14.2018.66
Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento dei crediti dell’istante dopo la pronuncia del fallimento. Principio inquisitorio. Solvibilità
4 giugno 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2018.66
Lugano
4 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (fallimento senza
preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con
istanza 23 febbraio 2018 dalla
CO 1
contro
RE 1 (RE 1),
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 2 maggio 2018 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 24 aprile 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 23
febbraio 2018, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla
Pretura del Distretto di Riviera di decretare il fallimento senza preventiva
esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi
pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 98'432.55
oltre agli accessori.
Fatti
B. All’udienza
di discussione dell’11 aprile 2018 nessuna parte è comparsa.
C. Statuendo
con decisione 24 aprile 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1
dal 24 aprile 2018 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa fallimentare le
spese processuali di fr. 250.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 maggio 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione
effetto sospensivo parziale. L’8 maggio 2018 la reclamante ha prodotto la prova
dell’avvenuto pagamento, il giorno precedente, di 28 attestati di carenza di
beni rilasciati alla PI 1 (PI 1) e del deposito all’Ufficio d’esecuzione (UE)
di Biasca, il 27 aprile 2018, di fr. 2'426.50 a saldo degli ultimi tre attestati
di carenza di beni rilasciati allo Stato del Canton Ticino. Il reclamo non è
stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni
interesse alla causa in seguito all’estinzione dei suoi crediti.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia
l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2
CPC). Presentato il 2 maggio 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 25
aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
Il
complemento di reclamo dell’8 maggio 2018 è per contro tardivo, il termine d’impugnazione
essendo scaduto sabato 5 maggio, salvo protrarsi fino a lunedì 7 maggio 2018
(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Le allegazioni
contenutevi e i documenti acclusi sarebbero così formalmente irricevibili (DTF
136.
III 294 consid. 3.1). Occorre però tenere conto del principio inquisitorio
(sotto consid. 2.2).
2.
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia
l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi,
fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di
fallimento ordinario le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti
nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso
proprio, oppure “echte
Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la
propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Tale facoltà non è riconosciuta al
creditore (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012
consid. 5.2 e della CEF 14.2016.45 del 3 maggio 2016 consid. 2). Queste regole
valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF
rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale
federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9
agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).
2.1
Nel
caso specifico, sono dunque di principio ricevibili gli ordini di pagamento del
26.
aprile 2018 acclusi al reclamo (doc. H1-H22), ancorché
successivi alla dichiarazione del fallimento del 24 aprile, ma il fallimento
potrà essere annullato solo se la reclamante, oltre a dimostrare la ripresa dei
suoi pagamenti, avrà anche reso verosimile la propria solvibilità (v. sotto consid.
4).
2.2
Anche
gli ordini di pagamento dei 28 attestati di carenza di
beni rilasciati alla PI 1 e il deposito della somma dei tre attestati rilasciati
allo Stato del Cantone Ticino, avvenuti rispettivamente il 7 maggio e il 27
aprile 2018, sono successivi all’apertura del fallimento, ma comunque anteriori
alla scadenza del termine di reclamo. Il problema è che
sono stati prodotti tardivamente (sopra consid. 1.2).
Sennonché,
sulla scorta del principio inquisitorio stabilito all’art. 255 lett. a CPC, la
Camera può tenere conto d’ufficio di fatti avveratisi entro la scadenza del termine
di reclamo (in tal senso: sentenza del Tribunale federale 5A_175/2015 del 5
giugno 2015 consid. 5; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di
diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 5 ad
art. 255 CPC). Certo, tale prerogativa del giudice del fallimento non
conferisce al debitore la facoltà di produrre documenti tardivamente dopoché
sia scaduto il termine di reclamo (sentenze del Tribunale federale 5A_1009/2017
del 16 febbraio 2018 consid. 2.3 e 5A_681/2016 del 24 novembre 2016 consid.
3.1
). Sta di fatto, ad ogni modo, che la Camera può prendere in
considerazione i pagamenti in questione, siccome deve statuire alla luce della
situazione finanziaria del debitore al momento della scadenza del termine di
ricorso cantonale (sentenza 5A_1009/2017 già citata, loc. cit.). Le
informazioni in questione sarebbero del resto potute essere assunte direttamente
dagli Uffici d’esecuzione e dei fallimenti.
3.
Anche
nell’ipotesi di un fallimento senza preventiva esecuzione decretato in ragione
di una sospensione dei pagamenti nel senso dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, si
ammette che il debitore possa ottenere l’annullamento del fallimento sulla
scorta dell’art. 174 cpv. 2 LEF se prova di avere, tra la pronuncia del
fallimento e la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2), segnatamente
pagato il credito o i crediti dell’istante. Se invoca un novum ai sensi dell’art.
174.
cpv. 2 LEF, il debitore reclamante deve inoltre rendere verosimile la
propria solvibilità (sentenza della CEF 14.2018.47 del 25 aprile 2018 consid.
3.3
e i rinvii).
Nella
fattispecie la reclamante, dopo la pronuncia del fallimento, ha versato complessivi
fr. 94'470.65 all’UE di Biasca il 26 aprile 2018 a saldo di tutte le pretese dell’istante poste in esecuzione per i
contributi da luglio 2016 a gennaio 2018 oltre ai residui degli anni 2015 e
2016.
(doc. H1-H22), ciò che trova conferma nell’estratto
delle esecuzioni aggiornato del 25 maggio 2018.
4.
Come
già menzionato (sopra consid. 3), essendo l’estinzione dei crediti dell’istante
successiva alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il
requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento
della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
4.1
Un
fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione
che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della
parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più
probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste
esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
4.2
Dall’estratto
esecutivo aggiornato del 25 maggio 2018 si evince
che le uniche esecuzioni ancora pendenti nei confronti della reclamante sono sospese da opposizione o risultano pagate
o estinte, per cui i relativi debiti non risultano
ancora certi. In particolare tutti gli attestati di carenza di beni a suo
carico sono stati cancellati in seguito al loro pagamento (doc. Q e R). Ciò
porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve
termine. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre
esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci
occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare
più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito
alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua
solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di
cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
5.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 24 aprile 2018 dalla Pretura del Distretto di Riviera
nei confronti della RE 1 è annullata.
2. Le spese processuali di
prima sede di fr. 250.–, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 200.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Biasca;
– Ufficio
dei fallimenti, Bellinzona;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Riviera, Biasca.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).