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Decisione

14.2018.66

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento dei crediti dell’istante dopo la pronuncia del fallimento. Principio inquisitorio. Solvibilità

4 giugno 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione dell’11 aprile 2018 nessuna parte è comparsa.

C. Statuendo

con decisione 24 aprile 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1

dal 24 aprile 2018 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa fallimentare le

spese processuali di fr. 250.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 maggio 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annulla­­mento

del fallimento. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione

effetto sospensivo parziale. L’8 maggio 2018 la reclamante ha prodotto la prova

dell’avvenuto pagamento, il giorno precedente, di 28 attestati di carenza di

beni rilasciati alla PI 1 (PI 1) e del deposito all’Ufficio d’esecuzio­­ne (UE)

di Biasca, il 27 aprile 2018, di fr. 2'426.50 a saldo degli ultimi tre attestati

di carenza di beni rilasciati allo Stato del Canton Ticino. Il reclamo non è

stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni

interesse alla causa in seguito all’estinzione dei suoi crediti.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia

l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2

CPC). Presentato il 2 maggio 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 25

aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

Il

complemento di reclamo dell’8 maggio 2018 è per contro tardivo, il termine d’impugnazione

essendo scaduto sabato 5 maggio, salvo protrarsi fino a lunedì 7 maggio 2018

(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Le allegazioni

contenutevi e i documenti acclusi sarebbero così formalmente irricevibili (DTF

136.

III 294 consid. 3.1). Occorre però tenere conto del principio inquisitorio

(sotto consid. 2.2).

2.

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’ap­­plicazione errata del diritto sia

l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi,

fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di

fallimento ordinario le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti

nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso

proprio, oppure “echte

Nova” – il debitore deve inoltre ren­dere verosimile la

propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Tale facoltà non è riconosciuta al

creditore (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012

consid. 5.2 e della CEF 14.2016.45 del 3 maggio 2016 consid. 2). Queste regole

valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF

rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale

federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9

agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).

2.1

Nel

caso specifico, sono dunque di principio ricevibili gli ordini di pagamento del

26.

aprile 2018 acclusi al reclamo (doc. H1-H22), ancorché

successivi alla dichiarazione del fallimento del 24 aprile, ma il fallimento

potrà essere annullato solo se la reclamante, oltre a dimostrare la ripresa dei

suoi pagamenti, avrà anche reso verosimile la propria solvibilità (v. sotto consid.

4).

2.2

Anche

gli ordini di pagamento dei 28 attestati di carenza di

beni rilasciati alla PI 1 e il deposito della somma dei tre attestati rilasciati

allo Stato del Cantone Ticino, avvenuti rispettivamente il 7 maggio e il 27

aprile 2018, sono successivi all’apertura del fallimento, ma comunque anteriori

alla scadenza del termine di reclamo. Il problema è che

sono stati prodotti tardivamente (sopra consid. 1.2).

Sennonché,

sulla scorta del principio inquisitorio stabilito all’art. 255 lett. a CPC, la

Camera può tenere conto d’ufficio di fatti avveratisi entro la scadenza del termine

di reclamo (in tal senso: sentenza del Tribunale federale 5A_175/2015 del 5

giugno 2015 consid. 5; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di

diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 5 ad

art. 255 CPC). Certo, tale prerogativa del giudice del fallimento non

conferisce al debitore la facoltà di produrre documenti tardivamente dopoché

sia scaduto il termine di reclamo (sentenze del Tribunale federale 5A_1009/2017

del 16 febbraio 2018 consid. 2.3 e 5A_681/2016 del 24 novembre 2016 consid.

3.1

). Sta di fatto, ad ogni modo, che la Camera può prendere in

considerazione i pagamenti in questione, siccome deve statuire alla luce della

situazione finanziaria del debitore al momento della scadenza del termine di

ricorso cantonale (sentenza 5A_1009/2017 già citata, loc. cit.). Le

informazioni in questione sarebbero del resto potute essere assunte direttamente

dagli Uffici d’esecuzione e dei fallimenti.

3.

Anche

nell’ipotesi di un fallimento senza preventiva esecuzione decretato in ragione

di una sospensione dei pagamenti nel senso dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, si

ammette che il debitore possa ottenere l’annullamento del fallimento sulla

scorta dell’art. 174 cpv. 2 LEF se prova di avere, tra la pronuncia del

fallimento e la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2), segnatamente

pagato il credito o i crediti dell’istante. Se invoca un novum ai sensi dell’art.

174.

cpv. 2 LEF, il debitore reclamante deve inoltre rendere verosimile la

propria solvibilità (sentenza della CEF 14.2018.47 del 25 aprile 2018 consid.

3.3

e i rinvii).

Nella

fattispecie la reclamante, dopo la pronuncia del fallimento, ha versato complessivi

fr. 94'470.65 all’UE di Biasca il 26 aprile 2018 a saldo di tutte le pretese dell’istante poste in esecuzione per i

contributi da luglio 2016 a gennaio 2018 oltre ai residui degli anni 2015 e

2016.

(doc. H1-H22), ciò che trova conferma nel­l’estratto

delle esecuzioni aggiornato del 25 maggio 2018.

4.

Come

già menzionato (sopra consid. 3), essendo l’estinzione dei crediti dell’istante

successiva alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il

requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento

della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

4.1

Un

fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione

che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della

parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento

della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più

probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste

esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del

Tribunale fe­derale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

4.2

Dall’estratto

esecutivo aggiornato del 25 maggio 2018 si evince

che le uniche esecuzioni ancora pendenti nei confronti della reclamante sono sospese da opposizione o risultano pagate

o estin­te, per cui i relativi debiti non risultano

ancora certi. In particolare tutti gli attestati di carenza di beni a suo

carico sono stati cancellati in seguito al loro pagamento (doc. Q e R). Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve

termine. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre

esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci

occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare

più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito

alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua

solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di

cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

5.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le

sedi a carico della reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 24 aprile 2018 dalla Pretura del Distretto di Riviera

nei confronti della RE 1 è annullata.

2. Le spese processuali di

prima sede di fr. 250.–, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 200.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Biasca;

– Ufficio

dei fallimenti, Bellinzona;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Riviera, Biasca.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).