguito ceduto dalla PINT2 1 alla PINT3 1 risulta senz’altro dal
contratto di cessione del 28 febbraio 2002 (doc. 3, seconda pagina), di cui il
reclamante è stato tempestivamente informato – ciò che nemmeno contesta – pochi
giorni dopo dalla PINT2 1 (doc. 4). Come discende infine dall’estratto del
registro di commercio del Canton __________ prodotto dall’escutente con l’istanza
(doc. 6), la PINT3 1 ha cambiato la propria ragione sociale prima in __________,
poi in __________ e infine, dal 25 gennaio 2018, in CO 1. Pacifico, pertanto, che l’esecuzione (notificata all’escusso
il 10 gennaio 2018) è stata avviata dall’allora __________ e l’istanza del 12
marzo 2018 dalla CO 1. Non vi sono quindi dubbi sull’identità tra la creditrice
menzionata sul titolo, l’escutente indicata sul precetto esecutivo e l’istante.
7.3 Infine,
Fatti
i dubbi espressi dal reclamante sui firmatari delle cessioni sono ingiustificati.
Sia dal suddetto estratto prodotto dall’istante (doc. 6) sia da quello relativo
alla PINT2 1 (successivamente rinominata __________ e poi radiata) figurante
sul sito del registro di commercio del medesimo Cantone, risulta che i
firmatari del contratto di cessione per la PINT3 1 (__________) e i rappresentanti
della PINT2 1 (__________), autori della lettera all’escusso (doc. 4), erano –
a quel tempo – autorizzati a rappresentare le rispettive società con diritto di
firma collettiva a due. Non occorre pertanto chinarsi sul documento intitolato
“Deed of Assignment” (doc. 5),
peraltro relativo a più atti di cessione tra diverse società – tra cui quello
appena menzionato – per ammettere il passaggio del credito alla PINT3 1. Anche
tale censura cade pertanto nel vuoto.
7.4 Ciò
posto, l’attestato di carenza di beni emesso nei confronti di RE 1 e rilasciato
il 20 aprile 1998 all’allora creditrice dall’Ufficio esecuzione di Lugano per fr. 2'636.05
(doc. 1 accluso all’istanza di rigetto) costituisce, secondo l’art. 149 cpv. 2
LEF, un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art.
82 cpv. 1 LEF per il medesimo importo posto in esecuzione.
8. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
8.1 Nella
fattispecie il reclamante eccepisce nuovamente la prescrizione dell’attestato
Considerandi
di carenza di beni, emessa più di 20 anni fa, e contesta ch’esso sia
rinnovabile e che la prescrizione sia stata interrotta dall’istante.
8.2
Non
si disconosce, invero, che il termine di prescrizione ventennale sancito dall’art.
149a cpv. 1 LEF per gli attestati di carenza di beni sarebbe giunto a scadenza
il 20 aprile 2018. Sennonché la prescrizione è stata interrotta con l’avvio – l’8
gennaio 2018 – dell’esecuzione in esame (art. 135 cpv. 2 CO), facendo
così decorrere, conformemente a quanto previsto dall’art. 137 cpv. 1 CO, un
nuovo termine di prescrizione ventennale nel senso dell’art. 149a cpv.
1.
LEF (sentenza della CEF 14.2017.91 del 12 settembre 2017, consid. 6.1; v.
anche 14.2016.305 del 17 marzo 2017, consid. 2 con rinvii; FF 1991 III 74). Di conseguenza, il credito posto
in esecuzione non si può ritenere verosimilmente prescritto.
9.
In
definitiva, il reclamo, infondato, va respinto e la decisione impugnata confermata,
non senza ricordare al Giudice di pace che sulle spese esecutive decide
l’Ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (v. art. 68 LEF; DTF 85
III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e
15.2012.16
del 28 febbraio 2012). Nel caso specifico non è tuttavia necessario
correggere il dispositivo della decisione impugnata solo per tali spese, perché
sulla questione essa non ha comunque alcun effetto vincolante per l’Ufficio.
10.
La
tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma
le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante
(gravato da oltre cento attestati di carenza di beni), come il fatto ch’egli risulta
sprovvisto di formazione giuridica e ha agito senza il patrocinio di un avvocato,
inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe
di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico. In queste circostanze, la domanda di
gratuito patrocinio pretesa in questa sede diventa senza oggetto. Non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza alla
controparte, che non ha dovuto presentare osservazioni in questa sede.
11.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'636.05,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Giudicatura di pace
del Circolo della Maggia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).